Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 8333
CASS
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Accolto
    Ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di estinzione della pena

    La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la recidiva, per la quale non sia stato applicato un aumento di pena o non si sia tenuto conto nel giudizio di comparazione con eventuali attenuanti, debba considerarsi non accertata e riconosciuta. Nel caso specifico, la pena è stata inflitta nel minimo edittale senza aumenti per recidiva o riconoscimento di attenuanti, pertanto la recidiva non è stata concretamente accertata e riconosciuta, impedendo al giudice dell'esecuzione di utilizzarla ai fini dell'art. 172, comma 7, c.p.p. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 8333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8333
    Data del deposito : 3 marzo 2026

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