CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 815/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. AN AU Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. DR ES Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3560/2025 estensore Dott.
RI AS promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIO ROBERTO TARZIA elettivamente domiciliato in MILANO, VIA M. E.
G. SAVARE' presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCA BRIANTI CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Castelletto Ticino (NO), Via Beati n.156 presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza Trib. Milano sez. lav. n.
3560/2025 pubbl. il 01/07/2025 RG n. 795/2025 e non notificata.
Nel merito, rigettare il ricorso di primo grado e le domande tutte ex adverso proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto. Pt_1
pagina 1 di 7 In via del tutto gradata, per mero scrupolo difensivo, accertare la sussistenza della minore somma dovuta all' , con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo, rigettando sul punto Pt_1
l'opposizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Ove occorra, visto che la causa è documentale per pacifica iscrizione dell'appellato alla gestione commercianti, senza inversione dell'onus probandi che ricade su controparte, si chiede, ove ritenuto necessario, di ammettere l' alla prova testimoniale sui capitoli da 1) a 17) della premessa in fatto, Pt_1 preceduti dalla locuzione “vero è che” nonché a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi
(della controparte) sugli stessi testi indicati nel ricorso introduttivo;
Testi:
Il curatore del Fallimento della società società NI SR, dr. Persona_1
PER L'APPELLATO
In via principale e nel merito:
- rigettare le domande tutte formulate e spiegate dall'appellante, per tutti i motivi esposti in narrativa in quanto ingiustificati ed infondati tanto in fatto quanto in diritto;
- confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata del Giudice del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro,
Dr. RI AS, 3560/2025 pubbl. il 01/07/2025 RG n. 795/2025.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui venissero ricalcolati i termini di prescrizione e, quindi, valutato un eventuale credito da parte dell' nei confronti del Sig. dichiarare che nulla è dovuto Pt_1 CP_1 dall'appellato a titolo di contributi a percentuale per l'anno 2017 per lo stato di insolvenza della
Unionflex srl e l'assenza di emolumenti percepiti dall'amministratore, Sig. CP_1
In via ulteriormente subordinata:
- nel calcolare l'eventuale credito in capo all' valutare la situazione di invalidità al 100% del Sig. Pt_1
e, contestualmente, annullare lo stesso e/o rivalutarlo, con annullamento di ogni CP_1
importo comminato a titolo di sanzione per morosità e/o interessi.
In ogni caso:
- condannare parte appellante al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa, compreso il rimborso forfettario delle spese generali, oneri ed accessori di legge del presente giudizio.
Con ogni più ampia riserva.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 2 di 7 Il sig. ha proposto davanti al Tribunale di Milano opposizione all'avviso di addebito n. CP_1
3682024001764794400, notificato in data 10.12.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 15.330,63 a titolo di contributi previdenziali a percentuale in favore della Gestione
Commercianti, calcolati sul reddito di partecipazione denunciato dalla società Unionflex srl, di cui il ricorrente era socio unico e, in quanto tale, iscritto alla Gestione Commercianti, per il periodo intercorrente tra il 01.2017 e il 12.2017.
Nel contraddittorio dell' il Tribunale, senza svolgere attività istruttoria, ha in via preliminare Pt_1 respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività proposta da;
nel merito ha ritenuto Pt_1
fondato il ricorso, così motivando:
“I contributi omessi si riferiscono all'anno 2017 (dal gennaio al dicembre).
L'avviso di addebito è stato pacificamente notificato in data 10.12.24.
Il termine di prescrizione dei crediti da omessa contribuzione è di cinque anni. Pt_1
La sospensione della prescrizione è stata pari a 311 giorni (129 giorni + 182) secondo il disposto dell'articolo 37 comma 2 del decreto-legge numero 18 del 2020 e dell'articolo 11 comma 9 del decreto-legge numero 183 del 2020.
E lo stesso istituto, con la circolare numero 126 nel 2021, ha comunicato che i periodi di sospensione sono nella misura complessiva di 311 giorni.
Non è invece condivisibile il rilievo dell'istituto per il quale la sospensione della prescrizione sarebbe pari a 541 giorni sulla base delle ulteriori norme indicate da che avrebbero prorogati i termini Pt_1
di sospensione già esaminati.
In data 13.12.23 ha interrotto la prescrizione con la notifica della comunicazione di debito Pt_1
Quindi dal 1.1.18 al 13.12.23 nonostante la sospensione di poco meno di un anno (311 giorni) sono trascorsi più di 5 anni.
Il credito è pertanto prescritto”.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l'insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito impugnato ed ha condannato l' al pagamento delle spese di lite per euro 1.500,00 oltre accessori. Pt_1
Con ricorso iscritto a ruolo il 25.7.2025 l' ha proposto appello. Pt_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante rileva che erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che fosse elettivamente domiciliato in Piazza Marelli 12 Pavia, presso lo studio Pt_1 dell'Avv.to Mario Roberto Tarzia mentre era domiciliato presso il difensore in Milano, via M. e G.
Savarè n. 1 – Ufficio Legale Distrettuale . Pt_1
Con il secondo motivo l' censura la decisione del Tribunale per avere erroneamente ritenuto il Pt_1
dies a quo della prescrizione il 1.1.2018 anziché il 2.7.2018. L'avviso di addebito riguarda i contributi pagina 3 di 7 a percentuale dell'anno 2017 ovvero la contribuzione sul reddito, eccedente il minimale, per anno 2017.
I contributi richiesti, infatti, (euro 10.531,89) sono stati calcolati sul reddito di partecipazione denunciato dalla società NI SR (euro 59.532,00) di cui il ricorrente era socio unico e in quanto tale pacificamente iscritto alla Gestione Commercianti.
La prescrizione, in tale caso, decorre dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi, da individuarsi nel giorno 2 luglio 2018 poiché il 30 giugno, termine ordinario, cadeva di sabato.
Ne consegue che i cinque anni di cui all'art. 3 comma 9 Legge n. 335/1995 sarebbero originariamente maturati al 2 luglio 2023; a tale termine vanno però aggiunti i 311 giorni di cui ai decreti emergenziali, come ritenuto dal primo Giudice (articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021), il che fa individuare il termine di prescrizione corretto nel giorno 8 maggio 2024.
L'interruzione della prescrizione è avvenuta con la comunicazione di debito in data 13.12.2023 come risulta anche dalla sentenza, per cui il credito non è prescritto.
Con il terzo motivo di gravame l' ripropone nel merito le proprie difese, deducendo nuovamente Pt_1
che era socio unico della Unionfllex e in quanto tale iscritto alla Gestione Commercianti;
che CP_1
l'attività economica svolta dalla società (commercializzazione di prodotti derivati dalla gomma e più specificatamente di tubi flessibili in nylon e gomma sia per l'Italia che per tutti i paesi europei e di altri continenti nonché la compravendita e la commercializzazione degli stessi) rientra nel settore terziario ai sensi e per gli effetti della legge n. 88/1989 e, quindi, fra quelle per le quali ricorre l'obbligo d'iscrizione nella gestione previdenziale dei commercianti con decorrenza 1.1.1997, così come disposto dalle legge 662/1996 art. 1 comma 203; che aveva dichiarato al fisco di aver svolto l'attività in CP_1 modo “abituale e prevalente”, barrando il quadro RK della relativa dichiarazione per l'anno 2017; che aveva pagato i contributi fissi per l'anno 2017; che, essendo socio unico e amministratore e non essendo stati denunciati all' collaboratori e dipendenti, l'attività della società non poteva che Pt_1
essere svolta dal medesimo.
Infine, con il quarto motivo di gravame l' chiede, in ragione dell'accoglimento dei precedenti Pt_1
motivi, la modifica della statuizione sulle spese di lite di primo grado e conclude come in epigrafe riportato.
Si è costituito l'appellato con memoria difensiva depositata il 22.11.2025, ritenendo la correttezza della sentenza e comunque rilevando che in ogni caso la notifica dell'AVA doveva considerarsi tardiva;
infatti non può ritenersi provata l'interruzione della prescrizione effettuata con comunicazione di debito pagina 4 di 7 asseritamente notificata il 13.12.2023, poiché la cartolina di ritorno prodotta dall' quale Pt_1
documento 4 non consente di risalire all'identità del soggetto che ha preso in consegna il plico, non risultando quella apposta essere la firma del portiere del condominio ove abita l'appellato, soggetto incaricato della ricezione della corrispondenza. Di conseguenza, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere proprio l'AVA notificato in data 12.12.2024 e, quindi, quando il termine di prescrizione, che secondo l' sarebbe venuto a cadere in data 8.5.2024, era già spirato, con la Pt_1
conseguenza della conferma della sentenza, sia pure con diversa motivazione.
L'appellato ribadisce, inoltre, l'infondatezza della pretesa creditoria richiamando quanto già esposto in primo grado e, infine, fa rilevare lo stato di invalido al 100% del sig. che aveva motivato la CP_1 sospensione dell'esecutività del titolo da parte del primo Giudice e che gli impediscono qualsiasi attività lavorativa.
All'udienza del 4.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
Preliminare è l'esame del secondo motivo di appello, che è fondato.
Si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11216/2025 del 28/04/2025: “questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di contributi c.d. a percentuale, pur essendo il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, coerentemente con il principio generale di cui all'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (Cass. n.
27950 del 2018); che, disponendo l'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435/2001 (nel testo ratione temporis vigente, per come modificato dall'art. 2, d.l. n. 63/2002, cit. e, successivamente, dall'art. 37, comma 11, d.l. 4 luglio
2006, n. 223) al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti”.
Con l'art. 7 quater DL n. 193 del 22/10/2016 conv. l. n. 225/2016 il termine per il versamento è stato fissato nel 30 giugno di ogni anno. Dato che tale giorno nel 2018 cadeva di sabato, il versamento del saldo avrebbe potuto essere effettuato fino al 2.7.2017, giorno da cui decorre il termine prescrizionale.
pagina 5 di 7 Del resto, ciò corrisponde sostanzialmente a quanto sostenuto dallo stesso ricorrente in primo grado, che nel proprio atto di opposizione individuava il dies a quo nel giorno 3.7.2018.
L'appellato ha riproposto la contestazione circa il ricevimento dell'atto interruttivo della prescrizione del 13.12.2023, il che diviene rilevante posto che la prescrizione veniva a scadere in data 8.5.2024 e quindi, in carenza di tale atto interruttivo, la notifica dell'AVA del 10.12.2024 sarebbe successiva alla maturazione del termine prescrizionale.
L'eccezione è infondata, trattandosi di una raccomandata postale che non soggiace alle regole proprie delle notificazioni degli atti giudiziari. Si richiama a proposito Cass. Ord. n. 4451 /2024 secondo cui
“Questa Corte, con orientamento costante cui va data continuità, ha sempre affermato, riguardo alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, che l'ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass.11708/11, Cass.1686/23). Rettamente, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto valida ed efficace la comunicazione, sebbene recante firma illeggibile sull'avviso di ricevimento, poiché l'accertamento della relazione tra il ricevente e il destinatario rientra nel preliminare accertamento dell'ufficiale postale, e la mancanza di tale relazione può essere fatta valere solo con querela di falso, non proposta.” (Cfr. anche Cass. nn. 24899/2022 e 19795/2017).
Ne segue che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si deve ritenere raggiunta la prova della conoscenza dell'atto, non avendo dedotto il sig. alcun motivo per essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di CP_1
averne avuto notizia.
Quanto al merito della pretesa, le contestazioni svolte dall'odierno appellato, sia in primo grado che in appello, sono del tutto generiche: “Dall'avviso di addebito non si comprende a quale titolo e, conseguentemente rispetto quale metodo di calcolo, vengano richieste le somme indicate nell'avviso di addebito oggetto di giudizio, al Sig. tenuto in considerazione che, all'epoca, l'appellato aveva CP_1 regolarmente versato i contributi obbligatori per l'anno 2017 e che, la richiesta dell' verte sui Pt_1
contributi a percentuale, riferiti alla carica di amministratore unico della Unionflex srl, società che, all'epoca, si trovava già in grave crisi finanziaria e, pochi mesi più tardi, veniva dichiarata fallita. Dal
pagina 6 di 7 momento che è la stessa appellante che, tra i suoi testi, cita il curatore del fallimento Unionflex srl, Dr.
, sarebbe interessante domandargli se il Sig. visto la situazione conclamata di crisi Per_1 CP_1
della società, svolgesse effettivamente tutti gli incarichi elencati, in via standardizzata e non provata, nel ricorso di controparte e, soprattutto, quale fossero gli effettivi emolumenti percepiti dal momento che risultava, nel 2014, l'ultimo bilancio depositato dalla società.”
Tali contestazioni paiono riferirsi ai redditi prodotti dalla società e alla attività svolta dal ma si CP_1
tratta di affermazioni dubitative, da cui non si desume una reale contestazione della sussistenza del credito. Non appare affatto contestato peraltro, che sia stato iscritto alla gestione commercianti CP_1 in ragione dello svolgimento dell'attività per la società Unionflex srl, di cui era socio unico e amministratore unico, né che la società avesse conseguito per il 2017 un utile di 59.532,00 euro.
Quanto alla situazione di invalidità del sig. questa appare riconosciuta solo nel 2024, quindi in CP_1 epoca ben successiva all'insorgere del debito verso l'ente previdenziale, non rilevando tale circostanza, in mancanza di qualsiasi previsione di legge, neppure ai fini della richiesta attenuazione della pretesa creditoria.
Circa il quarto motivo di gravame, questo non deve essere esaminato poiché la condanna alle spese di lite consegue alla riforma della sentenza.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere riformata, con rigetto dell'originaria domanda di
CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della controversia, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto dell'attività svolta e della limitata complessità della causa, in euro 2.000,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per l'appello
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3560/2025, respinge l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2024 00176479 44 000 per la somma di euro 15.330,63, notificato a in data 10.12.2024. CP_1
Condanna l'appellato a rifondere all' le spese di lite del doppio grado di giudizio nell'importo Pt_1
complessivo di euro 4.000,00 oltre spese generali 15%.
Milano, 04/12/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
DR ES AN AU
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. AN AU Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. DR ES Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3560/2025 estensore Dott.
RI AS promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIO ROBERTO TARZIA elettivamente domiciliato in MILANO, VIA M. E.
G. SAVARE' presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCA BRIANTI CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Castelletto Ticino (NO), Via Beati n.156 presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza Trib. Milano sez. lav. n.
3560/2025 pubbl. il 01/07/2025 RG n. 795/2025 e non notificata.
Nel merito, rigettare il ricorso di primo grado e le domande tutte ex adverso proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto. Pt_1
pagina 1 di 7 In via del tutto gradata, per mero scrupolo difensivo, accertare la sussistenza della minore somma dovuta all' , con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo, rigettando sul punto Pt_1
l'opposizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Ove occorra, visto che la causa è documentale per pacifica iscrizione dell'appellato alla gestione commercianti, senza inversione dell'onus probandi che ricade su controparte, si chiede, ove ritenuto necessario, di ammettere l' alla prova testimoniale sui capitoli da 1) a 17) della premessa in fatto, Pt_1 preceduti dalla locuzione “vero è che” nonché a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi
(della controparte) sugli stessi testi indicati nel ricorso introduttivo;
Testi:
Il curatore del Fallimento della società società NI SR, dr. Persona_1
PER L'APPELLATO
In via principale e nel merito:
- rigettare le domande tutte formulate e spiegate dall'appellante, per tutti i motivi esposti in narrativa in quanto ingiustificati ed infondati tanto in fatto quanto in diritto;
- confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata del Giudice del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro,
Dr. RI AS, 3560/2025 pubbl. il 01/07/2025 RG n. 795/2025.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui venissero ricalcolati i termini di prescrizione e, quindi, valutato un eventuale credito da parte dell' nei confronti del Sig. dichiarare che nulla è dovuto Pt_1 CP_1 dall'appellato a titolo di contributi a percentuale per l'anno 2017 per lo stato di insolvenza della
Unionflex srl e l'assenza di emolumenti percepiti dall'amministratore, Sig. CP_1
In via ulteriormente subordinata:
- nel calcolare l'eventuale credito in capo all' valutare la situazione di invalidità al 100% del Sig. Pt_1
e, contestualmente, annullare lo stesso e/o rivalutarlo, con annullamento di ogni CP_1
importo comminato a titolo di sanzione per morosità e/o interessi.
In ogni caso:
- condannare parte appellante al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa, compreso il rimborso forfettario delle spese generali, oneri ed accessori di legge del presente giudizio.
Con ogni più ampia riserva.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 2 di 7 Il sig. ha proposto davanti al Tribunale di Milano opposizione all'avviso di addebito n. CP_1
3682024001764794400, notificato in data 10.12.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 15.330,63 a titolo di contributi previdenziali a percentuale in favore della Gestione
Commercianti, calcolati sul reddito di partecipazione denunciato dalla società Unionflex srl, di cui il ricorrente era socio unico e, in quanto tale, iscritto alla Gestione Commercianti, per il periodo intercorrente tra il 01.2017 e il 12.2017.
Nel contraddittorio dell' il Tribunale, senza svolgere attività istruttoria, ha in via preliminare Pt_1 respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività proposta da;
nel merito ha ritenuto Pt_1
fondato il ricorso, così motivando:
“I contributi omessi si riferiscono all'anno 2017 (dal gennaio al dicembre).
L'avviso di addebito è stato pacificamente notificato in data 10.12.24.
Il termine di prescrizione dei crediti da omessa contribuzione è di cinque anni. Pt_1
La sospensione della prescrizione è stata pari a 311 giorni (129 giorni + 182) secondo il disposto dell'articolo 37 comma 2 del decreto-legge numero 18 del 2020 e dell'articolo 11 comma 9 del decreto-legge numero 183 del 2020.
E lo stesso istituto, con la circolare numero 126 nel 2021, ha comunicato che i periodi di sospensione sono nella misura complessiva di 311 giorni.
Non è invece condivisibile il rilievo dell'istituto per il quale la sospensione della prescrizione sarebbe pari a 541 giorni sulla base delle ulteriori norme indicate da che avrebbero prorogati i termini Pt_1
di sospensione già esaminati.
In data 13.12.23 ha interrotto la prescrizione con la notifica della comunicazione di debito Pt_1
Quindi dal 1.1.18 al 13.12.23 nonostante la sospensione di poco meno di un anno (311 giorni) sono trascorsi più di 5 anni.
Il credito è pertanto prescritto”.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l'insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito impugnato ed ha condannato l' al pagamento delle spese di lite per euro 1.500,00 oltre accessori. Pt_1
Con ricorso iscritto a ruolo il 25.7.2025 l' ha proposto appello. Pt_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante rileva che erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che fosse elettivamente domiciliato in Piazza Marelli 12 Pavia, presso lo studio Pt_1 dell'Avv.to Mario Roberto Tarzia mentre era domiciliato presso il difensore in Milano, via M. e G.
Savarè n. 1 – Ufficio Legale Distrettuale . Pt_1
Con il secondo motivo l' censura la decisione del Tribunale per avere erroneamente ritenuto il Pt_1
dies a quo della prescrizione il 1.1.2018 anziché il 2.7.2018. L'avviso di addebito riguarda i contributi pagina 3 di 7 a percentuale dell'anno 2017 ovvero la contribuzione sul reddito, eccedente il minimale, per anno 2017.
I contributi richiesti, infatti, (euro 10.531,89) sono stati calcolati sul reddito di partecipazione denunciato dalla società NI SR (euro 59.532,00) di cui il ricorrente era socio unico e in quanto tale pacificamente iscritto alla Gestione Commercianti.
La prescrizione, in tale caso, decorre dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi, da individuarsi nel giorno 2 luglio 2018 poiché il 30 giugno, termine ordinario, cadeva di sabato.
Ne consegue che i cinque anni di cui all'art. 3 comma 9 Legge n. 335/1995 sarebbero originariamente maturati al 2 luglio 2023; a tale termine vanno però aggiunti i 311 giorni di cui ai decreti emergenziali, come ritenuto dal primo Giudice (articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021), il che fa individuare il termine di prescrizione corretto nel giorno 8 maggio 2024.
L'interruzione della prescrizione è avvenuta con la comunicazione di debito in data 13.12.2023 come risulta anche dalla sentenza, per cui il credito non è prescritto.
Con il terzo motivo di gravame l' ripropone nel merito le proprie difese, deducendo nuovamente Pt_1
che era socio unico della Unionfllex e in quanto tale iscritto alla Gestione Commercianti;
che CP_1
l'attività economica svolta dalla società (commercializzazione di prodotti derivati dalla gomma e più specificatamente di tubi flessibili in nylon e gomma sia per l'Italia che per tutti i paesi europei e di altri continenti nonché la compravendita e la commercializzazione degli stessi) rientra nel settore terziario ai sensi e per gli effetti della legge n. 88/1989 e, quindi, fra quelle per le quali ricorre l'obbligo d'iscrizione nella gestione previdenziale dei commercianti con decorrenza 1.1.1997, così come disposto dalle legge 662/1996 art. 1 comma 203; che aveva dichiarato al fisco di aver svolto l'attività in CP_1 modo “abituale e prevalente”, barrando il quadro RK della relativa dichiarazione per l'anno 2017; che aveva pagato i contributi fissi per l'anno 2017; che, essendo socio unico e amministratore e non essendo stati denunciati all' collaboratori e dipendenti, l'attività della società non poteva che Pt_1
essere svolta dal medesimo.
Infine, con il quarto motivo di gravame l' chiede, in ragione dell'accoglimento dei precedenti Pt_1
motivi, la modifica della statuizione sulle spese di lite di primo grado e conclude come in epigrafe riportato.
Si è costituito l'appellato con memoria difensiva depositata il 22.11.2025, ritenendo la correttezza della sentenza e comunque rilevando che in ogni caso la notifica dell'AVA doveva considerarsi tardiva;
infatti non può ritenersi provata l'interruzione della prescrizione effettuata con comunicazione di debito pagina 4 di 7 asseritamente notificata il 13.12.2023, poiché la cartolina di ritorno prodotta dall' quale Pt_1
documento 4 non consente di risalire all'identità del soggetto che ha preso in consegna il plico, non risultando quella apposta essere la firma del portiere del condominio ove abita l'appellato, soggetto incaricato della ricezione della corrispondenza. Di conseguenza, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere proprio l'AVA notificato in data 12.12.2024 e, quindi, quando il termine di prescrizione, che secondo l' sarebbe venuto a cadere in data 8.5.2024, era già spirato, con la Pt_1
conseguenza della conferma della sentenza, sia pure con diversa motivazione.
L'appellato ribadisce, inoltre, l'infondatezza della pretesa creditoria richiamando quanto già esposto in primo grado e, infine, fa rilevare lo stato di invalido al 100% del sig. che aveva motivato la CP_1 sospensione dell'esecutività del titolo da parte del primo Giudice e che gli impediscono qualsiasi attività lavorativa.
All'udienza del 4.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
Preliminare è l'esame del secondo motivo di appello, che è fondato.
Si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11216/2025 del 28/04/2025: “questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di contributi c.d. a percentuale, pur essendo il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, coerentemente con il principio generale di cui all'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (Cass. n.
27950 del 2018); che, disponendo l'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435/2001 (nel testo ratione temporis vigente, per come modificato dall'art. 2, d.l. n. 63/2002, cit. e, successivamente, dall'art. 37, comma 11, d.l. 4 luglio
2006, n. 223) al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti”.
Con l'art. 7 quater DL n. 193 del 22/10/2016 conv. l. n. 225/2016 il termine per il versamento è stato fissato nel 30 giugno di ogni anno. Dato che tale giorno nel 2018 cadeva di sabato, il versamento del saldo avrebbe potuto essere effettuato fino al 2.7.2017, giorno da cui decorre il termine prescrizionale.
pagina 5 di 7 Del resto, ciò corrisponde sostanzialmente a quanto sostenuto dallo stesso ricorrente in primo grado, che nel proprio atto di opposizione individuava il dies a quo nel giorno 3.7.2018.
L'appellato ha riproposto la contestazione circa il ricevimento dell'atto interruttivo della prescrizione del 13.12.2023, il che diviene rilevante posto che la prescrizione veniva a scadere in data 8.5.2024 e quindi, in carenza di tale atto interruttivo, la notifica dell'AVA del 10.12.2024 sarebbe successiva alla maturazione del termine prescrizionale.
L'eccezione è infondata, trattandosi di una raccomandata postale che non soggiace alle regole proprie delle notificazioni degli atti giudiziari. Si richiama a proposito Cass. Ord. n. 4451 /2024 secondo cui
“Questa Corte, con orientamento costante cui va data continuità, ha sempre affermato, riguardo alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, che l'ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass.11708/11, Cass.1686/23). Rettamente, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto valida ed efficace la comunicazione, sebbene recante firma illeggibile sull'avviso di ricevimento, poiché l'accertamento della relazione tra il ricevente e il destinatario rientra nel preliminare accertamento dell'ufficiale postale, e la mancanza di tale relazione può essere fatta valere solo con querela di falso, non proposta.” (Cfr. anche Cass. nn. 24899/2022 e 19795/2017).
Ne segue che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si deve ritenere raggiunta la prova della conoscenza dell'atto, non avendo dedotto il sig. alcun motivo per essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di CP_1
averne avuto notizia.
Quanto al merito della pretesa, le contestazioni svolte dall'odierno appellato, sia in primo grado che in appello, sono del tutto generiche: “Dall'avviso di addebito non si comprende a quale titolo e, conseguentemente rispetto quale metodo di calcolo, vengano richieste le somme indicate nell'avviso di addebito oggetto di giudizio, al Sig. tenuto in considerazione che, all'epoca, l'appellato aveva CP_1 regolarmente versato i contributi obbligatori per l'anno 2017 e che, la richiesta dell' verte sui Pt_1
contributi a percentuale, riferiti alla carica di amministratore unico della Unionflex srl, società che, all'epoca, si trovava già in grave crisi finanziaria e, pochi mesi più tardi, veniva dichiarata fallita. Dal
pagina 6 di 7 momento che è la stessa appellante che, tra i suoi testi, cita il curatore del fallimento Unionflex srl, Dr.
, sarebbe interessante domandargli se il Sig. visto la situazione conclamata di crisi Per_1 CP_1
della società, svolgesse effettivamente tutti gli incarichi elencati, in via standardizzata e non provata, nel ricorso di controparte e, soprattutto, quale fossero gli effettivi emolumenti percepiti dal momento che risultava, nel 2014, l'ultimo bilancio depositato dalla società.”
Tali contestazioni paiono riferirsi ai redditi prodotti dalla società e alla attività svolta dal ma si CP_1
tratta di affermazioni dubitative, da cui non si desume una reale contestazione della sussistenza del credito. Non appare affatto contestato peraltro, che sia stato iscritto alla gestione commercianti CP_1 in ragione dello svolgimento dell'attività per la società Unionflex srl, di cui era socio unico e amministratore unico, né che la società avesse conseguito per il 2017 un utile di 59.532,00 euro.
Quanto alla situazione di invalidità del sig. questa appare riconosciuta solo nel 2024, quindi in CP_1 epoca ben successiva all'insorgere del debito verso l'ente previdenziale, non rilevando tale circostanza, in mancanza di qualsiasi previsione di legge, neppure ai fini della richiesta attenuazione della pretesa creditoria.
Circa il quarto motivo di gravame, questo non deve essere esaminato poiché la condanna alle spese di lite consegue alla riforma della sentenza.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere riformata, con rigetto dell'originaria domanda di
CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della controversia, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto dell'attività svolta e della limitata complessità della causa, in euro 2.000,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per l'appello
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3560/2025, respinge l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2024 00176479 44 000 per la somma di euro 15.330,63, notificato a in data 10.12.2024. CP_1
Condanna l'appellato a rifondere all' le spese di lite del doppio grado di giudizio nell'importo Pt_1
complessivo di euro 4.000,00 oltre spese generali 15%.
Milano, 04/12/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
DR ES AN AU
pagina 7 di 7