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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
n. 25922/2024 r.g.
Il giudice, sciogliendo la riserva del 16/4/2025,
nel procedimento ex art. 670 c.p.c. promosso in corso di causa da da
avv. Giovanni Battista (c.f. , Pt_1 C.F._1
con l'avv. Antonio Pinamonti del Foro di Padova
attore ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con l'avv. Silvia Viaro
convenuto resistente pronuncia la seguente
ORDINANZA
Controvertono le parti nel merito in ordine al trasferimento della quota del 18,8% di partecipazione alla società Agro Veneto s.r.l., società di famiglia delle parti, fra loro fratelli;
la quota, in titolarità di è oggetto di un patto di cessione del 20/4/2016, sottoscritto dalle odierne parti, e CP_1 qualificato di opzione da parte dell'attore, il quale allega di avere esercitato l'opzione e di essere così divenuto socio di Agro Veneto, invocando sentenza che accerti l'intervenuto trasferimento o in subordine lo disponga. Il convenuto variamente contesta e si oppone.
L'attore ha proposto, a breve distanza dalla introduzione della causa, ricorso per sequestro giudiziario del bene. Il convenuto resiste.
Indubbia fra le parti la sussistenza di una controversia sulla titolarità del bene, primo presupposto richiesto dall'art. 670 n. 1 c.p.c.. Non sono invece neppure allegate concrete ragioni di opportunità di custodia o gestione temporanea del bene, affermando semplicemente l'attore ricorrente la possibilità che la quota sia alienata e la preferibilità, in una comparazione fra i rispettivi interessi delle parti, della inibizione della circolazione della quota.
La possibilità di alienazione della quota è prospettata in modo puramente astratto, e ciò non è sufficiente a fondare la opportunità di custodia, e quindi per fare accogliere la richiesta. Il criterio della comparazione fra gli interessi delle due parti non è invece riconducibile ad alcuna delle due opportunità (custodia o gestione) indicate dalla norma: fermo che l'attore neppure allega quale sarebbe il suo proprio interesse alla sottoposizione a sequestro, se non per quanto dovrebbe intuirsi in ragione della sua offerta di rendersi custode del bene e così esercitare i relativi diritti partecipativi.
Al di là della assenza di concrete prospettazioni, merita osservare che il patto di opzione risale al
2016 ed è stato successivamente ribadito dall'attore nel 2022; il diritto è stato poi esercitato nel
2023; nel frattempo le parti hanno assai controvertito stragiudizialmente, ed è anche stata incardinata la causa, nella quale sono state ormai completamente dispiegate le difese;
e tutto ciò senza che siano mai emersi pericoli che la quota venisse alienata. Si tratta oltretutto di quota società di famiglia (terzo socio la sorella ) e per quanto allegato delle controversie intercorrenti Parte_2
fra le parti, queste hanno avuto o hanno (eredità materna) per oggetto fondamentalmente la distribuzione/cessione fra loro di beni personali o di famiglia, onde la incontrollata fuoriuscita del bene dal patrimonio del convenuto non appare allo stato ipotesi fornita di un qualche appoggio.
Manca dunque ragione, riconducibile al concetto di periculum in mora quale applicabile al sequestro giudiziario, per disporre la cautela richiesta.
Le spese saranno regolate con il merito
P.Q.M.
Rigetta il ricorso,
spese al merito.
Si comunichi
Venezia, 17/4/2025
Il giudice dr. Lina Tosi
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
n. 25922/2024 r.g.
Il giudice, sciogliendo la riserva del 16/4/2025,
nel procedimento ex art. 670 c.p.c. promosso in corso di causa da da
avv. Giovanni Battista (c.f. , Pt_1 C.F._1
con l'avv. Antonio Pinamonti del Foro di Padova
attore ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con l'avv. Silvia Viaro
convenuto resistente pronuncia la seguente
ORDINANZA
Controvertono le parti nel merito in ordine al trasferimento della quota del 18,8% di partecipazione alla società Agro Veneto s.r.l., società di famiglia delle parti, fra loro fratelli;
la quota, in titolarità di è oggetto di un patto di cessione del 20/4/2016, sottoscritto dalle odierne parti, e CP_1 qualificato di opzione da parte dell'attore, il quale allega di avere esercitato l'opzione e di essere così divenuto socio di Agro Veneto, invocando sentenza che accerti l'intervenuto trasferimento o in subordine lo disponga. Il convenuto variamente contesta e si oppone.
L'attore ha proposto, a breve distanza dalla introduzione della causa, ricorso per sequestro giudiziario del bene. Il convenuto resiste.
Indubbia fra le parti la sussistenza di una controversia sulla titolarità del bene, primo presupposto richiesto dall'art. 670 n. 1 c.p.c.. Non sono invece neppure allegate concrete ragioni di opportunità di custodia o gestione temporanea del bene, affermando semplicemente l'attore ricorrente la possibilità che la quota sia alienata e la preferibilità, in una comparazione fra i rispettivi interessi delle parti, della inibizione della circolazione della quota.
La possibilità di alienazione della quota è prospettata in modo puramente astratto, e ciò non è sufficiente a fondare la opportunità di custodia, e quindi per fare accogliere la richiesta. Il criterio della comparazione fra gli interessi delle due parti non è invece riconducibile ad alcuna delle due opportunità (custodia o gestione) indicate dalla norma: fermo che l'attore neppure allega quale sarebbe il suo proprio interesse alla sottoposizione a sequestro, se non per quanto dovrebbe intuirsi in ragione della sua offerta di rendersi custode del bene e così esercitare i relativi diritti partecipativi.
Al di là della assenza di concrete prospettazioni, merita osservare che il patto di opzione risale al
2016 ed è stato successivamente ribadito dall'attore nel 2022; il diritto è stato poi esercitato nel
2023; nel frattempo le parti hanno assai controvertito stragiudizialmente, ed è anche stata incardinata la causa, nella quale sono state ormai completamente dispiegate le difese;
e tutto ciò senza che siano mai emersi pericoli che la quota venisse alienata. Si tratta oltretutto di quota società di famiglia (terzo socio la sorella ) e per quanto allegato delle controversie intercorrenti Parte_2
fra le parti, queste hanno avuto o hanno (eredità materna) per oggetto fondamentalmente la distribuzione/cessione fra loro di beni personali o di famiglia, onde la incontrollata fuoriuscita del bene dal patrimonio del convenuto non appare allo stato ipotesi fornita di un qualche appoggio.
Manca dunque ragione, riconducibile al concetto di periculum in mora quale applicabile al sequestro giudiziario, per disporre la cautela richiesta.
Le spese saranno regolate con il merito
P.Q.M.
Rigetta il ricorso,
spese al merito.
Si comunichi
Venezia, 17/4/2025
Il giudice dr. Lina Tosi