Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01720/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16542/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16542 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Glauco Stagnaro, Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, Questura di Genova, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno -OMISSIS-, comunicato alla ricorrente in data 15/10/2022, con il quale è stata respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana da essa presentata il 18/7/2018, prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente e/o connesso e segnatamente dei seguenti atti: "parere contrario [sulla domanda sopra citata] espresso sia dalla Questura che dalla Prefettura, rispettivamente in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS-", richiamati nel decreto ministeriale -OMISSIS- e non meglio conosciuti;
- nota ministeriale, inserita nel sistema informatico in data 28.11.2021, con la quale è stato comunicato alla straniera, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il preavviso di diniego;
- nota ministeriale -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- (recante anch'essa comunicazione dei motivi ostativi).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. LE TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente ha prodotto istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 18 luglio 2018.
L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n. -OMISSIS- del 9 settembre 2022, ha respinto la domanda dell’interessata, essendo emersa la mancata coincidenza tra interesse pubblico ed interesse della richiedente la concessione della cittadinanza stessa.
In particolare, nel caso in esame, il Rapporto Informativo della Questura di Genova, acquisito agli atti, evidenziava che “il figlio è stato condannato per stupefacenti, lesioni, furto aggravato ed evasione tanto che in data 22/01/2018 gli è stata revocata la carta di soggiorno nr. -OMISSIS-”. Da tale Rapporto Informativo, la Questura di Genova esprimeva parere sfavorevole all’accoglimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana in favore dell’istante.
Infatti, dal Certificato del Casellario Giudiziario n. -OMISSIS-, acquisito agli atti, emergevano i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale sul conto del figlio dell’istante, il Sig. -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- in -OMISSIS-:
– 11/12/2015: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del Tribunale in composizione monocratica di Genova irrevocabile il 02/01/2016 - furto in abitazione in concorso art. 110, 624 bis comma 3 c.p. (commesso il 30/9/2015 in -OMISSIS-) - Circostanza: art. 625 n. 4 c.p. - Dispositivo: circostanze attenuanti e aggravanti equivalenti art. 69 comma 3 c.p., attenuanti generiche art. 62 bis c.p. reclusione anni 1 mesi 6, multa 300,00 euro;
– 07/04/2016: sentenza della Corte di Appello di Genova irrevocabile il 22/07/2016 - in parziale riforma della sentenza emessa in data 23/10/2015 dal Tribunale di Genova - furto in concorso art. 110, 624 c.p. (commesso il 17/10/2015 in -OMISSIS-) - Circostanza: art. 625 n. 4 c.p. - Dispositivo: circostanze attenuanti e aggravanti equivalenti art. 69 comma 3 c.p., attenuanti comuni art. 62 n. 4 c.p., attenuanti generiche art. 62 bis c.p. reclusione mesi 5 giorni 10, multa 100,00 euro e ritenute le diminuenti di rito del giudizio abbreviato;
– 02/11/2016: sentenza del G.U.P. Tribunale di Genova irrevocabile il 19/12/2016 acquisto, detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti continuato in concorso art. 81, 110 c.p., art. 73 comma 5 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (accertato il 9/5/2016 in -OMISSIS-) - Recidiva: art. 99 comma 4 2^ ipotesi c.p. (reiterata infraquinquennale) - Dispositivo: circostanze attenuanti ritenute prevalenti sulla recidiva art. 69 comma 4 c.p., attenuanti generiche art. 62 bis c.p. reclusione anni 1 mesi 8, multa 4.000,00 euro;
– 09/06/2017: sentenza della sezione di Corte di Appello per i minorenni di Genova irrevocabile il 28/07/2017 - conferma della sentenza emessa in data 07/12/2016 dal Tribunale per i minorenni di Genova lesione personale art. 582 c.p. (commesso il 22/4/2015 in -OMISSIS-) - Circostanza: art. 61 n. 11 quinquies c.p. - Dispositivo: attenuanti generiche art. 62 bis c.p., minore età art. 98 c.p.
reclusione mesi 8;
– 06/02/2018: sentenza della sezione di Corte di Appello per i minorenni di Genova irrevocabile il 24/03/2018 - in riforma della sentenza emessa in data 25/10/2016 dal G.U.P. Tribunale per i minorenni di Genova ricettazione in concorso art. 110, 648 c.p. (commesso il 13/10/2014 in -OMISSIS-) - Circostanza: art. 648 comma 2 c.p. - Dispositivo: attenuanti generiche art. 62 bis c.p., minore eta' art. 98 c.p. reclusione giorni 15, multa 80,00 euro e ritenute le diminuenti di rito del giudizio abbreviato
– 16/04/2019: sentenza in sede di rinvio della Corte di Appello di Genova irrevocabile il 02/06/2019 - in parziale riforma della sentenza emessa in data 24/10/2017 dal Tribunale di Genova - annullata con rinvio parziale dalla Corte di Cassazione la decisione emessa in data 27/04/2018 dalla Corte di Appello Ministero dell'Interno – Dip. LCI - D.C. per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - AOO DIRITTI CIVILI - -OMISSIS- - Protocollo -OMISSIS-
Documento informatico di Genova - sentenza emessa su rinvio della Corte di Cassazione di Roma in data 07/11/2018 cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso fino al 18/8/2016 in -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-) - Circostanza: art. 80 lett. A d.p.r. 9/10/1990 n. 309 - Recidiva: art. 99 comma 2 n. 2 c.p. (infraquinquennale) - Dispositivo: reclusione anni 6 mesi 3, multa 30.000,00 euro;
– 27/02/2020: sentenza della Corte di Appello di Genova irrevocabile il 11/06/2020 - conferma della sentenza emessa in data 09/07/2018 dal Tribunale di Genova evasione art. 385 c.p. (commesso il 20/6/2016 in -OMISSIS-) - Dispositivo: attenuanti generiche art. 62 bis c.p. reclusione mesi 6 e ritenute le diminuenti di rito del giudizio abbreviato;
– 26/01/2021: provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti: 11/12/2015 Tribunale in composizione monocratica di Genova; 07/04/2016 Corte di Appello di Genova; 02/11/2016 G.U.P. Tribunale di Genova; 09/06/2017 sezione di Corte di Appello per i minorenni di Genova; 06/02/2018 sezione di Corte di Appello per i minorenni di Genova; 16/04/2019 Corte di Appello di Genova; 27/02/2020 Corte di Appello di Genova. Determinata la pena da scontare in: reclusione anni 10 mesi 3 giorni 20, multa
34.480,00 euro - Pene accessorie: - interdizione legale per la durata della pena - interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza della ricorrente e di ciò è stata data comunicazione all’interessata con ministeriale del 28/11/2021, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, invitando la stessa a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento.
A tale comunicazione, la richiedente non faceva pervenire le proprie osservazioni nei termini prescritti.
L’Amministrazione, non ritenendo superato il motivo ostativo in quanto non sono pervenuti nuovi ed utili elementi per una definizione favorevole del procedimento, adottava il provvedimento impugnato.
Ciò posto, la ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato e ne chiede l’annullamento per violazione artt. 27 e 97 Cost., art. 9, legge n. 91/1992, artt. 1 e 3, legge n. 241/1990, per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia grave e manifesta; per violazione artt. 27 e 97 Cost., art. 9, legge n. 91/1992, artt. 1 e 3, legge n. 241/1990, artt. 19 e 30, d.lgs. n. 286/1998, per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, sviamento, ingiustizia grave e manifesta.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
Invero, il Ministero ha motivato il provvedimento diniego ravvisando l’assenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana, in ragione delle plurime vicende penali a carico del figlio quale componente del nucleo familiare della odierna ricorrente.
Si tratta di un giudizio logicamente condivisibile, che non si appalesa frutto di un mero automatismo in quanto non difetta la motivazione circa il carattere ostativo di tali condotte, che sono comunque sintomatiche di una mancata integrazione e volontà di adesione alle regole che informano la vita sociale dello Stato di cui il ricorrente chiede la cittadinanza.
Del resto, quanto alla tipologia di reati contestati, non v’è dubbio che le fattispecie indicate (cessione di stupefacenti e ricettazione) denotano la commissione di reati rispetto ai quali non può escludersi la sussistenza di una regia familiare ovvero una fruizione familiare dei proventi del reato o comunque denotano atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell'intera famiglia.
Ebbene, l’Amministrazione procedente ha valutato globalmente tali pregiudizi penali a carico dell’intero nucleo familiare, che certamente non possono ritenersi di lieve entità e che, anzi, denotano una insensibilità alle regole dello Stato cui si aspira a divenire cittadino, così pervenendo ad un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione della richiedente nella comunità nazionale all’esito di una valutazione prognostica che non appare irragionevole o sproporzionata, in quanto volta ad assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
Peraltro, vale appena evidenziare che legittimamente si è tenuto conto dei pregiudizi penali a carico del figlio, atteso che, in questa materia, non può assumere rilievo contrario il principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende alla richiedente le conseguenze penali dei reati commessi dal figlio, ma impedisce che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano.
Infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari.
La valutazione dei pregiudizi penali a carico dei familiari non può, quindi, non rilevare nella valutazione del procedimento concessorio, in quanto l’Amministrazione deve verificare la sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente.
A sostegno di siffatta conclusione depone il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questa Sezione, che ha avuto modo di precisare che “il comportamento penalmente rilevante di familiari di primo grado (…) può essere preso in considerazione al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana (…) in quanto esso è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive” (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 7889 e 3018 del 2022).
Ne consegue che tutte le circostanze innanzi esposte, se valutate non isolatamente ma in rapporto tra loro ai fini dell’espressione di un giudizio globale, appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il diniego qui impugnato.
In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione (T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 05/05/2021, n. 5261). Proprio per la rilevanza di tale riconoscimento, l'art. 9, l. n. 91 del 1992 demanda al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, la concessione della cittadinanza.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato su circostanze esplicitate (i plurimi precedenti penali sopra indicati a carico del figlio) che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione della ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente non contesta la sussistenza dei fatti sopra indicati, ma si limita ad invocare la sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza; tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che "nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TT, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
RI DO, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.