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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/10/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 364/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL NI Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa AN De IN Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 364/2025 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZI D. TR ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
PERUGIA PIAZZA ITALIA 4
APPELLANTE contro
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1
di Perugia, presso la quale è domiciliato in PERUGIA VIA DEGLI OFFICI 14
APPELLATA avente ad
OGGETTO Opposizione a ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
NEL MERITO
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della insussistenza dei motivi posti a base dell'ordinanza ingiunzione opposta, annullare la ordinanza ingiunzione opposta in quanto illegittima. Con vittoria di funzioni spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizi
Per parte appellata:
Previo rigetto dell'istanza di sospensione, respingersi l'appello perché inammissibile
e/o infondato. Vinte le spese.
In subordine, previo rigetto dell'istanza di sospensione, in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia n. 81/2025, rigettare
l'opposizione proposta in primo grado in quanto inammissibile e/o infondata. Con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2022 la IG.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 406 del 18.10.2022, con la quale l' le aveva comminato le sanzioni previste Controparte_1
per la violazione: dell'art. 3 comma 3 decreto legge 22 Febbraio 2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 come sostituito dall'art. 22 comma 1,
d. lgs.14 settembre 2015 numero 151, per avere occupato senza la preventiva comunicazione di assunzione la lavoratrice dal 28 febbraio 2016 al Persona_1
27 febbraio 2020 per complessive n. 403 giornate di lavoro effettivo;
per aver inoltre corrisposto alla stessa lavoratrice la retribuzione in contanti e non con strumenti pag. 2/18 tracciabili dal mese di luglio 2018 al mese di Febbraio 2020 per complessive numero 20 mensilità.
L'ispettorato, costituitosi in giudizio in persona del Direttore p.t., contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione, richiamando il contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Con la sentenza n. 81/2025 del 20.1.2025 il Tribunale di Perugia ha rigettato il ricorso in opposizione presentato dalla ritenendo provato il rapporto di lavoro in nero Pt_1
oggetto di sanzione da parte dell'ispettorato sulla base delle testimonianze assunte in giudizio e delle dichiarazioni rese in sede ispettiva da clienti e dipendenti dell'ingiunta.
Con ricorso in appello depositato il 12.06.2025 la IG.ra ha impugnato la Parte_1
suddetta sentenza articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha lamentato la palese violazione dell'art.2094 c.c.. in quanto il giudice di primo grado avrebbe svilito il requisito dell'eterodirezione ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, affermando da un lato la sussistenza, per rapporti attinenti a lavori elementari, di una presunzione di subordinazione e dall'altro rinvenendo l'elemento della eterodirezione nonostante l' non abbia assolto all'onere su di sé gravante: si sarebbe in CP_1
totale assenza di riscontri probatori in ordine agli sintomatici della subordinazione, quali il rispetto di un orario di lavoro, la necessità di autorizzazioni per assentarsi dal lavoro, la presenza di un piano ferie, la ricezione da parte di ordini e direttive da parte del datore, la ricezione di uno stipendio fisso.
Con il secondo motivo di appello la IG.ra ha censurato la sentenza impugnata Pt_1
per aver sovvertito l'onere della prova che invece doveva gravare integralmente sull' , ricavando dalla mera sporadica presenza della nei locali che CP_1 Per_1
questa fosse una dipendente e dunque presumendo la natura subordinata del rapporto in pag. 3/18 mancanza dei relativi indici, non essendo a tale fine sufficiente la semplice negazione della natura autonoma del rapporto medesimo.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha dedotto l'erronea ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare la testimonianza del teste è Tes_1
stata ritenuta inattendibile al contrario di quella della (che aveva un interesse Per_1
diretto al giudizio) ed è stato attribuito maggior valore probatorio alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, che non sono state di verifica in sede giudiziaria e sarebbero comunque inidonee a dimostrare l'esistenza della subordinazione, in quanto avrebbero confermato la presenza solo sporadica e occasionale della nel negozio, senza Per_1
vincolo di orario, direttive, piano ferie o compenso fisso.
Nel giudizio così incardinato si è costituito con comparsa di costituzione e risposta datata 18.09.2025 l' contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e articolando un motivo di appello incidentale condizionato.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'opposizione osservando che l'Amministrazione prima e il Giudicante poi hanno evidenziato plurimi riscontri probatori a corredo delle dichiarazioni della IG.ra , sottolineando che anche i testi indicati Persona_1
dall'odierna appellata hanno avvalorato la correttezza dell'accertamento ispettivo circa la natura subordinata del rapporto di lavoro.
L'Ispettorato ha osservato che il vincolo di amicizia non esclude la natura subordinata del rapporto e che la gratuità della prestazione può essere ammessa solo in ambito familiare e in presenza di convivenza. L'indagine sulla sussistenza della subordinazione si atteggia diversamente nel caso di mansioni ripetitive ed elementari nonché nel caso di lavoro irregolarmente prestato;
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato riceve indiretta conferma nell'altro illecito rilevato dagli ispettori riguardante la retribuzione corrisposta in contanti alla sig.ra in spregio alla legge Persona_1
sulla tracciabilità dei pagamenti, dal mese di luglio 2018 al febbraio 2020.
pag. 4/18 Non rileverebbe poi la sentenza n.414/2024 del Tribunale di Perugia (Sezione Lavoro) in quanto resa inter alios e quindi non opponibile all' . CP_1
L' ha formulato, infine, un motivo di appello incidentale condizionato CP_1
all'accoglimento del gravame principale sulla base della ritenuta inammissibilità della messaggistica Whatsapp.
In proposito, l'appellato ha dedotto che, contrariamente a quanto evidenziato dal
Tribunale, i messaggi di posta elettronica (e-mail) e i messaggi WhatsApp costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Anche se privi di firma, questi documenti rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., e formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità all'originale.
All'udienza del 23.10.2025 il Collegio ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e
281 sexies, 3° comma, c.p.c. riservava la decisione.
I tre motivi di impugnazione formulati dall'appellante possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti vertono sulla valutazione delle prove e sulla ritenuta insussistenza dei caratteri tipici del lavoro subordinato che costituisce il fondamento della sanzione.
Innanzitutto va osservato che la sentenza n. 414/2024 resa all'esito del giudizio rubricato al n. R.G. 248/2022 dal tribunale di Perugia in funzione di Giudice del
Lavoro, con la quale è stata accolta l'opposizione presentata dalla IG.ra avverso Pt_1
l'avviso di addebito emesso nei suoi confronti dall' per il recupero dei contributi CP_2
non versati per la lavoratrice non può spiegare alcuna efficacia di giudicato ai Per_1
sensi dell'art. 2909 c.c. nel presente procedimento in quanto, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, “tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza
pag. 5/18 ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti
l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di CP_1
lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto” (si veda, più di recente Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord., 15/06/2020, n. 11539).
Il giudice di primo grado non era dunque vincolato in alcun modo dalla sentenza resa dal Giudice del Lavoro ed era libero di valutare le risultanze probatorie secondo il proprio prudente apprezzamento.
Va poi osservato che il contrasto fra la decisione del Giudice del lavoro e quella impugnata è, a ben vedere, più apparente che reale, in quanto devono essere adeguatamente valorizzate le differenze che intercorrono fra i due tipi di giudizio.
Se infatti entrambi condividono quale presupposto fattuale l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolare, essi divergono profondamente quanto all'oggetto dell'accertamento demandato al giudice.
Il giudizio azionato a seguito dell'opposizione all'avviso emesso dall' ha infatti CP_2
ad oggetto l'accertamento circa la sussistenza di un'evasione contributiva e presuppone la dimostrazione, da parte dell'Ente previdenziale, dei fatti costitutivi del credito, tra cui l'orario effettivo ed il tipo di lavoro prestato. Tale giudizio, in quanto volto al recupero dei contributi previdenziali di cui è stato omesso il versamento, richiede una più specifica dimostrazione delle concrete modalità di impiego del lavoratore in nero, quali pag. 6/18 l'esatto periodo di occupazione del lavoratore e la misura della retribuzione onde ricostruire il quantum dovuto.
Nel caso che ci occupa la contestazione del lavoro in nero è stata limitata nell'ordinanza ingiunzione a due soli giorni a settimana senza specifica delle ore settimanali complessive;
inoltre il rigetto della domanda di da parte del Giudice del Lavoro è CP_2
stato motivato essenzialmente dal fatto che i testi escussi non sono stati in grado di precisare la dimensione temporale della presenza e dell'impegno della presso Per_1
il negozio così come contestata, nonché gli indici sintomatici della subordinazione.
Nella sentenza impugnata si fa cenno al fatto che la signora nelle sue difese, Pt_1
avrebbe citato le dichiarazioni in sede ispettiva, ma non risulta che i relativi verbali siano stati ivi prodotti, ed infatti tali dichiarazioni non sono state citate in motivazione ed in alcun modo sono state vagliate dal giudice del lavoro. Non si ha quindi contezza del fatto che il materiale probatorio esaminato fosse identico in quel giudizio ed in quello presente.
Ciò posto, esaminate le risultanze in atti, la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia corretta e condivisibile, in quanto il materiale probatorio acquisito prova la fondatezza delle sanzioni comminate.
In merito ai verbali, in particolare, è priva di pregio l'argomentazione dall'appellante circa la loro inidoneità a fungere da mezzi di prova nel presente giudizio.
In merito, il costante e condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità statuisce che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino Controparte_1
avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze
pag. 7/18 istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 09/09/2025, n. 24844).
Va in proposito osservato che pressoché tutti i soggetti che hanno reso dichiarazioni di fronte agli ispettori - fatta eccezione per e (rispettivamente nuova Tes_1 CP_3
proprietaria dell'attività della ed ex dipendente dell'ingiunta) che negano Pt_1
espressamente che fosse una dipendente della - hanno collocato in Per_1 Pt_1
tempi diversi di un arco temporale assai esteso (gli anni che vanno dal 2006-2020) la all'interno dell'attività della mentre era intenta a svolgere varie Per_1 Pt_1
mansioni di ausilio all'attività dell'ingiunta.
IGnificative in tal senso sono innanzitutto le dichiarazioni di quelle persone che hanno dichiarato di recarsi più spesso nel negozio della IG.ra e che dunque possono Pt_1
considerarsi le più attendibili nella ricostruzione delle esatte modalità con cui si svolgeva la prestazione della Per_1
Innanzitutto, la sig.ra (cfr. all. 15 del fascicolo di primo grado di parte Parte_2
appellata) ha affermato di aver frequentato il negozio come cliente fissa per circa due giorni a settimana, generalmente il mercoledì e il sabato, dal 2006 al 2017, affermando di averla vista “lavorare occupandosi prevalentemente delle pieghe, dei colori e delle tinte oltre che dei lavaggi” e di avere “trovato al lavoro sempre tutte Persona_1
le volte che sono andata al negozio”; la IG.ra , poi, ha dichiarato di Testimone_2
frequentare il negozio della fin dal periodo 2008-2009, che negli anni 2011-2012 Pt_1
e 2015-2017 ha frequentato il negozio di media una volta a settimana e di aver visto presente in negozio, sebbene non tutte le volte, e “prevalentemente Persona_1
dedita a piccoli lavori di supporto della titolare, dal lavaggio della testa alla pettinatura a capelli bagnati, all'asciugatura, o all'attività di riassetto e riordine del negozio”.
pag. 8/18 Infine, la IG.ra (cfr. all. 16 del fascicolo di primo grado di parte Controparte_4
appellata), la quale ha affermato di aver frequentato il negozio dell'ingiunta dal 2018 al
2020 e di ivi recarsi due volte a settimana, ha dichiarato di aver visto in tali occasioni la
“lavorare sia di mattina che di pomeriggio. […] La vedevo prevalentemente Per_1
spazzare per terra, lavare i capelli, pulire i bagni. Qualche volta è capitato che mi passasse la piastra”.
Tali dichiarazioni trovano poi riscontro nelle dichiarazioni in udienza dal teste Tes_3
(cfr. verbale di udienza del 5.06.2023), la quale ha dichiarato di aver
[...]
frequentato il negozio dell'ingiunta nel 2006-2007 e di essere stata presente in negozio per due giorni a settimana, il venerdì e il sabato, ed ha confermato quanto dichiarato in sede ispettiva, ovvero di aver visto in tali occasioni “lavare i capelli a Persona_1
qualche cliente” (cfr. all. 17 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Infine, (cfr. all. 15 del fascicolo di primo grado di parte appellante), la CP_5
quale ai tempi frequentava il negozio essendo conoscente tanto della quanto Per_1
della afferma di aver visto la lavorare per l'ingiunta nell'estate del Pt_1 Per_1
2006 “lavando le teste o anche passando le tinte”.
Dette testimonianze, rese da testi attendibili e intrinsecamente coerenti fra di loro, sono tutte convergenti nel collocare stabilmente la nel negozio dell'appellante già Per_1
dal 2006 perlomeno per due giorni a settimana, e tale presenza è comunque confermata dalle dichiarazioni delle restanti persone audite in sede ispettiva, le quali, pur frequentando meno assiduamente l'attività della hanno parimenti riferito della Pt_1
presenza della all'interno del salone, intenta a svolgere alcune mansioni quali Per_1
lo spazzare il pavimento, lavare le teste dei clienti e altre attività di supporto. Tali dichiarazioni sono state rese anche da soggetti citati da parte appellante a proprio sostegno.
pag. 9/18 In particolare, la teste ha dichiarato in sede ispettiva (cfr. all. 20 del fascicolo di Tes_4
primo grado di parte appellante) di aver frequentato il negozio “un massimo di 2 volte al mese”, e di aver comunque visto la dedita a mansioni quali il lavaggio dei Per_1
capelli e la pulizia del pavimento, dichiarazioni che ha poi confermato quale teste all'udienza del 05.06.2023.
Anche (cfr. all. 25 del fascicolo di primo grado di parte appellante), Controparte_6
che frequentava il negozio circa una volta al mese, ha visto la nel negozio Per_1
dedita ad attività quali “spazzare per terra, preparare il caffè”.
Il IG. poi (cfr. all. 22 del fascicolo di primo grado di parte appellante, il quale CP_7
frequentava di rado il negozio (“
1-2 volte l'anno”) afferma di aver visto la Per_1
all'interno dell'esercizio, affermando che una volta gli ha anche lavato i capelli.
Infine, la IG.ra cfr. all. 23 del fascicolo di primo grado di parte appellata), che Per_2
frequentava il negozio “1 o 2 volte ogni 2-3 mesi” ha visto la nel negozio Per_1
della dedita a “spazzare per terra”. Pt_3
La circostanza che anche questi testimoni meno assidui nella presenza nel salone ricordino la all'interno dell'esercizio rende evidentemente più solida l'ipotesi Per_1
di una presenza stabile e continuativa della giovane nel negozio.
e stabilmente impiegate alle dipendenze della Testimone_5 Persona_3
e certamente consapevoli che la a differenza loro, non era inquadrata, Pt_1 Per_1
hanno verosimilmente reso dichiarazioni atte a non pregiudicare la datrice di lavoro, confermando una sporadica presenza della in negozio, ma non per dedicarsi al Per_1
lavoro. Tali dichiarazioni però paiono meno attendibili rispetto alle numerose e concordi dichiarazioni sopra citate che hanno collocato, in diversi periodi temporali, la Per_1
all'interno dell'esercizio commerciale di , dedita a prestazioni in parte Parte_1
ricollegabili all'attività di parrucchiera (lavaggio capelli, pettinatura, messa in posa delle tinte), in parte ad attività di riordino dei locali e di supporto.
pag. 10/18 Non è incompatibile con l'esistenza di uno stabile rapporto lavorativo fra l'appellante e la il fatto che alcuni dei soggetti sentiti in sede ispettiva abbiano visto la Per_1
dedita solo alla pulizia dei locali del negozio, oppure momentaneamente priva Per_1
di una mansione da svolgere (come nel caso del citato da parte appellante;
Per_4
cfr. all. 27 del fascicolo di parte appellata).
Il fatto che la maggior parte dei testi ricordi la dedita allo spazzare i Per_1
pavimenti non esclude il carattere subordinato del rapporto, sia perché è plausibile che in momenti in cui l'attività del negozio era meno intensa una lavoratrice dedita a mansioni elementari e non particolarmente qualificate, come la rimanesse Per_1
inerte o si dedicasse unicamente ad attività di riordino dei locali, sia perché lo stesso
CCNL del settore di riferimento inquadra al 4° livello retributivo – così come in effetti contestato per la i lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e Parte_4
degli arredi.
Come si accennava, e negano che la Testimone_5 Persona_3 Per_1
abbia mai prestato alcuna attività lavorativa a beneficio dell'attività della Pt_1
circostanza poi ribadita dalla anche quale teste sentita all'udienza del Tes_1
30.10.2023.
In particolare, entrambe sostengono, al pari della nelle proprie dichiarazioni rese Pt_1
in sede ispettiva (cfr. all. 10 del fascicolo di primo grado), che la presenza della nel negozio fosse sporadica e discontinua, e che la stessa fosse accolta per Per_1
motivi di cortesia e di supporto psicologico e nella ricerca di un lavoro, prestando spontaneamente ausilio a titolo di amicizia, al più spazzando il pavimento.
Tale prospettazione pare indubbiamente inverosimile, sia perché, come si è visto, anche clienti meno assidui ricordano di aver incontrato la nel negozio in circostanze Per_1
diverse ed in un lasso temporale piuttosto ampio, sia perché, ammesso che la Per_1
avesse semplicemente voluto acquisire informazioni sulla tipologia di lavoro e ad pag. 11/18 osservare le altre parrucchiere intente al lavoro, la sua presenza non si sarebbe certo protratta per anni come riferito dai testi.
La stessa in sede ispettiva (cfr. all. 10 del fascicolo di primo grado di parte Pt_1
appellante) pur avendo affermato che la presenza della nel suo negozio era Per_1
discontinua e principalmente motivata da una sorta di sostegno psicologico che lei e le sue dipendenti prestavano in suo favore, allo stesso tempo ha ammesso una serie di circostanze che, lette unitamente al resto del materiale probatorio, depongono per l'esistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato con la Per_1
Innanzitutto, la ha affermato che la “non svolgeva particolari Pt_1 Per_1
mansioni”, “avrà lavato qualche testa”, ma che “non era in grado” o “non era capace” di lavorare come parrucchiera, il che implica che avesse effettivamente adibito la lavoratrice ad alcune mansioni proprie della sua attività e in tal modo saggiato le sue capacità.
Inoltre, ha ammesso di aver proposto alla di frequentare un corso gratuito di Per_1
formazione per il lavoro di parrucchiera, il che suggerisce un interesse della titolare verso la possibile formazione della lavoratrice.
La stessa appellante ha confermato che la frequentava il negozio da numerosi Per_1
anni, da poco dopo l'arrivo di cfr. doc. 11, la quale ha dichiarato Tes_5 CP_3
di essere stata assunta il 3.11.2008), fino al 2020.
Infine, l'appellante ha pacificamente ammesso di aver corrisposto delle somme di denaro in contanti alla “più di una volta” fino al 2020, per amicizia e perché Per_1
sapeva che la aveva problemi economici. Peraltro la stessa ha Per_1 Pt_1
dichiarato che la fin da ragazzina affermava di voler fare la parrucchiera “da Per_1
grande”. Tutti gli elementi collimano dunque nel far presumere che la non Per_1
cercasse semplicemente compagnia per fare quattro chiacchiere, ma impegnasse il proprio tempo per apprendere un mestiere che le piaceva e che collaborasse con pag. 12/18 costanza all'attività di impresa della utilizzando i suoi strumenti e ricevendo da Pt_1
lei direttive.
D'altronde, appare poco plausibile che la possa aver prestato la propria opera Per_1
per motivi di mera cortesia e dunque a titolo gratuito: la lavoratrice ha infatti frequentato per un periodo di tempo lungo circa 14 anni l'attività della sig.ra e Pt_1
con frequenza costante, sia di mattina che di pomeriggio, circostanze che, assieme alla già citata percezione di somme di denaro, mal si conciliano con una prestazione di tipo saltuario e disinteressato.
Priva di pregio è poi l'argomentazione secondo cui la sentenza di primo grado svilirebbe la dimostrazione del requisito della eterodirezione ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro quale subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.
Sul punto deve ritenersi condivisibile il ragionamento fatto dal giudice di primo grado, in linea con la giurisprudenza di legittimità maggioritaria secondo la quale “nei casi di mansioni elementari o ripetitive il potere direttivo del datore di lavoro può estrinsecarsi in maniera meno intensa rispetto ad altri tipi di mansioni più elaborate, acquisendo così maggiore rilevanza probatoria gli altri indici della subordinazione individuati dalla giurisprudenza, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa” (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
13/10/2022, n. 29973).
Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che, nella realtà empirica, determinati tipi di occupazioni consistenti in prestazioni prettamente manuali e/o pag. 13/18 esecutivi e di minimo contenuto professionale difficilmente potrebbero svolgersi in assenza di direttive da parte del datore di lavoro e senza il coordinamento del lavoratore da parte di questo con l'assetto organizzativo dell'impresa e senza assumere le caratteristiche della subordinazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 04/06/2024, n.
15558; si veda anche Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 07/01/2009, n. 58).
La sentenza di primo grado, dunque, non opera alcun capovolgimento dell'onere della prova ma fa applicazione di un ragionamento presuntivo legittimo e correttamente argomentato, che fa leva, oltre che sulle risultanze del materiale istruttorio in atti, anche sulla natura dell'attività prestata dalla per dedurne il carattere subordinato. Per_1
Nel caso di specie, come già chiarito è stata dimostrata la presenza fissa della Per_1
nell'attività della per due giorni a settimana, sia di mattina che di pomeriggio, Pt_1
per un tempo di almeno 14 anni, pur essendo la contestazione della sanzione amministrativa limitata agli ultimi 5 anni, per ragioni di prescrizione.
Poiché quasi tutti i testi ed i soggetti sentiti in sede ispettiva l'hanno vista intenta in mansioni estremamente semplici e ripetitive, che non richiedono alcuna particolare qualifica, è ragionevole ritenere che la avesse fornito alla delle previe Pt_1 Per_1
direttive, senza necessità di dover impartire nuove istruzioni ogni volta.
Sarebbe d'altronde inverosimile ritenere che la di propria spontanea volontà, Per_1
potesse presentarsi a piacimento nei luoghi di lavoro – aperti al pubblico, ma pur sempre riservati a chi vuole sottoporsi a trattamenti estetici – utilizzare gli strumenti di lavoro della quali lavatesta, phon, spazzole, scope, ecc. e soprattutto entrare in Pt_1
contatto con la clientela senza alcuna richiesta o direttiva in tal senso da parte della titolare.
Tutto ciò implica certamente un inserimento stabile nell'organizzazione dell'attività del negozio e l'esercizio da parte della di un potere di indirizzo e gestione della Pt_1
prestazione della Per_1
pag. 14/18 D'altra parte, la presunzione di gratuità in presenza di prestazioni di lavoro occasionale opera solo in presenza di un legame di tipo familiare, che certamente non sussiste per la
Anche sotto tale profilo non può ritenersi che vi sia stata violazione o falsa Per_1
applicazione dell'art. 2094 c.c.
Infatti, quanto più il rapporto assuma le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso, opera al riguardo la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, sempreché non sussistano invece i presupposti per l'operare di una presunzione di gratuità, correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducano a un'opzione in tal senso (Cass.
Lav. 3975/2001).
In ogni caso, depone per la presenza di un rapporto di eterodirezione e dell'inserimento stabile della nell'organizzazione dell'impresa della anche quanto si Per_1 Pt_1
deduce dalle riproduzioni delle chat del servizio di messaggistica Whatsapp e delle pagine social (cfr. all. 14), le quali, a differenza di quanto a suo tempo ritenuto dal giudice di primo grado, devono ritenersi pienamente utilizzabili.
La giurisprudenza di legittimità ormai ammette, tanto in materia penale che civile,
l'utilizzabilità degli screenshots di chat, e-mail e pagine web quali prove documentali, purché non ne venga contestato il contenuto o la provenienza (si veda, in proposito,
Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 27/04/2023, n. 11197).
Con particolare riguardo al processo civile, la Corte di cassazione ha in proposito statuito che “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene
pag. 15/18 prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 18/01/2025, n. 1254; si vedano anche: Cass. civ., Sez. II, Sent.,
16/07/2024, n. 19622; Cass. civ., Sez. II, Sent., 30/0411584 Cass;
1584 Cass. Civ., Sez.
6 - 2, Ord., 14/05/2018, n. 11606).
L'invocato difetto di conformità degli stessi all'art. 23 del Codice dell'Amministrazione
Digitale non comporta che gli stessi siano privi di qualsivoglia valore probatorio, ma unicamente che agli stessi non si possa attribuire ai sensi di legge “la stessa efficacia probatoria degli originali”; essi rimangono però liberamente apprezzabili dal giudice unitamente al resto del materiale istruttorio ai sensi dell'art. 2712 c.c.
In particolare, l'appellante non ha formulato alcuna contestazione circa il loro contenuto e la conformità all'originale e ciò che emerge dalle riproduzioni trova pieno riscontro nel resto dei documenti versati in atti, confermando dunque l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, dalle riproduzioni che raffigurano le chat Whatsapp è possibile evincere che la era inserita in un gruppo denominato “team Pierini” assieme ad un Per_1
utente denominato “ , presumibilmente riferibile alla dipendente Per_5 Tes_5
ed altri due membri, l'utenza telefonica 3383576207 denominato “ ” e
[...] Pt_1
quella contraddistinta dal numero 3391264072 denominata “mimmipik87”, con ogni probabilità appartenenti rispettivamente alla IG.ra e all'altra dipendente, Parte_1
(nome di cui il nickname su citato costituisce una crasi e che è nata per Persona_3
l'appunto nel 1987, cfr. all. 28 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Da una chat individuale con l'utenza della emerge che la era anche Tes_1 Per_1
applicata nella redazione e nella tenuta dell'agenda del salone, attività per la quale chiedeva e riceveva direttive dalla dipendente Tes_1
Ancora, da un'altra chat intrattenuta con la titolare si evince come la Parte_1
ricevesse anche da lei direttive in merito alla gestione dell'agenda degli Per_1
pag. 16/18 appuntamenti : “Gli appuntamenti li prendo dalle tre o più tardi?” al che la titolare risponde “Ciao, gli appuntamenti li puoi prendere dalle 16,00”. Si tratta di un chiaro indice del fatto che la richiedesse e successivamente eseguisse le istruzioni Per_1
della datrice di lavoro.
Sempre da tale chat è possibile apprendere che la chiedeva all'appellante Per_1
notizie circa le modifiche che sarebbero state approntate all'organizzazione del lavoro a seguito del lockdown e del blocco delle attività aperte al pubblico predisposto dal
Governo a causa dell'epidemia da Sars-Covid19 e palesava la propria piena messa a disposizione di energie lavorative, dichiarandosi disposta a coprire qualsiasi turno:
“Allora mi stavo domandando se devo preoccuparmi oppure se comunque che rientrerò
è certo, poi l'organizzazione se sarà diversa, gestione di lavoro, ore in più o in meno, turni ecc. Per me non sarà un problema mi adatto sono disposta a tutto il necessario”.
A maggior ragione ciò sconfessa la tesi di una presenza sporadica della lavoratrice e svincolata da obblighi di presenza, che anzi faceva riferimento a turni di lavoro e ad una organizzazione di lavoro nella quale era inserita.
Da un'altra chat con la titolare si evince poi come la lavoratrice giustificasse la sua assenza dal lavoro in occasione della contrazione di una malattia, il 3.1.2019.
Infine, dalle riproduzioni delle foto pubblicate nelle pagine social e dai tag apposti da alcune clienti si deduce invece come la fosse percepita e trattata dalla Per_1
clientela del salone quale membro effettivo dello staff assieme alle altre due dipendenti e CP_3 Tes_1
Per tutti i motivi esposti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo d'ufficio, in assenza di specifica.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
pag. 17/18 rigetta l'appello; condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che si Controparte_1
liquidano in euro € 5.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 23.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AN De IN CL NI
pag. 18/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL NI Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa AN De IN Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 364/2025 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZI D. TR ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
PERUGIA PIAZZA ITALIA 4
APPELLANTE contro
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1
di Perugia, presso la quale è domiciliato in PERUGIA VIA DEGLI OFFICI 14
APPELLATA avente ad
OGGETTO Opposizione a ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
NEL MERITO
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della insussistenza dei motivi posti a base dell'ordinanza ingiunzione opposta, annullare la ordinanza ingiunzione opposta in quanto illegittima. Con vittoria di funzioni spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizi
Per parte appellata:
Previo rigetto dell'istanza di sospensione, respingersi l'appello perché inammissibile
e/o infondato. Vinte le spese.
In subordine, previo rigetto dell'istanza di sospensione, in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia n. 81/2025, rigettare
l'opposizione proposta in primo grado in quanto inammissibile e/o infondata. Con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2022 la IG.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 406 del 18.10.2022, con la quale l' le aveva comminato le sanzioni previste Controparte_1
per la violazione: dell'art. 3 comma 3 decreto legge 22 Febbraio 2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 come sostituito dall'art. 22 comma 1,
d. lgs.14 settembre 2015 numero 151, per avere occupato senza la preventiva comunicazione di assunzione la lavoratrice dal 28 febbraio 2016 al Persona_1
27 febbraio 2020 per complessive n. 403 giornate di lavoro effettivo;
per aver inoltre corrisposto alla stessa lavoratrice la retribuzione in contanti e non con strumenti pag. 2/18 tracciabili dal mese di luglio 2018 al mese di Febbraio 2020 per complessive numero 20 mensilità.
L'ispettorato, costituitosi in giudizio in persona del Direttore p.t., contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione, richiamando il contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Con la sentenza n. 81/2025 del 20.1.2025 il Tribunale di Perugia ha rigettato il ricorso in opposizione presentato dalla ritenendo provato il rapporto di lavoro in nero Pt_1
oggetto di sanzione da parte dell'ispettorato sulla base delle testimonianze assunte in giudizio e delle dichiarazioni rese in sede ispettiva da clienti e dipendenti dell'ingiunta.
Con ricorso in appello depositato il 12.06.2025 la IG.ra ha impugnato la Parte_1
suddetta sentenza articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha lamentato la palese violazione dell'art.2094 c.c.. in quanto il giudice di primo grado avrebbe svilito il requisito dell'eterodirezione ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, affermando da un lato la sussistenza, per rapporti attinenti a lavori elementari, di una presunzione di subordinazione e dall'altro rinvenendo l'elemento della eterodirezione nonostante l' non abbia assolto all'onere su di sé gravante: si sarebbe in CP_1
totale assenza di riscontri probatori in ordine agli sintomatici della subordinazione, quali il rispetto di un orario di lavoro, la necessità di autorizzazioni per assentarsi dal lavoro, la presenza di un piano ferie, la ricezione da parte di ordini e direttive da parte del datore, la ricezione di uno stipendio fisso.
Con il secondo motivo di appello la IG.ra ha censurato la sentenza impugnata Pt_1
per aver sovvertito l'onere della prova che invece doveva gravare integralmente sull' , ricavando dalla mera sporadica presenza della nei locali che CP_1 Per_1
questa fosse una dipendente e dunque presumendo la natura subordinata del rapporto in pag. 3/18 mancanza dei relativi indici, non essendo a tale fine sufficiente la semplice negazione della natura autonoma del rapporto medesimo.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha dedotto l'erronea ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare la testimonianza del teste è Tes_1
stata ritenuta inattendibile al contrario di quella della (che aveva un interesse Per_1
diretto al giudizio) ed è stato attribuito maggior valore probatorio alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, che non sono state di verifica in sede giudiziaria e sarebbero comunque inidonee a dimostrare l'esistenza della subordinazione, in quanto avrebbero confermato la presenza solo sporadica e occasionale della nel negozio, senza Per_1
vincolo di orario, direttive, piano ferie o compenso fisso.
Nel giudizio così incardinato si è costituito con comparsa di costituzione e risposta datata 18.09.2025 l' contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e articolando un motivo di appello incidentale condizionato.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'opposizione osservando che l'Amministrazione prima e il Giudicante poi hanno evidenziato plurimi riscontri probatori a corredo delle dichiarazioni della IG.ra , sottolineando che anche i testi indicati Persona_1
dall'odierna appellata hanno avvalorato la correttezza dell'accertamento ispettivo circa la natura subordinata del rapporto di lavoro.
L'Ispettorato ha osservato che il vincolo di amicizia non esclude la natura subordinata del rapporto e che la gratuità della prestazione può essere ammessa solo in ambito familiare e in presenza di convivenza. L'indagine sulla sussistenza della subordinazione si atteggia diversamente nel caso di mansioni ripetitive ed elementari nonché nel caso di lavoro irregolarmente prestato;
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato riceve indiretta conferma nell'altro illecito rilevato dagli ispettori riguardante la retribuzione corrisposta in contanti alla sig.ra in spregio alla legge Persona_1
sulla tracciabilità dei pagamenti, dal mese di luglio 2018 al febbraio 2020.
pag. 4/18 Non rileverebbe poi la sentenza n.414/2024 del Tribunale di Perugia (Sezione Lavoro) in quanto resa inter alios e quindi non opponibile all' . CP_1
L' ha formulato, infine, un motivo di appello incidentale condizionato CP_1
all'accoglimento del gravame principale sulla base della ritenuta inammissibilità della messaggistica Whatsapp.
In proposito, l'appellato ha dedotto che, contrariamente a quanto evidenziato dal
Tribunale, i messaggi di posta elettronica (e-mail) e i messaggi WhatsApp costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Anche se privi di firma, questi documenti rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., e formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità all'originale.
All'udienza del 23.10.2025 il Collegio ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e
281 sexies, 3° comma, c.p.c. riservava la decisione.
I tre motivi di impugnazione formulati dall'appellante possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti vertono sulla valutazione delle prove e sulla ritenuta insussistenza dei caratteri tipici del lavoro subordinato che costituisce il fondamento della sanzione.
Innanzitutto va osservato che la sentenza n. 414/2024 resa all'esito del giudizio rubricato al n. R.G. 248/2022 dal tribunale di Perugia in funzione di Giudice del
Lavoro, con la quale è stata accolta l'opposizione presentata dalla IG.ra avverso Pt_1
l'avviso di addebito emesso nei suoi confronti dall' per il recupero dei contributi CP_2
non versati per la lavoratrice non può spiegare alcuna efficacia di giudicato ai Per_1
sensi dell'art. 2909 c.c. nel presente procedimento in quanto, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, “tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza
pag. 5/18 ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti
l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di CP_1
lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto” (si veda, più di recente Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord., 15/06/2020, n. 11539).
Il giudice di primo grado non era dunque vincolato in alcun modo dalla sentenza resa dal Giudice del Lavoro ed era libero di valutare le risultanze probatorie secondo il proprio prudente apprezzamento.
Va poi osservato che il contrasto fra la decisione del Giudice del lavoro e quella impugnata è, a ben vedere, più apparente che reale, in quanto devono essere adeguatamente valorizzate le differenze che intercorrono fra i due tipi di giudizio.
Se infatti entrambi condividono quale presupposto fattuale l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolare, essi divergono profondamente quanto all'oggetto dell'accertamento demandato al giudice.
Il giudizio azionato a seguito dell'opposizione all'avviso emesso dall' ha infatti CP_2
ad oggetto l'accertamento circa la sussistenza di un'evasione contributiva e presuppone la dimostrazione, da parte dell'Ente previdenziale, dei fatti costitutivi del credito, tra cui l'orario effettivo ed il tipo di lavoro prestato. Tale giudizio, in quanto volto al recupero dei contributi previdenziali di cui è stato omesso il versamento, richiede una più specifica dimostrazione delle concrete modalità di impiego del lavoratore in nero, quali pag. 6/18 l'esatto periodo di occupazione del lavoratore e la misura della retribuzione onde ricostruire il quantum dovuto.
Nel caso che ci occupa la contestazione del lavoro in nero è stata limitata nell'ordinanza ingiunzione a due soli giorni a settimana senza specifica delle ore settimanali complessive;
inoltre il rigetto della domanda di da parte del Giudice del Lavoro è CP_2
stato motivato essenzialmente dal fatto che i testi escussi non sono stati in grado di precisare la dimensione temporale della presenza e dell'impegno della presso Per_1
il negozio così come contestata, nonché gli indici sintomatici della subordinazione.
Nella sentenza impugnata si fa cenno al fatto che la signora nelle sue difese, Pt_1
avrebbe citato le dichiarazioni in sede ispettiva, ma non risulta che i relativi verbali siano stati ivi prodotti, ed infatti tali dichiarazioni non sono state citate in motivazione ed in alcun modo sono state vagliate dal giudice del lavoro. Non si ha quindi contezza del fatto che il materiale probatorio esaminato fosse identico in quel giudizio ed in quello presente.
Ciò posto, esaminate le risultanze in atti, la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia corretta e condivisibile, in quanto il materiale probatorio acquisito prova la fondatezza delle sanzioni comminate.
In merito ai verbali, in particolare, è priva di pregio l'argomentazione dall'appellante circa la loro inidoneità a fungere da mezzi di prova nel presente giudizio.
In merito, il costante e condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità statuisce che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino Controparte_1
avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze
pag. 7/18 istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 09/09/2025, n. 24844).
Va in proposito osservato che pressoché tutti i soggetti che hanno reso dichiarazioni di fronte agli ispettori - fatta eccezione per e (rispettivamente nuova Tes_1 CP_3
proprietaria dell'attività della ed ex dipendente dell'ingiunta) che negano Pt_1
espressamente che fosse una dipendente della - hanno collocato in Per_1 Pt_1
tempi diversi di un arco temporale assai esteso (gli anni che vanno dal 2006-2020) la all'interno dell'attività della mentre era intenta a svolgere varie Per_1 Pt_1
mansioni di ausilio all'attività dell'ingiunta.
IGnificative in tal senso sono innanzitutto le dichiarazioni di quelle persone che hanno dichiarato di recarsi più spesso nel negozio della IG.ra e che dunque possono Pt_1
considerarsi le più attendibili nella ricostruzione delle esatte modalità con cui si svolgeva la prestazione della Per_1
Innanzitutto, la sig.ra (cfr. all. 15 del fascicolo di primo grado di parte Parte_2
appellata) ha affermato di aver frequentato il negozio come cliente fissa per circa due giorni a settimana, generalmente il mercoledì e il sabato, dal 2006 al 2017, affermando di averla vista “lavorare occupandosi prevalentemente delle pieghe, dei colori e delle tinte oltre che dei lavaggi” e di avere “trovato al lavoro sempre tutte Persona_1
le volte che sono andata al negozio”; la IG.ra , poi, ha dichiarato di Testimone_2
frequentare il negozio della fin dal periodo 2008-2009, che negli anni 2011-2012 Pt_1
e 2015-2017 ha frequentato il negozio di media una volta a settimana e di aver visto presente in negozio, sebbene non tutte le volte, e “prevalentemente Persona_1
dedita a piccoli lavori di supporto della titolare, dal lavaggio della testa alla pettinatura a capelli bagnati, all'asciugatura, o all'attività di riassetto e riordine del negozio”.
pag. 8/18 Infine, la IG.ra (cfr. all. 16 del fascicolo di primo grado di parte Controparte_4
appellata), la quale ha affermato di aver frequentato il negozio dell'ingiunta dal 2018 al
2020 e di ivi recarsi due volte a settimana, ha dichiarato di aver visto in tali occasioni la
“lavorare sia di mattina che di pomeriggio. […] La vedevo prevalentemente Per_1
spazzare per terra, lavare i capelli, pulire i bagni. Qualche volta è capitato che mi passasse la piastra”.
Tali dichiarazioni trovano poi riscontro nelle dichiarazioni in udienza dal teste Tes_3
(cfr. verbale di udienza del 5.06.2023), la quale ha dichiarato di aver
[...]
frequentato il negozio dell'ingiunta nel 2006-2007 e di essere stata presente in negozio per due giorni a settimana, il venerdì e il sabato, ed ha confermato quanto dichiarato in sede ispettiva, ovvero di aver visto in tali occasioni “lavare i capelli a Persona_1
qualche cliente” (cfr. all. 17 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Infine, (cfr. all. 15 del fascicolo di primo grado di parte appellante), la CP_5
quale ai tempi frequentava il negozio essendo conoscente tanto della quanto Per_1
della afferma di aver visto la lavorare per l'ingiunta nell'estate del Pt_1 Per_1
2006 “lavando le teste o anche passando le tinte”.
Dette testimonianze, rese da testi attendibili e intrinsecamente coerenti fra di loro, sono tutte convergenti nel collocare stabilmente la nel negozio dell'appellante già Per_1
dal 2006 perlomeno per due giorni a settimana, e tale presenza è comunque confermata dalle dichiarazioni delle restanti persone audite in sede ispettiva, le quali, pur frequentando meno assiduamente l'attività della hanno parimenti riferito della Pt_1
presenza della all'interno del salone, intenta a svolgere alcune mansioni quali Per_1
lo spazzare il pavimento, lavare le teste dei clienti e altre attività di supporto. Tali dichiarazioni sono state rese anche da soggetti citati da parte appellante a proprio sostegno.
pag. 9/18 In particolare, la teste ha dichiarato in sede ispettiva (cfr. all. 20 del fascicolo di Tes_4
primo grado di parte appellante) di aver frequentato il negozio “un massimo di 2 volte al mese”, e di aver comunque visto la dedita a mansioni quali il lavaggio dei Per_1
capelli e la pulizia del pavimento, dichiarazioni che ha poi confermato quale teste all'udienza del 05.06.2023.
Anche (cfr. all. 25 del fascicolo di primo grado di parte appellante), Controparte_6
che frequentava il negozio circa una volta al mese, ha visto la nel negozio Per_1
dedita ad attività quali “spazzare per terra, preparare il caffè”.
Il IG. poi (cfr. all. 22 del fascicolo di primo grado di parte appellante, il quale CP_7
frequentava di rado il negozio (“
1-2 volte l'anno”) afferma di aver visto la Per_1
all'interno dell'esercizio, affermando che una volta gli ha anche lavato i capelli.
Infine, la IG.ra cfr. all. 23 del fascicolo di primo grado di parte appellata), che Per_2
frequentava il negozio “1 o 2 volte ogni 2-3 mesi” ha visto la nel negozio Per_1
della dedita a “spazzare per terra”. Pt_3
La circostanza che anche questi testimoni meno assidui nella presenza nel salone ricordino la all'interno dell'esercizio rende evidentemente più solida l'ipotesi Per_1
di una presenza stabile e continuativa della giovane nel negozio.
e stabilmente impiegate alle dipendenze della Testimone_5 Persona_3
e certamente consapevoli che la a differenza loro, non era inquadrata, Pt_1 Per_1
hanno verosimilmente reso dichiarazioni atte a non pregiudicare la datrice di lavoro, confermando una sporadica presenza della in negozio, ma non per dedicarsi al Per_1
lavoro. Tali dichiarazioni però paiono meno attendibili rispetto alle numerose e concordi dichiarazioni sopra citate che hanno collocato, in diversi periodi temporali, la Per_1
all'interno dell'esercizio commerciale di , dedita a prestazioni in parte Parte_1
ricollegabili all'attività di parrucchiera (lavaggio capelli, pettinatura, messa in posa delle tinte), in parte ad attività di riordino dei locali e di supporto.
pag. 10/18 Non è incompatibile con l'esistenza di uno stabile rapporto lavorativo fra l'appellante e la il fatto che alcuni dei soggetti sentiti in sede ispettiva abbiano visto la Per_1
dedita solo alla pulizia dei locali del negozio, oppure momentaneamente priva Per_1
di una mansione da svolgere (come nel caso del citato da parte appellante;
Per_4
cfr. all. 27 del fascicolo di parte appellata).
Il fatto che la maggior parte dei testi ricordi la dedita allo spazzare i Per_1
pavimenti non esclude il carattere subordinato del rapporto, sia perché è plausibile che in momenti in cui l'attività del negozio era meno intensa una lavoratrice dedita a mansioni elementari e non particolarmente qualificate, come la rimanesse Per_1
inerte o si dedicasse unicamente ad attività di riordino dei locali, sia perché lo stesso
CCNL del settore di riferimento inquadra al 4° livello retributivo – così come in effetti contestato per la i lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e Parte_4
degli arredi.
Come si accennava, e negano che la Testimone_5 Persona_3 Per_1
abbia mai prestato alcuna attività lavorativa a beneficio dell'attività della Pt_1
circostanza poi ribadita dalla anche quale teste sentita all'udienza del Tes_1
30.10.2023.
In particolare, entrambe sostengono, al pari della nelle proprie dichiarazioni rese Pt_1
in sede ispettiva (cfr. all. 10 del fascicolo di primo grado), che la presenza della nel negozio fosse sporadica e discontinua, e che la stessa fosse accolta per Per_1
motivi di cortesia e di supporto psicologico e nella ricerca di un lavoro, prestando spontaneamente ausilio a titolo di amicizia, al più spazzando il pavimento.
Tale prospettazione pare indubbiamente inverosimile, sia perché, come si è visto, anche clienti meno assidui ricordano di aver incontrato la nel negozio in circostanze Per_1
diverse ed in un lasso temporale piuttosto ampio, sia perché, ammesso che la Per_1
avesse semplicemente voluto acquisire informazioni sulla tipologia di lavoro e ad pag. 11/18 osservare le altre parrucchiere intente al lavoro, la sua presenza non si sarebbe certo protratta per anni come riferito dai testi.
La stessa in sede ispettiva (cfr. all. 10 del fascicolo di primo grado di parte Pt_1
appellante) pur avendo affermato che la presenza della nel suo negozio era Per_1
discontinua e principalmente motivata da una sorta di sostegno psicologico che lei e le sue dipendenti prestavano in suo favore, allo stesso tempo ha ammesso una serie di circostanze che, lette unitamente al resto del materiale probatorio, depongono per l'esistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato con la Per_1
Innanzitutto, la ha affermato che la “non svolgeva particolari Pt_1 Per_1
mansioni”, “avrà lavato qualche testa”, ma che “non era in grado” o “non era capace” di lavorare come parrucchiera, il che implica che avesse effettivamente adibito la lavoratrice ad alcune mansioni proprie della sua attività e in tal modo saggiato le sue capacità.
Inoltre, ha ammesso di aver proposto alla di frequentare un corso gratuito di Per_1
formazione per il lavoro di parrucchiera, il che suggerisce un interesse della titolare verso la possibile formazione della lavoratrice.
La stessa appellante ha confermato che la frequentava il negozio da numerosi Per_1
anni, da poco dopo l'arrivo di cfr. doc. 11, la quale ha dichiarato Tes_5 CP_3
di essere stata assunta il 3.11.2008), fino al 2020.
Infine, l'appellante ha pacificamente ammesso di aver corrisposto delle somme di denaro in contanti alla “più di una volta” fino al 2020, per amicizia e perché Per_1
sapeva che la aveva problemi economici. Peraltro la stessa ha Per_1 Pt_1
dichiarato che la fin da ragazzina affermava di voler fare la parrucchiera “da Per_1
grande”. Tutti gli elementi collimano dunque nel far presumere che la non Per_1
cercasse semplicemente compagnia per fare quattro chiacchiere, ma impegnasse il proprio tempo per apprendere un mestiere che le piaceva e che collaborasse con pag. 12/18 costanza all'attività di impresa della utilizzando i suoi strumenti e ricevendo da Pt_1
lei direttive.
D'altronde, appare poco plausibile che la possa aver prestato la propria opera Per_1
per motivi di mera cortesia e dunque a titolo gratuito: la lavoratrice ha infatti frequentato per un periodo di tempo lungo circa 14 anni l'attività della sig.ra e Pt_1
con frequenza costante, sia di mattina che di pomeriggio, circostanze che, assieme alla già citata percezione di somme di denaro, mal si conciliano con una prestazione di tipo saltuario e disinteressato.
Priva di pregio è poi l'argomentazione secondo cui la sentenza di primo grado svilirebbe la dimostrazione del requisito della eterodirezione ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro quale subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.
Sul punto deve ritenersi condivisibile il ragionamento fatto dal giudice di primo grado, in linea con la giurisprudenza di legittimità maggioritaria secondo la quale “nei casi di mansioni elementari o ripetitive il potere direttivo del datore di lavoro può estrinsecarsi in maniera meno intensa rispetto ad altri tipi di mansioni più elaborate, acquisendo così maggiore rilevanza probatoria gli altri indici della subordinazione individuati dalla giurisprudenza, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa” (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
13/10/2022, n. 29973).
Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che, nella realtà empirica, determinati tipi di occupazioni consistenti in prestazioni prettamente manuali e/o pag. 13/18 esecutivi e di minimo contenuto professionale difficilmente potrebbero svolgersi in assenza di direttive da parte del datore di lavoro e senza il coordinamento del lavoratore da parte di questo con l'assetto organizzativo dell'impresa e senza assumere le caratteristiche della subordinazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 04/06/2024, n.
15558; si veda anche Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 07/01/2009, n. 58).
La sentenza di primo grado, dunque, non opera alcun capovolgimento dell'onere della prova ma fa applicazione di un ragionamento presuntivo legittimo e correttamente argomentato, che fa leva, oltre che sulle risultanze del materiale istruttorio in atti, anche sulla natura dell'attività prestata dalla per dedurne il carattere subordinato. Per_1
Nel caso di specie, come già chiarito è stata dimostrata la presenza fissa della Per_1
nell'attività della per due giorni a settimana, sia di mattina che di pomeriggio, Pt_1
per un tempo di almeno 14 anni, pur essendo la contestazione della sanzione amministrativa limitata agli ultimi 5 anni, per ragioni di prescrizione.
Poiché quasi tutti i testi ed i soggetti sentiti in sede ispettiva l'hanno vista intenta in mansioni estremamente semplici e ripetitive, che non richiedono alcuna particolare qualifica, è ragionevole ritenere che la avesse fornito alla delle previe Pt_1 Per_1
direttive, senza necessità di dover impartire nuove istruzioni ogni volta.
Sarebbe d'altronde inverosimile ritenere che la di propria spontanea volontà, Per_1
potesse presentarsi a piacimento nei luoghi di lavoro – aperti al pubblico, ma pur sempre riservati a chi vuole sottoporsi a trattamenti estetici – utilizzare gli strumenti di lavoro della quali lavatesta, phon, spazzole, scope, ecc. e soprattutto entrare in Pt_1
contatto con la clientela senza alcuna richiesta o direttiva in tal senso da parte della titolare.
Tutto ciò implica certamente un inserimento stabile nell'organizzazione dell'attività del negozio e l'esercizio da parte della di un potere di indirizzo e gestione della Pt_1
prestazione della Per_1
pag. 14/18 D'altra parte, la presunzione di gratuità in presenza di prestazioni di lavoro occasionale opera solo in presenza di un legame di tipo familiare, che certamente non sussiste per la
Anche sotto tale profilo non può ritenersi che vi sia stata violazione o falsa Per_1
applicazione dell'art. 2094 c.c.
Infatti, quanto più il rapporto assuma le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso, opera al riguardo la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, sempreché non sussistano invece i presupposti per l'operare di una presunzione di gratuità, correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducano a un'opzione in tal senso (Cass.
Lav. 3975/2001).
In ogni caso, depone per la presenza di un rapporto di eterodirezione e dell'inserimento stabile della nell'organizzazione dell'impresa della anche quanto si Per_1 Pt_1
deduce dalle riproduzioni delle chat del servizio di messaggistica Whatsapp e delle pagine social (cfr. all. 14), le quali, a differenza di quanto a suo tempo ritenuto dal giudice di primo grado, devono ritenersi pienamente utilizzabili.
La giurisprudenza di legittimità ormai ammette, tanto in materia penale che civile,
l'utilizzabilità degli screenshots di chat, e-mail e pagine web quali prove documentali, purché non ne venga contestato il contenuto o la provenienza (si veda, in proposito,
Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 27/04/2023, n. 11197).
Con particolare riguardo al processo civile, la Corte di cassazione ha in proposito statuito che “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene
pag. 15/18 prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 18/01/2025, n. 1254; si vedano anche: Cass. civ., Sez. II, Sent.,
16/07/2024, n. 19622; Cass. civ., Sez. II, Sent., 30/0411584 Cass;
1584 Cass. Civ., Sez.
6 - 2, Ord., 14/05/2018, n. 11606).
L'invocato difetto di conformità degli stessi all'art. 23 del Codice dell'Amministrazione
Digitale non comporta che gli stessi siano privi di qualsivoglia valore probatorio, ma unicamente che agli stessi non si possa attribuire ai sensi di legge “la stessa efficacia probatoria degli originali”; essi rimangono però liberamente apprezzabili dal giudice unitamente al resto del materiale istruttorio ai sensi dell'art. 2712 c.c.
In particolare, l'appellante non ha formulato alcuna contestazione circa il loro contenuto e la conformità all'originale e ciò che emerge dalle riproduzioni trova pieno riscontro nel resto dei documenti versati in atti, confermando dunque l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, dalle riproduzioni che raffigurano le chat Whatsapp è possibile evincere che la era inserita in un gruppo denominato “team Pierini” assieme ad un Per_1
utente denominato “ , presumibilmente riferibile alla dipendente Per_5 Tes_5
ed altri due membri, l'utenza telefonica 3383576207 denominato “ ” e
[...] Pt_1
quella contraddistinta dal numero 3391264072 denominata “mimmipik87”, con ogni probabilità appartenenti rispettivamente alla IG.ra e all'altra dipendente, Parte_1
(nome di cui il nickname su citato costituisce una crasi e che è nata per Persona_3
l'appunto nel 1987, cfr. all. 28 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Da una chat individuale con l'utenza della emerge che la era anche Tes_1 Per_1
applicata nella redazione e nella tenuta dell'agenda del salone, attività per la quale chiedeva e riceveva direttive dalla dipendente Tes_1
Ancora, da un'altra chat intrattenuta con la titolare si evince come la Parte_1
ricevesse anche da lei direttive in merito alla gestione dell'agenda degli Per_1
pag. 16/18 appuntamenti : “Gli appuntamenti li prendo dalle tre o più tardi?” al che la titolare risponde “Ciao, gli appuntamenti li puoi prendere dalle 16,00”. Si tratta di un chiaro indice del fatto che la richiedesse e successivamente eseguisse le istruzioni Per_1
della datrice di lavoro.
Sempre da tale chat è possibile apprendere che la chiedeva all'appellante Per_1
notizie circa le modifiche che sarebbero state approntate all'organizzazione del lavoro a seguito del lockdown e del blocco delle attività aperte al pubblico predisposto dal
Governo a causa dell'epidemia da Sars-Covid19 e palesava la propria piena messa a disposizione di energie lavorative, dichiarandosi disposta a coprire qualsiasi turno:
“Allora mi stavo domandando se devo preoccuparmi oppure se comunque che rientrerò
è certo, poi l'organizzazione se sarà diversa, gestione di lavoro, ore in più o in meno, turni ecc. Per me non sarà un problema mi adatto sono disposta a tutto il necessario”.
A maggior ragione ciò sconfessa la tesi di una presenza sporadica della lavoratrice e svincolata da obblighi di presenza, che anzi faceva riferimento a turni di lavoro e ad una organizzazione di lavoro nella quale era inserita.
Da un'altra chat con la titolare si evince poi come la lavoratrice giustificasse la sua assenza dal lavoro in occasione della contrazione di una malattia, il 3.1.2019.
Infine, dalle riproduzioni delle foto pubblicate nelle pagine social e dai tag apposti da alcune clienti si deduce invece come la fosse percepita e trattata dalla Per_1
clientela del salone quale membro effettivo dello staff assieme alle altre due dipendenti e CP_3 Tes_1
Per tutti i motivi esposti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo d'ufficio, in assenza di specifica.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
pag. 17/18 rigetta l'appello; condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che si Controparte_1
liquidano in euro € 5.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 23.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
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