TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 785
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 e del principio di conservazione degli atti

    Il Collegio ritiene che l'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, interpretato dalla giurisprudenza consolidata, ammette la ribassabilità dei costi della manodopera e che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla rettifica dell'offerta economica della ricorrente, piuttosto che disporne l'esclusione.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 101 d.lgs. n. 36/2023 e del principio di buona fede e legittimo affidamento

    Il Collegio ritiene che i dati contenuti nell'offerta economica e nei chiarimenti forniti dalla ricorrente consentissero alla stazione appaltante di ricavare con certezza la volontà negoziale e di rettificare la percentuale di ribasso applicando una mera operazione matematica, senza alterare l'offerta.

  • Accolto
    Illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione

    Poiché il provvedimento di esclusione della ricorrente è stato annullato, anche il conseguente provvedimento di aggiudicazione in favore di altro operatore economico è illegittimo e deve essere annullato.

  • Improcedibile
    Mancanza di prova della stipula del contratto

    Le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno in forma specifica tramite subentro sono improcedibili allo stato, in quanto non vi è prova in atti dell'avvenuta stipulazione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 785
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 785
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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