Improcedibile
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01333/2026REG.PROV.COLL.
N. 02931/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2931 del 2023, proposto da RA Siciliano, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Canolo, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. 536/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. GI ZE e udito l’avvocato Giuseppe Spadaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il provvedimento prot. 338 del 23 gennaio del 2020 con cui il Comune di Canolo, Area Metropolitana di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, presentata dalla parte il 24 dicembre del 2019 avente ad oggetto una serie di opere eseguite sull’immobile in sua comproprietà sito nel Comune di Canolo al foglio n. 29, particella 343 (c.da Prestaroma n. 48) consistenti in “corpo di fabbrica con strutture in cemento armato, ad un piano fuori terra, dalle seguenti dimensioni: larghezza mt 4,90 circa e lunghezza mt 16,00 circa; altezza: utile (interna al rustico) di mt 3, 10; esterna di circa mt 3,40 …detto corpo di fabbrica è stato costruito in aderenza ad un edificio esistente riportato in mappa al foglio 29 part 343” ..
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando ed error in procedendo in relazione al punto 10. della parte di diritto della sentenza. Violazione e mancata applicazione dell'art 9 DM 2/4/1968 n.1444. Violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, b-bis) del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32, convertito nella legge 14 giugno 2019 n. 55. Violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 51, 52 della L.R. n. 19/2002. Carenza e genericità della motivazione.
b) Error in iudicando ed error in procedendo in relazione al punto 11. della parte di diritto della sentenza. Violazione e mancata applicazione dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che prevede l'accertamento di conformità in sanatoria mediante l'applicazione della Legge Regionale sul c.d. Piano Casa. Motivazione carente in relazione all'asserita inapplicabilità, nella specie, del Piano Casa”.
c) Eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione a decisioni dell'Autorità giudiziaria penale”.
d) Violazione dei principi di “ragionevolezza”, “certezza del diritto” “buon andamento ed imparzialità della P.A” di cui agli articoli 3, 34 e 97 della Costituzione”.
2. Benché sia stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il Comune di Canolo.
3. In via preliminare va disattesa l’istanza di rinvio formulata dalla parte appellante non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 73 comma 1 bis del c.p.a.
4. In diritto si osserva che, con nota del 25 novembre del 2025 versata in atti in pari data il Comune appellato, per il tramite del Responsabile dell’Area tecnica - corrispondendo alla richiesta presentata dalla parte ai sensi dell’art.33 comma 2 del D.P.R. n.380 del 2001 - ha rappresentato che sta per redigere una perizia tecnica al “ fine di dichiarare che la demolizione comporta l’impossibilità di ripristinare la parte non difforme ” e che, dunque, “seguirà, sulla base del predetto accertamento, l’iter burocratico per sanare l’abuso irrogando una sanzione pecuniaria, sulla base delle norme in vigore, “da determinarsi con i criteri previsti dalla legge n.392 del 1978.”
Tanto premesso, ritiene il Collegio che tale circostanza, incidendo sull’assetto di interessi oggetto della controversia, originariamente rappresentato dal provvedimento impugnato, destinato a venir meno, configura una sopravvenuta carenza di interesse in capo all’appellante, con conseguente improcedibilità del gravame ai sensi dell’u.c. dell’art.84 del c.p.a. .
L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebratasi da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO FR, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
GI ZE, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ZE | IO FR |
IL SEGRETARIO