TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 40
TAR
Ordinanza presidenziale 18 giugno 2025
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TAR
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Legittimazione passiva per carenze igienico-sanitarie e sovraffollamento

    La Corte ha ritenuto che non sia esigibile dal proprietario di un immobile locato l'onere di impedire sublocazioni non autorizzate o di vigilare sulle ordinarie operazioni di pulizia. Non si può nemmeno pretendere che il proprietario sgomberi materialmente gli occupanti e tuteli i minori presenti, essendo queste incombenze che spettano al Comune.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento per iscrizioni anagrafiche

    La Corte ha ritenuto che i procedimenti di iscrizione anagrafica riguardano solo il richiedente e che il Comune non poteva prevedere con anni di anticipo che tali iscrizioni avrebbero prodotto conseguenze lesive per i proprietari.

  • Rigettato
    Responsabilità dei proprietari per abusi edilizi

    La Corte ha affermato che l'ordinanza di demolizione va notificata anche al proprietario incolpevole, ma la sua posizione si differenzia in sede di accertamento dell'inottemperanza e adozione dei provvedimenti conseguenti. Il Comune non può procedere all'acquisizione dell'opera o all'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti del proprietario incolpevole che dimostri di non aver concorso all'abuso e di non aver potuto eseguire l'ordinanza.

  • Rigettato
    Ordini di ripristino indistinti tra comproprietari

    La Corte ha chiarito che ogni provvedimento che impone un obbligo a più soggetti contiene implicitamente la clausola 'nei limiti della rispettiva competenza/possibilità', pertanto ciascun ricorrente risponde solo degli obblighi relativi alle porzioni immobiliari di sua proprietà.

  • Rigettato
    Assenza di opere edilizie rilevanti

    La Corte ha riscontrato che alcuni abusi, come il frazionamento di locali, la trasformazione di magazzini in cucine/mensa e la chiusura di terrazzini per ricavare cucinini, costituiscono abusi edilizi 'con opere'. Tuttavia, ha convenuto che altre difformità, come l'uso dei locali come camere da letto o la presenza di elettrodomestici, non hanno rilievo edilizio. Ha comunque precisato che la condivisione stabile di un unico locale cucina/mensa tra più appartamenti assume rilievo edilizio, poiché ogni unità immobiliare deve avere una cucina munita di finestra apribile.

  • Rigettato
    Applicazione dell'art. 33 T.U.E. anziché art. 34 T.U.E.

    La Corte ha ritenuto che il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 33 e 34 T.U.E. sia sostanzialmente il medesimo, prevedendo entrambi la sanzione ripristinatoria o, in alternativa, la fiscalizzazione dell'abuso. Ha inoltre osservato che il Comune ha limitato le prescrizioni alle parti non conformi, pertanto nessun concreto pregiudizio è disceso ai ricorrenti dall'eventuale erroneo richiamo all'art. 33.

  • Rigettato
    Emissione dell'ordinanza di ripristino dopo presentazione istanza di permesso di costruire

    La Corte ha condiviso l'assunto del Comune secondo cui non era stata presentata una domanda di sanatoria, bensì una domanda di ristrutturazione con ampliamento. Il principio invocato dai ricorrenti si applica alle domande di sanatoria o condono, poiché sarebbe antieconomico disporre la demolizione di opere che potrebbero diventare legittime. Inoltre, l'ampliamento dell'immobile potrebbe costituire un modo per ottemperare alle prescrizioni relative ai parametri abitativi.

  • Rigettato
    Mancanza di sottoscrizione autografa o attestazione di conformità

    La Corte ha escluso la nullità di un provvedimento amministrativo privo di sottoscrizione quando non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità all'organo che lo ha adottato. Inoltre, in questo caso, il responsabile dell'Area 6 ha sostanzialmente confermato la sottoscrizione dell'ordinanza allegandola a una nota da lui firmata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 40
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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