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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10340 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'udienza del 6/11/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza ritualmente comunicata alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente, le quali tengono luogo della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 10014/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: richiesta di liquidazione compensi di avvocato ex art. 14, D. lgs. n. 150/2011, vertente
TRA
AVV. , (cf ). rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Fabio Musto, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
(CF. ) E DI NO Controparte_1 C.F._2
ET (CF. ), res.ti in Napoli, via Stadera n. 82 C.F._3
RESISTENTI CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies e ss.c.p.c. e 14, D. lgs. n. 150/2011, l'avv.
agiva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, chiedendo Parte_1 condannarsi e al pagamento della somma di Controparte_1 Parte_2
€ 12.437,37, oltre interessi, a titolo di compenso professionale per l'attività professionale espletata in loro favore, nonché al pagamento delle spese processuali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda deduceva di aver difeso e rappresentato i predetti nel giudizio di risarcimento danni instaurato nei confronti della CP_2
iscritto al n. 20470/2016 di R.G., conclusosi con sentenza di condanna
[...]
Cont dell' al pagamento della somma di € 41.457,90, oltre interessi e spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, non si costituivano in giudizio i resistenti che, con ordinanza pronunciata in data 23/1/2024, venivano dichiarati contumaci, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
Indi, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. all'udienza del 5/11/2025, sostituita, poi, dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è fondata e va accolta.
Alcun dubbio può porsi in ordine all'avvenuto svolgimento, da parte dell'avv. dell'attività professionale nell'interesse degli odierni resistenti, Parte_1 come si desume dalla documentazione prodotta in atti e, segnatamente, dalla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio iscritto al n. 20470/2016 instaurato nei confronti dell' , all'esito del quale quest'ultima Parte_3 veniva condannata al pagamento, in favore dei predetti, della somma di € 41.457,90, oltre accessori e spese.
Per quanto concerne la determinazione del compenso professionale, occorre far riferimento alle pattuizioni di cui all'accordo di incarico professionale sottoscritto dalle parti, ove al punto 1) le stesse stabilivano di quantificare il corrispettivo dovuto al legale “nella misura del triplo delle tariffe massime previste dal dm 55-2014 , dello scaglione stesso, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, 15% spese generali, CPA e IVA…il tutto con il limite massimo del
30% dell'importo che si prevede attribuibile al committente pari ad € 60.000,00 ovvero pari alla quantificazione effettuata nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio”, assumendo come base di calcolo lo scaglione previsto per le cause di valore “indeterminabile di particolare importanza”. Inoltre, al punto 2) della scrittura le parti stabilivano che “il Professionista avrà altresì diritto di riscuotere gli onorari e le spese di giudizio liquidate nel provvedimenti giurisdizionali”
Ebbene, applicando i criteri enunciati nella convenzione, si ottiene che il compenso massimo dovuto al professionista sarebbe pari ad € € 39.416,25, somma ottenuta applicando per ciascuna fase il triplo dei parametri massimi relativi alle cause di valore indeterminabile-complessità alta. Avendo, però, le parti previsto quale limite massimo del compenso il 30% della somma attribuita ai ricorrenti con la sentenza, il compenso spettante al risulta pari ad € 12.437,37 (30% di Parte_1
€ 41.457,90), che è poi l'importo richiesto dal ricorrente.
I resistenti, pertanto, vanno condannati al pagamento del suindicato importo in favore del ricorrente, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, nonché interessi legali a norma dell'art. 1284 comma 1° c..c. a decorrere dal
6/9/2024 e sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. per il periodo successivo e sino al saldo (cfr. sulla decorrenza degli interessi da ultimo Cass. 26/5/2022, n. 17122).
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv. Fabio Musto stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avvocato , con ricorso depositato in data Parte_1
25/9/2024, nei confronti di e , così provvede: Controparte_1 Parte_2
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore dell'avv. della somma di Parte_2 Parte_1
€ 12.437,37, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché interessi al tasso previsto dall'art. 1284 commi 1° e
4° c.c. a decorrere dal 6/9/2024 sino al saldo;
b) condanna i resistenti al pagamento, in favore dell'avv. delle spese Parte_1 del presente procedimento, che liquida in € 237,00 per spese ed € 2.159,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio Musto..
Napoli, 10/11/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'udienza del 6/11/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza ritualmente comunicata alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente, le quali tengono luogo della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 10014/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: richiesta di liquidazione compensi di avvocato ex art. 14, D. lgs. n. 150/2011, vertente
TRA
AVV. , (cf ). rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Fabio Musto, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
(CF. ) E DI NO Controparte_1 C.F._2
ET (CF. ), res.ti in Napoli, via Stadera n. 82 C.F._3
RESISTENTI CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies e ss.c.p.c. e 14, D. lgs. n. 150/2011, l'avv.
agiva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, chiedendo Parte_1 condannarsi e al pagamento della somma di Controparte_1 Parte_2
€ 12.437,37, oltre interessi, a titolo di compenso professionale per l'attività professionale espletata in loro favore, nonché al pagamento delle spese processuali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda deduceva di aver difeso e rappresentato i predetti nel giudizio di risarcimento danni instaurato nei confronti della CP_2
iscritto al n. 20470/2016 di R.G., conclusosi con sentenza di condanna
[...]
Cont dell' al pagamento della somma di € 41.457,90, oltre interessi e spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, non si costituivano in giudizio i resistenti che, con ordinanza pronunciata in data 23/1/2024, venivano dichiarati contumaci, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
Indi, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. all'udienza del 5/11/2025, sostituita, poi, dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è fondata e va accolta.
Alcun dubbio può porsi in ordine all'avvenuto svolgimento, da parte dell'avv. dell'attività professionale nell'interesse degli odierni resistenti, Parte_1 come si desume dalla documentazione prodotta in atti e, segnatamente, dalla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio iscritto al n. 20470/2016 instaurato nei confronti dell' , all'esito del quale quest'ultima Parte_3 veniva condannata al pagamento, in favore dei predetti, della somma di € 41.457,90, oltre accessori e spese.
Per quanto concerne la determinazione del compenso professionale, occorre far riferimento alle pattuizioni di cui all'accordo di incarico professionale sottoscritto dalle parti, ove al punto 1) le stesse stabilivano di quantificare il corrispettivo dovuto al legale “nella misura del triplo delle tariffe massime previste dal dm 55-2014 , dello scaglione stesso, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, 15% spese generali, CPA e IVA…il tutto con il limite massimo del
30% dell'importo che si prevede attribuibile al committente pari ad € 60.000,00 ovvero pari alla quantificazione effettuata nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio”, assumendo come base di calcolo lo scaglione previsto per le cause di valore “indeterminabile di particolare importanza”. Inoltre, al punto 2) della scrittura le parti stabilivano che “il Professionista avrà altresì diritto di riscuotere gli onorari e le spese di giudizio liquidate nel provvedimenti giurisdizionali”
Ebbene, applicando i criteri enunciati nella convenzione, si ottiene che il compenso massimo dovuto al professionista sarebbe pari ad € € 39.416,25, somma ottenuta applicando per ciascuna fase il triplo dei parametri massimi relativi alle cause di valore indeterminabile-complessità alta. Avendo, però, le parti previsto quale limite massimo del compenso il 30% della somma attribuita ai ricorrenti con la sentenza, il compenso spettante al risulta pari ad € 12.437,37 (30% di Parte_1
€ 41.457,90), che è poi l'importo richiesto dal ricorrente.
I resistenti, pertanto, vanno condannati al pagamento del suindicato importo in favore del ricorrente, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, nonché interessi legali a norma dell'art. 1284 comma 1° c..c. a decorrere dal
6/9/2024 e sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. per il periodo successivo e sino al saldo (cfr. sulla decorrenza degli interessi da ultimo Cass. 26/5/2022, n. 17122).
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv. Fabio Musto stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avvocato , con ricorso depositato in data Parte_1
25/9/2024, nei confronti di e , così provvede: Controparte_1 Parte_2
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore dell'avv. della somma di Parte_2 Parte_1
€ 12.437,37, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché interessi al tasso previsto dall'art. 1284 commi 1° e
4° c.c. a decorrere dal 6/9/2024 sino al saldo;
b) condanna i resistenti al pagamento, in favore dell'avv. delle spese Parte_1 del presente procedimento, che liquida in € 237,00 per spese ed € 2.159,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio Musto..
Napoli, 10/11/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)