Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 775
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità dell'atto di intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale III di Roma

    La Corte ritiene fondata la censura, poiché l'atto di intervento volontario era inammissibile ai sensi dell'art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992, applicabile solo alle parti private, mentre per le parti pubbliche si applica l'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, che prevede la chiamata in causa dell'ente creditore da parte del concessionario. L'intervento delle parti pubbliche è possibile solo su istanza del concessionario e previa autorizzazione del collegio.

  • Accolto
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    La Corte rileva che, esclusa la legittimità dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate, l'unica controparte regolarmente costituita, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, non ha dimostrato l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, limitandosi a depositare un estratto di ruolo non idoneo a tal fine.

  • Accolto
    Impugnabilità dell'avviso di presa in carico

    La Corte ritiene che l'avviso di presa in carico diventi impugnabile quando costituisce la prima comunicazione al contribuente di un debito, solitamente per omessa notifica dell'accertamento esecutivo presupposto. In tal caso, assume efficacia lesiva ed è impugnabile anche se non espressamente previsto dall'elenco degli atti impugnabili. La mancata dimostrazione della notifica dell'avviso di accertamento autorizza l'impugnazione della presa in carico.

  • Accolto
    Intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo

    La Corte, in ragione della mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, afferma che il collegio di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta decadenza dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e annullare l'avviso di accertamento e il relativo ruolo.

  • Accolto
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto. La mancata notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.

  • Accolto
    Conseguenza della mancata notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte afferma che, in ragione della mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e dell'intervenuta decadenza, il collegio di primo grado avrebbe dovuto annullare l'avviso di accertamento e il relativo ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 775
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 775
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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