Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 36331/2019 r. g. a. c.
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza.
Il giorno 31 Marzo 2025 alle ore 12.00 innanzi al GOP. Dr. in so- CP_1 stituzione della Dr.SA , viene chiamata la causa indicata in epigrafe Persona_1
TRA
(C.F. e P.I. ), come in atti rappresentata e difesa. Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
E
(C.F. e P.IVA come in atti rappresentata e difesa. CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA
Sono presenti, per parte attrice, l'avv. Luca Migliore e, per parte convenuta, l'avv. Da- nilo Finaldi, i quali, concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e note ritualmen- te depositate, chiedendo la decisione della causa, con il favore delle spese., con attribu- zione.
Il Giudice invita i procuratori delle parti alla discussione orale della causa.
I predetti si riportano a quanto dedotto ed eccepito e concluso insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, con il favore delle spese.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Rientrato nell'aula di udienza, alle ore 16,50, in assenza dei procuratori, allontanatisi nel frattempo dall'aula per impegni presso altro Ufficio, il Giudice decide la causa dando lettura, ex art. 281sexies c. p. c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da sentenza che segue, da ritenersi parte inte- grante del presente verbale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, XII Sezione Civile, nella persona del GOP, Dr. Paolo Madon- na, in sostituzione della Dr.SA , Persona_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nella causa civile iscritta al n. 36331/2019 del Ruolo Generale avente ad oggetto: appalto
TRA
(C.F. / P.IVA ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante p.t., Arch. , rapp.ta e difesa dall'avvocato Luca Parte_2
Migliore presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Duomo n.
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OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappre- Controparte_2 P.IVA_2
sentante p.t., sig. , rapp.ta e difesa dall'avvocato Danilo Controparte_3
2
Finaldi presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto
I n. 75
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la premesso di essere Controparte_2
creditrice nei confronti della del complessivo importo di € Parte_1
103.019,36 portato dal saldo delle fatture n. 13 del 25 luglio 2014 (per euro
4.270,00) e n. 32 del 22 dicembre 2014 (per euro 30.210,86) e dalle fatture interamente insolute n. 33 del 22 dicembre 2014 (per euro 24.400,00), n. 2 del 22 gennaio 2015 (per euro 13.234,56), n. 4 del 10 febbraio 2015 (per euro 3.430,64), n. 5 del 10 febbraio 2015 (per euro 4.977,60), n. 6 del 10 febbraio 2015 (per euro 4.636,00), n. 7 del 10 febbraio 2015 (per euro
5.043,48) e n. 9 del 14 aprile 2015 (per euro 9.276,22) - tutte emesse in forza di una serie ordini di fornitura commissionati dalla Parte_1
per l'esecuzione delle opere presso l'edificio scolastico di Via Vittorio Ve- neto in Sorrento (NA) di cui al contratto di appalto rep. n. 931 dell'11 aprile 2013 intervenuto con il - chiedeva all'adito Tri- Controparte_4
bunale che fosse ingiunto alla il pagamento della predetta Parte_1
somma, oltre interessi legali ed al tasso di mora ex art. 5 del D. Lgs. n.
231/2002 fino all'effettivo soddisfo, in favore della ricorrente.
Con il decreto n. 8060/2019 del 31.10.2019 il Tribunale di Napoli ingiun- geva alla di pagare in favore della ricorrente, per le causa- Parte_1
li di cui al ricorso, la somma anzidetta, oltre gli interessi ex art. 4 e 5 D.
Lgs 231/02 decorrenti dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il predetto D.I. la so- cietà ingiunta eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, in virtù della clausola pattizia di cui alla lettera F degli
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ordini di fornitura intercorsi tra le parti, che prevedeva, per alcuni di essi, la competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
In particolare, l'opponente deduceva , in relazione ai sottoscritti ordini di fornitura n. 23/2014, n. 25/2014, n. 34/2014 e n. 28/2014, l'estensione di contratto del 22.01.2015 che, alla lettera F), rubricata “Controversie”, pre- vedeva che “per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere circa la interpretazione e/o esecuzione del presente ordine di fornitura resta stabili- ta per espresso accordo delle parti la competenza esclusiva del Foro di
Roma”, evidenziando che tale clausola era stato oggetto di specifiche tratta- tive tra le parti dal momento che in relazione agli ulteriori ordini di fornitu- ra, in particolare n. 10/2014, n. 13/2014 (cui seguiva l'estensione n. 1), n.
3/2015 e n. 21/2015 veniva stabilita una diversa competenza in favore del
Tribunale di Napoli.
Parte opponente ha poi, nel merito, assunto che sarebbe stata violata la let- tera B), comma 3, degli ordini di fornitura, in base alla quale “la ditta si obbliga a fornire contestualmente alla fattura dei materiali ogni certifica- zione neceSAria che attesti la qualità, l'origine e la provenienza dei mate- riali forniti, con espreSA pattuizione che in mancanza non si potrà da par- te ns. procedere alla liquidazione dei pagamenti”.
A dire dell'opponente, le certificazioni dei materiali non sarebbero mai sta- te fornite dall'opposta e, pertanto, il diritto al pagamento del corrispettivo di cui alle fatture poste alla base del procedimento monitorio non sarebbe maturato.
Deduceva ancora l'opponente la mancanza di prova in ordine alla debenza degli importi oggetto di domanda, avendo la prodotto a Controparte_2
comprova della steSA le sole fatture senza i relativi documenti di trasporto, richiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al pagamento della somma di euro 24.750,00 a titolo di penale per i giorni di ritardo nella consegna dei materiali in virtù di quanto espreSAmente indica-
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to alla lettera E) degli ordini di fornitura che prevedeva “per ogni giorno di ritardo oltre i termini di cui al precedente punto D) sarà applicata una pe- nale pari ad €/g 150,00 oltre il maggior danno che dovesse determinarsi per effetto di eventuale inadempimento, a carico della Committente” non- ché al pagamento della somma di euro 46.162,62 a titolo di risarcimento danni ulteriori (diretti – indiretti), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino al soddisfo.
Parte opposta, costituendosi in giudizio, in relazione alla eccezione di in- competenza territoriale, ha eccepito la nullità della clausola veSAtoria di cui alla lettera F degli ordini di fornitura sottoscritti tra le parti, posto che la seconda sottoscrizione della sarebbe stata apposta in calce Controparte_2
ad un generico richiamo in blocco di tutte le clausole contrattuali. Ha, poi, contestato le ulteriori deduzioni della controparte, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione con successiva conferma del provvedimento monito- rio de quo.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decre- to ingiuntivo opposto, precisate le conclusioni sulla questione preliminare di incompetenza per territorio sollevata dalla all'odierna Parte_1
udienza del 31.03.2025, all'esito della discussione orale il GU decide la causa ex art. 281 sexies c. p.c. come da presente sentenza di cui dà lettura.
Va accolta l'eccezione d'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale per essere competente per territorio il Tribunale di Roma limitatamente agli ordini di fornitura n. 23/2014, n. 35/2014, n. 34/2014 n. 28/2014 cui è se- guita l'estensione n. 1 del 22.01.2015 cui risultano seguite le fatture n. 32 del 22 dicembre 2014, n. 33 del 22 dicembre 2014, n. 2 del 22 gennaio
2015, n. 4 del 10 febbraio 2015 e n. 5 del 10 febbraio 2015, stante la clau- sola convenzionale derogativa della competenza di cui alla lett. F dei ri- chiamati ordini di fornitura.
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Innanzitutto, si rileva che con il ricorso monitorio in oggetto parte opposta, deducendo il mancato pagamento da parte della resistente del corrispettivo della fornitura dei materiali edili di cui alle suindicate fatture n. 32 del 22 dicembre 2014 (per euro 30.210,86), n. 33 del 22 dicembre 2014 (per euro
24.400,00), n. 2 del 22 gennaio 2015 (per euro 13.234,56), n. 4 del 10 feb- braio 2015 (per euro 3.430,64) e n. 5 del 10 febbraio 2015 (per euro
4.977,60), ha esercitato un'azione di adempimento contrattuale.
La presente controversia, afferendo, dunque, alla esecuzione degli ordini di fornitura intercorsi tra le parti, rientra nell'ambito di operatività della clau- sola di cui alla lett. F) succitata.
Orbene, la suddetta clausola prevede che “Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere circa la interpretazione e/o esecuzione del presente ordine di fornitura resta stabilita per espresso accordo delle parti la com- petenza esclusiva del Foro di Roma”.
La suddetta clausola derogativa della competenza deve reputarsi efficace, non essendo soggetta al requisito della doppia sottoscrizione, contrariamen- te a quanto assunto da parte opposta.
La steSA, infatti, non è inserita in un contratto per adesione, bensì in do- cumenti contrattuali destinati a regolare una singola operazione commer- ciale, ossia una singola vicenda negoziale.
I documenti contrattuali in esame (ordini di fornitura n. 23/2014, n.
35/2014, n. 34/2014 n. 28/2014 cui è seguita l'estensione n. 1 del
22.01.2015) non possono dirsi, invero, riconducibili allo schema delle
"condizioni generali di contratto", non essendo destinati a disciplinare in maniera uniforme una serie indefinita di rapporti con plurimi potenziali contraenti;
gli stessi ordini erano destinati a disciplinare la singola, specifi- ca fornitura, ordinata dalla alla Parte_1 Controparte_2
E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass. n.
2294/2001 e, da ultimo, Cass. n. 26333/2011, ord.), che possono qualificar-
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si come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole veSAtorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente poSA, del tutto legittimamente, richiedere ed appor- tare le neceSArie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il conte- nuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a se- guito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass.n.6753/2018; Cass.
n. 2208 del 2002 e, in precedenza, nello stesso senso, Cass. n. 2294 del
2001, nonché Cass. n. 7626 del 1997, secondo cui “Possono qualificarsi come contratti per adesione (riguardo ai quali sussiste l'esigenza della spe- cifica approvazione scritta delle cosiddette clausole veSAtorie) soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rappor- ti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente poSA, del tutto legittimamente, richiedere ed appor- tare le neceSArie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il conte- nuto”).
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Si evidenzia, dunque, nella fattispecie in esame la mancanza dell'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefi- nita di rapporti.
Non risultando, pertanto, nella fattispecie, i contestati ordini di fornitura sussumibili nella previsione dell'art. 1341 c.c., va ritenuta l'irrilevanza, ai fini dell'efficacia della contestata clausola sulla competenza del Tribunale di Roma, della doppia sottoscrizione.
Appare, in ogni caso, opportuno aggiungere che anche a prescindere da quanto sopra rilevato, nella ipotesi in esame, non può ritenersi mancante il requisito della specifica approvazione scritta della clausola derogativa della competenza, posto che le clausole onerose (e non), accompagnate dalla doppia sottoscrizione delle parti, sono sì richiamate in blocco, ma sono contraddistinte dall'indicazione, sia pure sommaria, del loro contenuto.
Si rammenta, infatti, che “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'ob- bligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola veSAtoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipu- la del contratto (CaSAzione civile, Sez. III, sentenza n. 22984 del 11 no- vembre 2015).
Va, inoltre, considerato che "La parte che eccepisce l'incompetenza territo- riale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamen- te concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizio- ne di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli al- tri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione."
Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018
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Vieppiù che l'art. 28 c.p.c. attribuisce alle parti il potere di derogare con- venzionalmente alla competenza per territorio del giudice, fatta eccezione per alcune ipotesi indicate dalla steSA disposizione normativa nella quale il criterio di collegamento della competenza per territorio è inderogabile (ad esempio, in tema di esecuzione forzata). L'accordo tra le parti consente, quindi, di attribuire la competenza ad un giudice che, in mancanza di esso, sarebbe stato incompetente. Viene, poi, all'art. 29 c.p.c. regolamenta la forma dell'accordo in questione che deve essere scritta ed indicare le con- troversie alle quali si riferisce. Non trascurabile, inoltre, appare agli effetti pratici, la precisazione effettuata dal comma 2 del predetto art. 29 c.p.c. laddove si stabilisce che l'accordo di deroga attribuisce una competenza esclusiva solo se le parti lo prevedono espreSAmente;
in difetto si tratterà di una competenza “aggiuntiva” rispetto a quelle già regolate.
Nel caso di specie le parti hanno pattiziamente previsto il foro esclusivo di
Roma per tutte le controversie afferenti gli ordini di fornitura n. 23/2014, n.
35/2014, n. 34/2014 n. 28/2014 cui è seguita l'estensione n. 1 del
22.01.2015 e pertanto, per questi la competenza territoriale non può che es- sere radicata nel foro di Roma.
Va dichiarata, quindi, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli per essere competente per territorio il Tribunale di Roma limitatamente agli ordini di fornitura n. 23/2014, n. 35/2014, n. 34/2014 n. 28/2014 cui è se- guita l'estensione n. 1 del 22.01.2015 cui risultano seguite le fatture n. 32 del 22 dicembre 2014, n. 33 del 22 dicembre 2014, n. 2 del 22 gennaio
2015, n. 4 del 10 febbraio 2015 e n. 5 del 10 febbraio 2015.
Per gli ulteriori ordini di fornitura essendo la competenza giustamente radi- cata presso l'intestato Tribunale la causa dovrà proseguire nel merito.
Ricorrono ragioni, tenuto conto della necessità di proseguire il giudizio li- mitatamente agli ordini di fornitura ordini n. 10/2014, n. 13/2014 (cui se- guiva l'estensione n. 1), n. 3/2015 e n. 21/2015 cui risultano seguite le fat-
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ture n. 13 del 25 luglio 2014, n. 4 del 10 febbraio 2015, n. 6 del 10 febbraio
2015 e n. 9 del 14 aprile 2015, che inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, previa separazione delle domande poste alla base della pre- sente opposizione, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli per essere competente per territorio il Tribunale di Roma limitatamente agli ordini di fornitura e alle fatture come sopra specificate, e per l'effetto, revoca il de- creto ingiuntivo opposto;
2.fiSA il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente;
3. rimette le parti davanti a codesto Giudice per la restante parte della do- manda come da separata ordinanza che si deposita in pari data;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese e compensi di giu- dizio sin ad ora sostenute dalle parti.
Così deciso in Napoli,31/03/2025
Il Giudice
Dr. CP_1
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