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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 984/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Statte - Via S.francesco 5 74010 Statte TA Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259004950257000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259004950257000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1820/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.6.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento per
€.5.956,58, notificata il 27.5.2025, sulla base di una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di agenzia delle entrate D.P. Taranto e accertamento IMU 2016 emesso dal Comune di Statte. Censurava l'atto impugnato per 1) inesistenza/nullità della notifica perché proveniente da un indirizzo PEC di agenzia delle entrate riscossione non risultante da pubblici elenchi;
2) omessa notifica di titoli esecutivi, avvisi di mora o inviti al pagamento presupposti alla intimazione;
3) l'intimazione è priva di firma digitale;
4) difetto di motivazione, anche in ordine al calcolo degli interessi pretesi;
5) mancanza dei requisiti di forma;
manca la prima facciata dell'atto, la data della iscrizione a ruolo, il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, l'autorità cui richiedere informazioni;
6) decadenza/prescrizione. Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata. Con comparse del 2.9.2025 e del 15.9.2025 si costituivano agenzia delle entrate riscossione e agenzia delle entrate D.P. Taranto replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Non sussiste alcun vizio della notifica dell'atto impugnato atteso che l'indirizzo PEC di agenzia delle entrate riscossione da cui proviene detta notifica risulta inserito nei pubblici elenchi previsti dalla legge, siccome provato in atti;
in ogni caso, il ricorso è stato proposto nel termine di decadenza decorrente da detta notifica, il che dimostra che essa ha raggiunto lo scopo cui era destinata e pertanto mai potrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 156 co. 3 c.p.c. Agenzia delle entrate riscossione ha provato la notifica della cartella presupposta alla intimazione di pagamento impugnata Per quanto attiene, invece, alle somme dovute a titolo di IMU al Comune di State, il ricorrente non ha contestato espressamente la notifica dell'accertamento esecutivo presupposto. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di censura atteso che alcuna norma prescrive, e tantomeno a pena di nullità, che la intimazione debba essere sottoscritta;
pertanto la mancanza di firma digitale non costituisce vizio dell'atto impugnato della cui provenienza ed imputabilità il ricorrente non aveva motivo di dubitare. Con riferimento agli elementi la cui mancanza il ricorrente contesta, ovvero la motivazione, anche in ordine agli interessi pretesi, la data dell'iscrizione a ruolo, il nominativo del responsabile del procedimento, l'autorità cui chiedere informazioni, essi sono contenuti negli atti presupposti e non dovevano essere ripetuti nella intimazione di pagamento. In ultimo, alcuna prescrizione è maturata essendo decorsi meno di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e l'intimazione oggi impugnata. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti. Taranto, 12 novembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 984/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Statte - Via S.francesco 5 74010 Statte TA Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259004950257000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259004950257000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1820/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.6.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento per
€.5.956,58, notificata il 27.5.2025, sulla base di una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di agenzia delle entrate D.P. Taranto e accertamento IMU 2016 emesso dal Comune di Statte. Censurava l'atto impugnato per 1) inesistenza/nullità della notifica perché proveniente da un indirizzo PEC di agenzia delle entrate riscossione non risultante da pubblici elenchi;
2) omessa notifica di titoli esecutivi, avvisi di mora o inviti al pagamento presupposti alla intimazione;
3) l'intimazione è priva di firma digitale;
4) difetto di motivazione, anche in ordine al calcolo degli interessi pretesi;
5) mancanza dei requisiti di forma;
manca la prima facciata dell'atto, la data della iscrizione a ruolo, il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, l'autorità cui richiedere informazioni;
6) decadenza/prescrizione. Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata. Con comparse del 2.9.2025 e del 15.9.2025 si costituivano agenzia delle entrate riscossione e agenzia delle entrate D.P. Taranto replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Non sussiste alcun vizio della notifica dell'atto impugnato atteso che l'indirizzo PEC di agenzia delle entrate riscossione da cui proviene detta notifica risulta inserito nei pubblici elenchi previsti dalla legge, siccome provato in atti;
in ogni caso, il ricorso è stato proposto nel termine di decadenza decorrente da detta notifica, il che dimostra che essa ha raggiunto lo scopo cui era destinata e pertanto mai potrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 156 co. 3 c.p.c. Agenzia delle entrate riscossione ha provato la notifica della cartella presupposta alla intimazione di pagamento impugnata Per quanto attiene, invece, alle somme dovute a titolo di IMU al Comune di State, il ricorrente non ha contestato espressamente la notifica dell'accertamento esecutivo presupposto. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di censura atteso che alcuna norma prescrive, e tantomeno a pena di nullità, che la intimazione debba essere sottoscritta;
pertanto la mancanza di firma digitale non costituisce vizio dell'atto impugnato della cui provenienza ed imputabilità il ricorrente non aveva motivo di dubitare. Con riferimento agli elementi la cui mancanza il ricorrente contesta, ovvero la motivazione, anche in ordine agli interessi pretesi, la data dell'iscrizione a ruolo, il nominativo del responsabile del procedimento, l'autorità cui chiedere informazioni, essi sono contenuti negli atti presupposti e non dovevano essere ripetuti nella intimazione di pagamento. In ultimo, alcuna prescrizione è maturata essendo decorsi meno di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e l'intimazione oggi impugnata. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti. Taranto, 12 novembre 2025 Il Presidente e relatore