Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
La temerarietà della pretesa, che, a norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., deve concorrere con la manifesta infondatezza per giustificare la condanna del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali, va ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (nella specie la S.C., nel confermare la pronunzia di condanna alle spese, aggiungendovi le spese del giudizio di cassazione, ha ritenuto che la normale diligenza consisteva nella lettura della motivazione della sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2003, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS LI, elettivamente domiciliata in Roma alla via Delle Gioie, 13 presso l'avv. Carolina Valensise, che, unitamente all'avv. Ennio Rossi, la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente dott. Massimo Paci, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Carlo De Angelis e Michele Di Lullo e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma,
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste n.213 del 8.6.2000, reg. gen. n. 18/2000. FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'8 giugno 2000 la Corte di Appello di Trieste rigettava l'appello di OF ID nei confronti dell'Inps, confermando la sentenza del Tribunale di Udine n. 341 del 1999, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della assicurata tendente ad ottenere la decorrenza della pensione di vecchiaia dal cinquntacinquesimo anno di età, perché la questione era coperta da giudicato costituito dalla sentenza, che aveva rigettato la domanda della OF, del Pretore di Udine n. 52 del 1998, divenuta irrevocabile l'8.10.1998.
Osservava in motivazione che la denunciata nullità della sentenza pretorile, della quale peraltro l'appellante non precisava le ragioni, doveva essere dedotta con gravame avverso la stessa e non in questa sede. Ritenuta la manifesta infondatezza e temerarietà dell'appello condannava la ricorrente alle spese del grado. Propone ricorso per cassazione la OF, illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso l'INPS.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 375, secondo comma, c.p.c. era fissata la camera di consiglio odierna, previa acquisizione delle conclusioni del pubblico ministero Dott. Antonio Martone, che concludeva per l'inammissibilità del ricorso, notificate alle parti.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che il secondo comma del novellato art. 375 c.p.c. qualifica infondato, e non inammissibile, il ricorso mancante di motivi specifici e che conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti, esso va rigettato con sentenza e non con ordinanza. Con confusa esposizione la ricorrente non propone con il ricorso specifici motivi di censura avverso la ragione decisoria della sentenza impugnata, ed invero le doglianze contenute nell'atto non concernono l'accertamento del giudicato esterno che la fonda, ma il merito della precedente decisione del Pretore. Il ricorso manca perciò di motivi specifici, salvo in tema di spese.
In tema di spese la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. La censura è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha applicato detta norma nella parte che prevede che le spese siano poste a carico del lavoratore soccombente ove ricorrano i presupposti della lite manifestamente infondata e temeraria. Presupposti che ha ritenuto sussistenti con accertamento che non viene censurato con il ricorso per cassazione.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza ex art. 152 citato in quanto, accertata la manifesta infondatezza, la temerarietà deve essere ritenuta sussistente perché la coscienza della infondatezza della lite era acquisibile con la normale diligenza con la lettura della motivazione della sentenza impugnata, cfr. Cass. n. 1619 del 1998. Esse si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10,00, oltre euro 1.300 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003