Articolo 73 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 65 bisArticolo 44 quater
Versione
1 gennaio 2006
Art. 73. Partecipazioni indirette 1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell'impresa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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