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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 6690/2024 promossa
DA
C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. Andrea Moneta (C.F.: ) e Marco Dieni (C.F.: C.F._2
C.F._3
opponente
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._5 [...]
CP_1
opposti
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1
“insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito dichiari la cessata materia del contendere, compensando integralmente le spese del giudizio (anche in ragione del valore della presente controversia)”.
Nell'interesse di e Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare le domande formulate.
Con vittoria di competenze del giudizio come da nota spese depositata e condanna ex art. 96 III° comma cod. proc. civ”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 415 e 447-bis c.p.c., ha proposto opposizione Parte_1
ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data
11 ottobre 2024 da e avente ad oggetto Controparte_1 CP_2 l'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di € 2.999,31 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2871/2024 emesso dal Tribunale di
Monza.
2. L'opposizione è stata proposta in forza dei seguenti motivi:
• Insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo azionato come titolo esecutivo, dato che lo stesso sarebbe stato emesso sulla base di circostanze non veritiere rappresentate dagli opposti;
• Abuso del diritto da parte degli opposti, in quanto costoro avrebbero richiesto e ottenuto molteplici decreti ingiuntivi in forza del medesimo rapporto di locazione, in relazione ai quali sono già stati instaurati i giudizi di opposizione.
3. Con decreto del 28.10.2025 è stata fissata l'udienza del 12.12.2024 per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c.
4. In data 27.11.2024 si sono tempestivamente costituiti in giudizio gli opposti
[...]
e i quali hanno domandato il rigetto del ricorso in CP_1 CP_2
quanto i motivi dell'opposizione avrebbero dovuto essere fatti valere mediante la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
5. All'udienza del 12.12.2024 le parti hanno congiuntamente dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo indicato nell'atto di precetto ed hanno chiesto la fissazione di una nuova udienza per la discussione della causa.
6. All'udienza del 6.3.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l'opponente ha domandato che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
gli opposti hanno invece insistito per la condanna al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***
7. Deve anzitutto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto pagamento dell'intero importo indicato nell'atto di precetto oggetto di opposizione.
8. Occorre pertanto statuire sulla regolamentazione delle spese del giudizio, avendo parte opposta insistito per la condanna dell'opponente secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.
Ritiene questo Giudice che la parte opponente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite, dato che l'opposizione proposta risulta infondata. Si rileva, al riguardo, che mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
ha fatto valere unicamente motivi concernenti la fondatezza della pretesa azionata dagli opposti nel ricorso monitorio;
detti motivi, tuttavia, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere fatti valere mediante l'opposizione all'esecuzione, bensì devono essere veicolati mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Costituisce, invero, un principio consolidato quello secondo cui “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (cfr., ex multis, Cass.
Civ. 3277/2015).
Non risulta condivisibile, pertanto, l'osservazione dell'opponente secondo cui detti motivi potrebbero essere veicolati anche mediante l'opposizione all'esecuzione in quanto “diversamente ragionando, a causa del numerus clausus delle opposizioni esecutive, tali vizi rimarrebbero privi di qualsivoglia tutela”: il rimedio, infatti, è rappresentato proprio dall'introduzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale è possibile richiedere in via cautelare la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione risulta infondata in quanto volta a far valere fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale che devono necessariamente essere fatti valere nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Conseguentemente, deve essere condannato alla rifusione delle spese Parte_1
di lite in favore degli opposti, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi considerata la non particolare complessità della controversia e con esclusione della fase istruttoria perché non tenutasi.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che la complessità della vicenda processuale che intercorre tra le parti consente di escludere la sussistenza del dolo o della colpa grave nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con ricorso depositato in data 16.10.2024 da
[...]
nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 CP_2
così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e che si liquidano in € 852,00 Controparte_1 CP_2
oltre al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Monza, il 6 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 6690/2024 promossa
DA
C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. Andrea Moneta (C.F.: ) e Marco Dieni (C.F.: C.F._2
C.F._3
opponente
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._5 [...]
CP_1
opposti
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1
“insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito dichiari la cessata materia del contendere, compensando integralmente le spese del giudizio (anche in ragione del valore della presente controversia)”.
Nell'interesse di e Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare le domande formulate.
Con vittoria di competenze del giudizio come da nota spese depositata e condanna ex art. 96 III° comma cod. proc. civ”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 415 e 447-bis c.p.c., ha proposto opposizione Parte_1
ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data
11 ottobre 2024 da e avente ad oggetto Controparte_1 CP_2 l'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di € 2.999,31 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2871/2024 emesso dal Tribunale di
Monza.
2. L'opposizione è stata proposta in forza dei seguenti motivi:
• Insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo azionato come titolo esecutivo, dato che lo stesso sarebbe stato emesso sulla base di circostanze non veritiere rappresentate dagli opposti;
• Abuso del diritto da parte degli opposti, in quanto costoro avrebbero richiesto e ottenuto molteplici decreti ingiuntivi in forza del medesimo rapporto di locazione, in relazione ai quali sono già stati instaurati i giudizi di opposizione.
3. Con decreto del 28.10.2025 è stata fissata l'udienza del 12.12.2024 per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c.
4. In data 27.11.2024 si sono tempestivamente costituiti in giudizio gli opposti
[...]
e i quali hanno domandato il rigetto del ricorso in CP_1 CP_2
quanto i motivi dell'opposizione avrebbero dovuto essere fatti valere mediante la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
5. All'udienza del 12.12.2024 le parti hanno congiuntamente dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo indicato nell'atto di precetto ed hanno chiesto la fissazione di una nuova udienza per la discussione della causa.
6. All'udienza del 6.3.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l'opponente ha domandato che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
gli opposti hanno invece insistito per la condanna al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***
7. Deve anzitutto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto pagamento dell'intero importo indicato nell'atto di precetto oggetto di opposizione.
8. Occorre pertanto statuire sulla regolamentazione delle spese del giudizio, avendo parte opposta insistito per la condanna dell'opponente secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.
Ritiene questo Giudice che la parte opponente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite, dato che l'opposizione proposta risulta infondata. Si rileva, al riguardo, che mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
ha fatto valere unicamente motivi concernenti la fondatezza della pretesa azionata dagli opposti nel ricorso monitorio;
detti motivi, tuttavia, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere fatti valere mediante l'opposizione all'esecuzione, bensì devono essere veicolati mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Costituisce, invero, un principio consolidato quello secondo cui “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (cfr., ex multis, Cass.
Civ. 3277/2015).
Non risulta condivisibile, pertanto, l'osservazione dell'opponente secondo cui detti motivi potrebbero essere veicolati anche mediante l'opposizione all'esecuzione in quanto “diversamente ragionando, a causa del numerus clausus delle opposizioni esecutive, tali vizi rimarrebbero privi di qualsivoglia tutela”: il rimedio, infatti, è rappresentato proprio dall'introduzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale è possibile richiedere in via cautelare la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione risulta infondata in quanto volta a far valere fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale che devono necessariamente essere fatti valere nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Conseguentemente, deve essere condannato alla rifusione delle spese Parte_1
di lite in favore degli opposti, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi considerata la non particolare complessità della controversia e con esclusione della fase istruttoria perché non tenutasi.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che la complessità della vicenda processuale che intercorre tra le parti consente di escludere la sussistenza del dolo o della colpa grave nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con ricorso depositato in data 16.10.2024 da
[...]
nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 CP_2
così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e che si liquidano in € 852,00 Controparte_1 CP_2
oltre al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Monza, il 6 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio