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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1040/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2560/2023 depositato il 10/05/2023
proposto da
Ag.entrate - ON - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res._1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3372/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 10/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002212662 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002212662 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002212662 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 5 febbraio 2020 la società Res._1 s.r.l. ricorreva avverso l'estratto di ruolo n. 250060/2019 deducendo che la sottostante cartella di pagamento non era stata mai validamente notificata.
ON Sicilia S.p.A. non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 4 ottobre 2022 n. 3372//03/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa accoglieva il ricorso e compensava le spese processuali ritenendo ammissibile l'impugnazione del ruolo e rilevando che la resistente non aveva dato prova della regolare notifica della cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – ON proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo introdotta espressamente dal D.L. n. 146/2021.
La Res._1 s.r.l. non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate – ON è fondato.
Ed invero, come rilevato dall'appellante, è sopravvenuta una nuova normativa sull'impugnativa degli estratti di ruolo.
In particolare, l'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, ha introdotto il comma 4-bis all'art. 2 del d.p.r. 20.9.1973,
n. 602, disponendo come regola generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
L'impugnazione del ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate è espressamente ammessa soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio o per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50, o per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n.
40, per effetto delle verifiche indicate all'art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La norma, quindi, ha espressamente limitato le possibilità di impugnazione del ruolo del contribuente ad ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26283/2022, hanno affermato che
“in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e, nel contempo, che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
In sostanza, in relazione all'impugnazione del ruolo e delle cartelle affermate come non notificate, le Sezioni
Unite hanno stabilito che le relative previsioni del citato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che va dimostrato e che, se il pregiudizio è sorto prima della proposizione del ricorso, può, semmai, invocarsi la rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributario.
Nel presente giudizio, tuttavia, nessun interesse ad agire in base al citato comma 4 bis è stato dimostrato o anche soltanto dedotto.
Ne consegue l'accoglimento del gravame.
Avuto riguardo alla sopravvenienza della nuova normativa, si ravvisano ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali anche del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – ON nei confronti della Res._1 s. r.l. avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa n. 3372/03/22 resa in data
4 ottobre 2022, in riforma di questa, dichiara inammissibile l'originario ricorso della Res._1 s.r.l. e interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2560/2023 depositato il 10/05/2023
proposto da
Ag.entrate - ON - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res._1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3372/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 10/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002212662 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002212662 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002212662 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 5 febbraio 2020 la società Res._1 s.r.l. ricorreva avverso l'estratto di ruolo n. 250060/2019 deducendo che la sottostante cartella di pagamento non era stata mai validamente notificata.
ON Sicilia S.p.A. non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 4 ottobre 2022 n. 3372//03/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa accoglieva il ricorso e compensava le spese processuali ritenendo ammissibile l'impugnazione del ruolo e rilevando che la resistente non aveva dato prova della regolare notifica della cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – ON proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo introdotta espressamente dal D.L. n. 146/2021.
La Res._1 s.r.l. non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate – ON è fondato.
Ed invero, come rilevato dall'appellante, è sopravvenuta una nuova normativa sull'impugnativa degli estratti di ruolo.
In particolare, l'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, ha introdotto il comma 4-bis all'art. 2 del d.p.r. 20.9.1973,
n. 602, disponendo come regola generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
L'impugnazione del ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate è espressamente ammessa soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio o per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50, o per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n.
40, per effetto delle verifiche indicate all'art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La norma, quindi, ha espressamente limitato le possibilità di impugnazione del ruolo del contribuente ad ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26283/2022, hanno affermato che
“in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e, nel contempo, che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
In sostanza, in relazione all'impugnazione del ruolo e delle cartelle affermate come non notificate, le Sezioni
Unite hanno stabilito che le relative previsioni del citato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che va dimostrato e che, se il pregiudizio è sorto prima della proposizione del ricorso, può, semmai, invocarsi la rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributario.
Nel presente giudizio, tuttavia, nessun interesse ad agire in base al citato comma 4 bis è stato dimostrato o anche soltanto dedotto.
Ne consegue l'accoglimento del gravame.
Avuto riguardo alla sopravvenienza della nuova normativa, si ravvisano ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali anche del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – ON nei confronti della Res._1 s. r.l. avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa n. 3372/03/22 resa in data
4 ottobre 2022, in riforma di questa, dichiara inammissibile l'originario ricorso della Res._1 s.r.l. e interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente