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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/11/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa AN AN - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa RA FI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 35/2025 PU da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELRIO Parte_1 C.F._1
ricorrente n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Sennori (SS), Via TI ER KI n. 3 Controparte_1
(C.F. e P.I. ) P.IVA_1
resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 23/5/2025 è stata proposta da istanza di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di € 62.923,82, dovuta in forza di sentenza n. 1013/2022 del Tribunale di Sassari e di sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in data 17.1.2025, passata in giudicato, che ha rigettato l'appello proposto dalla società resistente, con integrale conferma della pronuncia impugnata e condanna alle spese di lite (doc.ti 1 e 2). Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo a mezzo pec.
pagina 1 di 4 Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari. Risulta, altresì, documentato lo svolgimento di attività imprenditoriale commerciale da parte di consistente, in particolare, in attività di lavori di Controparte_1 costruzione di edifici residenziali e non residenziali. La documentazione versata in atti (cfr. sentenza passata in giudicato) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Inoltre, non vi è prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Si rileva, peraltro, che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria e, in particolare, dai bilanci relativi agli esercizi 2020 e 2021, emerge anzi il superamento delle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCI, risultando un attivo patrimoniale complessivo annuo superiore ad € 500.000,00. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso del pignoramento presso terzi esperito dal ricorrente (doc. 4); esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per oltre € 310.000,00; omesso deposito dei bilanci successivamente al 2021.
pagina 2 di 4 Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_1
Sennori (SS), Via TI ER KI n. 3 (C.F. e P.I. ), esercente, tra P.IVA_1
l'altro, l'attività di lavori di costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa RA FI;
n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 25 febbraio 2026 ad ore 10.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina 3 di 4 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 3/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA FI AN AN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa AN AN - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa RA FI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 35/2025 PU da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELRIO Parte_1 C.F._1
ricorrente n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Sennori (SS), Via TI ER KI n. 3 Controparte_1
(C.F. e P.I. ) P.IVA_1
resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 23/5/2025 è stata proposta da istanza di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di € 62.923,82, dovuta in forza di sentenza n. 1013/2022 del Tribunale di Sassari e di sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in data 17.1.2025, passata in giudicato, che ha rigettato l'appello proposto dalla società resistente, con integrale conferma della pronuncia impugnata e condanna alle spese di lite (doc.ti 1 e 2). Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo a mezzo pec.
pagina 1 di 4 Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari. Risulta, altresì, documentato lo svolgimento di attività imprenditoriale commerciale da parte di consistente, in particolare, in attività di lavori di Controparte_1 costruzione di edifici residenziali e non residenziali. La documentazione versata in atti (cfr. sentenza passata in giudicato) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Inoltre, non vi è prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Si rileva, peraltro, che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria e, in particolare, dai bilanci relativi agli esercizi 2020 e 2021, emerge anzi il superamento delle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCI, risultando un attivo patrimoniale complessivo annuo superiore ad € 500.000,00. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso del pignoramento presso terzi esperito dal ricorrente (doc. 4); esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per oltre € 310.000,00; omesso deposito dei bilanci successivamente al 2021.
pagina 2 di 4 Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_1
Sennori (SS), Via TI ER KI n. 3 (C.F. e P.I. ), esercente, tra P.IVA_1
l'altro, l'attività di lavori di costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa RA FI;
n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 25 febbraio 2026 ad ore 10.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina 3 di 4 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 3/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA FI AN AN
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