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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr.ssa Carmen Lombardi Consigliere
3. dr.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27 maggio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucrezia D'Abruzzo, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Agata de' Goti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Lavorgna, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Telese Terme;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Benevento il 17 marzo 2021, ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 deducendo di aver lavorato alle sue dipendenze, quale bracciante agricolo, dal 2013 al 2020, con orario 7:00–17:00 e retribuzione giornaliera di € 40,00. Ha dedotto di aver svolto un numero di giornate annue ampiamente superiore a quelle denunciate nei contratti a tempo determinato oggetto di formalizzazione. Ha chiesto il pagamento di differenze retributive e spettanze contrattuali previste dal CCNL Operai Agricoli e Parte_2 quantificando la domanda in complessivi euro 6.500,00, oltre accessori.
Il resistente si è costituito eccependo in via preliminare la prescrizione almeno parziale dei crediti azionati, l'infondatezza degli stessi per regolarità e adeguatezza delle retribuzioni erogate, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Benevento con la sentenza 155\2022 ha rigettato il ricorso, accogliendo l'eccezione di parziale prescrizione limitatamente agli anni 2013 e 2014 e ritenendo infondate nel merito le domande di differenze retributive relative agli anni successivi per carenza di prova e per l'inapplicabilità di alcune voci ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in quanto diversamente conglobate nella retribuzione contrattuale.
L'appellante, con ricorso depositato innanzi a questa Corte in data 2 gennaio 2023, ha impugnato la sentenza n. 1155/2022 del Tribunale di Benevento, sotto una pluralità di profili. In primo luogo, ha eccepito l'erronea applicazione della prescrizione quinquennale. Ha lamentato, inoltre, l'errata valutazione della prova testimoniale, ingiustificatamente svalutata negli apporti descrittivi introdotti. Ha poi sottolineato che il primo giudice avrebbe errato nella sottovalutazione delle buste paga che nell'indicare il numero delle giornate effettive lavorate, confermava l'esistenza di un monte orario diverso rispetto a quello denunciato con i contratti a tempo determinato, dove venivano dichiarate circa 51 giornate di lavoro annue. L'appellante evidenzia che le buste paga prodotte certificano un numero di giornate superiore a quelle riconosciute nei contratti di assunzione, e che il lavoro effettivo si estendeva all'intera stagione agricola. L'appellante contestava, inoltre, il mancato accoglimento della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, utile a quantificare le spettanze dovute. Contestava altresì la condanna alle spese, ritenuta eccessiva e non conforme ai principi di equità e tutela del lavoratore, invocando l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. come interpretato dalla Cass. n. 4360/2019 e dalla Corte Costituzionale.
L'appellato costituitosi regolarmente, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello, formulando le seguenti principali difese. Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto carente di specificità, in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.: l'appellante non avrebbe indicato puntualmente le censure alla motivazione della sentenza impugnata, né confutato le argomentazioni del primo giudice;
le doglianze sarebbero generiche e prive di fondamento, limitandosi a riproporre le stesse allegazioni e deduzioni del primo grado. Ha sostenuto che prescrizione sia stata correttamente applicata, poiché il rapporto di lavoro è stato discontinuo, con contratti a termine nel 2013 e 2014, mentre la messa in mora è stata notificata solo a giugno 2020, quando le pretese relative al quinquennio precedente erano prescritte. Ha sostenuto l'infondatezza delle censure relative alle prove testimoniali acquisite in quanto, come ritenuto correttamente dal Tribunale, le dichiarazioni dei testi di parte appellante erano state vaghe, contraddittorie. All'esito doveva ritenersi l'assenza di prova sul lavoro straordinario, non avendo l'appellante fornito prova rigorosa dello svolgimento di lavoro oltre l'orario contrattuale. Riteneva che le spese di lite fossero state correttamente liquidate dal momento che l'appellante non aveva indicato le gravi ed eccezionali ragioni che potessero giustificare la compensazione. Concludeva per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio tenuta in presenza, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Quanto al motivo di gravame relativo alla parziale prescrizione, il Tribunale ha ritenuto prescritte le pretese relative agli anni 2013–2014; di contro, l'appellante sostiene che, stante la fittizietà del termine apposto ai ctd, avendo in realtà il lavorato senza soluzione di continuità fino al Pt_1
2019, la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla cessazione del rapporto, per cui nessun periodo era coperto da prescrizione al momento di proposizione del ricorso correttamente il primo giudice ha ritenuto prescritte le pretese relative agli anni 2013 e 2014, in quanto la messa in mora risulta notificata solo nel giugno 2020, a fronte di rapporti di lavoro a termine cessati al 31.12.2014. Il termine di decadenza per impugnare un contratto a tempo determinato in agricoltura (come in altri settori) è disciplinato dall'art. 28 del D.lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità (D.L. 87/2018). Si articola in due fasi: l'impugnazione stragiudiziale deve essere effettuata entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Può avvenire con qualsiasi atto scritto (anche tramite PEC o raccomandata), idoneo a manifestare la volontà del lavoratore di contestare il termine apposto. La seconda fase viene attuata con il deposito del ricorso giudiziale. Dopo l'impugnazione stragiudiziale, il lavoratore entro 180 giorni deve depositare, a pena di decadenza, il ricorso giudiziale. Il termine decorre dalla data dell'impugnazione, non dal suo perfezionamento. Nel caso di specie, non risultano agli atti né dalle allegazioni dell'atto introduttivo tempestive impugnative dei contratti a termine succedutisi dal 2013, per cui la natura temporanea degli stessi deve considerarsi stabilizzata e la decorrenza della prescrizione di eventuali crediti maturati durante ciascuno dei rapporti a termine parte dalla cessazione del singolo periodo di validità del contratto. Ne discende la correttezza e condivisibilità della declaratoria di parziale prescrizione in relazione ai più risalenti contratti del 2023 e 2014.
Neppure può trovare accoglimento il motivo di gravame proposto dall'appellante in ordine alla valutazione delle prove orali. Il Tribunale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste in ragione del Testimone_1 suo rapporto di parentela e dell'interesse all'esito del giudizio determinato dalla proposizione da parte del teste di domanda giudiziaria analoga. L'appellante contesta tale valutazione, evidenziando che il teste ha lavorato nello stesso periodo e contesto aziendale, per cui le sue dichiarazioni erano da qualificarsi credibili, in quanto fondate su esperienza e conoscenza diretta. Anche il teste , pur non dipendente, secondo l'appellante Tes_2 aveva riferito circostanze determinanti per ritenere asseverata la domanda, osservate personalmente e non conosciute solo de relato, avendo lo stesso dato atto di avere proceduto personalmente ad accompagnamenti del Pt_1 sul luogo di lavoro, con ciò potendo osservare orari e natura delle attività svolte.
L'appellante poi, anche nel corso della discussione orale, ha inteso sottolineare che alcune imprecisioni dichiarative e incongruenze descrittive effettivamente rintracciabili nelle affermazioni dei testimoni sarebbero da attribuire non ad inattendibilità intrinseca ma alla scarsa proprietà di linguaggio dipendente dal ridotto patrimonio formativo e dal contesto culturale-sociale di provenienza dei testi.
Innanzitutto, va precisato che lo scarno quadro di allegazioni di cui al ricorso -che non conteneva né indicazione dei precisi periodi di lavoro per ciascun anno né delle giornate settimanali di regolare esecuzione della prestazione-, non consentiva la formazione della prova di mansioni ed orari ex art. 115 c.p.c., cioè per effetto di mancata specifica contestazione delle allegazioni del ricorrente. Ed infatti con formule verbali chiare e molto precise, la parte resistente nel giudizio di primo grado ha contestato la ricostruzione delle modalità esecutive della prestazione per come piuttosto genericamente allegate dal denunciandone altresì l'insufficienza Pt_1 descrittiva. In particolare, il resistente ha riconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro nei limiti delle modalità e dei tempi di lavoro oggetto di copertura retributiva ed assicurativa, in maniera dunque sovrapponibile a quanto risultante dalle buste paga e dai bollettini di pagamento contributivo allegati. In ordine alla prova orale, pur condividendo la necessità di modulare la valutazione del materiale dichiarativo tenendo conto degli strumenti comunicativi ed elaborativi diversi a seconda delle competenze individuali di ciascun teste, la Corte condivide l'apprezzamento del primo giudice la necessaria cautela nella valutazione di attendibilità delle deposizioni testimoniali, in particolare quelle rese da soggetti legati da vincoli familiari o privi di conoscenza diretta. In ogni caso, al netto della valutazione di attendibilità, secondo questa Corte le dichiarazioni rese dal fratello del ricorrente, Testimone_1 risultano assolutamente insufficienti a sostenere la prova dell'entità delle prestazioni di lavoro rese né tantomeno risultano idonee a dimostrare lo svolgimento di una certa quantità di lavoro straordinario. Il teste infatti ha così dichiarato “ADR: Anche io ho lavorato per il come CP_1 Parte_3
per 7-8-10 anni. ADR: Non ricordo di preciso quando ho iniziato a
[...] lavorare e ho finito di lavorare nel 2019. ADR: Io ho lavorato anche per il fratello del quindi non so essere preciso e non ricordo CP_1 quando ho iniziato a lavorare alle dipendenze di . Parte_4
ADR: Io e mio fratello abbiamo lavorato insieme tutto il periodo. Anche mio fratello era bracciante agricolo. ADR: Noi durante il rapporto di lavoro per alcuni periodi non lavoravamo e andavamo in disoccupazione. ADR: Noi lavoravamo dalle 7.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo. ADR: Noi ci occupavamo della raccolta della frutta e a volte della potatura delle piante. L'attività principale era la raccolta di frutta. ADR: L'orario di lavoro in estate ed in inverno era sempre uguale. ADR: la retribuzione era di € 40 al giorno, inizialmente venivamo pagati in contanti e negli ultimi tempi con bonifico”. Dal tenore delle dichiarazioni non si riesce ad individuare chi sia stato il datore di lavoro dell'appellante nei singoli periodi, né gli orari quotidiani prestati mentre viene espressamente riferita l'esistenza di ampi periodi di interruzione della prestazione con contestuale godimento di prestazioni indennitarie sostitutive del reddito. Anche la valutazione delle dichiarazioni degli altri testi non appare decisiva nella direzione voluta dall'appellante e conduce a medesime conclusioni, non risultando nuovi elementi istruttori né puntuali censure alla motivazione della sentenza impugnata, che appare logica, coerente e conforme ai principi giurisprudenziali in materia di onere della prova nel lavoro subordinato ed in particolare in relazione alla prova del lavoro straordinario.
Quanto al profilo di gravame attinente alla condanna del lavoratore alla rifusione delle spese, la Corte ritiene di accogliere parzialmente il gravame. Invero, dall'esame dei documenti di assunzione e delle dichiarazioni testimoniali si evince l'esistenza di una commistione di profili aziendali endofamiliari in ragione dei quali per il lavoratore è stato complesso distinguere in capo a chi imputare il ruolo datoriale nei singoli periodi e chi fosse il formale e sostanziale destinatario delle prestazioni. La complessità ricostruttiva della vicenda, tenuta altresì in considerazione la natura della controversia, la qualità delle parti e la loro condizione economico-sociale, rappresentano -tutti assieme valutati- giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, modificando esclusivamente sotto tale profilo la decisione di primo grado, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. n. 77/2018) e dalla Cassazione (Cass. civ. n. 4360/2019).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che conferma per il resto, compensa integralmente tra le parti le spese di primo grado;
b) compensa altresì integralmente le spese del presente grado. Così deciso in Napoli in data 27.05.2025 Il Consigliere relatore Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente Dr. Gennaro Iacone