TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/11/2024, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
RG n. 123/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 123 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5.6.2024 e vertente tra:
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.5.1962, elettivamente domiciliata in Roma, viale Tito Labieno 36, presso lo studio dell'Avv. Silvia Claroni che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE
E
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Avezzano, via C. Battisti 101 presso lo studio dell'Avv. Andrea Rosa che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo: “RICORRE all'Ill.mo Presidente del
Tribunale di Avezzano affinché, fissata udienza di comparizione davanti a sé ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione come per legge, autorizzati i coniugi a vivere separati, presi tutti i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei separandi coniugi,
Voglia, accogliendo integralmente il presente ricorso e rigettando ogni contraria istanza, disporre secondo le seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la IG.ra rinuncerà alla casa coniugale presso cui attualmente risiede, la quale tornerà Parte_1 nella completa disponibilità del IG. trasferendosi in altra unità abitativa ed impegnandosi a CP_1 cambiare la residenza entro un mese dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale;
3. il IG. si impegna a corrispondere la differenza del valore della coniugale sita a Scurcola CP_1
Marsicana, in Contrada Valle San Giovanni n. 5, detratto l'ammontare residuo del mutuo, che resterà
a carico del IG. stesso, alla IG. avendola acquistata insieme;
CP_1 Parte_1
4. il pagamento di tutte le utenze della suddetta casa coniugale rimarranno a carico del IG. CP_1 il quale la quale si occuperà anche di fare le relative volture, se necessarie;
5. corrisponderà € 1.000,00 mensili alla IG.ra a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 30 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT”;
Per parte resistente, come da memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.: “Voglia il Tribunale adito in accoglimento dei suesposti motivi, contrariis reiectis:
1) rigettare tutte le richieste avversarie siccome infondate in fatto e diritto nonché inammissibili;
2) accertare e dichiarare l'addebito della separazione in capo alla ricorrente;
3) con conseguente condanna della IG.ra al risarcimento del danno subito dal Parte_1 ella misura ut supra indicata o nella diversa ritenuta di giustizia;
CP_1
4) si chiede inoltre che venga subito emessa sentenza non definitiva di separazione sullo status dei coniugi ricorrendone i presupposti di legge;
5) sempre con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle annotazioni/trascrizioni di legge;
6) con vittoria delle spese e competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 24.1.2019, Parte_1
deducendo di aver contratto matrimonio con il sig. a Canterano (RM), ha Controparte_1
2 adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi e la previsione, in suo favore, di un assegno di mantenimento dell'importo di euro 1.000,00, mensili.
Quanto alla casa coniugale, di cui sono comproprietari entrambi i coniugi, ha proposto di rinunciare alla stessa, previa corresponsione della quota di propria spettanza.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha proposto domanda di CP_1
nullità/annullamento del matrimonio e in subordine, la pronuncia della separazione con addebito alla resistente, deducendo di aver scoperto solo dopo il matrimonio che la ricorrente aveva subito un'operazione di riassegnazione di sesso.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato non ha adottato alcun provvedimento provvisorio e urgente, rilevando che “il quadro così cristallizzato, pur attenendosi ad una delibazione sommaria propria della fase che ci occupa, non consente di esprimere una prognosi negativa, anche nell'attesa degli sviluppi del giudizio di merito, sulla domanda di addebito”.
Nelle more del giudizio il resistente ha rinunciato alla domanda di annullamento di matrimonio insistendo per l'accoglimento della domanda di addebito per violazione del dovere coniugale di lealtà deducendo che la ricorrente ha tenuto una condotta menzognera e in malafede, diretta a carpire la buona fede del finalizzata al matrimonio CP_1
attraverso la sottrazione di ingenti somme di denaro per compravendite immobiliari estere inesistenti.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 1.7.2024.
2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
dalle allegazioni di entrambe le parti è emerso, con ogni evidenza, che la coppia non è più convivente dal 2018.
Si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.
3. Venendo alla definizione delle ulteriori domande articolate dalle parti, giova, anzitutto, precisare che parte resistente ha rinunciato alla domanda di annullamento del matrimonio e che, dunque, occorre esaminare le sole domande, di parte ricorrente, di previsione in suo 3 favore di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili e la domanda di addebito della separazione, del resistente per violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.
Preliminarmente, appare necessario procedere alla delibazione della domanda di addebito della separazione, posto che, ai sensi dell'art. 156 c.c., il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, di conseguenza escludendo il diritto della ricorrente all'assegno ove dovesse trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione.
3.1. Ciò premesso, la domanda di addebito della separazione alla sig.ra Parte_1
è infondata e non può trovare accoglimento.
[...]
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da ricollegare esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che, quindi, sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/12/2021, n. 40795).
Grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è, al contrario, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'insussistenza del fatto lesivo ad egli addebitabile o l'insussistenza del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/02/2012, n. 2059).
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che non è sufficiente la generica prova di condotte che, eventualmente, possono integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte danneggiata ad un'autonoma azione nelle relative sedi competenti, ma occorre fornire la prova del comportamento tenuto dall'altro coniuge che, lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, o in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, si riveli contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. e sia cosciente, volontario e causa determinante la crisi coniugale (cfr. Tribunale Napoli, Sez. I, sentenza
22/09/2023, n. 8640).
4 Parte resistente, in particolare lamenta una condotta contraria ai doveri di lealtà, posta in essere dalla ricorrente, consistente nell'aver omesso di comunicare, al sig. di aver CP_1
subito un intervento di riassegnazione di sesso e, comunque, di aver tenuto una condotta in malafede e contraria ai doveri di lealtà in quanto volta, essenzialmente, ad ottenere denaro dal dal 2014 sino al 2018. CP_1
Ciò posto, la domanda di addebito della separazione alla resistente non può trovare accoglimento alla luce del mancato assolvimento dell'onere probatorio, posto in capo al richiedente, in ordine alla condotta lesiva dei doveri nascenti dal matrimonio da parte della ricorrente e dell'incidenza, di tale condotta, sull'affectio coniugalis.
Anzitutto, secondo quanto già emerge dalla piana lettura della memoria di costituzione, risulta che la conoscenza dell'intervento di riassegnazione di genere della sig.ra Parte_1
è avvenuta nell'aprile 2019, ovvero circa tre mesi dopo l'introduzione del giudizio da parte della ricorrente e circa nove mesi dopo la comunicazione della volontà, da parte di quest'ultima, di voler procedere alla separazione personale dei coniugi, avvenuta con raccomandata del luglio 2018.
E', dunque, evidente che l'affectio coniugalis tra i coniugi era venuto meno già prima della conoscenza, da parte del sig. dell'intervento subito dalla ricorrente e di come, CP_1
quindi, non possa essere stato, tale avvenimento, la causa del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, già lamentata dalla ricorrente con l'invito alla stipula di un accordo di separazione consensuale del luglio 2018.
Il richiedente non ha, quindi, provato la sussistenza del nesso di causalità tra la scoperta della precedente identità della ricorrente, avvenuta in data 30.4.2019 con l'esame della documentazione afferente la proprietà della casa di Canterano ove la aveva la Parte_1
residenza e la dimora abituale, ed il venir meno dell'affectio coniugalis, al contrario emersa già prima dell'introduzione del giudizio di separazione, nel luglio 2018, e confermata con il deposito del ricorso in cancelleria nel gennaio 2019.
Ciò pur volendo prescindere dalla circostanza che il silenzio serbato dalla ricorrente sarebbe più pertinente ad una violazione della buon fede oggettiva nella fase “pre-matrimoniale” piuttosto che a doveri propri del matrimonio-rapporto.
Quanto alle ulteriori condotte lamentate dal resistente in ordine alla presunta volontà della sig.ra di ottenere denaro dal sig. l'attività istruttoria espletata non Parte_1 CP_1
5 ha confermato tale assunto, avendo i testi escussi, in risposta al capitolo ammesso (“Vero che nel maggio-giugno 2018 Lei/IG.ra comunicava al Parte_1 CP_1 di aver venduto la casa colombiana di cui ometteva di fornire la documentazione di acquisto e chiedeva al resistente ulteriori Euro 10.000,00 per acquistare altra abitazione in Colombia ed a fronte del rifiuto del a causa del mutuo contratto per la casa di Scurcola Marsicana (AQ), la ricorrente CP_1 dichiarava al di volersi separare”) riportato esclusivamente le affermazioni di terzi (cfr. CP_1
dichiarazioni di “ciò mi è stato riferito da che è un mio amico”) Testimone_1 Parte_2
o dello stesso resistente (cfr. dichiarazioni di : “E' vero per quanto riferitomi Parte_2 da mio zio, ciò è accaduto nei mesi estivi presso l'abitazione di Scurcola in occasione di una visita fatta a mio zio, preciso che non ero mai stato prima in detta abitazione”), non potendo riferire di aver assistito direttamente all'evento oggetto del capitolo.
Sebbene, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche sulla continuativa ed unilaterale violazione del dovere di lealtà, tale da minare quel nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 09/04/2015,
n. 7132), nel caso che ci occupa il resistente si è limitato ad affermare, genericamente,
l'esistenza di talune condotte che, eventualmente, possono integrare gli estremi dell'illecito civile o penale, legittimando la parte danneggiata ad un'autonoma azione nelle relative sedi competenti, senza, tuttavia, fornire puntuale riscontro probatorio, nel giudizio che ci occupa, in ordine all'effettiva violazione del detto dovere di lealtà e, in particolare, dell'ottenimento di denaro dal per l'acquisto di beni immobili in Colombia. CP_1
Non vi è, infatti, alcuna prova della condotta truffaldina della ricorrente avendo, il CP_1
provato esclusivamente di aver effettuato dei bonifici degli importi di euro 300,00, 306,00 e
650,00 in favore di , il cui rapporto di parentela con la ricorrente non Persona_1
è neppure chiaro.
3.2. Venendo ad esaminare la domanda di riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 da porsi a carico del resistente, dalla documentazione in atti non emerge un significativo squilibrio reddituale dei coniugi tale da giustificare la previsione di un contributo di mantenimento a carico del tenuto CP_1
conto che egli attualmente percepisce una pensione di circa euro 520,00 mensili e che, in
6 assenza di rinnovo del contratto di affitto di fondo rustico (cessato il 31.12.2022) egli non percepisce più l'entrata annua di euro 730,00.
Come chiarito, inoltre, da recentissima giurisprudenza di legittimità, “per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti. Inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa” (cfr. Cass. Civ.sez. I, 29/04/2024, n.11494); ebbene, la ricorrente non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, limitandosi a sostenere di non avere redditi propri, pur risiedendo, da anni, a Canterano e provvedendo autonomamente al proprio mantenimento.
3.3. Nulla deve essere, infine, disposto sulla casa coniugale, goduta attualmente dal solo resistente, alla luce dell'inammissibilità, nel presente giudizio, della domanda di restituzione della differenza del valore della casa coniugale sita in Scurcola Marsicana in
Contrata Valle San Giovanni n. 5, detratto l'ammontare residuo del mutuo.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nel dichiarare manifestamente inammissibili le domande, sottoposte al rito ordinario, introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio;
invero, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo, nello stesso procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte” (artt. 31, 32, 34, 35, 36
c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi.
Conseguentemente, deve escludersi la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento danni, di restituzione somme o di attribuzione di beni mobili in quanto domande soggette al rito ordinario ed autonome rispetto alle prime.
4. La soccombenza reciproca delle parti in ordine alle rispettive domande articolate
(previsione dell'assegno di mantenimento e domanda di addebito della separazione) giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione o Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
7 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
Riosucios Caldas il 25.5.1962) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Canterano (RM) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 1, parte I, Serie
Ufficio 1, dell'anno 2015;
RIGETTA la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente;
RIGETTA la domanda di addebito proposta dal resistente;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il 28 ottobre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Dott. Leopoldo SCIARRILLO
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 123 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5.6.2024 e vertente tra:
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.5.1962, elettivamente domiciliata in Roma, viale Tito Labieno 36, presso lo studio dell'Avv. Silvia Claroni che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE
E
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Avezzano, via C. Battisti 101 presso lo studio dell'Avv. Andrea Rosa che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo: “RICORRE all'Ill.mo Presidente del
Tribunale di Avezzano affinché, fissata udienza di comparizione davanti a sé ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione come per legge, autorizzati i coniugi a vivere separati, presi tutti i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei separandi coniugi,
Voglia, accogliendo integralmente il presente ricorso e rigettando ogni contraria istanza, disporre secondo le seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la IG.ra rinuncerà alla casa coniugale presso cui attualmente risiede, la quale tornerà Parte_1 nella completa disponibilità del IG. trasferendosi in altra unità abitativa ed impegnandosi a CP_1 cambiare la residenza entro un mese dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale;
3. il IG. si impegna a corrispondere la differenza del valore della coniugale sita a Scurcola CP_1
Marsicana, in Contrada Valle San Giovanni n. 5, detratto l'ammontare residuo del mutuo, che resterà
a carico del IG. stesso, alla IG. avendola acquistata insieme;
CP_1 Parte_1
4. il pagamento di tutte le utenze della suddetta casa coniugale rimarranno a carico del IG. CP_1 il quale la quale si occuperà anche di fare le relative volture, se necessarie;
5. corrisponderà € 1.000,00 mensili alla IG.ra a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 30 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT”;
Per parte resistente, come da memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.: “Voglia il Tribunale adito in accoglimento dei suesposti motivi, contrariis reiectis:
1) rigettare tutte le richieste avversarie siccome infondate in fatto e diritto nonché inammissibili;
2) accertare e dichiarare l'addebito della separazione in capo alla ricorrente;
3) con conseguente condanna della IG.ra al risarcimento del danno subito dal Parte_1 ella misura ut supra indicata o nella diversa ritenuta di giustizia;
CP_1
4) si chiede inoltre che venga subito emessa sentenza non definitiva di separazione sullo status dei coniugi ricorrendone i presupposti di legge;
5) sempre con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle annotazioni/trascrizioni di legge;
6) con vittoria delle spese e competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 24.1.2019, Parte_1
deducendo di aver contratto matrimonio con il sig. a Canterano (RM), ha Controparte_1
2 adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi e la previsione, in suo favore, di un assegno di mantenimento dell'importo di euro 1.000,00, mensili.
Quanto alla casa coniugale, di cui sono comproprietari entrambi i coniugi, ha proposto di rinunciare alla stessa, previa corresponsione della quota di propria spettanza.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha proposto domanda di CP_1
nullità/annullamento del matrimonio e in subordine, la pronuncia della separazione con addebito alla resistente, deducendo di aver scoperto solo dopo il matrimonio che la ricorrente aveva subito un'operazione di riassegnazione di sesso.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato non ha adottato alcun provvedimento provvisorio e urgente, rilevando che “il quadro così cristallizzato, pur attenendosi ad una delibazione sommaria propria della fase che ci occupa, non consente di esprimere una prognosi negativa, anche nell'attesa degli sviluppi del giudizio di merito, sulla domanda di addebito”.
Nelle more del giudizio il resistente ha rinunciato alla domanda di annullamento di matrimonio insistendo per l'accoglimento della domanda di addebito per violazione del dovere coniugale di lealtà deducendo che la ricorrente ha tenuto una condotta menzognera e in malafede, diretta a carpire la buona fede del finalizzata al matrimonio CP_1
attraverso la sottrazione di ingenti somme di denaro per compravendite immobiliari estere inesistenti.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 1.7.2024.
2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
dalle allegazioni di entrambe le parti è emerso, con ogni evidenza, che la coppia non è più convivente dal 2018.
Si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.
3. Venendo alla definizione delle ulteriori domande articolate dalle parti, giova, anzitutto, precisare che parte resistente ha rinunciato alla domanda di annullamento del matrimonio e che, dunque, occorre esaminare le sole domande, di parte ricorrente, di previsione in suo 3 favore di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili e la domanda di addebito della separazione, del resistente per violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.
Preliminarmente, appare necessario procedere alla delibazione della domanda di addebito della separazione, posto che, ai sensi dell'art. 156 c.c., il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, di conseguenza escludendo il diritto della ricorrente all'assegno ove dovesse trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione.
3.1. Ciò premesso, la domanda di addebito della separazione alla sig.ra Parte_1
è infondata e non può trovare accoglimento.
[...]
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da ricollegare esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che, quindi, sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/12/2021, n. 40795).
Grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è, al contrario, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'insussistenza del fatto lesivo ad egli addebitabile o l'insussistenza del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/02/2012, n. 2059).
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che non è sufficiente la generica prova di condotte che, eventualmente, possono integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte danneggiata ad un'autonoma azione nelle relative sedi competenti, ma occorre fornire la prova del comportamento tenuto dall'altro coniuge che, lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, o in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, si riveli contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. e sia cosciente, volontario e causa determinante la crisi coniugale (cfr. Tribunale Napoli, Sez. I, sentenza
22/09/2023, n. 8640).
4 Parte resistente, in particolare lamenta una condotta contraria ai doveri di lealtà, posta in essere dalla ricorrente, consistente nell'aver omesso di comunicare, al sig. di aver CP_1
subito un intervento di riassegnazione di sesso e, comunque, di aver tenuto una condotta in malafede e contraria ai doveri di lealtà in quanto volta, essenzialmente, ad ottenere denaro dal dal 2014 sino al 2018. CP_1
Ciò posto, la domanda di addebito della separazione alla resistente non può trovare accoglimento alla luce del mancato assolvimento dell'onere probatorio, posto in capo al richiedente, in ordine alla condotta lesiva dei doveri nascenti dal matrimonio da parte della ricorrente e dell'incidenza, di tale condotta, sull'affectio coniugalis.
Anzitutto, secondo quanto già emerge dalla piana lettura della memoria di costituzione, risulta che la conoscenza dell'intervento di riassegnazione di genere della sig.ra Parte_1
è avvenuta nell'aprile 2019, ovvero circa tre mesi dopo l'introduzione del giudizio da parte della ricorrente e circa nove mesi dopo la comunicazione della volontà, da parte di quest'ultima, di voler procedere alla separazione personale dei coniugi, avvenuta con raccomandata del luglio 2018.
E', dunque, evidente che l'affectio coniugalis tra i coniugi era venuto meno già prima della conoscenza, da parte del sig. dell'intervento subito dalla ricorrente e di come, CP_1
quindi, non possa essere stato, tale avvenimento, la causa del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, già lamentata dalla ricorrente con l'invito alla stipula di un accordo di separazione consensuale del luglio 2018.
Il richiedente non ha, quindi, provato la sussistenza del nesso di causalità tra la scoperta della precedente identità della ricorrente, avvenuta in data 30.4.2019 con l'esame della documentazione afferente la proprietà della casa di Canterano ove la aveva la Parte_1
residenza e la dimora abituale, ed il venir meno dell'affectio coniugalis, al contrario emersa già prima dell'introduzione del giudizio di separazione, nel luglio 2018, e confermata con il deposito del ricorso in cancelleria nel gennaio 2019.
Ciò pur volendo prescindere dalla circostanza che il silenzio serbato dalla ricorrente sarebbe più pertinente ad una violazione della buon fede oggettiva nella fase “pre-matrimoniale” piuttosto che a doveri propri del matrimonio-rapporto.
Quanto alle ulteriori condotte lamentate dal resistente in ordine alla presunta volontà della sig.ra di ottenere denaro dal sig. l'attività istruttoria espletata non Parte_1 CP_1
5 ha confermato tale assunto, avendo i testi escussi, in risposta al capitolo ammesso (“Vero che nel maggio-giugno 2018 Lei/IG.ra comunicava al Parte_1 CP_1 di aver venduto la casa colombiana di cui ometteva di fornire la documentazione di acquisto e chiedeva al resistente ulteriori Euro 10.000,00 per acquistare altra abitazione in Colombia ed a fronte del rifiuto del a causa del mutuo contratto per la casa di Scurcola Marsicana (AQ), la ricorrente CP_1 dichiarava al di volersi separare”) riportato esclusivamente le affermazioni di terzi (cfr. CP_1
dichiarazioni di “ciò mi è stato riferito da che è un mio amico”) Testimone_1 Parte_2
o dello stesso resistente (cfr. dichiarazioni di : “E' vero per quanto riferitomi Parte_2 da mio zio, ciò è accaduto nei mesi estivi presso l'abitazione di Scurcola in occasione di una visita fatta a mio zio, preciso che non ero mai stato prima in detta abitazione”), non potendo riferire di aver assistito direttamente all'evento oggetto del capitolo.
Sebbene, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche sulla continuativa ed unilaterale violazione del dovere di lealtà, tale da minare quel nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 09/04/2015,
n. 7132), nel caso che ci occupa il resistente si è limitato ad affermare, genericamente,
l'esistenza di talune condotte che, eventualmente, possono integrare gli estremi dell'illecito civile o penale, legittimando la parte danneggiata ad un'autonoma azione nelle relative sedi competenti, senza, tuttavia, fornire puntuale riscontro probatorio, nel giudizio che ci occupa, in ordine all'effettiva violazione del detto dovere di lealtà e, in particolare, dell'ottenimento di denaro dal per l'acquisto di beni immobili in Colombia. CP_1
Non vi è, infatti, alcuna prova della condotta truffaldina della ricorrente avendo, il CP_1
provato esclusivamente di aver effettuato dei bonifici degli importi di euro 300,00, 306,00 e
650,00 in favore di , il cui rapporto di parentela con la ricorrente non Persona_1
è neppure chiaro.
3.2. Venendo ad esaminare la domanda di riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 da porsi a carico del resistente, dalla documentazione in atti non emerge un significativo squilibrio reddituale dei coniugi tale da giustificare la previsione di un contributo di mantenimento a carico del tenuto CP_1
conto che egli attualmente percepisce una pensione di circa euro 520,00 mensili e che, in
6 assenza di rinnovo del contratto di affitto di fondo rustico (cessato il 31.12.2022) egli non percepisce più l'entrata annua di euro 730,00.
Come chiarito, inoltre, da recentissima giurisprudenza di legittimità, “per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti. Inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa” (cfr. Cass. Civ.sez. I, 29/04/2024, n.11494); ebbene, la ricorrente non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, limitandosi a sostenere di non avere redditi propri, pur risiedendo, da anni, a Canterano e provvedendo autonomamente al proprio mantenimento.
3.3. Nulla deve essere, infine, disposto sulla casa coniugale, goduta attualmente dal solo resistente, alla luce dell'inammissibilità, nel presente giudizio, della domanda di restituzione della differenza del valore della casa coniugale sita in Scurcola Marsicana in
Contrata Valle San Giovanni n. 5, detratto l'ammontare residuo del mutuo.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nel dichiarare manifestamente inammissibili le domande, sottoposte al rito ordinario, introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio;
invero, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo, nello stesso procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte” (artt. 31, 32, 34, 35, 36
c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi.
Conseguentemente, deve escludersi la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento danni, di restituzione somme o di attribuzione di beni mobili in quanto domande soggette al rito ordinario ed autonome rispetto alle prime.
4. La soccombenza reciproca delle parti in ordine alle rispettive domande articolate
(previsione dell'assegno di mantenimento e domanda di addebito della separazione) giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione o Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
7 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
Riosucios Caldas il 25.5.1962) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Canterano (RM) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 1, parte I, Serie
Ufficio 1, dell'anno 2015;
RIGETTA la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente;
RIGETTA la domanda di addebito proposta dal resistente;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il 28 ottobre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Dott. Leopoldo SCIARRILLO
8