Sentenza 20 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
1 04006 /0 te A IAN O ITAL LL cou O B BBLICA E e N IO U R Z N A R 1, T 9 IS ) 9 E 1 EG - 1 C R 1 A - 1 A P IO SUP NOME DEL POPOLO ALI 2 D I L. E D D T U 9 N 3 A E S E SAZIONE E E 6 Oggetto .N 4 T responsabilit T (IS T R SEZIONE TERZA CIVILE A civil Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13229/98 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA - 15435/98 Consigliere - Dott. Vittorio DUVA - - Cron. 8471 Dott. Ugo - Consigliere FAVARA Rep. - Rel. Consigliere - Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 11/10/00 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TEDESCO VITA in GIOSUE', domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE MURANA con studio in 91100 TRAPANI PIAZZA SCARLATTI 9, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TEDESCO GASPARE, COMUNE DI TRAPANI;
- intimati e sul 2° ricorso n' 15435/98 proposto da: TEDESCO GASPARE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2000 BARBERINI 861 presso lo studio dell'avvocato PIETRO 1601 ADRAGNA, che lo difende, giusta delega in atti;
1 controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TEDESCO VITA GIOSUE', COMUNE DI TRAPANI;
- intimati avversO la sentenza 22/98 deln. Giudice di pace di TRAPANI, emessa il 17/03/98 e depositata il 20/03/98 (R.G. 104/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per т il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DE AS, proprietario di parte di un vec- chio fabbricato sito in Trapani, assumendo che la pare- te del magazzino di sua proprietà era stata danneggiata da infiltrazioni di acqua dovute a perdite della con- duttura idrica al servizio degli appartamenti al secon- do piano, di proprietà di DE TA in Giosuè, con- veniva quest'ultima davanti al giudice di pace, per conseguire il risarcimento. La convenuta eccepiva che il guasto riguardava un tratto del tubo di adduzione dell'acqua al contatore, 2 per cui il danno doveva ritenersi cagionato dall'ente comunale, erogatore dell'acqua. Quest'ultimo, chiamato in causa, respingeva ogni responsabilità, asserendo di aver riparato il guasto non appena informato delle per- dite dalla DE. Con sentenza del 20 marzo 1998, il giudice di pace ha dichiarato la convenuta unica responsabile del danno e l'ha condannata a un risarcimento di lire 200.000. Per la cassazione di tale sentenza ricorre DE TA in Giosuè, formulando quattro motivi. Resiste Te- M DE AS con controricorso e ricorso incidentale, sostenuto da un unico motivo. Il Comune non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE E' preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi. Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 2051 c.c., la ricorrente sostiene che, essen- dosi verificata la perdita non già nel suo impianto idrico ma nella condotta comunale di adduzione, il giu- dice di pace avrebbe dovuto affermare la responsabilità presunta del Comune, in quanto custode della stessa, nulla rilevando che lo stesso Comune, appena avvisato del guasto, sia prontamente intervenuto per ripararlo. Il motivo è inammissibile. 3 A seguito della nuova formulazione dell'art. 113, comma c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la 2༠ sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità è ammesso, per quanto attiene alla decisione di merito, solo per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria (Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n. 716). Ciò posto, non v'è chi non veda come del tutto fuor di luogo venga dedotta, avverso un giudizio ispirato a re- gole di equità, la violazione di norme ordinarie, ossia il mancato ricorso alla responsabilità presunta di cui all'art. 2051 c.c.; o si rimproveri al giudice di pace, non tenuto ad osservarle, di aver "ignorato le norme che regolano la responsabilità oggettiva”; o infine si ra- gioni di una responsabilità presunta del Comune fondata sulla "disponibilità giuridica" della conduttura о di "signoria di fatto" sulla stessa o di altrettali crite- ri giuridici di valutazione della fattispecie, incompa- tibili con un giudizio di equità che per sua natura ne prescinde. Col secondo motivo, denunciando la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione, la DE lamenta che il giudice di pace abbia fatto re- troagire la sua conoscenza dell'evento dannoso non già al momento in cui l'avvocato della controparte gliene 4 diede notizia (con lettera del 25 novembre 1996), ma al 13 settembre 1996, data in cui DE AS fece re- digere, per suo conto e senza contraddittorio, una pe- rizia giurata. Col terzo mezzo la ricorrente denuncia la violazio- ne dell'art. 2697 c.c., dolendosi che sia stata accolta la domanda risarcitoria pur in assenza di una qualsiasi prova del danno e senza motivazione sul nesso di causa- lità tra il ritenuto ritardo nella denuncia del vizio e il danno ipotetico. Non solo infatti il tecnico comuna- le non riscontrò danni di sorta nell'immobile dell'attore, peraltro soggetto ai noti fenomeni di in- filtrazione d'acqua proveniente dal sottosuolo, ma nep- pure si conosce lo stato di conservazione della parete asseritamente danneggiata prima dell'evento. Queste censure, di cui è opportuna la trattazione unitaria, sono destituite di fondamento. Il giudice di pace ha ricavato i fatti essenziali della causa "dalla esauriente relazione del c.t.u.", la quale è valsa ad accertare "la reale situazione dei luoghi e la causa del danno subito dall'attore", per- mettendo di appurare che "la perdita d'acqua si è veri- ficata nel tratto di tubo che collega la rete idrica cittadina al contatore" della DE, di riscontrare le "macchie di umidità, dovute all'assorbimento dell'acqua nella muratura" di proprietà dell'attore e, non ultimo, di determinare l'importo del danno risarci- bile (lire 200.000). Prosegue il giudicante che nessuna colpa può impu- tarsi al Comune, attesa l'impossibilità che i tecnici dell'acquedotto sorveglino in continuazione tutte le tubature e considerata l'immediata riparazione del gua- sto non appena segnalato;
mentre viceversa la DE, "potendosi rendere materialmente conto della perdita" fin dal suo insorgere, "aveva il dovere di attivarsi avvisando l'ufficio acquedotto, cose che ha provveduto m a fare solo il 6.12.1996, mentre la perdita d'acqua ri- sulta già constatata dal tecnico dell'attore quantomeno dal 13.9.1996"; onde "non v'è dubbio che debba essere attribuita rilevanza esclusiva al comportamento negli- gente ed omissivo" della stessa convenuta, "che aveva il dovere di vigilare su un dispositivo che ricade nel- la sua sfera di vigilanza”. Orbene, la prima parte di tale motivazione attiene all'accertamento dei fatti oggetto della successiva va- lutazione equitativa, che, essendo stato condotto con convinta adesione ai rilievi obiettivi dell'ausiliare, sfugge, nello stesso tempo, ai contrari apprezzamenti deldella ricorrente sul nesso causale e sull'entità danno e al sindacato di questa Corte. 6 La seconda parte, relativa ai criteri di equità adottati nella decisione del merito della controversia, e basata -è bene precisare- non su una reale conoscen- za, ma sulla semplice conoscibilità immediata del fatto dannoso, del pari non può rientrare nel sindacato di legittimità. Infatti la pronuncia secondo equità è cen- surabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. solo se la motivazione sia inesistente, ovvero, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., allorchè l'enunciazione del criterio 私 di equità sia inficiata da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della controversia, si risolva in mera apparenza o in radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n. 716, cit.): ipotesi con ogni evidenza non ricorrenti nella fattispecie. Col quarto mezzo infine, denunciando la violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., la ricorrente deduce l'illegittimità, e comunque la contraddittorietà e il- logicità della sua condanna ai tre quarti delle spese, che contrasta con l'invocato rapporto di proporzionali- tà ed è comunque conseguenza dell'ingiusta statuizione in punto di soccombenza, frutto della disapplicazione del precetto di cui all'art. 2051 c.c. Il giudice di pace avrebbe dovuto infatti sanziona- re la pretestuosità dell'azione intrapresa dall'attore, 7 rigettando la domanda e condannandolo non solo alle spese ma altresì al risarcimento dei danni, da liqui- darsi secondo equità, per lite temeraria. Quest'ultimo motivo del ricorso principale va trat- tato, per affinità di tema, unitamente all'unico motivo del ricorso incidentale, col quale a sua volta M l'intimato, denunciando la violazione degli artt. 91 e (compensazione di un quarto relle spese processuali e l'altre tanto ingiustan) 92 c.p.c., lamenta l'ingiusta esclusione dal rimborso delle spese sostenute dall'attore per la perizia stra- giudiziale Bonventre. Tutte queste censure sono destituite di fondamento. E' ben noto che le norme processuali, tra le quali rientrano quelle disciplinanti la responsabilità delle parti per le spese giudiziali (artt. 90 e segg. c.p.c.), devono essere osservate dal giudice di pace anche quando decide la causa secondo equità, poiché l'equità attiene soltanto alla decisione del merito e alla regola sostanziale da applicare alla domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte (Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n. 716, cit.). Orbene, il giudice di pace, con una discrezionalità non sindacabile in questa sede, ha ravvisato un giusto motivo di compensazione di un quarto delle spese pro- cessuali nel fatto "che la richiesta di risarcimento era di lire 2.000.000, mentre l'effettivo danno subito 8 ammonta a lire 200.000"; ossia nel parziale accoglimen- to di una domanda che, sebbene non determinata in un preciso importo, era pur sempre spinta fino al massimo della giurisdizione di equità, avendo ad oggetto la condanna della convenuta "al risarcimento del danno (...), da quantificare entro i limiti della competenza del giudice adito, e al rimborso delle spese sostenute, e sempre entro detti limiti (lire 2.000.000)". E' sicuramente esatto, in linea di principio, che la sensibile riduzione della somma richiesta con la do- manda giudiziale, se di per sé non integra il presuppo- sto della soccombenza, può ben valutarsi come giusto т motivo di compensazione, totale o parziale, delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma c.p.c. (cfr. Cass. 3 marzo 1994 n. 2124). Tale statuizione dunque, essendo sorretta da ragio- ni che non sono né illogiche né erronee, non è emenda- bile in questa sede;
né dal canto suo la ricorrente principale poteva pretendere che il giudice di pace, nel compensare le spese, si attenesse a uno stretto criterio di proporzionalità tra il chiesto e l'accolto, riducendo l'onere a carico della convenuta a un solo decimo. Confermata la soccombenza, seppur parziale, dell'odierna ricorrente principale, cadono le ulteriori 9 sue critiche, basate sull'immaginario presupposto della infondatezza e anzi della temerarietà dell'avversa pre- tesa. Per quanto attiene infine alla spesa sostenuta dall'attore per la perizia fatta redigere prima del giudizio, il giudice di pace l'ha esclusa dal rimborso, "dovendosi tale attività ritenere superflua, extragiu- diziale e non legalmente o necessariamente richiesta ai fini dell'instaurazione del contenzioso". Replica il ricorrente incidentale che una spesa può т essere non necessaria ma, con valutazione "ex ante", anche solo opportuna, e che comunque non si può defini- re superfluo un elaborato utilizzato dallo stesso giu- dice per fondare il suo convincimento che la perdita d'acqua sussisteva "quantomeno dal 13.9.1996", cioè dal momento delle constatazioni del perito di parte. Ora non è dubbio che la parte vittoriosa abbia di- ritto di ripetere dalla parte soccombente anche una spesa sostenuta prima dell'inizio del processo (come, per l'appunto, per una perizia stragiudiziale, intesa ad accertare la causa e l'entità di un danno), di guisa che non varrebbe a negare il rimborso il solo richiamo 7 alla "extragiudizialità" della spesa medesima;
ma tut- tavia è altrettanto certo che questa ripetibilità può essere esclusa, in concreto, in seguito a un apprezza- 10 mento di superfluità (ovvero di non necessità, ma anche di semplice inopportunità ○ inutilità, in relazione all'entità degli interessi in contesa e a ogni altra circostanza), ai sensi dell'art. 92, 1° comma c.p.c. Questo apprezzamento, da riferire al tempo in cui l'atto fu compiuto e non all'esito del processo, essen- do ampiamente discrezionale per sua natura, come in ge- nere in tema di compensazione delle spese, non richiede una specifica motivazione, a meno che, a giustificazio- ne della irripetibilità, il giudice non enunci motivi illogici o erronei;
ciò che nella specie non è avvenu- to, giacchè la valutazione della superfluità è stata fatta correttamente "ex ante" ("ai fini т dell'instaurazione del contenzioso"). Né si dica che il giudizio di superfluità sia inti- mamente contraddittorio, sol per avere il giudicante ricavato dalla perizia stragiudiziale la data iniziale certa della perdita d'acqua, trattandosi, nel quadro del criterio equitativo adottato, di un elemento crono- logico dopo tutto marginale nella causa, la cui deci- sione, come già si è visto, trae autonomo fondamento, in ogni suo aspetto rilevante, da tutt'altra fonte, os- sia dalla consulenza tecnica d'ufficio. Attesa la reciproca soccombenza, stimasi equa la compensazione delle spese del presente giudizio. 11
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 11 ottobre 2000. Sartan Founcin IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Rakkaks IL CANCELLIERĘ C1 Giovanni Glambattista Depositata in Cancelleria Oggi, n 20 MAR. 2001 IL CANGE WERE Giovanni Giambattista O L L O 4 B 7 3 E . E ) N E N , 1 O C I 9 Z A 9 A 1 P - R I 1 T 1 IS D - 1 G E 2 E IC . R L D A 9 D U 3 I E E G T N 6 E E 4 S . N E . T T T R IS A ( 12