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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 775/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 833/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9634/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi: - PRESA IN CARICO n. 09777202300035747000 NON SPECIFICATO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, citando in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione – ER, impugnava l'avviso di presa in carico afferente all'avviso di accertamento esecutivo n. TK7013403233/2022 per l'anno d'imposta 2016, sostenendo, in via preliminare, l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico e, nel merito,
l'omessa notifica del prefato accertamento e l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo ex art. 43, DPR 600/1973. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di presa in carico e del prodromico avviso di accertamento, previa sospensione cautelare.
Si costituiva in giudizio in primo grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che, in via preliminare, deduceva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, non essendo l'avviso di presa in carico atto autonomamente impugnabile, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso ER eccepiva la propria mancanza di legittimazione passiva nel giudizio, avuto riguardo alle doglianze di parte relative alla mancata notifica del presupposto avviso di accertamento esecutivo ed alla intervenuta decadenza dal potere di accertamento, di competenza dell'ente creditore Agenzia delle Entrate-
Dp III di Roma;
deduceva quindi l'inammissibilità del ricorso anche per tardività, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'avviso di accertamento in questione entro i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto, che risultava intervenuta in data 7 gennaio 2023.
Deduceva quindi comunque l'infondatezza dell'eccepita prescrizione e decadenza della pretesa erariale.
Nel giudizio di I grado, si costituiva anche l'Agenzia dell'Entrate – Dp III di Roma, con atto di intervento volontario, deducendo in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione non essendo l'avviso di presa in carico compreso tra gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente e in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Nel merito ribadiva la legittimità del proprio operato.
Con la sentenza n. 9634/2024, oggetto di appello, la Corte Tributaria di primo grado, sez. 25, statuiva l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese a carico della parte soccombente.
Avverso la suddetta pronuncia il contribuente proponeva appello per cui è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituivano nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia dell'Entrate – Dp III di
Roma, con proprie memorie e relative controdeduzioni.
La causa era trattata all'udienza del 15.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata.
L'appellante sostiene che la sentenza gravata è del tutto carente di motivazione e, quindi, illegittima per aver omesso di pronunciarsi su una specifica eccezione di carattere preliminare rispetto alla decisione della controversia che ci occupa;
in particolare per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento volontario depositato il 23.05.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale III di
Roma e sulla sua conseguente estromissione dal presente giudizio.
Osserva la Corte che tale censura è fondata.
L' atto di intervento volontario era (ed è) inammissibile poiché l'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 secondo cui: “Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso” è applicabile soltanto alle parti private e non alle parti pubbliche.
Alle parti pubbliche, infatti, si applica l'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, il quale testualmente dispone: “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Ne discende che l'Ente creditore può intervenire nel giudizio soltanto nel rispetto dei dogmi di cui all'art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale: “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese (…) e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”. Ne consegue che questo intervento in causa può avvenire soltanto a seguito di un'apposita istanza formulata da parte del concessionario nelle sue controdeduzioni (da depositare entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del ricorso) e solo previa autorizzazione del Collegio.
Del resto, tale orientamento, oltre ad essere stato confermato da numerose pronunce di merito (si V. ad esempio: sentenza n. 912/2021 della CTP di Torno;
sentenza n. 168/2021 della CTP di Chieti), è stato ribadito persino dalla Corte di Cassazione mediante l'Ordinanza n. 29798/2019, all'interno della quale è stato pedissequamente statuito che: “in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore”. Ne deriva che la chiamata in causa dell'ente creditore deve avvenire per iniziativa dell'agente di riscossione e previa autorizzazione del giudice. Autorizzazione rimessa all'esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede di ricorso per cassazione.
Tale questione, peraltro, non ha una portata solo teorica e di natura processuale in quanto esplica, nel caso che ci occupa, rilevanti effetti sostanziali. L'estromissione dal presente giudizio dell'Ente creditore determina, infatti, l'accoglimento del ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 e l'annullamento dell'avviso di presa in carico n. 09777202300035747000, nonché dell'avviso di accertamento ad esso presupposto n. TK7013403233/2022 e del relativo ruolo. Se si esclude, infatti, l'intervento in causa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale III di Roma, in quanto illegittimo, emerge che l'unica controparte regolarmente costituitasi in giudizio, ossia l'Agenzia delle Entrate
/ Riscossione, non ha affatto dimostrato, con le sue controdeduzioni, l'avvenuta notifica dell'atto presupposto
(costituito dall'avviso di accertamento n. TK7013403233/2022) all'appellante Ricorrente_1. Essa, infatti, si è limitata soltanto a depositare un “estratto di ruolo” che, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 36263 del 23 novembre 2021, non è idoneo a provare la notifica di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento.
Residua, pertanto, la questione dell'impugnabilità dell'avviso di presa in carico e della conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di I grado.
L'avviso di presa in carico del ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è, di norma, un atto autonomamente impugnabile, essendo un atto informativo del passaggio di competenza. Tuttavia, diventa impugnabile se costituisce la prima comunicazione che rende noto al contribuente un debito, solitamente per omessa notifica dell'accertamento esecutivo presupposto, entro 60 giorni. La comunicazione di presa in carico, infatti, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si configura come atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile. Secondo l'oriento giurisprudenziale prevalente, sia di legittimità che di merito, ciò avviene anche se tale comunicazione non è inserita nell'elenco degli atti impugnabili previsti per legge.
Una orientata lettura dei principi costituzionali, insieme alla più recente elaborazione processuale civilistica, conducono a ritenere che l'originario elenco di atti impugnabili non costituisce più numero chiuso, ma è possibile una sua integrazione (Cass. 21254/2023). A tal specifico riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza nr. 29798/2019, ulteriormente confermata da numerose sentenza di merito, ha ulteriormente chiarito che: “la mancata dimostrazione della notifica dell'avviso di accertamento, ovvero dell'atto presupposto, autorizza l'impugnazione della presa in carico, il cui contenuto non è meramente informativo, posto che svolge indubbia funzione contestativa e sollecitatoria del pagamento”.
Del resto, è d'uopo rammentare che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'Art. 19 D. Lgs. n. 546 del 1992 va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente
(Artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Cost.), sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001; con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.
Nel caso di specie, la comunicazione di presa in carico, in considerazione che l'avviso di accertamento ad esso prodromico è stato solo prodotto in giudizio a seguito dell'illegittimo intervento volontario dell'Agenzia dell'Entrate, risulta essere il primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza della pretesa ed è, pertanto, legittimamente impugnabile.
Ordunque, applicando tali principi alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, ne discende che il
Collegio di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'impugnabilità dell'“avviso di presa in carico” n.
09777202300035747000 (notificato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione al Sig. Ricorrente_1 in data 20.06.2023), atteso che il contribuente non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento ad esso presupposto e che, peraltro, la prova di questa notifica non è stata fornita nemmeno dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione. Sempre in quest'ordine avrebbe dovuto dichiarare anche l'intervenuta decadenza dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e, per l'effetto, avrebbe dovuto annullare pure l'avviso di accertamento n. TK7013403233/2022 ed il relativo ruolo, proprio in ragione della mancata notifica del predetto avviso. Deve ribadirsi che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10012 depositata il 15 aprile 2021).
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispostivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna gli Uffici appellati alle spese processuali, liquidate in euro 500,00 per il primo grado ed in euro 1.000,00 per il presente grado, oltre accessori di legge se dovuti, a carico di ciascuno.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 833/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9634/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi: - PRESA IN CARICO n. 09777202300035747000 NON SPECIFICATO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, citando in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione – ER, impugnava l'avviso di presa in carico afferente all'avviso di accertamento esecutivo n. TK7013403233/2022 per l'anno d'imposta 2016, sostenendo, in via preliminare, l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico e, nel merito,
l'omessa notifica del prefato accertamento e l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo ex art. 43, DPR 600/1973. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di presa in carico e del prodromico avviso di accertamento, previa sospensione cautelare.
Si costituiva in giudizio in primo grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che, in via preliminare, deduceva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, non essendo l'avviso di presa in carico atto autonomamente impugnabile, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso ER eccepiva la propria mancanza di legittimazione passiva nel giudizio, avuto riguardo alle doglianze di parte relative alla mancata notifica del presupposto avviso di accertamento esecutivo ed alla intervenuta decadenza dal potere di accertamento, di competenza dell'ente creditore Agenzia delle Entrate-
Dp III di Roma;
deduceva quindi l'inammissibilità del ricorso anche per tardività, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'avviso di accertamento in questione entro i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto, che risultava intervenuta in data 7 gennaio 2023.
Deduceva quindi comunque l'infondatezza dell'eccepita prescrizione e decadenza della pretesa erariale.
Nel giudizio di I grado, si costituiva anche l'Agenzia dell'Entrate – Dp III di Roma, con atto di intervento volontario, deducendo in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione non essendo l'avviso di presa in carico compreso tra gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente e in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Nel merito ribadiva la legittimità del proprio operato.
Con la sentenza n. 9634/2024, oggetto di appello, la Corte Tributaria di primo grado, sez. 25, statuiva l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese a carico della parte soccombente.
Avverso la suddetta pronuncia il contribuente proponeva appello per cui è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituivano nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia dell'Entrate – Dp III di
Roma, con proprie memorie e relative controdeduzioni.
La causa era trattata all'udienza del 15.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata.
L'appellante sostiene che la sentenza gravata è del tutto carente di motivazione e, quindi, illegittima per aver omesso di pronunciarsi su una specifica eccezione di carattere preliminare rispetto alla decisione della controversia che ci occupa;
in particolare per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento volontario depositato il 23.05.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale III di
Roma e sulla sua conseguente estromissione dal presente giudizio.
Osserva la Corte che tale censura è fondata.
L' atto di intervento volontario era (ed è) inammissibile poiché l'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 secondo cui: “Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso” è applicabile soltanto alle parti private e non alle parti pubbliche.
Alle parti pubbliche, infatti, si applica l'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, il quale testualmente dispone: “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Ne discende che l'Ente creditore può intervenire nel giudizio soltanto nel rispetto dei dogmi di cui all'art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale: “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese (…) e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”. Ne consegue che questo intervento in causa può avvenire soltanto a seguito di un'apposita istanza formulata da parte del concessionario nelle sue controdeduzioni (da depositare entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del ricorso) e solo previa autorizzazione del Collegio.
Del resto, tale orientamento, oltre ad essere stato confermato da numerose pronunce di merito (si V. ad esempio: sentenza n. 912/2021 della CTP di Torno;
sentenza n. 168/2021 della CTP di Chieti), è stato ribadito persino dalla Corte di Cassazione mediante l'Ordinanza n. 29798/2019, all'interno della quale è stato pedissequamente statuito che: “in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore”. Ne deriva che la chiamata in causa dell'ente creditore deve avvenire per iniziativa dell'agente di riscossione e previa autorizzazione del giudice. Autorizzazione rimessa all'esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede di ricorso per cassazione.
Tale questione, peraltro, non ha una portata solo teorica e di natura processuale in quanto esplica, nel caso che ci occupa, rilevanti effetti sostanziali. L'estromissione dal presente giudizio dell'Ente creditore determina, infatti, l'accoglimento del ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 e l'annullamento dell'avviso di presa in carico n. 09777202300035747000, nonché dell'avviso di accertamento ad esso presupposto n. TK7013403233/2022 e del relativo ruolo. Se si esclude, infatti, l'intervento in causa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale III di Roma, in quanto illegittimo, emerge che l'unica controparte regolarmente costituitasi in giudizio, ossia l'Agenzia delle Entrate
/ Riscossione, non ha affatto dimostrato, con le sue controdeduzioni, l'avvenuta notifica dell'atto presupposto
(costituito dall'avviso di accertamento n. TK7013403233/2022) all'appellante Ricorrente_1. Essa, infatti, si è limitata soltanto a depositare un “estratto di ruolo” che, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 36263 del 23 novembre 2021, non è idoneo a provare la notifica di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento.
Residua, pertanto, la questione dell'impugnabilità dell'avviso di presa in carico e della conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di I grado.
L'avviso di presa in carico del ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è, di norma, un atto autonomamente impugnabile, essendo un atto informativo del passaggio di competenza. Tuttavia, diventa impugnabile se costituisce la prima comunicazione che rende noto al contribuente un debito, solitamente per omessa notifica dell'accertamento esecutivo presupposto, entro 60 giorni. La comunicazione di presa in carico, infatti, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si configura come atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile. Secondo l'oriento giurisprudenziale prevalente, sia di legittimità che di merito, ciò avviene anche se tale comunicazione non è inserita nell'elenco degli atti impugnabili previsti per legge.
Una orientata lettura dei principi costituzionali, insieme alla più recente elaborazione processuale civilistica, conducono a ritenere che l'originario elenco di atti impugnabili non costituisce più numero chiuso, ma è possibile una sua integrazione (Cass. 21254/2023). A tal specifico riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza nr. 29798/2019, ulteriormente confermata da numerose sentenza di merito, ha ulteriormente chiarito che: “la mancata dimostrazione della notifica dell'avviso di accertamento, ovvero dell'atto presupposto, autorizza l'impugnazione della presa in carico, il cui contenuto non è meramente informativo, posto che svolge indubbia funzione contestativa e sollecitatoria del pagamento”.
Del resto, è d'uopo rammentare che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'Art. 19 D. Lgs. n. 546 del 1992 va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente
(Artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Cost.), sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001; con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.
Nel caso di specie, la comunicazione di presa in carico, in considerazione che l'avviso di accertamento ad esso prodromico è stato solo prodotto in giudizio a seguito dell'illegittimo intervento volontario dell'Agenzia dell'Entrate, risulta essere il primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza della pretesa ed è, pertanto, legittimamente impugnabile.
Ordunque, applicando tali principi alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, ne discende che il
Collegio di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'impugnabilità dell'“avviso di presa in carico” n.
09777202300035747000 (notificato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione al Sig. Ricorrente_1 in data 20.06.2023), atteso che il contribuente non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento ad esso presupposto e che, peraltro, la prova di questa notifica non è stata fornita nemmeno dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione. Sempre in quest'ordine avrebbe dovuto dichiarare anche l'intervenuta decadenza dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e, per l'effetto, avrebbe dovuto annullare pure l'avviso di accertamento n. TK7013403233/2022 ed il relativo ruolo, proprio in ragione della mancata notifica del predetto avviso. Deve ribadirsi che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10012 depositata il 15 aprile 2021).
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispostivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna gli Uffici appellati alle spese processuali, liquidate in euro 500,00 per il primo grado ed in euro 1.000,00 per il presente grado, oltre accessori di legge se dovuti, a carico di ciascuno.