Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
Ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, il personale che, già dipendente dai disciolti patronati scolastici, sia transitato nei ruoli comunali a seguito di procedura concorsuale, a prescindere dall'estinzione degli enti di provenienza, ha diritto al riscatto dei periodi di servizio prestati alle dipendenze di tali patronati, ai sensi dell'art. 12 legge 8 marzo 1968 n. 152, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi, le previsioni della specifica normativa previdenziale dettata per il trasferimento diretto del personale dai patronati scolastici ai rispettivi Comuni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10262 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERNANDO LUPI - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, UR IA, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Beccaria n. 29 presso l'avv. Maria Ravano Marini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LIGUORI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in Bari, Via Bovio n. 41, presso l'avv. Mariano Candiano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 26 marzo - 4 aprile 1998, n. 1322, RGAC 19 del 1997, cron. 3568;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Maria Ravano Marini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GU US, nella sua qualità di insegnante di scuola materna alle dipendenze del Comune di Bari, ha proposto ricorso al locale Pretore per ottenere, nei confronti dell'INPDAP, l'accertamento del suo diritto ad essere ammessa al riscatto, al fine della liquidazione dell'indennità premio di servizio, del lavoro prestato, prima di essere assunta dal detto Comune, alle dipendenze del Patronato scolastico.
L'INPDAP, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto della giurisdizione ordinaria e, subordinatamente, chiedeva il rigetto della domanda, che, invece, veniva accolta dal Pretore, previo rigetto della detta eccezione.
Il Tribunale di Bari, in sede di appello, con la sentenza in epigrafe indicata, ribadita la sussistenza della giurisdizione ordinaria, osservava che la fondatezza della domanda discendeva dal disposto dell'art. 12 della legge n. 152 del 1968, che consente il riscatto oneroso di servizi resi per enti diversi da quello di appartenenza al momento del collocamento a riposo, a condizione che i servizi stessi rientrino tra quelli valutabili ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti per gli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro.
Non poteva del resto invocarsi la normativa previdenziale specificamente dettata per il trasferimento del personale dei Patronati scolastici ai rispettivi Comuni, in occasione della soppressione dei primi: infatti, l'appellata, già dipendente del Patronato, era poi transitata alle dipendenze del Comune, dopo aver superato un concorso, indipendentemente ed a prescindere dal trasferimento collegato alla vicenda estintiva dell'ente di provenienza.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l'INPDAP, sulla base di due motivi, uno dei quali diretto a ribadire l'eccezione di difetto di giurisdizione e l'altro di merito. Resiste con controricorso la parte privata, che propone altresì ricorso incidentale in punto di compensazione delle spese del giudizio di appello.
La stessa parte ha depositato memoria difensiva.
La questione di giurisdizione è stata pregiudizialmente rimessa all'esame delle Sezioni unite, le quali, con sentenza n. 109 del 2001, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione ordinario e rimesso gli atti alla sezione lavoro per l'esame delle ulteriori questioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli articoli 12 e 14 della legge n. 152 del 1968, dell'art. 45 del D.P.R. n. 616 del - 1977, dell'art. 3, ultimo comma, della legge della regione Puglia n. 53 del 1978 e degli articoli 3 e 7 della legge n. 482 del 1988, nonché vizio di motivazione.
Il ricorrente osserva, in particolare, che per il trasferimento dei soppressi Patronati scolastici ai Comuni, sono state dettate norme previdenziali speciali, le quali dispongono che gli enti di provenienza devolvano a quelli di destinazione le somme corrispondenti all'indennità di quiescenza maturata dal personale presso i primi, così istituendo un rapporto diretto fra dipendente e nuovo datore di lavoro, relativamente all'erogazione della indennità stessa.
Unico obbligato a tale erogazione sarebbe, quindi, secondo l'Istituto ricorrente, il Comune e la sussistenza di questa obbligazione si porrebbe come impedimento all'esercizio della facoltà di riscatto oneroso, presso l'INPDAP, dei medesimi periodi di servizio computati ai fini dell'indennità dovuta in forza del servizio prestato alle dipendenze dei Patronati.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, con sentenza 16 aprile 1994 n. 3625, ha già stabilito, in fattispecie analoga alla presente, che, ai sensi dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n. 152, la facoltà, prevista a favore del personale di ruolo e non di ruolo degli enti locali, di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, i periodi di servizio prestati anteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta, non compresi tra quelli indicati nel comma secondo, lettere A) e B) dell'art. 4 della stessa legge, è sottoposta alla sola condizione che tali periodi siano valutabili ai fini del trattamento di quiescenza in base alle norme vigenti per gli Istituti previdenziali amministrati dal Ministero del tesoro: ciò con la conseguenza che può essere riscattato, in base al combinato disposto degli articoli 47 e 67 del R.D.L. 3 marzo 1968 n. 680, il servizio prestato alle dipendenze dei disciolti Patronati scolastici, enti di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958 n. 261. Tale decisione è stata di recente confermata dalla sentenza n. 1782 dell'8 febbraio 2001 di questa Corte (v. anche Cass. n. 2253 del 2001). In tali pronunce, questa Corte ha ribadito che la disciplina dei rapporti previdenziali dettata dalla legge della Regione Puglia 11 ottobre 1978 n. 53 e dalle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 61, dettata per il caso di trasferimento dei dipendenti degli enti soppressi, non può trovare applicazione, da un lato, nei confronti di lavoratori che avessero già concluso, prima del 31 dicembre 1997, ed indipendentemente dalla soppressione dell'ente di provenienza, il rapporto di lavoro con il Patronato, per intraprenderne un altro, nuovo e diverso, con il Comune;
e, dall'altro, nei confronti dei lavoratori, la cui assunzione sia avvenuta a prescindere dal requisito dell'attualità, alla medesima data, del rapporto di lavoro con l'ente soppresso, a seguito di superamento di selezione concorsuale.
Nel caso di specie, secondo l'accertamento compiuto dai giudici di merito, sussistevano entrambe queste situazioni, ostative dell'applicabilità della suddetta disciplina. Infatti, la lavoratrice aveva concluso il proprio rapporto di lavoro con il Patronato in data notevolmente anteriore al momento del verificarsi della ricordata vicenda estintiva dell'ente datore di lavoro, ed era stata assunta alle dipendenze del Comune di Bari, dopo aver superato un apposito concorso.
Con sentenza 8 marzo 2000 n. 2652, questa Corte ha poi precisato che il trattamento di fine rapporto di dipendenti che abbiano prestato la propria attività alle dipendenze di enti pubblici diversi continua ad essere disciplinato dalle norme particolari che concernono le varie ipotesi, anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988 n. 482, se non risulta che il passaggio dall'uno all'altro ente sia avvenuto in base ad una delle previsione specificate dall'art. 1 di tale ultima legge.
Deve pertanto farsi ricorso alla disciplina ordinaria dell'indennità premio di servizio, ed in particolare, all'art. 12 della legge n. 152 dell'8 marzo 1968, che prevede se ed in quali casi sia consentita la facoltà di riscatto oneroso.
Stabilisce tale norma che: "Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, il riscatto dei periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non compresi tra quelli indicati al comma II^ lettere a) e b) del precedente art. 4, nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purché valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro".
L'unica condizione che la legge richiede - pertanto - è quella che i servizi anteriori da riscattare siano valutabili "ai fini del trattamento di quiescenza" in base alle norme vigenti per gli Istituti previdenziali amministrati dal Ministero del Tesoro. L'art. 47 del R.D.L. n. 680 del 3 marzo 1938 stabilisce, a tale proposito,
che: "il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dagli impiegati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonché il servizio comunque riscattato".
L'art. 67 dello stesso R.D.L. dispone, poi, che agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per la pensione degli impiegati degli Enti locali "è data facoltà di chiedere il riscatto dei periodi di servizi prestati ... lett. d) presso Enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente all'iscrizione alla Cassa .... lett. g) presso Enti di diritto pubblico non contemplati nelle precedenti lettere".
Il servizio prestato dall'odierna intimata presso il Patronato aveva dunque i requisiti della riscattabilità, secondo le norme vigenti per i suddetti istituti di previdenza, trattandosi di servizio prestato alle dipendenze di un ente di diritto pubblico: l'art. 2 della legge 4 marzo 1958 n. 261 (norme per il riordinamento dei
Patronati scolastici), infatti, espressamente dispone che "il Patronato ha la personalità giuridica di diritto pubblico"; e, d'altra parte, in quanto riscattato, sarebbe stato valutabile, secondo le medesime norme "ai fini del trattamento di quiescenza". Si trattava, pertanto, di un servizio riscattabile nei limiti, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 12 della legge n. 152 del 1968, che, come si è detto, disciplina la facoltà di riscatto oneroso in modo indiretto, facendo riferimento, cioè, al servizio valutabile, secondo le norme speciali richiamate, "ai fini del trattamento di quiescenza".
In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, palesandosi la sentenza d'appello immune dai vizi denunciati e dovendosi riconoscere che l'esercizio della menzionata facoltà di riscatto del periodo di lavoro prestato presso il Patronato, trovava il suo fondamento nel disposto dell'art. 12 della legge n. 152 del 1968, ai fini dell'erogazione dell'indennità premio di servizio, da parte dell'INPDAP, unico obbligato alla prestazione e, quindi, anche passivamente legittimato rispetto alla domanda introduttiva della presente controversia.
Infondato è anche il ricorso incidentale, con il quale si denuncia violazione dell'art. 92, secondo comma, codice di procedura civile, per avere il Tribunale disposto la compensazione delle spese di secondo grado di giudizio, sulla base dell'enunciazione di motivi erronei ed illogici.
Rileva la Corte che i giudici di appello hanno indicato, tra tali motivi, la novità e la complessità delle questioni controverse. Tali elementi sono ritenuti sufficienti, dalla costante giurisprudenza di questa Corte, a giustificare la decisione di integrale compensazione delle spese processuali (Cass. Sezioni Unite 15 novembre 1994 n. 9597). La sentenza impugnata, inoltre, ha limitato il riconoscimento del diritto al riscatto ai soli periodi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 (e cioè al 2 aprile 1968), dopo aver osservato che l'originaria formulazione della domanda proposta dalla GU poteva essere intesa come riferentesi anche ai periodi di servizio successivi al 2 aprile 1968 e che per ragioni di chiarezza, e che in accoglimento parziale dell'appello dell'INPDAP, doveva ribadirsi che il riconoscimento di tale diritto era da intendersi limitato al periodo anteriore a tale data.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001