Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11029 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL1 1029 /0 1 * Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget to SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 11204/99 | Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 93648 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 11/06/01 Dott. Florindo Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT EN ZA sul ricorso proposto da: ITALKALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.so VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EC EN, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati EN DE MARCO, MARIO MILONE, giusta delega in2001 2715 atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 509/98 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 29/05/98 R.G.N. 254/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per : il rigetto del ricorso. -2- R.G. 11204, 94 Svolgimento del processo Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità e meglio specificata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalla s.p.a. Italkali contro la sentenza con la quale il locale pretore, provvedendo alla quantificazione di una precedente condanna generica, aveva determinato gli importi del trattamento di fine rapporto spettante all'odierno resistente per il lavoro prestato, fino al 25 gennaio 1995, alle dipendenze della nominata società, che era, pertanto, condannata al pagamento delle relative somme, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data ora indicata. Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva: a) ha escluso che possa ravvisarsi rapporto di litispendenza o di continenza fra la presente causa e quella di opposizione al precetto intimato dal lavoratore sulla base di ordinanza di condanna ex art. 423 cod. proc. civ., ottenuta nelle more del giudizio sull'an, stante la diversità di тсет oggetto dell'una rispetto all'altra; b) ha ritenuto preclusa da giudicato interno, sfavorevole sul punto alla società appellante, la doglianza della medesima circa la non cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sulla somma capitale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la s.p.a. Italkali, deducendo tre motivi di ricorso, poi illustrati con memoria. Resiste il lavoratore con controricorso. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denuncia, in una con vizi di motivazione, la violazione dell'art. 39 cod. proc. civ., sul rilievo che in entrambi i giudizi di cui trattasi, vale a dire sia nella presente causa, sia in quella di opposizione a precetto, della quale si è detto in parte narrativa, la questione da risolvere attiene alla quantificazione del TFR, 3 considerato nell'una sotto il profilo dell'indeterminatezza del suo ammontare e nell'altra sotto il profilo del cumulo, ai fini della determinazione di tale ammontare, degli interessi e della rivalutazione. In via gradata, la ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere almeno dichiarato il rapporto di continenza, atteso che nella causa di opposizione di discuteva della quantificazione di una parte del globale credito per TFR, mentre nella presente causa viene in discussione questo stesso credito nel sua complessiva consistenza. Il secondo motivo denuncia ancora vizi di motivazione, nonché violazione degli artt. 2909 cod. civ., 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991. Assume la ricorrente che la condanna generica di cui alla prima sentenza del Pretore di Agrigento, con riguardo alla quale si sarebbe formato il preteso giudicato in punto di cumulo di interessi e di rivalutazione, concludeva un segmento del giudizio che, per ragioni di oggetto, era del tutto estraneo alla questione dei criteri di computo degli accessori del credito, dibattuta, invece, soltanto ai fini del successivo giudizio di Flex quantificazione. Aggiunge, sotto altro aspetto, che, entrata in vigore la citata legge finanziaria del 1994, il cumulo suddetto è ormai precluso per effetto di specifica disposizione in tale senso, applicabile, ratione temporis, anche al caso di specie. Con la memoria difensiva, peraltro, dà atto che quest'ultima disciplina è stata caducata, nelle more del giudizio di cassazione, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 2000. Il terzo motivo propone una doglianza di omessa pronuncia sul motivo di gravame inteso a censurare la statuizione pretorile con la quale, liquidato l'importo del TFR comprensivo della rivalutazione fino alla data dell'8 marzo 1997, si era poi 4 pronunciata la condanna della società al pagamento delle relative somme oltre la rivalutazione decorrente dal 25 gennaio 1995, con attribuzione al lavoratore della rivalutazione sulla rivalutazione. Il primo motivo di ricorso non ha fondamento. La Corte osserva che, a norma dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., l'opposizione al precetto è la forma di opposizione all'esecuzione esperibile quando questa non sia ancora iniziata. Si tratta, anche in questa forma, del rimedio concesso al debitore che intenda contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata>>. La formula che il legislatore (nella norma sopra citata) così testualmente sintetizza comprende, tuttavia, fattispecie diverse: un siffatto diritto può essere tanto quello che compete al creditore in forza del titolo esecutivo (ossia l'azione), quanto il diritto sostanziale (di credito) alla cui soddisfazione mira l'esecuzione forzata. fer Se è vero che basta il titolo per espropriare il debitore, è vero ugualmente che se il credito (portato dal titolo) non esiste, l'esecuzione è ingiusta: donde la conseguenza che al debitore è dato contestare il diritto di procedere all'esecuzione>>, sia negando l'esistenza o la validità del titolo esecutivo, sia contestando l'esistenza del diritto sostanziale. Nell'un caso e nell'altro egli propone un'opposizione, ma solo nel secondo essa introduce un giudizio di merito, trattandosi di accertare la sussistenza del diritto sostanziale formalmente presidiato dal titolo;
laddove l'impugnazione di questo introduce un giudizio di rito, il cui oggetto, cioè, ha natura meramente processuale, trattandosi di accertare se sussista il titolo e se esso presenti tutti i requisiti di legge per consentire l'esercizio dell'azione esecutiva diretta alla soddisfazione coattiva del credito. 5 Se ne deduce che la contemporanea pendenza di due giudizi, l'uno di opposizione all'esecuzione minacciata o promossa per la realizzazione di un determinato diritto e l'altro relativo all'accertamento del medesimo diritto fra le medesime parti, non comporta, di per sé ed automaticamente, una situazione di litispendenza o di continenza di cause. Una situazione del genere, infatti, è necessariamente da escludere quante volte l'opposizione all'esecuzione si configuri col suddetto contenuto meramente processuale, poiché in tal caso la diversa natura dell'oggetto delle due cause deriva dalle stesse categorie legali cui esse sono rispettivamente ascrivibili ed è significativa della diversità delle rispettive causae petendi, ravvisabili l'una nel rapporto giuridico dal quale sorge il diritto di credito per il cui accertamento è stata proposta la domanda introduttiva del giudizio di cognizione, l'altra, invece, nell'inesistenza delle condizioni che determinano la soggezione del debitore all'azione esecutiva. Una siffatta diversità è dato verificare nel caso in esame, atteso che, come ha accertato il giudice del merito e come non è contestato dall'odierna ricorrente -- la quale, Fly anzi ribadisce le circostanze dal medesimo giudice rilevate, atteso che espone i fatti di causa riportando pedissequamente quelli riferiti nella sentenza impugnata -, l'opposizione al precetto intimato dal lavoratore venne proposta per far valere l'indeterminatezza dell'ammontare>> del credito azionato in executivis, ossia un elemento ostativo dei requisiti di cui all'art. 474 cod. proc. civ., a norma del quale l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile>>. Il giudizio di opposizione all'esecuzione, dunque, chiaramente riguardava il profilo strettamente processuale della promovibilità dell'esecuzione forzata, mentre il giudizio di merito, contemporaneamente pendente, concerneva la quantificazione del 6 diritto di credito in contestazione - ed in particolare la questione della cumulabilità o meno degli interessi e della rivalutazione maturati sulla somma capitale -, con quella diversità di oggetto che, correttamente rilevata dal Tribunale, impediva la configurabilità di qualsiasi rapporto di litispendenza o continenza fra le due cause. L'osservazione che l'indeterminatezza del diritto, eccepita ai fini dell'opposizione all'esecuzione, rilevava anche come questione sottoposta alla cognizione del giudice della causa di merito, con conseguente attinenza di entrambe le cause alla quantificazione del medesimo credito (per T.F.R.) non è argomento che possa fondare la censura in esame, poiché un'attinenza siffatta non equivale all'identità>> di cui all'art. 39 cod. proc. civ., radicandosi pur sempre una persistente diversità>> nel fatto che l'eccezione proposta al giudice della prima causa postulava l'accertamento dell'indeterminatezza come fattore di impedimento all'azione esecutiva, mentre al giudice della seconda spettava di eliminare l'indeterminatezza stessa, e cioè di provvedere all'accertamento del quantum. The Un siffatta diversità è, ovviamente, insensibile ai rilievi, svolti con l'ultima parte del motivo di ricorso in esame, per sostenere, in via subordinata, l'assunto di una presunta continenza di cause, derivante dal fatto che le questioni poste nella causa di opposizione riguardavano solo una parte del complessivo credito per trattamento di fine rapporto, mentre quelle poste nella causa di merito riguardavano il credito nel suo insieme: si tratta, infatti, di diversità qualitativa, e non meramente quantitativa, fra i due giudizi, tale dunque da compromettere in radice qualsiasi coincidenza, sia pure parziale, di oggetto, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ.. Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. 7 L'inammissibilità vizia il profilo di censura concernente l'accertamento, da parte del giudice a quo, dell'esistenza di un giudicato interno sul calcolo degli interessi in cumulo con la rivalutazione monetaria. Esso, invero, quand'anche fondato, non potrebbe determinare la caducazione della statuizione impugnata, che si palesa, comunque, conforme a diritto. Sul tema dei criteri di computo degli accessori suddetti, la giurisprudenza della Corte era pervenuta alla conclusione (v., per tutte, Cass. 12 dicembre 1998, n. 12523) che l'art. 22 comma trentaseiesimo legge n. 724 del 1994, prevedente l'estensione della disciplina dettata per i crediti previdenziali dall'art. 16 comma sesto legge n. 412 del 1994 a tutti i crediti di natura "retributiva, pensionistica e assistenziale dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza", avesse comportato l'abrogazione dell'art. 429 cod. proc. civ. nella parte regolante gli effetti del ritardo nell'adempimento dei crediti di lavoro, e la sua sostituzione con una regola che, pur presentando ancora tratti di specialità (come la liquidabilità d'ufficio degli accessori), era tuttavia omogenea a quella generale sulla responsabilità da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie, giacché doveva ritenersi che ormai tutti i crediti (di lavoro, рис previdenziali e assistenziali) fossero assoggettati alla regola del divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, questi ultimi dovendosi calcolare, secondo la previsione dell'art. 1224 cod. civ., sulla somma nominale, e la rivalutazione spettando solo a titolo di eventuale "maggior danno". Peraltro, secondo lo stesso orientamento giurisprudenziale l'esposta disciplina era applicabile, a norma del citato art. 22 legge n. 724 del 1994, solo ai crediti per i quali non fosse maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, con la conseguenza che i crediti insorti prima di tale data restavano assoggettati alla disciplina di cui all'art. 429 cod. proc. civ., prevedente la natura indicizzata dei crediti di lavoro, rispetto ai quali la rivalutazione non integra un 8 risarcimento ma costituisce una componente dell'originaria obbligazione, sicché il credito rivalutato non rappresenta altro che l'originario credito nel suo valore aggiornato, mentre gli interessi costituiscono un diritto autonomo di natura risarcitoria e vanno perciò calcolati sulla somma rivalutata. Nel caso di specie, essendo incontroversa la posteriorità alla suddetta data del 31 dicembre 1994 della maturazione del credito di cui trattasi (v., al riguardo, le precisazioni dello stesso controricorrente, che indica la data del 25 gennaio 1995: pag. 1 del controricorso), avrebbe dovuto trovare applicazione, al lume degli esposti principi, la più recente delle citate disposizioni, recante, come si è detto, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Sennonché, la relativa norma di previsione è stata caducata dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza 2 novembre 2000, n. 459 ha dichiarato (sul rilievo che la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria trova un limite nella necessità di riconoscere ai crediti di lavoro, in considerazione della loro natura, una effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, prevedendo un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso Fee l'inadempimento) l'illegittimità costituzionale, relativamente ai crediti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui ha esteso ai crediti di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione e interessi già prevista per i crediti previdenziali, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria. 9 Atteso l'effetto retroattivo proprio delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale, anche i crediti per cui è causa devono, dunque, ritenersi soggetti, quanto al regime della mora nell'adempimento della relativa obbligazione, alla regola del cumulo degli interessi e della rivalutazione, che, quindi, risulta correttamente applicata con la sentenza impugnata. Fondato è, invece, il terzo motivo. La censura di omessa pronuncia su di un motivo di gravame, postula che la Corte attraverso l'esame deglidi Cassazione, cui essa sia stata sottoposta, possa riscontrare atti processuali cui l'abilita la natura di error in procedendo, propria di tale censura – il duplice requisito sia della sussistenza della statuizione contro la quale era diretto il detto motivo, sia dell'effettiva formulazione di quest'ultimo, solo in tal caso potendo configurarsi un difetto di corrispondenza fra quanto domandato al giudice del gravame e quanto dal medesimo deciso, sì da determinare la cassazione della sentenza che ne sia inficiata, con rinvio della causa ad altro giudice per le statuizioni del caso. Nella specie sussistono entrambe le condizioni poiché, come l'atto di appello esibisce la domanda, così è dato rilevare dalla sentenza di primo grado l'esistenza della statuizione di condanna dell'odierna ricorrente a corrispondere, sulle somme liquidate a titolo di T.F.R., gli interessi e la rivalutazione con decorrenza dalla data del 25 gennaio Fee 1995. Stabilire, poi, se le somme ora dette siano state determinate in modo da comprendere non solo il capitale, ma anche una quota di rivalutazione, che rimarrebbe, perciò soggetta, essa stessa, all'ulteriore rivalutazione da computarsi con decorrenza dalla riferita data del 25 gennaio 1995, non è officio di questa Corte, ma è la questione di merito sulla quale avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice a quo, nell'esame - invece 10 z illegittimamente petermesso - dello specifico motivo di gravame al riguardo formulato dalla soc. Italkali. La sentenza, impugnata, deve, dunque, essere cassata nei sensi di cui alle superiori considerazioni, rimettendosi siffatto esame ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Palermo, la quale provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Palermo. Così deciso, in Roma, l'11 giugno 2001 IL PRESIDENTE G love Florist leficcialis IL CONSIGLIERE - ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 AGO. 2001 A M E H CANCELLIERE/C/1 ffi 3 0 3 1 A 5 I . S S T D . , A R N T A O ' , L L 3 L A L 7 O E - B 8 D P - I S 1 D I 1 N A T O S S G A A A O D L D T , A A L D L E S E A L T D G O E E S P 11