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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri all'esito dell'udienza di discussione del
20.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA dandone integrale lettura, nella causa iscritta al n. 2811/2024 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in via AMERIGO C.F._1
VESPUCCI n. 91, NOTO, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE RAMETTA (c.f. , che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti ricorrente
contro
, c.f. , con sede in Catania alla Via CP_1 P.IVA_1
Alfredo Agosta n. 123, C. da Torre Allegra, Zona Industriale, in persona del legale rappresentante pro tempore convenuta contumace
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo ha esposto: Parte_1
• che << la società datrice di lavoro, dopo aver conciliato le liti (ricorso per impugnativa di licenziamento e ricorso per risarcimento danni ex art 2087 cc) insorte con il dipendente e
(ri)assunto, a far data dal 1 Febbraio 2024, il presso Pt_1
l'unità territoriale di Avola ha - in aperta violazione a quelle che erano le conclusioni a cui sono giunti tanto il CTU nominato dal Dott. quanto il medico aziendale ( doc. Per_1
4.pdf) - diramato un ordine di servizio illegittimo ed in contrasto con molteplici norme imperative (D.Lgs 81/2008) dacché reso in assoluta antitesi rispetto alla comunicazione di idoneità alla mansione specifica datata 8 maggio 2024 e, ancor prima, il 21 dicembre 2023 >>;
1 • che, l'azienda, infatti, sottoponeva – prima dell'assunzione (segnatamente, in data 21 Dicembre 2023) – il lavoratore a visita);
• che all'esito dell'esame il Dott. , nel rendere il giudizio Per_2 di idoneità alla mansione specifica riteneva il dipendente idoneo con limitazioni (“controindicazione alla movimentazione manuale dei carichi e alla prolungata stazione eretta …”);
• che solo dopo pochi mesi la società datrice invitava - nuovamente – il a sottoporsi a visita medico legale Pt_1 dinanzi al proprio fiduciario;
• che, all'esito della visita (8 maggio 2024, doc. 4 allegato al ricorso), il professionista designato riconfermava lo stesso giudizio di idoneità alla mansione specifica, con le medesime limitazioni precedentemente riscontrate;
• che, inspiegabilmente, la società datrice emetteva ordine di servizio in cui veniva ammessa e consentita la movimentazione di sacchi di peso fino a 3 kg, oltre alla raccolta porta a porta di sacchi di peso maggiore a 3 kg e sino a 10 kg.
ha chiesto accertare e dichiarare la illegittimità e/o la Parte_1 nullità e/o la contrarietà a molteplici norme (anche imperative e/o inderogabili) dell'ordine di servizio datato 24 maggio 2024 perché incompatibile ed inconciliabile con il giudizio di idoneità alla mansione specifica reso dal medico aziendale e perché capace di arrecare un grave ed irreparabile pregiudizio alla salute al lavoratore disabile, ex lege 68/99, in quanto affetto da osteogenesi imperfetta (malattia rara).
La società convenuta non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata.
Con provvedimento d'urgenza reso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in corso di causa è stato sospeso l'ordine di servizio impugnato. Si osserva che le parti hanno definito accordo transattivo stragiudiziale;
pertanto, è stato chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite – può pronunciarsi in conformità.
P. Q. M.
2 Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2811/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Siracusa, 20/02/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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