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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Tar Puglia - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320220017311362000 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la Cartella di pagamento n. 043 2022 0017311362000 notificata in data 08 12 2022. Contributo unificato TAR.
Motivi di ricorso: inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate a mezzo PEC in formato
“PDF”, anziché p7m, e senza la firma digitale e senza la dichiarazione di conformità ; l'invito al pagamento non impone al contribuente una sua immediata impugnazione;
Violazione dei principi Corte Giustizia CE decisione 06 10 2015 in causa C /61/14 .
AE si oppone ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per il merito e chiede inammissibilità
o rigetto del ricorso.
TAR Puglia e chiede che il ricorso sia integralmente respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass.
n. 12002/2014; Cass. S.U. n. 9936/2014). Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda. Quanto alla doglianza relativa all'indirizzo pec non certificato, l'uso dell'indirizzo è certamente riferibile all'Agenzia Entrate Riscossione senza alcun dubbio, non comporta nessuna nullità della notifica via pec e tantomeno una sua inesistenza. La normativa di settore (quella del DPR n. 68/2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della PEC vale l'indirizzo indicato) e non su quello del mittente. In ogni caso, si rileva che, in via generale, l'attestazione di consegna della PEC, con cui è stata effettuata una notifica telematica, è sufficiente a considerarla perfezionata, a patto che esista la certezza che detta consegna sia avvenuta a un indirizzo PEC sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa, come è nel caso di specie.
Vi è da aggiungere anche che, vertendosi, a tutto concedere, in un'ipotesi di nullità della notifica (per quanto si dirà in prosieguo), non vi è dubbio che da essa non può derivare la nullità dell'atto impugnato. La notificazione, infatti, è un procedimento tipico, formale e complesso con il quale l'atto viene portato a legale conoscenza del destinatario. Poiché la notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, essa non attiene alla sua validità bensì, appunto, alla sua efficacia (si vedano ex multis, Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 917/16 e Sezioni Unite, sentenza n. 19704/15).
Dunque, l'eventuale vizio di notifica avrebbe solo l'unica conseguenza di rimettere in termini la parte ricorrente per l'impugnazione dell'atto ma non comporta mai la nullità dell'atto cui si riferisce, laddove non si sia eccepita anche la prescrizione o la decadenza o qualsiasi altro fatto estintivo della pretesa fiscale.
Peraltro, a dirimere ogni dubbio sulla validità della notifica, l'avvenuta proposizione del ricorso, con il deposito in atti dell'atto impugnato, sana qualsiasi eventuale nullità della notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli
160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia certo – come nel caso di specie – che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass.
29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n.
27089).
Nel merito, l'atto di accertamento e liquidazione del tributo che ha preceduto la cartella esattoriale impugnata risulta regolarmente notificato presso il domicilio eletto dalla società Ric_1 S.r.l. ai sensi dell'art. 248 D.P.R. n. 115/2002. Non impugnato.
Per tutto quanto detto, la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 200,00 per ognuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 200,00 per ognuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio. Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026
Il Giudice estensore Pasquale Volino
Il Presidente Antonio De Luce
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Tar Puglia - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320220017311362000 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la Cartella di pagamento n. 043 2022 0017311362000 notificata in data 08 12 2022. Contributo unificato TAR.
Motivi di ricorso: inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate a mezzo PEC in formato
“PDF”, anziché p7m, e senza la firma digitale e senza la dichiarazione di conformità ; l'invito al pagamento non impone al contribuente una sua immediata impugnazione;
Violazione dei principi Corte Giustizia CE decisione 06 10 2015 in causa C /61/14 .
AE si oppone ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per il merito e chiede inammissibilità
o rigetto del ricorso.
TAR Puglia e chiede che il ricorso sia integralmente respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass.
n. 12002/2014; Cass. S.U. n. 9936/2014). Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda. Quanto alla doglianza relativa all'indirizzo pec non certificato, l'uso dell'indirizzo è certamente riferibile all'Agenzia Entrate Riscossione senza alcun dubbio, non comporta nessuna nullità della notifica via pec e tantomeno una sua inesistenza. La normativa di settore (quella del DPR n. 68/2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della PEC vale l'indirizzo indicato) e non su quello del mittente. In ogni caso, si rileva che, in via generale, l'attestazione di consegna della PEC, con cui è stata effettuata una notifica telematica, è sufficiente a considerarla perfezionata, a patto che esista la certezza che detta consegna sia avvenuta a un indirizzo PEC sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa, come è nel caso di specie.
Vi è da aggiungere anche che, vertendosi, a tutto concedere, in un'ipotesi di nullità della notifica (per quanto si dirà in prosieguo), non vi è dubbio che da essa non può derivare la nullità dell'atto impugnato. La notificazione, infatti, è un procedimento tipico, formale e complesso con il quale l'atto viene portato a legale conoscenza del destinatario. Poiché la notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, essa non attiene alla sua validità bensì, appunto, alla sua efficacia (si vedano ex multis, Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 917/16 e Sezioni Unite, sentenza n. 19704/15).
Dunque, l'eventuale vizio di notifica avrebbe solo l'unica conseguenza di rimettere in termini la parte ricorrente per l'impugnazione dell'atto ma non comporta mai la nullità dell'atto cui si riferisce, laddove non si sia eccepita anche la prescrizione o la decadenza o qualsiasi altro fatto estintivo della pretesa fiscale.
Peraltro, a dirimere ogni dubbio sulla validità della notifica, l'avvenuta proposizione del ricorso, con il deposito in atti dell'atto impugnato, sana qualsiasi eventuale nullità della notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli
160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia certo – come nel caso di specie – che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass.
29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n.
27089).
Nel merito, l'atto di accertamento e liquidazione del tributo che ha preceduto la cartella esattoriale impugnata risulta regolarmente notificato presso il domicilio eletto dalla società Ric_1 S.r.l. ai sensi dell'art. 248 D.P.R. n. 115/2002. Non impugnato.
Per tutto quanto detto, la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 200,00 per ognuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 200,00 per ognuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio. Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026
Il Giudice estensore Pasquale Volino
Il Presidente Antonio De Luce