CASS
Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 8333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8333 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PA MA AN DI IU ES NZ IN RU ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 14/10/2025 della Corte d'appello di L'Aquila lette le conclusioni del P.G., Sabrina Passafiume, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 14 ottobre 2025 la Corte d’appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione ex art. 667 cod. proc. pen.presentata dal condannato AN D’AR contro la precedente ordinanza della stessa Corte del 19 maggio 2025, con cui era stata respinta l’istanza di estinzione ex art. 172 cod. pen., per decorso del tempo, della pena di 2 anni di reclusione e 516 euro di multa inflitta con la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 31 marzo 2011. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite dei difensori. Con primo atto di ricorso (avv. Troilo) deduce con il primo motivo violazione di legge, perché il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza per l’esistenza di una recidiva aggravata, ritenuta in primo grado, e non esclusa dal giudice di appello, ma, in realtà, la circostanza che il giudice di appello abbia inflitto il minimo della pena in una situazione in cui non sono state riconosciute attenuanti di alcun tipo comporta che la recidiva non sia stata in concreto riconosciuta;
con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, perché l’ordinanza darebbe rilievo solo al riconoscimento della recidiva in primo grado, mentre ciò che è passata in giudicato è la sentenza di appello che non l’ha ritenuta esistente. Con secondo atto di ricorso (avv. Rossi) deduce con il primo motivo violazione di legge, perché in realtà anche il giudice di primo grado non ha in concreto applicato la recidiva perché ha effettuato un aumento di soli due mesi di reclusione comprensivi sia della recidiva aggravata che della continuazione con il reato satellite, il che significa che, in concreto, non ha applicato la recidiva, che avrebbe obbligato ad un aumento della metà della pena base;
con il secondo motivo deduce violazione di legge, perché agli effetti penali è necessario accertare in concreto l’incidenza della recidiva per cui la subvalenza o, come nel caso in esame, la mancata applicazione quoad poenam, impongono di ritenere inesistente la Penale Sent. Sez. 1 Num. 8333 Anno 2026 Presidente: AL IU Relatore: RU IN Data Udienza: 13/02/2026 recidiva anche agli effetti penali indiretti;
con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto il giudice dell’esecuzione ha dato rilievo solo al riconoscimento della recidiva in primo grado mentre ciò che è passata in giudicato è la sentenza di appello che, come detto, non l’ha ritenuta esistente.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Domenico Rossi, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso, i cui motivi possono essere affrontati congiuntamente, è fondato. Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all’orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “la recidiva, per la quale non sia stato applicato aumento di pena o della quale non si sia tenuto conto nel giudizio di comparazione con eventuali attenuanti, deve ritenersi non accertata e riconosciuta” (Sez. 5, n. 2425 del 31/10/2024, dep. 2025, Barbato, Rv. 287496 – 03; nello stesso senso argomenti, in motivazione, anche da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Nel caso in esame, per la recidiva pacificamente riconosciuta dal giudice di primo grado, e non espressamente esclusa dal giudice di appello, non è stato applicato alcun aumento di pena, perché il giudice di appello ha inflitto la pena nel minimo edittale di 2 anni di reclusione e 516 euro di multa per il reato dell’art. 648 cod. pen. senza riconoscere l’esistenza di alcuna attenuante con cui bilanciare la recidiva (ed anzi, escludendo esplicitamente in motivazione, che ricorresse l’attenuante speciale del secondo comma dell’art. 648 cod. pen.). Si versa, pertanto, in una situazione in cui la recidiva in concreto non è stata “accertata e riconosciuta”, il che impedisce al giudice dell’esecuzione di utilizzarla agli effetti di cui all’art. 172, comma 7, cod. pen. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Si rende necessario il giudizio di rinvio, perché ferma la non utilizzabilità, per le ragioni sopraindicate, della recidiva dichiarata dal Tribunale di Chieti nella sentenza del 28 febbraio 2006, il giudice dell’esecuzione dovrà verificare, però, se nella situazione personale del condannato la recidiva qualificata sia stata accertata in un diverso provvedimento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena, atteso che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165;Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318; conformi Sez.1, n. 13398del19/02/2013, Milacic, Rv.256022, Sez.1,n. 44612del03/10/2013, Mari, Rv.257896).
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2 IN RU IU AL 3
Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 14 ottobre 2025 la Corte d’appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione ex art. 667 cod. proc. pen.presentata dal condannato AN D’AR contro la precedente ordinanza della stessa Corte del 19 maggio 2025, con cui era stata respinta l’istanza di estinzione ex art. 172 cod. pen., per decorso del tempo, della pena di 2 anni di reclusione e 516 euro di multa inflitta con la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 31 marzo 2011. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite dei difensori. Con primo atto di ricorso (avv. Troilo) deduce con il primo motivo violazione di legge, perché il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza per l’esistenza di una recidiva aggravata, ritenuta in primo grado, e non esclusa dal giudice di appello, ma, in realtà, la circostanza che il giudice di appello abbia inflitto il minimo della pena in una situazione in cui non sono state riconosciute attenuanti di alcun tipo comporta che la recidiva non sia stata in concreto riconosciuta;
con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, perché l’ordinanza darebbe rilievo solo al riconoscimento della recidiva in primo grado, mentre ciò che è passata in giudicato è la sentenza di appello che non l’ha ritenuta esistente. Con secondo atto di ricorso (avv. Rossi) deduce con il primo motivo violazione di legge, perché in realtà anche il giudice di primo grado non ha in concreto applicato la recidiva perché ha effettuato un aumento di soli due mesi di reclusione comprensivi sia della recidiva aggravata che della continuazione con il reato satellite, il che significa che, in concreto, non ha applicato la recidiva, che avrebbe obbligato ad un aumento della metà della pena base;
con il secondo motivo deduce violazione di legge, perché agli effetti penali è necessario accertare in concreto l’incidenza della recidiva per cui la subvalenza o, come nel caso in esame, la mancata applicazione quoad poenam, impongono di ritenere inesistente la Penale Sent. Sez. 1 Num. 8333 Anno 2026 Presidente: AL IU Relatore: RU IN Data Udienza: 13/02/2026 recidiva anche agli effetti penali indiretti;
con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto il giudice dell’esecuzione ha dato rilievo solo al riconoscimento della recidiva in primo grado mentre ciò che è passata in giudicato è la sentenza di appello che, come detto, non l’ha ritenuta esistente.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Domenico Rossi, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso, i cui motivi possono essere affrontati congiuntamente, è fondato. Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all’orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “la recidiva, per la quale non sia stato applicato aumento di pena o della quale non si sia tenuto conto nel giudizio di comparazione con eventuali attenuanti, deve ritenersi non accertata e riconosciuta” (Sez. 5, n. 2425 del 31/10/2024, dep. 2025, Barbato, Rv. 287496 – 03; nello stesso senso argomenti, in motivazione, anche da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Nel caso in esame, per la recidiva pacificamente riconosciuta dal giudice di primo grado, e non espressamente esclusa dal giudice di appello, non è stato applicato alcun aumento di pena, perché il giudice di appello ha inflitto la pena nel minimo edittale di 2 anni di reclusione e 516 euro di multa per il reato dell’art. 648 cod. pen. senza riconoscere l’esistenza di alcuna attenuante con cui bilanciare la recidiva (ed anzi, escludendo esplicitamente in motivazione, che ricorresse l’attenuante speciale del secondo comma dell’art. 648 cod. pen.). Si versa, pertanto, in una situazione in cui la recidiva in concreto non è stata “accertata e riconosciuta”, il che impedisce al giudice dell’esecuzione di utilizzarla agli effetti di cui all’art. 172, comma 7, cod. pen. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Si rende necessario il giudizio di rinvio, perché ferma la non utilizzabilità, per le ragioni sopraindicate, della recidiva dichiarata dal Tribunale di Chieti nella sentenza del 28 febbraio 2006, il giudice dell’esecuzione dovrà verificare, però, se nella situazione personale del condannato la recidiva qualificata sia stata accertata in un diverso provvedimento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena, atteso che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165;Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318; conformi Sez.1, n. 13398del19/02/2013, Milacic, Rv.256022, Sez.1,n. 44612del03/10/2013, Mari, Rv.257896).
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2 IN RU IU AL 3