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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 4083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4083 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3114/2022 R.G.
TRA
n. 56/2018 del Tribunale di Salerno – – in persona del Curatore Parte_1 Parte_2
Fallimentare Avv. – rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_3
introduttivo rilasciato in forza di provvedimento autorizzativo del G.D. Dott. Giorgio Jachia del
09.02.2022, dall'Avv. Pasquale Santoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno
alla Via Luigi Guercio, n. 319
– attrice –
CONTRO – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – Controparte_1
contumace –
– convenuta –
Avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23 settembre 2025, all'esito della discussione orale, la causa era decisa dando pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 447bis cod. proc. civ., la Curatela del Fallimento n. 56/2018 del Tribunale di
Salerno – ad – esponeva: a) che, con contratto di affitto di azienda commerciale del Pt_2 Pt_2
16.12.2015 (Rep. 24805; Racc. 9928 per Notaio ) la società , poi fallita, Per_1 Parte_2
concedeva il punto vendita di corrente in via Cellara, alla società Controparte_2
(già semplificata), per un canone Controparte_1 Controparte_1
di € 500,00 mensili, prevedendo espressamente che restasse in capo alla concedente la titolarità della locazione di cui al contratto del 23.11.2015, registrato in Salerno il 27.11.2015 al n. 9306 – Serie 3T,
avente ad oggetto i locali, all'epoca di proprietà dei sigg.ri ed in Controparte_3 CP_4
cui si svolgeva l'attività aziendale;
c) che il canone della locazione convenuto in € 2.800,00/mese per il primo anno, € 3.200,00/ mese per il secondo anno e, quindi, € 3.250,00/ mese dal terzo anno in poi,
a decorrere da dicembre 2017; d) che, con riferimento all'obbligazione di pagamento del canone locatizio, all'art. 9) del contratto di affitto di azienda, le società, e Parte_2 [...]
semplificata, espressamente prevedevano: “l'affittuario si impegna a fornire la Controparte_1
provvista necessaria per onorare il detto contratto di locazione, pena la risoluzione del presente contratto“; e) che, con riguardo a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di affitto di azienda,
all'art. 13), le stesse parti pattuivano la seguente clausola risolutiva espressa: “Il mancato adempimento da parte dell'affittuario anche ad una sola delle obbligazioni assunte determina la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c.”; f) che, con sentenza n. 56 del 16.10.2018 il
Tribunale di Salerno dichiarava il fallimento della società g) che, con comunicazione Parte_2
del 16.06.2019, la Curatela del fallimento invitava l'affittuaria a procedere alla regolarizzazione dei pagamenti;
h) che perdurando la morosità
dei canoni di affitto di azienda, come pure relativamente ai canoni di locazione dell'immobile di via
Cellara, con ricorso del 24.09.2020, la Curatela del fallimento chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 2092/2020 con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva il pagamento di € 39.000,00 per canoni di locazione immobiliare non pagati (periodo ottobre 2019 – settembre 2020) ed € 11.500,00
per canoni di affitto di azienda (periodo novembre 2018 – settembre 2020); i) che tali inadempimenti determinavano la risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda, ai sensi degli artt. 9) e 13)
dell'accordo, con obbligo dell'affittuaria di procedure alla restituzione dell'azienda e, in primis, dei locali commerciali che la compongono;
l) che, con provvedimento del 21.07.2021, il G.D. autorizzava anche lo scioglimento del contratto di locazione dell'immobile di via Cellara, formalizzato ai locatori giusto recesso a mezzo PEC di pari data;
m) che, con comunicazioni PEC del 22.09.2021 e del
03.02.2022, la Curatela chiedeva alla società il rilascio Controparte_1
dell'immobile libero da persone e cose, sul presupposto della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda;
e ciò anche al fine di poter adempiere, a sua volta, all'obbligo di riconsegna verso i proprietari dello stesso, sigg.ri i quali formulavano legittima richiesta CP_3
di rilascio del bene di loro proprietà, paventando azioni in caso di diniego.
Conseguentemente conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno la Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al fine di sentirne dichiarare l'inadempimento e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 9) e 13 del contratto di affitto di azienda commerciale del 16.12.2015 (Rep. 24805; Racc. 9928 per Notaio ), dichiararne la Per_1
risoluzione di diritto, condannando la convenuta alla restituzione immediata dell'azienda oggetto del risolto contratto di affitto del 16.12.2015 e, con essa, dell'immobile sito in Controparte_2
via Cellara nn. 16 / 24, riportata nel N.C.E.U. Del Comune di foglio 49, Controparte_2
particella 348, sub 7, cat. C/1. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non provvedeva a costituirsi la convenuta.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, il giudizio, istruito in modo documentale, all'udienza del 23 Settembre 2025, a seguito di discussione orale, era deciso dandosi pubblicamente lettura,
presenti il procuratore costituito di parte ricorrente, del dispositivo della sentenza, con riserva di deposito della motivazione.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della convenuta Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –.
Deve poi, sempre in via preliminare, dichiararsi la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente espletato il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo del 28 Luglio 2022
nel procedimento di mediazione protocollo n. 115/2022 depositato telematicamente dalla ricorrente in data 25 Agosto 2022).
Nel merito, la domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Occorre poi premettere che il contratto di affitto di azienda commerciale del 16.12.2015 (Rep. 24805;
Racc. 9928 per Notaio ) la società poi fallita, concedeva il punto vendita Per_1 Parte_2
di corrente in via Cellara, alla società (già Controparte_2 Controparte_1
semplificata), per un canone di € 500,00 mensili, prevedendo Controparte_1
espressamente che restasse in capo alla concedente la titolarità della locazione di cui al contratto del
23.11.2015, registrato in Salerno il 27.11.2015 al n. 9306 – Serie 3T, avente ad oggetto i locali, all'epoca di proprietà dei sigg.ri ed in cui si svolgeva l'attività Controparte_3 CP_4
aziendale. All'art. 9 del predetto contratto si conveniva espressamente, pena la risoluzione, l'impegno dell'affittuaria a fornire la provvista necessaria per onorare il contratto di locazione concernente i locali di proprietà dei sigg.ri ed Controparte_3 CP_4
L'art. 13 prevedeva altresì la clausola risolutiva espressa: “Il mancato adempimento da parte dell'affittuario anche ad una sola delle obbligazioni assunte determina la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c.”.
Orbene, essendo pacifico che la resistente si sia resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di affitto di azienda commerciale del 16.12.2015, ciò ha determinato la risoluzione di diritto per effetto della dichiarazione della locatrice della volontà di avvalersi di detta clausola, formalizzata con pec del 21 Luglio 2021 a seguito di autorizzazione rilasciata dal Giudice
Delegato in pari data.
Va dunque dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano come in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147
del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 3114/2022 – udito il procuratore di parte ricorrente, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento dell'affittuaria alle Controparte_5
obbligazioni contrattuali e, per l'effetto, DICHIARA RISOLTO DI DIRITTO il contratto di affitto di azienda commerciale del 16.12.2015 (Rep. 24805; Racc. 9928 per Notaio ); Per_1
2) CONDANNA la resistente – in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – al pagamento delle spese di giudizio quantificate complessivamente in
€ 6.328,00, di cui € 518,00 per esborsi ed € 5.810,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e Cassa, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario AVV. PASQUALE SANTORO.
Fissa giorni 30 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 23 Settembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3114/2022 R.G.
TRA
n. 56/2018 del Tribunale di Salerno – – in persona del Curatore Parte_1 Parte_2
Fallimentare Avv. – rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_3
introduttivo rilasciato in forza di provvedimento autorizzativo del G.D. Dott. Giorgio Jachia del
09.02.2022, dall'Avv. Pasquale Santoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno
alla Via Luigi Guercio, n. 319
– attrice –
CONTRO – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – Controparte_1
contumace –
– convenuta –
Avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23 settembre 2025, all'esito della discussione orale, la causa era decisa dando pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 447bis cod. proc. civ., la Curatela del Fallimento n. 56/2018 del Tribunale di
Salerno – ad – esponeva: a) che, con contratto di affitto di azienda commerciale del Pt_2 Pt_2
16.12.2015 (Rep. 24805; Racc. 9928 per Notaio ) la società , poi fallita, Per_1 Parte_2
concedeva il punto vendita di corrente in via Cellara, alla società Controparte_2
(già semplificata), per un canone Controparte_1 Controparte_1
di € 500,00 mensili, prevedendo espressamente che restasse in capo alla concedente la titolarità della locazione di cui al contratto del 23.11.2015, registrato in Salerno il 27.11.2015 al n. 9306 – Serie 3T,
avente ad oggetto i locali, all'epoca di proprietà dei sigg.ri ed in Controparte_3 CP_4
cui si svolgeva l'attività aziendale;
c) che il canone della locazione convenuto in € 2.800,00/mese per il primo anno, € 3.200,00/ mese per il secondo anno e, quindi, € 3.250,00/ mese dal terzo anno in poi,
a decorrere da dicembre 2017; d) che, con riferimento all'obbligazione di pagamento del canone locatizio, all'art. 9) del contratto di affitto di azienda, le società, e Parte_2 [...]
semplificata, espressamente prevedevano: “l'affittuario si impegna a fornire la Controparte_1
provvista necessaria per onorare il detto contratto di locazione, pena la risoluzione del presente contratto“; e) che, con riguardo a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di affitto di azienda,
all'art. 13), le stesse parti pattuivano la seguente clausola risolutiva espressa: “Il mancato adempimento da parte dell'affittuario anche ad una sola delle obbligazioni assunte determina la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c.”; f) che, con sentenza n. 56 del 16.10.2018 il
Tribunale di Salerno dichiarava il fallimento della società g) che, con comunicazione Parte_2
del 16.06.2019, la Curatela del fallimento invitava l'affittuaria a procedere alla regolarizzazione dei pagamenti;
h) che perdurando la morosità
dei canoni di affitto di azienda, come pure relativamente ai canoni di locazione dell'immobile di via
Cellara, con ricorso del 24.09.2020, la Curatela del fallimento chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 2092/2020 con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva il pagamento di € 39.000,00 per canoni di locazione immobiliare non pagati (periodo ottobre 2019 – settembre 2020) ed € 11.500,00
per canoni di affitto di azienda (periodo novembre 2018 – settembre 2020); i) che tali inadempimenti determinavano la risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda, ai sensi degli artt. 9) e 13)
dell'accordo, con obbligo dell'affittuaria di procedure alla restituzione dell'azienda e, in primis, dei locali commerciali che la compongono;
l) che, con provvedimento del 21.07.2021, il G.D. autorizzava anche lo scioglimento del contratto di locazione dell'immobile di via Cellara, formalizzato ai locatori giusto recesso a mezzo PEC di pari data;
m) che, con comunicazioni PEC del 22.09.2021 e del
03.02.2022, la Curatela chiedeva alla società il rilascio Controparte_1
dell'immobile libero da persone e cose, sul presupposto della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda;
e ciò anche al fine di poter adempiere, a sua volta, all'obbligo di riconsegna verso i proprietari dello stesso, sigg.ri i quali formulavano legittima richiesta CP_3
di rilascio del bene di loro proprietà, paventando azioni in caso di diniego.
Conseguentemente conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno la Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al fine di sentirne dichiarare l'inadempimento e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 9) e 13 del contratto di affitto di azienda commerciale del 16.12.2015 (Rep. 24805; Racc. 9928 per Notaio ), dichiararne la Per_1
risoluzione di diritto, condannando la convenuta alla restituzione immediata dell'azienda oggetto del risolto contratto di affitto del 16.12.2015 e, con essa, dell'immobile sito in Controparte_2
via Cellara nn. 16 / 24, riportata nel N.C.E.U. Del Comune di foglio 49, Controparte_2
particella 348, sub 7, cat. C/1. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non provvedeva a costituirsi la convenuta.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, il giudizio, istruito in modo documentale, all'udienza del 23 Settembre 2025, a seguito di discussione orale, era deciso dandosi pubblicamente lettura,
presenti il procuratore costituito di parte ricorrente, del dispositivo della sentenza, con riserva di deposito della motivazione.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della convenuta Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –.
Deve poi, sempre in via preliminare, dichiararsi la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente espletato il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo del 28 Luglio 2022
nel procedimento di mediazione protocollo n. 115/2022 depositato telematicamente dalla ricorrente in data 25 Agosto 2022).
Nel merito, la domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Occorre poi premettere che il contratto di affitto di azienda commerciale del 16.12.2015 (Rep. 24805;
Racc. 9928 per Notaio ) la società poi fallita, concedeva il punto vendita Per_1 Parte_2
di corrente in via Cellara, alla società (già Controparte_2 Controparte_1
semplificata), per un canone di € 500,00 mensili, prevedendo Controparte_1
espressamente che restasse in capo alla concedente la titolarità della locazione di cui al contratto del
23.11.2015, registrato in Salerno il 27.11.2015 al n. 9306 – Serie 3T, avente ad oggetto i locali, all'epoca di proprietà dei sigg.ri ed in cui si svolgeva l'attività Controparte_3 CP_4
aziendale. All'art. 9 del predetto contratto si conveniva espressamente, pena la risoluzione, l'impegno dell'affittuaria a fornire la provvista necessaria per onorare il contratto di locazione concernente i locali di proprietà dei sigg.ri ed Controparte_3 CP_4
L'art. 13 prevedeva altresì la clausola risolutiva espressa: “Il mancato adempimento da parte dell'affittuario anche ad una sola delle obbligazioni assunte determina la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c.”.
Orbene, essendo pacifico che la resistente si sia resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di affitto di azienda commerciale del 16.12.2015, ciò ha determinato la risoluzione di diritto per effetto della dichiarazione della locatrice della volontà di avvalersi di detta clausola, formalizzata con pec del 21 Luglio 2021 a seguito di autorizzazione rilasciata dal Giudice
Delegato in pari data.
Va dunque dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano come in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147
del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 3114/2022 – udito il procuratore di parte ricorrente, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento dell'affittuaria alle Controparte_5
obbligazioni contrattuali e, per l'effetto, DICHIARA RISOLTO DI DIRITTO il contratto di affitto di azienda commerciale del 16.12.2015 (Rep. 24805; Racc. 9928 per Notaio ); Per_1
2) CONDANNA la resistente – in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – al pagamento delle spese di giudizio quantificate complessivamente in
€ 6.328,00, di cui € 518,00 per esborsi ed € 5.810,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e Cassa, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario AVV. PASQUALE SANTORO.
Fissa giorni 30 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 23 Settembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.