Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 06/07/2023, n. 11369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11369 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2023
N. 11369/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08267/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8267 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona della legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scanzano, Alfredo Vitale, Konstantinos Polidis, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio, 43;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio eletto presso la sua sede, in via Tempio di Giove, 21;
Ministero dei Beni Culturali ed Artistici, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
ricorso e motivi aggiunti:
della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale – Municipio Roma I Centro – Direzione Tecnica UDE, prot. -OMISSIS- dell’8 marzo 2016, successivamente ricevuta, recante “Determinazione dirigenziale di sospensione immediata di eventuali lavori in corso e comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. -OMISSIS-”;
della relazione tecnica di Roma Capitale – Municipio Roma I Centro – Direzione Tecnica – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata prot. -OMISSIS- del 12 novembre 2015, recante “accertamento tecnico eseguito nell’immobile di -OMISSIS-. Comunicazione di nullità ed inefficacia delle S.C.I.A. prot.-OMISSIS- del 08/08/2014, e n. -OMISSIS- del 28/07/2015”; - della nota MIBAC – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, 15 ottobre 2015, prot. -OMISSIS-; - della nota Roma Capitale – Direzione Tecnica – Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata prot. -OMISSIS- del 20 ottobre 2015; - della nota Roma Capitale – Direzione Tecnica – Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata prot.-OMISSIS- del 30 ottobre 2015; - della nota MIBAC – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, 9 novembre 2015, prot.-OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è un ente ecclesiastico riconosciuto in Italia che, sino al 2015, è stato proprietario di un fabbricato cielo-terra sito in Roma, -OMISSIS-, adibito a convento.
Espone, più precisamente, di averlo dapprima promesso in vendita (28 luglio 2014) e successivamente alienato (15 aprile 2015) alla società-OMISSIS- Srl.
Con quest’ultima conveniva, nel preliminare, che la promissaria acquirente avrebbe curato in nome e per conto della promittente venditrice, le pratiche necessarie ad ottenere i titoli edilizi per il cambio di destinazione d’uso (da convento a edificio residenziale) del fabbricato, assoggettando l’efficacia della promessa a tale adempimento.
In data 8 agosto 2014, la-OMISSIS- S.r.l., presentava al Comune di Roma Capitale una S.C.I.A. prot.-OMISSIS- del 8 agosto 2014 per “ eseguire interventi volti ad una diversa distribuzione degli spazi interni e ad un cambio funzionale e d’uso dei vani da convento ad abitazione ”.
In data 15 aprile 2015, si perfezionava, come accennato, la compravendita dell’immobile in questione tra la ricorrente e la-OMISSIS- S.r.l. In tal contratto, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, la ricorrente in qualità di parte venditrice dichiarava, tra l’altro, che “ […] per il ripristino dell’originaria destinazione d’uso ad abitazione e diversa distribuzione degli spazi interni, è stata presentata, ai sensi del citato D.P.R. 380/2001 e della Legge 106/11, Segnalazione Certificata di Inizio Attività in data 8 agosto 2014 prot. N. -OMISSIS-, con comunicazione di fine lavori in data 5 settembre 2014 prot. -OMISSIS- ”.
In data 28 luglio 2015 la-OMISSIS- S.r.l., in veste di proprietaria dell’immobile, presentava innanzi al Comune di Roma un’ulteriore S.C.I.A., prot. n. -OMISSIS-, volta ad “ eseguire le demolizioni di tramezzi e pavimenti ”.
La ricorrente riferisce anche che sull’immobile promesso in vendita sussisteva un vincolo a tutela dell’interesse storico-artistico limitatamente al sottosuolo di fondazione, al piano terra, al piano rialzato, alla corte annessa al fabbricato ivi compreso il muro di confine della proprietà.
Durante un sopralluogo, condotto dai competenti uffici di Roma Capitale il giorno 28 ottobre 2015 venivano riscontrate nell’immobile talune asserite difformità edilizie che inducevano l’Amministrazione resistente ad adottare gli impugnati provvedimenti con i quali disponeva la sospensione dei lavori (giusta provvedimento dell’8 marzo 2016 prot. n.-OMISSIS-) e, al contempo, sanciva la declaratoria di nullità ed inefficacia delle summenzionate S.C.I.A. in quanto priva, come si evince dalla relazione tecnica del 12 novembre 2015, “ del requisito essenziale della conformità agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, asseverate in modo non veritiero dai progettisti e prive delle autorizzazioni ex artt. 21 e 146 del D.lgs. n. 42/2004 e artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 ”.
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente impugna il provvedimento di cui sopra (con riserva esplicita di motivi aggiunti all’esito dell’accesso, richiesto e non ancora eseguito, ai documenti) lamentando i seguenti motivi di ricorso.
1)Violazione e falsa applicazione di legge, degli artt. 7 e ss. della l. 241/90, violazione del principio del contraddittorio procedimentale, eccesso di potere sotto diversi profili (la ricorrente si duole della violazione delle garanzie procedimentali, non essendole stato partecipato alcun atto di avvio del procedimento).
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, eccesso di potere sotto diversi profili (nessuna responsabilità sarebbe ascrivibile alla ricorrente, avendo essa interamente commissionato alla promissaria acquirente ogni adempimento tecnico; l’aver ceduto anche la formale proprietà del cespite a quest’ultima anteriormente alla notifica dell’atto impugnato, ossia con il contratto di compravendita definitivo, renderebbe la ricorrente carente di ogni legittimazione passiva non potendo più disporre in alcun modo del bene).
Con i motivi aggiunti a seguire, proposti all’esito dell’accesso agli atti, la ricorrente formula le seguenti ulteriori censure ed argomentazioni a sostegno della domanda di annullamento.
In punto di fatto evidenzia come le difformità edilizie riscontrate sarebbero connesse alla predetta SCIA dell' 8 agosto 2014 ma anche conseguenti alla ulteriore SCIA presentata dalla-OMISSIS- s.r.l. rn data 28 luglio 2015, prot. -OMISSIS- (quest’ultima in nome e per conto della sola-OMISSIS- s.r.l., nel frattempo subentrata nella proprietà del fabbricato e dunque non riferibile alla odierna ricorrente).
Successivamente, giusta provvedimento dell'8 marzo 2016, prot. -OMISSIS-, Roma Capitale adottava la Determinazione Dirigenziale con la quale si disponeva a carico della ricorrente e del Direttore dei Lavori responsabile la sospensione immediata di eventuali lavori in corso e diffida all'esecuzione di qualsiasi altra opera successiva.
Con comunicazione del 13 giugno 2016, l'ente ricorrente apprendeva dell'avvio di procedimento penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per i reati di cui agli artt. 169, 180, 81 D.lgs. 42/2004 e 110, 483 c.p.
Deduce pertanto:
3) illegittimità derivata (dagli atti già impugnati);
4) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, illogicità e sviamento;
5) sotto diverso ed ulteriore profilo, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, illogicità e sviamento.
Le opere eseguite in forza della SCIA dell’8 agosto 2014 consistevano esclusivamente in “interventi volti ad una diversa distribuzione degli spazi interni ed un cambio funzionale e d’uso dei vani da convento ad abitazione ”; contestualmente alla presentazione della SCIA il progettista sottoscriveva una “ asseverazione ” circa la consistenza delle opere “ esclusivamente interne all’immobile per una diversa distribuzione degli spazi e che nulla osta alla realizzazione di tali interventi poichè gli stessi non interessano il piano di fondazione per il quale esiste un vincolo archeologico ”.
Secondo la ricorrente, andrebbe escluso che le opere eseguite in forza della SCIA del 2014 avessero coinvolto o riguardato le parti vincolate dell’edificio; mentre a diversa conclusione dovrebbe pervenirsi in ordine alla seconda SCIA, presentata dalla-OMISSIS- già proprietaria dei locali, dalla quale emergeva che le lavorazioni avrebbero riguardato anche la “ demolizione di tramezzi e pavimenti ”.
Contraddittoriamente ed illogicamente l’Amministrazione avrebbe imputato le violazioni edilizie anche alla -OMISSIS-ricorrente.
6) Con un sesto motivo di ricorso, la ricorrente si sofferma sulla illegittimità della nota MIBAC - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma prot.-OMISSIS- del 9 novembre 2015, lamentandone l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Anche tale atto sarebbe assertivo nell’affermare che le riscontrate opere di rimozione dei pavimenti sarebbero da ascrivere alla SCIA presentata dalla -OMISSIS-m data 8 agosto 2014; tuttavia, anche tale diversa amministrazione non si sarebbe avveduta della circostanza che il titolo edilizio in questione non prevedeva l'attività di rimozione dei pavimenti (invece dichiarato dalla-OMISSIS- con la propria SCIA del luglio 2015) e, pertanto, non poteva costituire fonte di alcun pregiudizio neanche potenziale del vincolo apposto sulle fondazioni dell'immobile interessato dai predetti lavori.
Inoltre, sin dal 5 settembre 2014 il Geom. -OMISSIS-, in qualità di progettista sottoscrittore della SCIA presentata per conto della -OMISSIS-, aveva dichiarato la fine lavori ed il relativo collaudo degli stessi; quindi, alla data del 28 ottobre 2015 (che la Soprintendenza individua quale momento dell’abuso) i lavori “in corso” erano solo quelli della seconda SCIA (interamente ascrivibile alla sola-OMISSIS-, avendo quest’ultima acquistato definitivamente l’immobile il 15 aprile 2015).
7) Con il settimo motivo, lamenta poi la violazione e falsa applicazione di legge, degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, dell'articolo 6 del Regolamento Regione Lazio n. 2/2012 recante "Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico", eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. lliogicità e contraddittorietà.
Attesa la natura delle opere riferibili alla SCIA del 2014, non sussisterebbe alcuna violazione da parte della ricorrente delle disposizioni in materia antisismica previste dagli articoli 93 e 94 DPR 380/2001, che obbligano chi intenda eseguire lavori su edifici siti in zone sismiche, rispettivamente, a dame comunicazione all'ufficio tecnico regionale (art. 93) ed a conseguire apposita autorizzazione da parte del Genio civile (art. 94).
8) Con l’ottavo motivo, si duole la ricorrente della violazione e falsa applicazione dell'articolo 40, comma 1, lett. b) del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria: sarebbe autonomamente illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui contesta che la ricorrente abbia con la SCIA del 2014 previsto la realizzazione di una camera di mq 8,65 senza con ciò rispettare la previsione dell'articolo 40, comma 1 lett. b) del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma, a mente del quale negli edifici destinati ad uso "Abitazione" "le stanze [ ... ] non debbono avere superficie inferiore a 9 m2, se esse sono destinate a stanze da letto per due persone la loro superficie non può invece essere inferiore 14 m2". Essendo il cambio di destinazione d’uso rivolto a consentire sia l’uso residenziale che quello ad uffici, non sussisterebbe alcuna prova che l’ambiente di cui si discute dovrebbe essere ricondotto al primo tipo di uso.
Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso e, con memoria, deduce quanto segue.
Il 14 ottobre 2015 il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale effettuava ispezione presso l’immobile in oggetto rilevando l’esecuzione di lavori in corso all’interno dello stesso privi della necessaria autorizzazione della Soprintendenza del Ministero, stante la sussistenza sulla proprietà della dichiarazione “di interesse di particolare importanza ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 42/02”.
Di conseguenza, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo provvedeva a disporre la sospensione dei lavori in corso ai sensi dell’art. 28 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (nota n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2015).
Successivamente, in data 28 ottobre 2015, personale della Direzione Tecnica del Municipio “Roma I Centro” congiuntamente a personale dei Carabinieri della Tutela del Patrimonio, della Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di Roma e della Sovrintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici per il comune di Roma effettuava sopralluogo presso l’immobile in oggetto. Alla luce di quanto constatato, venivano considerate nulle ed inefficaci le SCIA presentate nel 2014 e nel 2015 per la realizzazione di interventi edilizi relativamente al suddetto immobile, in quanto non conformi agli strumenti urbanistici.
Per quanto riguarda la prima di queste, in primo luogo si riscontravano alcune difformità tra il progetto di condono edilizio allegato alle concessioni in sanatoria ed il progetto allegato alla SCIA.
In secondo luogo, in relazione alle opere che la ricorrente intendeva realizzare, se ne constatava la non conformità con gli strumenti urbanistici. Per l’esecuzione delle stesse, invero, si qualificava come necessaria la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ex art. 21 D.Lgs. n.42/04, dal momento che gli interventi in esame riguardavano un edificio tutelato dall’art. 10 dello stesso decreto.
Relativamente alla SCIA successiva, dal confronto tra il progetto relativo a quest’ultima e le planimetrie allegate al post operam della precedente, si evinceva come alcune opere rappresentate come stato di luogo nell’ ante operam della SCIA del 2015 non risultavano nel post operam di quella del 2014 e, di conseguenza, risultavano come interventi realizzati in assenza di titolo edilizio.
Durante il sopralluogo si verificava, inoltre, l’avvenuta esecuzione dei seguenti lavori:
-al pian terreno la demolizione di tramezzi in alcuni ambienti, dei pavimenti, del massetto di fondazione e la rimozione di materiale fino ad una profondità tra 0,70 e 0,80 mt.
Nei restanti piani, invece, non si constatava l’esecuzione di opere recenti.
Pertanto, veniva considerato presumibile che gli interventi oggetto della SCIA del 2014 fossero, in realtà, già stati eseguiti al tempo della sua presentazione.
Sul terrazzo, inoltre, si riscontrava l’installazione priva di titolo autorizzativo della Soprintendenza di pannelli solari.
Inoltre, si osservava la mancata esposizione del cartello prescritto dal comma quarto dell’art. 27 del DPR 380/01
Da quanto illustrato si evinceva che tutte le opere realizzate erano state eseguite in assenza dell’autorizzazione della Soprintendenza, dell’Ufficio del Genio Civile della Regione (ex art. 93 e 94 del DPR 380/01) ed in contrasto con il regolamento edilizio del Comune di Roma.
Di conseguenza, veniva riscontrato che le stesse si configuravano come un intervento di ristrutturazione edilizia privo delle autorizzazioni prescritte dal D.lgs. 42/02 e del DPR 380/01.
Alla luce di quanto illustrato, il Comune di Roma, l’8 marzo 2016, adottava la Determinazione Dirigenziale di sospensione immediata di eventuali lavori in corso presso l’immobile sito in -OMISSIS-.
In diritto, evidenzia Roma Capitale che la tesi principale della ricorrente, circa la propria estraneità ai lavori, sia priva di fondamento, avendo convenuto le parti che la-OMISSIS- agiva in nome e per conto della promittente venditrice.
Il ricorso sarebbe inammissibile in quanto viene impugnato un provvedimento di sospensione, che aveva già perso efficacia al momento della notifica del ricorso.
La relazione sarebbe un atto meramente espositivo, privo di efficacia dispositiva.
I motivi procedimentali sarebbero irrilevanti in quanto non viene dimostrato quale sarebbe stato l’apporto partecipativo asseritamente pretermesso.
Non rileverebbe il riferimento al fatto che l’Amministrazione si sia pronunciata sulla SCIA del 2014 solo nel novembre del 2015. Infatti, non potrebbe considerarsi come consolidato alcun legittimo affidamento sulla conformità delle opere per il trascorrere del tempo. Gli abusi edilizi sono illeciti permanenti che in nessun caso possono considerarsi legittimi per lo scorrere di un lasso di tempo bensì, al contrario, devono essere repressi senza limiti temporali (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, sent. n.9656/2022; Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 7371/2022; Consiglio di Stato sez. VI, sent. n.8/2022). Nel caso di specie, l’arco di tempo è di solo un anno, dunque, totalmente irrilevante.
I motivi aggiunti sarebbero tardivi in quanto, essendo la SCIA presentata dalla-OMISSIS- in nome e per conto della ricorrente, quest’ultima non potrebbe ritenersi estranea alle vicende procedimentali poste in essere dalla prima.
Nel merito, afferma comunque Roma Capitale che quanto detto dalla ricorrente – secondo la quale i lavori eseguiti per effetto della SCIA del 2014 non incontravano limitazioni derivanti dal vincolo archeologico che investe l’immobile, in quanto riguardavano esclusivamente gli spazi interni e, pertanto, non risultava neppure necessario il parere della soprintendenza – sarebbe smentito in primo luogo dalla normativa (la quale prevede all’art. 21 del D.lgs 42/02 che “ l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendete. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1 ”), e nota del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo n. -OMISSIS- del 15/10/2015 nella quale si legge che “ la proprietà è assoggetta a dichiarazione di interesse particolarmente importante (…) e che conseguentemente nessun intervento può essere eseguito senza il preventivo nulla osta ”.
Come si evince dalla relazione tecnica, la ragione sottostante la dichiarazione di nullità e di inefficacia tanto della SCIA del 2014 quanto di quella del 2015 risiede, tra l’altro, nella mancanza delle autorizzazioni prescritte dal Codice dei Beni culturali (art. 21 e art. 146).
Tutte le opere denunciate per mezzo delle due diverse SCIA incidono sul vincolo gravante sull’edificio, da ciò consegue la correttezza della dichiarazione da parte del Comune di Roma di inefficacia e della successiva Determinazione di sospensione immediata dei lavori.
Quanto alla presunta falsa applicazione degli artt. 93 e 94 del DPR 380/01, che si sostanzierebbe nel presupposto della ricorrente secondo cui gli interventi eseguiti sulla base della SCIA del 2014 non necessitavano della prescritta autorizzazione sismica, Roma Capitale obietta che l’art. 94 del Testo Unico dell’Edilizia dispone che: “fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.” A sostegno della propria argomentazione controparte afferma che le prescrizioni di cui agli artt. 93 e 94 avrebbero dovuto essere considerate derogate dalla normativa del Regolamento regionale Lazio n. 2/12. Invero, l’art. 6 del citato regolamento dispone la non assoggettabilità all’autorizzazione sismica di una serie di interventi tra i quali non rientrano quelli dichiarati con la SCIA del 2014. Al contrario invece, la ricorrente tenta di considerare le opere realizzate nell’ambito delle categorie di cui alle lettere “ b) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo degli elementi strutturali, né l'aumento del loro stato tensionale ” e “ c) interventi su tamponature che non alterino la rigidezza del telaio né aumentino sensibilmente i carichi ”. Risulterebbe di immediata percezione la non corrispondenza dei lavori eseguiti con tali disposizioni. Nel post operam progettuale della SCIA dichiarata da controparte si rileva, infatti, l’esecuzione di opere consistenti nell’abbattimento di tramezzi e ricostruzione degli stessi in posizioni diverse; nell’apertura di due varchi per la realizzazione di una porta e di una nicchia e, infine, la realizzazione di una camera di 8,65 mq. Si evince, senza necessità di particolari spiegazioni, che tali interventi non possono essere in nessun modo considerati tra quelli per i quali il citato regolamento esclude la necessaria autorizzazione sismica.
Quanto all’ultimo profilo, circa l’asserita insufficienza dello spazio dell’ambiente meglio indicato, rileva Roma Capitale come dalla sola consultazione della SCIA, si può constatare l’erroneità di tale affermazione, dal momento che alla voce “descrizione interventi edilizi” si legge “cambio funzionale e d’uso da convento ad abitazione”.
La ricorrente, con propria memoria replica ed insiste nell’accoglimento, evidenziando che il vincolo storico ed archeologico sull’immobile è circoscritto esclusivamente “al sottosuolo di fondazione, al piano terra, al piano rialzato, alla corte annessa al fabbricato ivi compreso il muro di confine della proprietà”, parti di edificio, queste, mai interessate dai lavori della prima SCIA, essendo piuttosto proprie del differente e successivo titolo edilizio (SCIA prot. -OMISSIS-/15, che prevedeva proprio l’esecuzione di lavori consistenti in “demolizioni tramezzi – demolizioni pavimenti”; deporrebbe in tal senso la dichiarazione asseverata); i lavori eseguiti in forza della SCIA del 2014 presentata dalla ricorrente, sono stati conclusi in data 5 settembre 2014, come attestato dalla comunicazione di fine lavori sottoscritta dal tecnico incaricato (Geom. -OMISSIS-); le attività edilizie riscontrate alla data del sopralluogo (28 ottobre 2015) dovevano necessariamente essere ascrivibili alla successiva SCIA del luglio 2015 presentata da-OMISSIS- s.r.l. in qualità di proprietaria dell’immobile; il provvedimento impugnato con il ricorso non si limita alla sospensione dei lavori, ma ad esso segue la dichiarazione di nullità delle SCIA; i motivi aggiunti non sarebbero tardivi perché la effettiva conoscibilità per la ricorrente dell’avvenuto avvio del procedimento amministrativo da cui sono scaturiti i provvedimenti gravati, è avvenuta soltanto a seguito della notifica presso la sua sede in -OMISSIS- del provvedimento di sospensione dei lavori adottato nel marzo 2016 (e successivamente notificato). Insiste sugli altri motivi.
Nella pubblica udienza del 12 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente contesta i provvedimenti impugnati, affermando, in primo luogo, la propria estraneità all’abuso edilizio che deriverebbe interamente dall’intervento della società-OMISSIS-; in ogni caso, la regolarità della SCIA del 2014, in quanto non riguardante parti dell’edificio soggette a vincolo (e dunque non necessitante di preventivo parere della Soprintendenza) o comunque strutturali (tali da richiedere il deposito ai fini antisismici); da ultimo, l’erroneità del provvedimento impugnato laddove si riferisce alle dimensioni (non conformi a regolamento) di un ambiente ricavato dalla ristrutturazione.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che i contenuti delle relazioni e dei provvedimenti della Soprintendenza non sono puntualmente contestati (emerge che già dalla prima SCIA venivano effettuati scavi che interessavano anche il basamento del palazzo, che è vincolato).
In ogni caso, assorbente di ogni altra considerazione è la circostanza che il vincolo storico archeologico, sebbene relativo a parti soltanto dell’edificio, comporta che ogni intervento sull’immobile va sottoposto al preventivo parere della Soprintendenza, anche solo al fine di poter verificare, in concreto, l’estraneità dell’operazione edilizia rispetto agli elementi strutturali puntualmente vincolati.
Il secondo argomento, secondo il quale la -OMISSIS-sarebbe estranea alla sfera di responsabilità dell’intervento di cui alla SCIA del 2015, necessita di alcuni approfondimenti.
In primo luogo, si osserva che il ricorso introduttivo è manifestamente infondato laddove pretende di affermare l’estraneità della -OMISSIS-rispetto alla posizione della-OMISSIS-: come puntualmente eccepito da Roma Capitale, quest’ultima aveva prodotto la SCIA in nome e per conto della prima, con la conseguenza che la -OMISSIS-era destinataria formale e sostanziale (insieme alla-OMISSIS- e quindi in solido con la promissaria acquirente) degli effetti del procedimento edilizio (che era preordinato alla realizzazione di un interesse comune, ossia quello sotteso al compimento della vendita oggetto del preliminare, a sua volta subordinata al mutamento di destinazione d’uso da convento a residenza).
I motivi aggiunti, infatti, sembrano abbandonare questa tesi iniziale, per soffermarsi sulla differenziazione delle posizioni della Procura e della-OMISSIS- in ordine all’esecuzione dei lavori.
Tuttavia, a tacere della tardività dei motivi (in ordine alla quale si può osservare che la piena conoscenza dei documenti oggetto di accesso agli atti non ha radicato motivi nuovi che già non fossero desumibili dalla conoscenza iniziale dei provvedimenti impugnati al momento della proposizione del ricorso), le argomentazioni difensive di Roma Capitale hanno messo in rilievo – senza adeguata smentita – che dai sopralluoghi effettuati e dal raffronto tra lo stato “pre” e “ post “ operam dei due interventi, si desumeva che questi ultimi erano già stati effettuati – nelle parti meglio indicate dall’Ufficio – indipendentemente dalla presentazione della prima e della seconda SCIA in un tempo imprecisato, venendo a costituire una operazione edilizia unitariamente considerata (come ristrutturazione “pesante”) e che quindi involge le posizioni delle due parti (venditrice ed acquirente) in maniera solidale tra loro (e così ferme restando, ai fini della ripartizione delle effettive responsabilità, le necessarie azioni di rivalsa interna).
Più precisamente, dalla relazione prot.-OMISSIS- (allegata alla determina-OMISSIS-, prot. -OMISSIS- dell’8 marzo 2016, di sospensione dei lavori, sub 2 del ricorso), emerge – tra l’altro – che dal confronto tra le planimetrie che descrivevano il “post operam” della SCIA/2014 (ossia lo stato di fatto conseguente al primo intervento, effettuato dalla-OMISSIS- in nome e per conto della -OMISSIS-) e quelle che descrivevano l’”ante operam” della SCIA/2015 (che rappresentavano lo stato di fatto anteriore all’intervento della sola-OMISSIS-), si riscontravano aperture di finestre, tramezzature, chiusure di alcuni vani porta, creazione di nicchia in maglia muraria in ognuna delle camere al piano secondo, e così via.
Correttamente – e senza smentite dalla ricorrente che non contesta tale condizione – l’Ufficio ne traeva il convincimento che tali interventi fossero stati realizzati “in data imprecisata” senza titolo edilizio. Inoltre, sempre senza smentita, la relazione riporta che gli interventi dichiarati nella SCIA/2014, di non recente fattura, fossero “già ultimati alla data di presentazione” della stessa.
Altrettanto correttamente, l’Ufficio – nella predetta relazione – ha poi ricondotto ciascuna delle violazioni accertate ad un puntuale titolo di contrasto con le norme di vincolo, edilizie e di regolamento, così da consentire – sulla base proprio della distinta titolarità delle due SCIA – l’attribuzione della relativa responsabilità a ciascuna delle due parti (-OMISSIS-e-OMISSIS-; sul punto, il Collegio reputa sufficiente – stante l’assenza di deduzioni al riguardo – rinviare alla pagina finale della Relazione).
Deve, quindi, osservare ancora il Collegio che, sulla base di tale Relazione, la Determina impugnata con il ricorso ha solamente disposto la sospensione dei lavori (ed ha quindi perso automaticamente efficacia decorso il termine di legge); la nota MIBAC – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, del 15 ottobre 2015, prot. -OMISSIS-, di sospensione dei lavori, a sua volta, è indirizzata alla sola-OMISSIS-; le altre note impugnate con i motivi aggiunti, non hanno connotati provvedimentali; nessuno degli atti risulta imputare alla -OMISSIS-responsabilità proprie della-OMISSIS-, salvo che quella, in via solidale, dell’aver eseguito i lavori della SCIA 2014 (e quelli realizzati in data imprecisata) senza il parere della Soprintendenza; e la responsabilità – presunta e non smentita nella presente sede di giudizio – per l’avvenuta effettuazione dei lavori senza titoli riscontrati dal raffronto tra il post operam della SCIA del 2014 ed il pre operam della SCIA del 2015; sulla base di quanto sin qui considerato, non sussiste alcun interesse della Procura ad impugnare e contestare gli atti della procedura edilizia che riguardano la posizione della-OMISSIS- per il tempo successivo alla conclusione del contratto.
In ogni caso:
1) quanto ai profili inerenti l’autorizzazione sismica, già secondo la comune esperienza e conoscenza può riconoscersi del tutto corretta la difesa di Roma Capitale secondo la quale l’esecuzione di opere consistenti nell’abbattimento di tramezzi e ricostruzione degli stessi in posizioni diverse; nell’apertura di due varchi per la realizzazione di una porta e di una nicchia e, infine, la realizzazione di una camera di 8,65 mq. non possono essere ricondotte alle opere per le quali il regolamento regionale Lazio n. 2/12, art. 6, esclude la necessaria autorizzazione sismica (“ b) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo degli elementi strutturali, né l'aumento del loro stato tensionale ” e “ c) interventi su tamponature che non alterino la rigidezza del telaio né aumentino sensibilmente i carichi” ”;
2) quanto al profilo inerente la realizzazione di una camera di mq 8,65 che non rispetterebbe, secondo l’Amministrazione, la previsione dell'articolo 40, comma 1 lett. b) del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma (a mente del quale negli edifici destinati ad uso "Abitazione" "le stanze [ ... ] non debbono avere superficie inferiore a 9 mq, se esse sono destinate a stanze da letto per due persone la loro superficie non può invece essere inferiore 14 mq", la tesi difensiva secondo cui il cambio di destinazione d’uso sarebbe rivolto a consentire sia l’uso residenziale che quello ad uffici rimane solo genericamente affermata e non è accoglibile stante la replica dell’ufficio che, richiamando la documentazione della SCIA, evidenzia come in essa il mutamento di destinazione d’uso era descritto solo come residenziale.
Conclusivamente, nessuna delle doglianze formulate dalla odierna ricorrente può trovare accoglimento.
Ne deriva il rigetto del ricorso con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private dell’odierno giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO