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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 870/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. PUCCIO Parte_1 C.F._1
MAMMOLA KATIA
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CORBETTA FRANCESCO
APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1400/2024, pubblicata il
06/02/2024; materia: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 7 “in via preliminare: in accoglimento dell'istanza proposta, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza n° 40199\2020 pubblicata in data 6 febbraio 2024 resa dal Tribunale di Milano, sezione settima civile, Giudice Dott.ssa Condorelli;
in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di gravame: in via principale respingere le domande proposte dal Sig. , titolare dell'omonima Controparte_1
Ditta individuale nell'ambito del giudizio di primo grado RG 40199/2020 del Tribunale di Milano nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna appellante;
Spese rifuse;
in via subordinata: ridurre e\o annullare la condanna stabilita con la sentenza di primo grado alla luce delle deduzioni svolte con il secondo motivo di appello;
- compensare altresì le spese legali liquidate in primo grado. in via istruttoria: ammettersi le prove dedotte con le memorie ex art. 183 VI comma cpc. Ammettersi CTU sulle opere realizzate, quantificazione delle stesse , nonché natura delle varianti contestate”
Per parte appellata:
“In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 cpc, dell'atto di appello;
- dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle domande nuove e delle argomentazioni nuove formulate in appello da;
Parte_1
- dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cpc 3 ° comma, del documento prodotto quale CP_ allegato n. 2 all'atto di citazione in appello e denominato 11/06/2018 presentata al CP_3 con relazione e bonifici di pagamento oneri.
[...]
In via principale e nel merito:
- respingersi tutte le domande formulate da parte appellante, poiché infondate in fatto ed in diritto per
i motivi esposti, confermando integralmente la sentenza n. 1400/2024 del Tribunale di Milano.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Corte adita si pronunci sulla ammissibilità delle prove dedotte da parte appellante, l'appellata chiede sin d'ora di essere ammessa alla prova contraria e a controprova sulle medesime circostanze, con propri e altrui testi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1400/2024 il Tribunale di Milano ha confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'impresa individuale di per € 27.582,50 oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_1
corrispettivo per i lavori edili svolti nel sottotetto di proprietà di in esecuzione del Parte_1
contratto di appalto concluso tra le parti, respingendo le domande riconvenzionali formulate da di condanna di a corrisponderle un importo a titolo di penale per il ritardo Parte_1 CP_1 nell'esecuzione dei lavori e di riduzione del corrispettivo richiesto dall'appaltatore in ragione dei vizi e delle omissioni relativi ai lavori eseguiti.
pagina 2 di 7
2. Il giudizio di primo grado aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di Parte_1 [...]
eccependo: CP_1
- che i lavori, secondo il contratto di appalto del 19.8.2015, dovevano terminare entro il termine perentorio del 15.5.2016 e invece non erano ancora terminati;
in particolare non erano mai stati eseguiti caldane, intonaci, pavimenti, rivestimenti e tinteggiature;
a tal proposito, il contratto prevede una penale per eventuali ritardi nella realizzazione delle opere descritte pari ad € 100,00 al giorno;
- che le opere effettivamente eseguite non erano state compiute secondo la regola dell'arte; ed aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento dell'appaltatore con rideterminazione del corrispettivo tenuto conto della penale prevista e dei costi necessari per rendere le opere conformi alla regola d'arte, operando le dovute compensazioni.
L'opposto si era costituito, eccependo l'inammissibilità per genericità dell'eccezione Controparte_1
relativa ai vizi delle opere eseguite e, in ogni caso, la decadenza della committente dal diritto di sollevare detta eccezione. L'opposto aveva inoltre dedotto che mai la committente, prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si era lamentata delle opere eseguite e dei tempi di esecuzione dei lavori;
anzi, sia le opere inizialmente richieste con il contratto di appalto del 19.8.2015, sia le ulteriori richieste in corso d'opera, erano state regolarmente eseguite entro il mese di aprile 2016, come documentato dalla stessa opponente, mentre quest'ultima si era determinata a riavviare i lavori di ristrutturazione soltanto oltre due anni dopo, presentando la variante al progetto originario mediante
SCIA solo in data 28.06.2018 e chiedendo all'appaltatore di eseguire le ulteriori opere di cui al decreto ingiuntivo (SAL n. 4) soltanto nei primi mesi del 2019. aveva dunque chiesto la conferma del CP_1
decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle avverse domande riconvenzionali.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto l'opposizione sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione relativa ai vizi delle opere eseguite è generica e dunque inammissibile;
peraltro, in mancanza di prova della tempestività della denuncia dei presunti vizi, è fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto CP_1
- il teste sentito (ovvero il direttore dei lavori, arch. ha affermato che in corso d'opera Testimone_1
furono chiesti ed eseguiti diversi lavori extra contratto e importanti varianti, che avevano comportato il pagina 3 di 7 necessario slittamento dei lavori stessi;
ciò, come da giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione, ha determinato la caducazione della penale contrattualmente prevista, che non è stata nuovamente pattuita dalle parti.
3. L'appello di Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale contestandola per i seguenti motivi: il
[...]
Tribunale ha fondato il rigetto dell'opposizione (con esclusione dell'applicabilità della penale da ritardo pattuita) sulle sole dichiarazioni del direttore dei lavori arch. che in sede testimoniale ha Tes_1
fatto riferimento ad opere extracontrattuali, senza considerare che: a) quelle che ha qualificato Tes_1 come opere extracontrattuali furono in realtà varianti che però, ai sensi dell'art. 1659 c.c., non potevano essere concordate oralmente tra direttore dei lavori e appaltatore ma dovevano essere concordate per iscritto per essere opponibili alla committente;
b) molte delle opere che descrive come Tes_1
variazioni/aggiunte al computo metrico in realtà rientrano nel computo metrico originariamente concordato;
c) le modifiche progettuali descritte nella SCIA presentata nel giugno 2018 erano di scarsa entità rispetto all'oggetto complessivo dell'appalto, riducendosi allo spostamento di qualche parete divisoria interna.
L'appellante ha dunque concluso per il rigetto della domanda contrattuale proposta da e, in CP_1
subordine, per la riduzione della somma oggetto di condanna, previo espletamento di una CTU volta a valorizzare le opere effettivamente realizzate e a verificare la natura delle varianti.
4. Le difese in appello di Controparte_1
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'eccezione, sollevata dall'appellante per la prima volta in appello, circa l'inopponibilità a sé dei lavori extracontrattuali eseguiti, lavori peraltro già pacificamente pagati e non oggetto di causa;
ha contestato l'affermazione dell'appellante secondo cui il corrispettivo dell'appalto sarebbe stato pattuito “a corpo” e ha eccepito altresì l'inammissibilità, ex art. 345, comma 3, c.p.c., della produzione documentale (documentazione relativa alla SCIA del
2018) effettuata dall'appellante per la prima volta in questa sede. ha comunque chiesto il CP_1 rigetto dell'appello anche nel merito.
5. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 7 Va preliminarmente confermata in questa sede la valutazione operata dal consigliere istruttore circa la superfluità dei mezzi istruttori (ivi compresa la CTU) non ammessi in primo grado e ribaditi dall'appellante.
Va inoltre dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, 3° comma, c.p.c., della relazione tecnica relativa alla SCIA del 28.6.2018, depositata dall'appellante per la prima volta in questa sede d'appello senza addure giustificazione alcuna circa la tardività della produzione.
Venendo al merito dell'appello, la Corte osserva che incentra la propria Parte_1 impugnazione sulla questione dell'inopponibilità a sé, ai sensi dell'art. 1659 c.c., delle opere extracontrattuali e delle opere in variante citate dal teste arch. (direttore dei lavori), oltre che Tes_1 sulla loro scarsa rilevanza nell'economia generale del contratto d'appalto per cui è causa.
Ora, nella misura in cui l'eccezione di inopponibilità a sé delle opere extracontrattuali e di quelle “in variante” è volta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio da la stessa, a Controparte_1
prescindere da ogni considerazione circa la sua ammissibilità ex art. 345 c.p.c., è del tutto infondata.
Le opere extracontrattuali realizzate da consistono – come dichiarato dal direttore dei lavori CP_1
in sede testimoniale e come risulta evidente da un confronto analitico tra il computo metrico allegato al contratto e i computi metrici di cui ai SAL nn. 1 (doc. 7 , 2 (doc. 8 , 3 (doc. 9 CP_1 CP_1
e 4 (doc. 10 – nei lavori di manutenzione straordinaria del tetto di cui alla voce n. CP_1 CP_1
41 del SAL 2 (per € 8.752,00 oltre IVA) e dei meno rilevanti lavori aggiuntivi (irrigidimento solaio, imbotti di legno per i lucernari, architravi in legno, controtelai in acciaio per portoncino) di cui alle voci nn. 8, 12, 13, 20 e 30 del medesimo SAL n. 2.
Orbene: tutti questi lavori extracontrattuali (relativi al SAL n. 2) sono stati pacificamente pagati a suo tempo dalla committente, che nulla ha mai contestato in merito;
detti lavori non hanno nulla a che vedere con la domanda di adempimento contrattuale proposta da che si è limitato a chiedere CP_1
il corrispettivo dei lavori di cui al SAL n. 4 (doc. 10 cit.), e non sono mai stati oggetto di alcuna domanda riconvenzionale restitutoria da parte di Pt_1
Quanto poi alle “varianti” (realizzazione di alcuni tavolati interni in posizione diversa da quella prevista dal progetto originario) di cui alla SCIA del 28 giugno 2018, l'art. 1659 c.c. è male invocato dall'appellante: l'art. 1659 c.c. – che esige la prova scritta dell'autorizzazione del committente circa la variante- riguarda le variazioni proposte dall'appaltatore, mentre nel caso di specie le variazioni rispetto al progetto originario sono state richieste, evidentemente, dalla committente Parte_1
pagina 5 di 7 che infatti ha provveduto a presentare al , nel mese di giugno 2018, per il tramite del CP_3 CP_3
proprio incaricato arch. la citata SCIA in variante. Tes_1
Nella misura in cui, invece, le eccezioni mosse dall'appellante circa l'inopponibilità a sé delle opere extracontrattuali e delle varianti, e circa la scarsa portata di dette opere nell'economica globale del contratto, sono finalizzate a contestare la valutazione operata dal Tribunale di caducazione del termine originariamente pattuito per l'ultimazione delle opere (15.5.2016) e della relativa penale da ritardo (€
100,00 per ogni giorno di ritardo), a seguito della pattuizione, in corso d'opera, di importanti variazioni dei lavori, la Corte osserva quanto segue.
Come emerge chiaramente dalle difese delle parti, oltre che dai documenti versati in atti, Parte_1
nonostante la scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dei lavori al 15.5.2016, non ha
[...]
mai sollecitato la ripresa dei lavori e non ha mai fatto valere, durante gli oltre quattro anni trascorsi tra la scadenza del termine pattuito e la notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa, la pattuizione di una penale per il ritardo, neppure in termini di eccezione o di controcredito a seguito del sollecito, ricevuto il 5 maggio 2020, del pagamento della fattura n. 18/2019 azionata.
Non solo. ha provveduto a presentare SCIA in variante il 28 giugno 2018, dopo oltre due anni Pt_1 dall'interruzione dei lavori nell'aprile 2016, consentendo che proseguisse i lavori nel 2019; CP_1
ciò che fa presumere, in mancanza di elementi di segno contrario (ovvero in mancanza di contestazione alcuna da parte della committente, che neppure allega di aver mai contestato ritardi all'appaltatore), che i lavori furono interrotti nel 2016 per scelta della committente in attesa di determinarsi in ordine alla definitiva disposizione interna degli spazi, poi decisa con la in variante del giugno 2018. CP_2
In definitiva, il comportamento univoco osservato per anni dalla committente - che mai risulta aver contestato ritardi nell'esecuzione delle opere all'appaltatore negli oltre quattro anni trascorsi dalla scadenza del termine originariamente pattuito per l'ultimazione delle opere, che ha consentito che dopo tre anni dalla scadenza del termine contrattuale, proseguisse i lavori nel 2019 senza CP_1
eccepire alcunché, e che non ha mai chiesto, né tantomeno eccepito, sino alla presente opposizione a decreto ingiuntivo, un proprio contro credito a titolo di penale- ha integrato, a parere di questa Corte, una tacita rinuncia al diritto contenuto nella pattuizione della penale di cui al contratto del 19.8.2015
(cfr., in un caso analogo, Cass. 16061/2019, secondo cui “La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare”).
pagina 6 di 7 La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, non essendo la penale invocata in questa sede giudiziale – poiché oggetto di rinuncia per effetto di comportamento univoco reiterato nel tempo dal soggetto che avrebbe potuto farla valere - idonea a paralizzare il credito azionato dall'appaltatore, relativo a opere (v. SAL n. 4 cit.) pacificamente realizzate da e mai specificamente contestate CP_1
dalla committente.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado Parte_1 Controparte_1
d'appello, che si liquidano in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 8 gennaio 2015.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Francesco Distefano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 870/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. PUCCIO Parte_1 C.F._1
MAMMOLA KATIA
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CORBETTA FRANCESCO
APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1400/2024, pubblicata il
06/02/2024; materia: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 7 “in via preliminare: in accoglimento dell'istanza proposta, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza n° 40199\2020 pubblicata in data 6 febbraio 2024 resa dal Tribunale di Milano, sezione settima civile, Giudice Dott.ssa Condorelli;
in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di gravame: in via principale respingere le domande proposte dal Sig. , titolare dell'omonima Controparte_1
Ditta individuale nell'ambito del giudizio di primo grado RG 40199/2020 del Tribunale di Milano nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna appellante;
Spese rifuse;
in via subordinata: ridurre e\o annullare la condanna stabilita con la sentenza di primo grado alla luce delle deduzioni svolte con il secondo motivo di appello;
- compensare altresì le spese legali liquidate in primo grado. in via istruttoria: ammettersi le prove dedotte con le memorie ex art. 183 VI comma cpc. Ammettersi CTU sulle opere realizzate, quantificazione delle stesse , nonché natura delle varianti contestate”
Per parte appellata:
“In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 cpc, dell'atto di appello;
- dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle domande nuove e delle argomentazioni nuove formulate in appello da;
Parte_1
- dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cpc 3 ° comma, del documento prodotto quale CP_ allegato n. 2 all'atto di citazione in appello e denominato 11/06/2018 presentata al CP_3 con relazione e bonifici di pagamento oneri.
[...]
In via principale e nel merito:
- respingersi tutte le domande formulate da parte appellante, poiché infondate in fatto ed in diritto per
i motivi esposti, confermando integralmente la sentenza n. 1400/2024 del Tribunale di Milano.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Corte adita si pronunci sulla ammissibilità delle prove dedotte da parte appellante, l'appellata chiede sin d'ora di essere ammessa alla prova contraria e a controprova sulle medesime circostanze, con propri e altrui testi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1400/2024 il Tribunale di Milano ha confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'impresa individuale di per € 27.582,50 oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_1
corrispettivo per i lavori edili svolti nel sottotetto di proprietà di in esecuzione del Parte_1
contratto di appalto concluso tra le parti, respingendo le domande riconvenzionali formulate da di condanna di a corrisponderle un importo a titolo di penale per il ritardo Parte_1 CP_1 nell'esecuzione dei lavori e di riduzione del corrispettivo richiesto dall'appaltatore in ragione dei vizi e delle omissioni relativi ai lavori eseguiti.
pagina 2 di 7
2. Il giudizio di primo grado aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di Parte_1 [...]
eccependo: CP_1
- che i lavori, secondo il contratto di appalto del 19.8.2015, dovevano terminare entro il termine perentorio del 15.5.2016 e invece non erano ancora terminati;
in particolare non erano mai stati eseguiti caldane, intonaci, pavimenti, rivestimenti e tinteggiature;
a tal proposito, il contratto prevede una penale per eventuali ritardi nella realizzazione delle opere descritte pari ad € 100,00 al giorno;
- che le opere effettivamente eseguite non erano state compiute secondo la regola dell'arte; ed aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento dell'appaltatore con rideterminazione del corrispettivo tenuto conto della penale prevista e dei costi necessari per rendere le opere conformi alla regola d'arte, operando le dovute compensazioni.
L'opposto si era costituito, eccependo l'inammissibilità per genericità dell'eccezione Controparte_1
relativa ai vizi delle opere eseguite e, in ogni caso, la decadenza della committente dal diritto di sollevare detta eccezione. L'opposto aveva inoltre dedotto che mai la committente, prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si era lamentata delle opere eseguite e dei tempi di esecuzione dei lavori;
anzi, sia le opere inizialmente richieste con il contratto di appalto del 19.8.2015, sia le ulteriori richieste in corso d'opera, erano state regolarmente eseguite entro il mese di aprile 2016, come documentato dalla stessa opponente, mentre quest'ultima si era determinata a riavviare i lavori di ristrutturazione soltanto oltre due anni dopo, presentando la variante al progetto originario mediante
SCIA solo in data 28.06.2018 e chiedendo all'appaltatore di eseguire le ulteriori opere di cui al decreto ingiuntivo (SAL n. 4) soltanto nei primi mesi del 2019. aveva dunque chiesto la conferma del CP_1
decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle avverse domande riconvenzionali.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto l'opposizione sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione relativa ai vizi delle opere eseguite è generica e dunque inammissibile;
peraltro, in mancanza di prova della tempestività della denuncia dei presunti vizi, è fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto CP_1
- il teste sentito (ovvero il direttore dei lavori, arch. ha affermato che in corso d'opera Testimone_1
furono chiesti ed eseguiti diversi lavori extra contratto e importanti varianti, che avevano comportato il pagina 3 di 7 necessario slittamento dei lavori stessi;
ciò, come da giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione, ha determinato la caducazione della penale contrattualmente prevista, che non è stata nuovamente pattuita dalle parti.
3. L'appello di Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale contestandola per i seguenti motivi: il
[...]
Tribunale ha fondato il rigetto dell'opposizione (con esclusione dell'applicabilità della penale da ritardo pattuita) sulle sole dichiarazioni del direttore dei lavori arch. che in sede testimoniale ha Tes_1
fatto riferimento ad opere extracontrattuali, senza considerare che: a) quelle che ha qualificato Tes_1 come opere extracontrattuali furono in realtà varianti che però, ai sensi dell'art. 1659 c.c., non potevano essere concordate oralmente tra direttore dei lavori e appaltatore ma dovevano essere concordate per iscritto per essere opponibili alla committente;
b) molte delle opere che descrive come Tes_1
variazioni/aggiunte al computo metrico in realtà rientrano nel computo metrico originariamente concordato;
c) le modifiche progettuali descritte nella SCIA presentata nel giugno 2018 erano di scarsa entità rispetto all'oggetto complessivo dell'appalto, riducendosi allo spostamento di qualche parete divisoria interna.
L'appellante ha dunque concluso per il rigetto della domanda contrattuale proposta da e, in CP_1
subordine, per la riduzione della somma oggetto di condanna, previo espletamento di una CTU volta a valorizzare le opere effettivamente realizzate e a verificare la natura delle varianti.
4. Le difese in appello di Controparte_1
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'eccezione, sollevata dall'appellante per la prima volta in appello, circa l'inopponibilità a sé dei lavori extracontrattuali eseguiti, lavori peraltro già pacificamente pagati e non oggetto di causa;
ha contestato l'affermazione dell'appellante secondo cui il corrispettivo dell'appalto sarebbe stato pattuito “a corpo” e ha eccepito altresì l'inammissibilità, ex art. 345, comma 3, c.p.c., della produzione documentale (documentazione relativa alla SCIA del
2018) effettuata dall'appellante per la prima volta in questa sede. ha comunque chiesto il CP_1 rigetto dell'appello anche nel merito.
5. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 7 Va preliminarmente confermata in questa sede la valutazione operata dal consigliere istruttore circa la superfluità dei mezzi istruttori (ivi compresa la CTU) non ammessi in primo grado e ribaditi dall'appellante.
Va inoltre dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, 3° comma, c.p.c., della relazione tecnica relativa alla SCIA del 28.6.2018, depositata dall'appellante per la prima volta in questa sede d'appello senza addure giustificazione alcuna circa la tardività della produzione.
Venendo al merito dell'appello, la Corte osserva che incentra la propria Parte_1 impugnazione sulla questione dell'inopponibilità a sé, ai sensi dell'art. 1659 c.c., delle opere extracontrattuali e delle opere in variante citate dal teste arch. (direttore dei lavori), oltre che Tes_1 sulla loro scarsa rilevanza nell'economia generale del contratto d'appalto per cui è causa.
Ora, nella misura in cui l'eccezione di inopponibilità a sé delle opere extracontrattuali e di quelle “in variante” è volta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio da la stessa, a Controparte_1
prescindere da ogni considerazione circa la sua ammissibilità ex art. 345 c.p.c., è del tutto infondata.
Le opere extracontrattuali realizzate da consistono – come dichiarato dal direttore dei lavori CP_1
in sede testimoniale e come risulta evidente da un confronto analitico tra il computo metrico allegato al contratto e i computi metrici di cui ai SAL nn. 1 (doc. 7 , 2 (doc. 8 , 3 (doc. 9 CP_1 CP_1
e 4 (doc. 10 – nei lavori di manutenzione straordinaria del tetto di cui alla voce n. CP_1 CP_1
41 del SAL 2 (per € 8.752,00 oltre IVA) e dei meno rilevanti lavori aggiuntivi (irrigidimento solaio, imbotti di legno per i lucernari, architravi in legno, controtelai in acciaio per portoncino) di cui alle voci nn. 8, 12, 13, 20 e 30 del medesimo SAL n. 2.
Orbene: tutti questi lavori extracontrattuali (relativi al SAL n. 2) sono stati pacificamente pagati a suo tempo dalla committente, che nulla ha mai contestato in merito;
detti lavori non hanno nulla a che vedere con la domanda di adempimento contrattuale proposta da che si è limitato a chiedere CP_1
il corrispettivo dei lavori di cui al SAL n. 4 (doc. 10 cit.), e non sono mai stati oggetto di alcuna domanda riconvenzionale restitutoria da parte di Pt_1
Quanto poi alle “varianti” (realizzazione di alcuni tavolati interni in posizione diversa da quella prevista dal progetto originario) di cui alla SCIA del 28 giugno 2018, l'art. 1659 c.c. è male invocato dall'appellante: l'art. 1659 c.c. – che esige la prova scritta dell'autorizzazione del committente circa la variante- riguarda le variazioni proposte dall'appaltatore, mentre nel caso di specie le variazioni rispetto al progetto originario sono state richieste, evidentemente, dalla committente Parte_1
pagina 5 di 7 che infatti ha provveduto a presentare al , nel mese di giugno 2018, per il tramite del CP_3 CP_3
proprio incaricato arch. la citata SCIA in variante. Tes_1
Nella misura in cui, invece, le eccezioni mosse dall'appellante circa l'inopponibilità a sé delle opere extracontrattuali e delle varianti, e circa la scarsa portata di dette opere nell'economica globale del contratto, sono finalizzate a contestare la valutazione operata dal Tribunale di caducazione del termine originariamente pattuito per l'ultimazione delle opere (15.5.2016) e della relativa penale da ritardo (€
100,00 per ogni giorno di ritardo), a seguito della pattuizione, in corso d'opera, di importanti variazioni dei lavori, la Corte osserva quanto segue.
Come emerge chiaramente dalle difese delle parti, oltre che dai documenti versati in atti, Parte_1
nonostante la scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dei lavori al 15.5.2016, non ha
[...]
mai sollecitato la ripresa dei lavori e non ha mai fatto valere, durante gli oltre quattro anni trascorsi tra la scadenza del termine pattuito e la notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa, la pattuizione di una penale per il ritardo, neppure in termini di eccezione o di controcredito a seguito del sollecito, ricevuto il 5 maggio 2020, del pagamento della fattura n. 18/2019 azionata.
Non solo. ha provveduto a presentare SCIA in variante il 28 giugno 2018, dopo oltre due anni Pt_1 dall'interruzione dei lavori nell'aprile 2016, consentendo che proseguisse i lavori nel 2019; CP_1
ciò che fa presumere, in mancanza di elementi di segno contrario (ovvero in mancanza di contestazione alcuna da parte della committente, che neppure allega di aver mai contestato ritardi all'appaltatore), che i lavori furono interrotti nel 2016 per scelta della committente in attesa di determinarsi in ordine alla definitiva disposizione interna degli spazi, poi decisa con la in variante del giugno 2018. CP_2
In definitiva, il comportamento univoco osservato per anni dalla committente - che mai risulta aver contestato ritardi nell'esecuzione delle opere all'appaltatore negli oltre quattro anni trascorsi dalla scadenza del termine originariamente pattuito per l'ultimazione delle opere, che ha consentito che dopo tre anni dalla scadenza del termine contrattuale, proseguisse i lavori nel 2019 senza CP_1
eccepire alcunché, e che non ha mai chiesto, né tantomeno eccepito, sino alla presente opposizione a decreto ingiuntivo, un proprio contro credito a titolo di penale- ha integrato, a parere di questa Corte, una tacita rinuncia al diritto contenuto nella pattuizione della penale di cui al contratto del 19.8.2015
(cfr., in un caso analogo, Cass. 16061/2019, secondo cui “La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare”).
pagina 6 di 7 La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, non essendo la penale invocata in questa sede giudiziale – poiché oggetto di rinuncia per effetto di comportamento univoco reiterato nel tempo dal soggetto che avrebbe potuto farla valere - idonea a paralizzare il credito azionato dall'appaltatore, relativo a opere (v. SAL n. 4 cit.) pacificamente realizzate da e mai specificamente contestate CP_1
dalla committente.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado Parte_1 Controparte_1
d'appello, che si liquidano in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 8 gennaio 2015.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Francesco Distefano
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