TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1114
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 26 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 13 settembre 2023
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Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Retroattività e lesione dell'affidamento

    Le imprese del settore dovevano ritenersi edotte, ex ante, dell'alea e dei rischi contrattuali insiti nella fornitura dei dispositivi medici, dato che il sistema del c.d. payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di appalti

    Il c.d. payback rimane estraneo alle procedure di affidamento e al contenuto dei singoli contratti stipulati con le amministrazioni, non incidendo sull'esito delle gare pubbliche né sul prezzo finale del prodotto acquistato, ma agendo ex-esterno sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo non imprevedibile.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha escluso la violazione degli artt. 23, 41 e 117 Cost., ritenendo il meccanismo del c.d. payback ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 401 della Direttiva IVA

    Il contributo di ripiano non presenta le caratteristiche essenziali dell'IVA, non essendo applicabile alla generalità delle operazioni, non essendo proporzionale al prezzo dei beni, né prevedendo la detrazione degli importi assolti nelle fasi precedenti.

  • Rigettato
    Violazione della disciplina sugli aiuti di Stato

    Il contributo di ripiano non è selettivo, in quanto grava su tutti i fornitori di dispositivi medici del SSN in ragione dell'attività da essi svolta.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 9-ter, comma 1, lett. b), del d.l. n. 78/2015 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 145/2018

    La fissazione del tetto di spesa regionale nella medesima misura del 4,4% per tutte le Regioni costituisce una scelta discrezionale non irragionevole.

  • Rigettato
    Retroattività e lesione dell'affidamento

    Le imprese del settore dovevano ritenersi edotte, ex ante, dell'alea e dei rischi contrattuali insiti nella fornitura dei dispositivi medici, dato che il sistema del c.d. payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di appalti

    Il c.d. payback rimane estraneo alle procedure di affidamento e al contenuto dei singoli contratti stipulati con le amministrazioni, non incidendo sull'esito delle gare pubbliche né sul prezzo finale del prodotto acquistato, ma agendo ex-esterno sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo non imprevedibile.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha escluso la violazione degli artt. 23, 41 e 117 Cost., ritenendo il meccanismo del c.d. payback ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 401 della Direttiva IVA

    Il contributo di ripiano non presenta le caratteristiche essenziali dell'IVA, non essendo applicabile alla generalità delle operazioni, non essendo proporzionale al prezzo dei beni, né prevedendo la detrazione degli importi assolti nelle fasi precedenti.

  • Rigettato
    Violazione della disciplina sugli aiuti di Stato

    Il contributo di ripiano non è selettivo, in quanto grava su tutti i fornitori di dispositivi medici del SSN in ragione dell'attività da essi svolta.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 9-ter, comma 1, lett. b), del d.l. n. 78/2015 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 145/2018

    La fissazione del tetto di spesa regionale nella medesima misura del 4,4% per tutte le Regioni costituisce una scelta discrezionale non irragionevole.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività demandate alle regioni sono di carattere meramente attuativo-esecutivo, prive di discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa fornitrice, titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto, attribuibile alla cognizione del giudice ordinario.

  • Altro
    Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023

    La questione è priva di interesse in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 139/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non estendeva a tutte le aziende la riduzione al 48%, riconoscendola ora in termini generali e non subordinata alla rinuncia al contenzioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1114
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1114
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo