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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 02/02/2026, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1549/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4504/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450457 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450457 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450457 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450457 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450457 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 962/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 12.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401450457, con cui le veniva richiesto il pagamento per la Ta.Ri dall'1.1.2018 al 31.3.2022, oltre sanzioni e interessi, per l'immobile in Roma, v. di Porta Labicana n. 61, int. 15 (in catasto al fg. 615, p.lla 151, sub 19). ---- Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto determinava una duplicazione, atteso che la tassa era stata già pagata da altro soggetto (co-conduttrice), Nominativo_1. Produceva copia del contratto di locazione sottoscritto in data 1.2.2014, da cui risultava che la ricorrente, Nominativo_2 e Nominativo_1 erano le tre conduttrici dell'immobile, e documentazione afferente ai pagamenti eseguiti nel corso degli anni (cod. utenza 0002212780, contr. n. 0002402919), che il Comune ben avrebbe potuto verificare preventivamente confrontando i dati delle locatarie e dell'immobile. ------------------------------------- L'accertamento era illegittimo anche sotto altro aspetto per essere stata considerata l'intera superficie catastale e non quella calpestabile, pari all'80%. ------------------------------------------------------- Assumeva che, pur avendo inoltrato l'istanza in autotutela, nessun riscontro aveva ricevuto dal Comune. ---------------------------------- Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato. ---------------- Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio solo in data 21.1.2026 e, dunque, nell'imminenza dell'odierna udienza con controdeduzioni argomentando che nelle more del presente giudizio aveva emesso l'annullamento dell'accertamento. ----------------------------- Con nota del 9.1.2026 la ricorrente dava atto che il Comune in data 9.6.2025, in esito alla sua istanza in autotutela aveva annullato l'atto gravato. ------------------------------------------------------------ All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore della ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. ----------------------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è fondato. ------------------------------------------------ Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 21.1.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione. Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. ---------------------------- La ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'infondatezza della pretesa, i pagamenti eseguiti dalla co-conduttrice dell'appartamento Nominativo_1 e il contratto di locazione a conferma di quanto assunto nell'atto introduttivo. --------------------------------------------- Atteso l'intervenuto annullamento dell'accertamento impugnato, comunicato dalla ricorrente nel corso del giudizio, consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. ---------------------------------------------- In ragione di quanto sopra le spese di lite sono compensate tra le parti.
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate. --------------------------------------------------- Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Est.
PP OR IT
firmato digitalmente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4504/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450457 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450457 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450457 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450457 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450457 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 962/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 12.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401450457, con cui le veniva richiesto il pagamento per la Ta.Ri dall'1.1.2018 al 31.3.2022, oltre sanzioni e interessi, per l'immobile in Roma, v. di Porta Labicana n. 61, int. 15 (in catasto al fg. 615, p.lla 151, sub 19). ---- Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto determinava una duplicazione, atteso che la tassa era stata già pagata da altro soggetto (co-conduttrice), Nominativo_1. Produceva copia del contratto di locazione sottoscritto in data 1.2.2014, da cui risultava che la ricorrente, Nominativo_2 e Nominativo_1 erano le tre conduttrici dell'immobile, e documentazione afferente ai pagamenti eseguiti nel corso degli anni (cod. utenza 0002212780, contr. n. 0002402919), che il Comune ben avrebbe potuto verificare preventivamente confrontando i dati delle locatarie e dell'immobile. ------------------------------------- L'accertamento era illegittimo anche sotto altro aspetto per essere stata considerata l'intera superficie catastale e non quella calpestabile, pari all'80%. ------------------------------------------------------- Assumeva che, pur avendo inoltrato l'istanza in autotutela, nessun riscontro aveva ricevuto dal Comune. ---------------------------------- Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato. ---------------- Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio solo in data 21.1.2026 e, dunque, nell'imminenza dell'odierna udienza con controdeduzioni argomentando che nelle more del presente giudizio aveva emesso l'annullamento dell'accertamento. ----------------------------- Con nota del 9.1.2026 la ricorrente dava atto che il Comune in data 9.6.2025, in esito alla sua istanza in autotutela aveva annullato l'atto gravato. ------------------------------------------------------------ All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore della ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. ----------------------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è fondato. ------------------------------------------------ Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 21.1.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione. Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. ---------------------------- La ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'infondatezza della pretesa, i pagamenti eseguiti dalla co-conduttrice dell'appartamento Nominativo_1 e il contratto di locazione a conferma di quanto assunto nell'atto introduttivo. --------------------------------------------- Atteso l'intervenuto annullamento dell'accertamento impugnato, comunicato dalla ricorrente nel corso del giudizio, consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. ---------------------------------------------- In ragione di quanto sopra le spese di lite sono compensate tra le parti.
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate. --------------------------------------------------- Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Est.
PP OR IT
firmato digitalmente