Sentenza 8 maggio 2008
Massime • 1
In sede di riesame, il tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il "fumus commissi delicti", ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso. (Fattispecie relativa ad un sequestro preventivo, in cui il tribunale aveva ravvisato indizi di colpevolezza in ordine ad una condotta distrattiva di beni societari, mentre l'ordinanza applicativa della misura aveva ipotizzato atti fraudolenti volti ad eludere le ragioni dei creditori di una società diversa).
Commentario • 1
- 1. Misure cautelari, giudizio di legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 marzo 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2008, n. 24126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24126 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/05/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1242
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 40232/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AN;
contro ordinanza del Tribunale di Milano in data 5.11.2007;
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Santi Consolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Bologna Giuliano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Ricorre di persona EL AN avverso ordinanza del Tribunale di Milano in data 5.11.2007, che ha confermato in sede di riesame il sequestro preventivo di quote della s.r.l. "Genial Re", detenute nella percentuale del 99,5% dallo stesso EL.
Tali quote risultavano cedute di recente alla società di diritto inglese "MB&C limited", rappresentata dal procuratore speciale EÒ Paolo, che era anche amministratore unico della s.r.l. "Genial Re", subentrata per cambiamento della denominazione sociale alla società "T&T Immobiliare" già amministrata dal EL.
Secondo l'ordinanza che aveva adottato la misura cautelare, le quote stesse dovevano ritenersi pertinenti al reato di cui all'art. 388 c.p., comma 1, ipotizzarle nella condotta del EL e del
EÒ.
Contro il EL pendeva inoltre procedimento penale per il reato di bancarotta fraudolenta conseguente al fallimento della società "Aeffe Store": Gli era stata contestata in particolare la distrazione di somme impiegate per l'acquisto di immobili, poi intestati alla società "T&T", appositamente costituita. Gli immobili erano stati sottoposti a sequestro preventivo. Il Tribunale rigettava la richiesta di riesame proposta dal EL, ritenendo il fatto riconducibile alla previsione astratta del reato di bancarotta fraudolenta, posta in essere dal EL col determinante apporto del EÒ e consistente nella distrazione delle quote sociali della "T&T" per sottrarle, insieme con i beni che ne rappresentavano il valore, al fallimento.
Deduce il ricorrente:
1) violazione (rectius erronea applicazione) dell'art. 388 c.p., mancando l'ingiunzione di eseguire una sentenza di condanna e perciò necessariamente l'inadempimento della stessa ingiunzione;
2) violazione dell'art. 324 c.p.p. per avere il Tribunale immutato la qualificazione giuridica del fatto, con ciò violando il diritto di difesa dell'indagato; 3) manifesta illogicità della motivazione, che ipotizza pretesi atti di distrazione successivi al fallimento peraltro mai contestati al EL;
4) mancanza del periculum in mora, non essendosi tenuto conto del già adottato sequestro di beni immobili per un valore assai superiore al passivo fallimentare accertato;
5) violazione (rectius erronea applicazione) della L. Fall., art. 216, poiché i beni in argomento sono di proprietà esclusiva del ricorrente, mai dichiarato fallito e quindi legittimato a disporne liberamente. Con memoria in data 27.4.2008 il difensore richiama sinteticamente le deduzioni contenute nel ricorso, di cui chiede l'accoglimento.
I rilievi del ricorrente debbono ritenersi almeno in parte fondati. Come già affermato da questa Corte (Sez. 5, 18.11.2004 n. 49376, Manieri), il giudice del riesame può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il fumus commissi delicti;
ma non può porre a fondamento della decisione un fatto diverso, da lui ritenuto. Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale ha ravvisato indizi di colpevolezza in ordine a pretesa distrazione di beni societari, laddove l'ordinanza impositiva aveva ipotizzato atti simulati e fraudolenti diretti ad eludere le ragioni dei creditori di società diversa, senza neppure adombrare le ragioni idonee a ritenere un qualsiasi collegamento tra i due fatti. Non è stata data nel contempo alcuna risposta ai rilievi del ricorrente sulla contestazione originaria;
e non state enunciate le ragioni per cui gli stessi dovessero ritenersi infondati. Sussiste pertanto un difetto essenziale di motivazione;
e l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice competente, il quale provvedere a sanare il vizio stesso, previa nuova ed autonoma valutazione dei fatti, nel rispetto della contestazione originaria e del fatto che ne costituisce oggetto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 8 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2008