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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1109 dell'anno 2023 vertente
TRA
difesa dagli Avv.ti BOTTIGLIERI IOLANDA e Parte_1
FERRONE ALESSANDRO, ricorrente
E
difeso dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA Controparte_1
PAOLA nonché
, difesa dall'avv. D'APONTE Controparte_2
MARCELLO convenuti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 05720239000182924/000, notificata il
3.3.2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 35720130001549492000, presuntivamente notificato dall' Sede di in data 21.11.2013, recante la CP_1 CP_1 somma di € 13.965,19 a titolo contributi IVS, sanzioni ed interessi di mora, conseguenti
1 all'avviso di accertamento n. TKF011101922 del 2006 avente ad oggetto il presunto mancato versamento Irpef, Addizionale Regionale e Addizionale Comunale oltre sanzioni ed interessi, relativi ai redditi d'imposta anno 2006.
Deduceva l'opponente l'illegittimità dell'avviso in quanto emesso in pendenza di definizione del giudizio incardinato innanzi al Giudice Tributario, avendo la stessa impugnato l'avviso di accertamento n. TKF011101922 del 2006 con ricorso iscritto al n.
1235/2013 R.G. innanzi alla CTP di Latina, rigettato in primo grado ma accolto in appello con sentenza n. 3769 del 28.05.2018 passata in giudicato.
Pertanto, eccepiva l'inesistenza di un valido titolo esecutivo sul quale l' CP_2
possa fondare la propria attività esecutiva, l'omessa notifica del titolo ed in
[...]
ogni caso la relativa prescrizione successiva del credito.
Concludeva quindi chiedendo “annullare l'intimazione di pagamento indicata in premessa stante la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità del ruolo relativo all'avviso di addebito n.
35720130001549492000 per inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo annullato con la sentenza n. 3769 del 2018 della CTR del Lazio;
Annullare in ogni caso l'intimazione di pagamento indicata in premessa per l'intervenuta CP_ prescrizione del diritto dell' al recupero dell'importo di € 13.965,19 relativo a contributi
Ivs anno 2006 portato dall'avviso di addebito n. 35720130001549492000”. Vinte le spese.
Si costituivano l' e l' eccependo, in via CP_1 Controparte_2
preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e il difetto di legittimazione passiva;
nel merito l'infondatezza, concludendo per il rigetto.
La presente sentenza, depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n.
12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). 2 1.Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
A tal fine, è opportuno ricordare quanto chiarito dalla Cassazione, circa la distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli esecutivi, nella sentenza 18 febbraio
2014, n. 10326: «Allo scopo, e quindi al fine di valutare se si tratti di giudizio di opposizione all'esecuzione ovvero di opposizione agli atti esecutivi, vanno considerati i motivi di opposizione, tenendo presente che oggetto di questa sono intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento provenienti dall'Agente per la riscossione, delle quali ultime si assume la omessa notificazione, che, a sua volta, avrebbe comportato il vizio formale delle successive intimazioni di pagamento (appunto perchè non precedute dalla notificazione delle cartelle esattoriali).
Orbene, i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie (salva la possibilità, nel merito, dell'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori), sono l'opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva. Peraltro, così come in materia di riscossione delle imposte
(per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di
3 pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall' per pretese diverse da quelle tributarie Controparte_3
(riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poichè si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sè, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto).
Ciò detto, nel caso di specie, richiamando le conclusioni rassegnate in ricorso e riportate in premessa, la parte opponente ha chiesto al Tribunale di accertare l'inesistenza sopravvenuta del credito per annullamento del verbale sotteso al titolo ovvero per prescrizione successiva, di talché, le richiamate conclusioni consentono di inquadrare l'odierna azione di impugnazione dell'intimazione di pagamento come opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi, dunque non soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito.
2. Sempre in via preliminare, ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati a resistere in giudizio, occorre evidenziare che, sulla base dei principi sopra specificati,
4 legittimato a resistere all'azione con la quale il debitore contesta nel merito la sussistenza del credito, eccependone l'estinzione per prescrizione, non può che essere l'ente impositore, cioè l' d'altro canto, l'eccezione di prescrizione, fondandosi CP_1 sull'assenza di avvenuta notifica di atti interruttivi successivi alla formazione del ruolo da parte dell'ente titolare del credito giustifica altresì la presenza in giudizio dell'ente di riscossione.
3.Ancora, giova rammentare che in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi “il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo”( cfr.inter alia Cass. n. 9266/19 e Cass. 18741/18 che richiamano Cass. n. 14149/2012; conf. Cass. n. 774/2015 Cass.).
4.Ciò detto, deve essere altresì rigettata l'eccezione di incontrovertibilità del credito portato dall'avviso di addebito per decorso dei relativi termini di impugnazione, atteso che nel caso di specie, come sopra specificato, parte ricorrente, tra le altre cose, ha altresì eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica dello stesso.
5. In proposito, è utile rammentare che la scadenza del termine –pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.
6. Com'è noto, la Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397 ha definitivamente stabilito che il credito riportato in una cartella di pagamento non opposta si prescrive nel termine di cinque anni (e non di dieci) decorrente dalla data della notifica della cartella.
Nel caso di specie, pur dando per regolare la notifica dell'avviso di addebito n.
35720130001549492000, avvenuta il 21.11.2013, costituendosi l'ente di riscossione non ha dedotto né dimostrato la notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione prima 5 dell'intimazione di pagamento, notificata il 3.3.2023, dunque ben oltre il quinquennio precedente alla notifica del predetto avviso.
7. Pertanto, assorbita ogni altra questione, deve essere dichiarata la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 35720130001549492000, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05720239000182924/000, notificata il
3.3.2023, relativamente a tale pretesa.
8. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'ente di riscossione
[...]
, stante l'esclusiva competenza in capo a quest'ultimo Controparte_2 relativamente all'attività successiva alla formazione del ruolo. Le stesse sono liquidate sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 per controversie di valore compreso tra euro 5200 e 26000. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- dichiara estinti per prescrizione i crediti iscritti a ruolo dall' e indicati nella CP_1
intimazione di pagamento impugnata relativamente all'avviso di addebito n.
720130001549492000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_2
liquidate in euro 1.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
- spese compensate tra le altre parti del giudizio
Latina, 07/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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