Sentenza 10 febbraio 2010
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In tema di rapina, il profitto ingiusto perseguito dall'autore del delitto può consistere anche nella temporanea utilizzazione della cosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 15405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15405 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 127
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 39710/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND RE N. IL 09/10/1956;
avverso la sentenza n. 656/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 02/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO AN che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 10/10/07, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Palermo ha dichiarato DO AL colpevole di concorso con D'NN AL e RI RE (giudicati separatamente) in sequestro a scopo di estorsione dei coniugi LI AN e SS CA OL e in rapina aggravata di due autovetture di proprietà degli stessi e, unificati tali reati commessi in Palermo e Misilmeri dal 28/2 all'1/3/06 nel vincolo della continuazione, con la diminuente per la scelta del rito lo ha condannato a 20 anni di reclusione e 1200 Euro di multa nonché a risarcire i danni cagionati alla persone offese costituitesi parte civile.
La decisione è stata confermata dalla locale Corte di appello con sentenza in data 2/2/09 che ha respinto il gravame dell'imputato. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito il LI e la SS, direttrice di un ufficio postale di Palermo, vennero privati della libertà personale e forzatamente condotti, sulle loro autovetture, in un casolare in località Gibilrossa dove rimasero per una notte;
la mattina seguente, mentre il LI veniva ivi trattenuto in ostaggio, la donna venne condotta nell'ufficio postale e costretta a prelevare dalla cassaforte la somma di 58.000 Euro;
e solo dopo di ciò i due coniugi vennero rimessi in libertà. Avverso la sentenza di secondo grado il DO ha proposto ricorso per cassazione con cui contesta la valenza degli indizi raccolti a suo carico, sostiene l'inesistenza comunque dell'elemento soggettivo del delitto di rapina delle autovetture (sull'assunto che queste sarebbero state portate via solo per evitare che altri, vedendole abbandonate, potesse insospettirsi) e deduce violazione di legge e vizio in motivazione in ordine al diniego della attenuante della minima partecipazione.
Il gravame deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.. Quanto all'affermazione di responsabilità i motivi di ricorso contengono invero solo critiche in linea di fatto e di puro merito all'ampio apparato argomentativo della sentenza della Corte di appello che risulta del tutto immune da vizi di incompletezza o manifesta illogicità, gli unici che potrebbero avere rilievo in questa sede.
Il giudice di secondo grado è invero pervenuto a coerenti conclusioni sulla base di precisi e significativi elementi che sono stati analiticamente esaminati prima singolarmente e poi nel loro complesso, nel pieno rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, senza trascurare nessuna delle peraltro inconsistenti obiezioni difensive, tendenti a parcellizzare l'imponente materiale raccolto e a ventilare spiegazioni alternative inverosimili e prive di base concreta.
È stato così delineato un quadro che collega in modo stringente il ricorrente, che era stato detenuto in carcere e poi agli arresti domiciliari sino al 31/1/06, all'episodio criminoso di cui si tratta, essendosi nella sentenza impugnata evidenziato: la coincidenza del profilo genetico del DO con quello ottenuto da un reperto (tovagliolo di carta) trovato nei pressi del casolare ove erano stati tenuti gli ostaggi in un sacchetto di rifiuti insieme ad altri reperti (tovaglioli di carta, bicchieri di carta, gomma da masticare) certamente utilizzati dalle persone offese e dal D'NN; il rilevamento di una impronta digitale del predetto (con 27 punti caratteristici corrispondenti) su un quadretto da parete, con inserita la fotografia di persona defunta (deceduta il 28/2/05 quando l'imputato era già in carcere), trovato capovolto all'interno del casolare;
il fatto che, due minuti dopo una telefonata che la SS alle 16,48 del 28/2/06 era stata costretta dai sequestratori ad effettuare alla figlia, la cella TIM che serve il casolare aveva registrato una telefonata tra l'utenza 333/1112969 intestata al figlio del DO e una utenza in uso al D'NN (e la SS ha dichiarato che subito dopo la telefonata alla figlia il sequestratore che era con lei aveva effettuato una brevissima telefonata pronunciando le parole "tutto a posto"); gli accertati altri contatti telefonici che vi sono stati tra il DO e il D'NN il giorno del sequestro nell'area dove erano state portate le persone offese.
Del tutto correttamente poi è stato ritenuta l'esistenza dell'elemento soggettivo del delitto di rapina, non avendo sotto tale profilo alcun rilievo le ragioni per cui gli autori del fatto hanno deciso di impossessarsi delle autovetture delle persone sequestrate e ben potendo l'ingiusto profitto perseguito dall'autore del delitto di cui all'art. 628 c.p. consistere anche in una utilizzazione solo temporanea della cosa (cfr. al riguardo la sentenza della 2^ Sezione di questa Corte 18/12/03, Chianello, rv. 227.805). E del pari correttamente non è stata riconosciuta, considerato il pieno coinvolgimento del DO nella esecuzione dei reati, l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, peraltro richiesta in modo assolutamente generico.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010