Sentenza 10 luglio 2001
Massime • 1
In materia di colpa professionale, se la contestazione riguarda una condotta imprudente o negligente del medico, la valutazione del giudice deve essere effettuata nell'ambito della colpa generica, secondo i criteri normali e di comune applicazione, validi per qualsiasi condotta colposa (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della responsabilità colposa del medico il quale, dinanzi ad una sintomatologia equivoca esibita dalla paziente, non aveva atteso l'esito delle indagini di laboratorio, procedendo, senza che sussistessero ragioni di urgenza, al raschiamento dell'utero, cui era seguita una malattia della paziente nonché la perdita del feto).
Commentario • 1
- 1. Condotta imprudente del medico: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2001, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 10/07/2001
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. COLARUSSO VINCENZO Consigliere N. 1565
3. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI RUGGERO Consigliere N. 016287/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) PP LA N. IL 18/06/1951
avverso SENTENZA del 08/11/2000 CORTE APPELLO di ROMA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SPAGNUOLO ANTONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Udito il difensore Avv. Giorgio Barili del foro di Viterbo. Sentito il pubblico ministero, in persona del S. Procuratore generale Dott. Gianfranco Ciani, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di lesioni colpose perché l'azione penale non poteva essere esercitata per tardività delle querela, e rigetto del ricorso nel resto.
La Corte rileva.
1. A mezzo del difensore, il dott. Orlando Filippi ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale fu confermata la decisione del Pretore di Viterbo - Sezione di Civita Castellana - in data 6 luglio 1998, dichiarativa della penale responsabiliità dell'odierno ricorrente in ordine alle imputazioni di lesioni personali colpose (art. 590 c. p.) e di colposa interruzione della gravidanza (art. 17 della Legge n. 194 del 1978) in danno di EL AN.
2. Dalla sentenza impugnata risulta che il dott. Filippi, nella qualità di medico chirurgo dell'ospedale di Civita Castellana, praticò a EL AN, in stato di gravidanza, il 26 novembre 1993, un pregiudizievole raschiamento dell'utero per avere interpretato erroneamente i risultati di un esame ecografico. Tale operazione causò alla paziente una malattia guarita nel termine di quaranta giorni, nonché la perdita del frutto del concepimento verificatosi circa due mesi dopo, alla fine del gennaio 1994, nel corso della tredicesima settimana di gestazione.
Su querela proposta dalla parte offesa il 1^ maggio 1994, dopo accertamenti investigativi, il medico venne tratto al giudizio del Pretore e, con la sentenza sopra menzionata, fu condannato, unificati i due reati ex art. 81 comma 1 c.p., alla pena di tre mesi di reclusione, con entrambi i benefici di legge, nonché al risarcimento dei danni, equitativamente liquidati in Lire 100.000.000 in favore della AN ed in Lire 40.000.000 in favore del coniuge, RT AS, anch'esso costituitisi parte civile, con provvisionali determinate, rispettivamente, in L. 25.000.000 e L. 10.000.000. Con la stessa sentenza fu assolto con formula piena il medico che aveva realizzato l'esame ecografico.
3. Con l'atto di appello il prevenuto chiese, in primis, il proscioglimento dal delitto di lesioni colpose, per tardività della querela, rilevando che la durata della malattia, valutata dai periti in quaranta giorni, avrebbe comportato la decorrenza del termine per la proposizione della querela a cominciare dal 5 gennaio 1994 con scadenza al 5 aprile successivo, mentre l'atto di iniziativa privata era stato prodotto il 30 aprile e ratificato il 1^ maggio, senza che alcuna implicazione possa trarsi dall'evento successivo di aborto per allungare il termine decadenziale.
Poi, l'appellante si dolse perché il primo giudice non aveva tenuto in conto ne' la modestia della struttura ospedaliera - che impediva tempestivi esami istologici ed ormonali in sede, con i conseguenti ritardi nell'acquisizione dei risultati -; ne' il fatto che la paziente, all'atto del ricovero, aveva accusato perdite ematiche da quattro cinque giorni, aumentate nella notte precedente con forti dolori e descritto la gravidanza come iniziata da sette settimane;
nè della presenza nella persona offesa di un grosso mioma uterino, che può costituire da solo causa di successivo aborto, nel caso di specie verificatosi entro i due mesi dall'intervento nell'ospedale di Civita Castellana;
ne' dei risultati dell'ecografia effettuata dal dottor De Mutis, in cui si escludevano "echi di riferimento embrionario" e si giudicava il quadro complessivo non incompatibile con un distacco placentare già avvenuto;
ne', infine, del rilievo che, ove ai 26 novembre 1993 si fosse effettivamente verificato l'aborto spontaneo, il raschiamento operato avrebbe rivestito carattere di urgenza per la vita della paziente.
Sulla base di tali considerazioni l'appellante concluse sostenendo che l'errore diagnostico, nel quale il dott. Filippi era incorso, non era collegato da sicuro nesso causale con la successiva interruzione spontanea della gravidanza e, d'altra parte, neppure poteva qualificarsi determinato da colpa, valutata la condotta ex ante, anziché ex post, come avrebbe fatto, invece e non correttamente, il primo giudice.
4. L'adita Corte di appello, con la sentenza oggi in delibazione, dopo avere acquisito la quietanza dell'avvenuto risarcimento del danno alle parti civili, che non furono presenti nel secondo giudizio, rigettò, come si è già detto, le doglianze sviluppate dalla difesa del ricorrente.
4.1. Dopo avere spiegato le ragioni per le quali giudicava corretta la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento di primo grado (questione non più riproposta), il Giudice del gravame affrontò il problema (sfiorato in alcuni passaggi motivazionali del ricorso per cassazione) relativo al potere dovere del giudicante un reato colposo di individuare ulteriori profili di colpa rispetto a quelli descritti nel capo di imputazione, concludendo, in linea con la monolitica giurisprudenza di questa Corte, nel senso della ritualità.
4.2. Quindi, detto Giudice, nei limiti del devolutum, affrontò il problema connesso alla individuazione degli elementi di responsabilità del medico richiamandosi alla relazione del consulente del pubblico ministero, agli elementi emersi dall'esame e dal controesame dei periti, nonché dalla documentazione clinica acquisita nel corso dell'investigazione e pervenendo a ragionato giudizio di responsabilità, sia in relazione ai profili di colpa sia quanto a nesso di causalità tra condotta di lesioni personali ed evento abortivo.
4.3. Con riferimento alla questione relativa alla tempestività della querela, la Corte a qua ritenne che la parte lesa ebbe la piena cognizione del fatto di reato solo in occasione dell'aborto e del successivo (il giorno dopo) intervento chirurgico e, pertanto, ritenne tempestivamente prodotta l'istanza di punizione. Avverso la decisione di appello ha prodotto ricorso per cassazione il difensore dell'Imputato sostenendolo con tre motivi di annullamento.
5. Con il primo si denunzia violazione degli artt. 546 c.p.p. e 124 c.p. con riferimento ai delitto di lesioni colpose, per avere il
Giudice a quo non correttamente ritenuto-tempestiva la querela proposta dalla parte offesa.
Secondo il deducente, i consulenti del pubblico ministero avrebbero accertato che la signora AN, a causa dell'intervento compiuto dal prevenuto il 26 novembre 1993, ebbe a riportare lesioni guarite tra i venti e i quaranta giorni. Inoltre, la parte offesa fu ricoverata nuovamente nell'ospedale Fatebenefratelli di Roma il successivo 7 dicembre 1993, ove, dopo altro accertamento ecografico, le venne comunicato che la gravidanza era ancora in atto. Da ciò se ne trae la conclusione che almeno alla data del 7 dicembre 1993 la AN venne a sicura conoscenza che il raschiamento operato dal dott. Filippi non aveva comportato la perdita del feto e, conseguentemente, che la febbre ed i disturbi accusati erano la conseguenza dell'errato intervento. Da tale data, secondo il deducente, dovrebbe iniziarsi a contare il termine di tre mesi, ex art. 124 c.p., per la proposizione dell'atto di querela, prodotto, invece, al 30 di aprile 1994. Nè sul decorso del termine di cui si discute avrebbe alcun rilievo l'evento di interruzione della gravidanza, verificatosi il 31 gennaio 1994 a causa di deficit funzionale dell'utero, trattandosi di altro accadimento del tutto irrilevante rispetto al reato di lesioni colpose. Secondo il deducente, la Corte del merito sarebbe caduta in confusione di eventi e di concetti collegando alle operazioni realizzate a seguito dell'aborto il dies a quo per giudicare tempestiva la querela.
5.1. Osserva il Collegio che il motivo non è fondato.
La Corte di Roma ha affrontato il problema, già sollevato con l'atto di appello, ed ha giudicato tempestiva la querela proposta dalla AN, sull'accertamento, in fatto, che "(...) la cognizione del quadro lesivo nel suo complesso è intervenuta nella parte offesa allorché è rimasto accertato che la subita revisione della cavità uterina aveva concretamente determinato un deficit funzionale dell'utero, tale da non permettere lo sviluppo fisiologico dell'embrione e da cagionare l'aborto, constatato il 31 gennaio e seguito da intervento operatorio del 1^ febbraio 1994: data quest'ultima in cui è stata rimossa la placenta 'accreta' nell'Ospedale Villa San Pietro". Con la conseguenza, evidenzia il Giudice censurato, che "Quanto meno dal 1^ febbraio 1994, decorrevano i tre mesi previsti dall'art. 124 c.p. per l'esercizio del diritto di querela, da ritenersi pertanto tempestivo, essendo emerso che la AN ha presentato l'atto presso la Stazione dei Carabinieri di Rignano Flaminio il 30 aprile 1994, ottenendone la formale ratifica il giorno successivo".
Il motivo di ricorso si fonda su non corretta interpretazione del pensiero esplicitato dal Giudice a quo, il quale non ha inteso far decorrere il dies per proporre la querela dal verificarsi dell'aborto; ma ha, invece, affermato di avere accertato, sulla base della valutazione dell'intera vicenda, che la parte offesa ebbe completa e sicura cognizione della lesione personale patita, e quindi del torto subito, solo nel momento in cui si verificò l'aborto. Tale accertamento in fatto, da un canto, non è censurabile in sede di legittimità, una volta che se ne constati la correttezza logico- giuridica;
dall'altro canto, è conforme alla regola da sempre affermata da questa Corte, secondo la quale il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui la parte offesa abbia avuto certa e completa conoscenza di tutti gli elementi essenziali della fattispecie di reato (cfr., tra le ultime: Sez. 5^, 20 gennaio 2000, Prando., in CED n. 215580; Sez. 2^, 27 gennaio 1999, Martino, ivi, n. 212867; Sez. 4^, 8 aprile 1998, Bonomi, ivi, n. 210621). Ne segue l'infondatezza del motivo di ricorso.
6. Con il secondo mezzo di annullamento, il deducente denunzia violazione dell'art. 546 c.p.p. nonché vizio di motivazione (carente, apodittica e contraddittoria) in ordine alla dichiarata responsabilità del medico per i reati di lesioni colpose e procurata interruzione colposa della gravidanza.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, seguendo lo stesso iter logico del primo Giudice, avrebbe valutato soltanto gli elementi utilizzabili in chiave accusatoria per giungere ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, addebitandogli troppa fretta nell'aver proceduto alla revisione della cavità uterina e, pertanto, una condotta imprudente. In tal modo, di fatto, la Corte di merito avrebbe disatteso quell'orientamento giurisprudenziale della Cassazione che consiglierebbe prudenza nel valutare, sempre con giudizio ex ante, la condotta del medico tutte le volte in cui l'evento venga addebitato al professionista a titolo di imperizia, perché l'indagine relativa deve tenere in conto che la patologia è sempre condizionata, nelle sue manifestazioni concrete, dalla individualità biologica del paziente, che i dati nosologici non sono tassativi, e che è sempre possibile un errore di apprezzamento dei riscontri clinici.
6.1. Enunciato tale principio, il deducente si addentra nell'esame delle circostanze della vicenda in linea di fatto, facendolo precedere da un giudizio di illogicità della decisione quanto all'assoluzione del medico ecografista, che pure, sempre a giudizio del deducente, aveva elaborato l'errato referto che aveva, a sua volta, indotto in errore il dott. Filippi.
Quanto alla vicenda, il deducente evidenzia come la Corte di Appello avrebbe individuato il profilo di colpa - non contestato nel capo di accusa - nella "fretta" con cui il medico procedette alla revisione della cavità uterina;
così, però, svalutando totalmente gli elementi, di valenza difensiva, che risultavano aver determinato l'urgenza dell'intervento, consistenti: (1) nell'avere la paziente, all'atto del ricovero, denunciato perdite ematiche durante la notte, accentuatisi rispetto a quelle dei giorni precedenti;
(2) nella circostanza che la signora AN accusava forti dolori al basso ventre e avrebbe riferito di trovarsi nella settima settimana di gravidanza;
(3) nella circostanza che il referto ecografico, era perfettamente compatibile con la diagnosi di distacco placentare;
(4) che l'ecografia evidenziava la presenza di un mioma ritenuto una delle cause più frequenti di distacco placentare.
Inoltre, sempre secondo il deducente, i Giudici di primo e secondo grado avrebbero commesso l'errore di seguire acriticamente i rilievi dei consulenti del pubblico ministero, senza una adeguata valutazione ex ante di tutti i sintomi denunciati dalla paziente, i quali, a giudizio del deducente, facevano pensare ad un aborto in atto;
diagnosi perfettamente in linea con il referto ecografico.
6.2. Osserva il Collegio che questo motivo è in buona parte inammissibile, laddove coinvolge valutazioni in linea di fatto in contrasto con quelle espresse, motivatamente, dalla Corte di Roma;
in parte infondato, laddove fa applicazione, impropriamente, di principi giuridici non correttamente evocati.
Sotto il primo aspetto, deve rilevarsi che la Corte territoriale, quanto alla valutazione della vicenda in giudizio, ha evidenziato come nella diagnosi di aborto incompleto, formulata nei confronti della paziente, il ginecologo non tenne in conto la circostanza che le perdite ematiche, che la donna pacificamente presentava al secondo mese di gravidanza, potevano riferirsi al mioma, di apprezzabili dimensioni (dei diametro massimo di oltre 8 centimetri), del quale la AN era portatrice, e che è di comune notorietà che tali formazioni sono soggette a sanguinamenti;
con la conseguenza che le metrorragie in pazienti gravide che ne sono affette assumono, quanto meno, un significato equivoco, tale da consigliare approfondimenti doverosi, prima di presupporre un avvenuto aborto e decidere un raschiamento uterino urgente.
6.3. Inoltre, ulteriore errore venne individuato dal Giudice del merito nell'avere il prevenuto ritenuto confermativo dell'affrettata diagnosi "(...) l'esito dell'ecografia nel cui referto si segnalava 'utero aumentato di dimensionì, per la presenza del mioma, 'camera gestazionale ridotta' rispetto all'epoca di amenorrea riferita, nel cui interno 'non si repertano echi di riferimento embrionario', concludendosi che si apprezzavano 'immagini ipoecogene compatibili con distacco di falda liquida'", posto che, come i consulenti del pubblico ministero ebbero a precisare, sino al secondo mese di gravidanza "una riduzione del sacco gestazionale e la mancanza di echi riferibili ad embrione non possono costituire elementi idonei a far diagnosticare un sicuro aborto, poiché le ecografie, in tale periodo, sono inattendibili", e che gli stessi esperti avevano "(...) aggiunto che 'le immagini ipoecogene compatibili con distacco di falda liquida' non potevano a loro volta costituire conferma del ritenuto aborto, poiché alla sesta settimana di gravidanza, è fisiologica la presenza di un doppio sacco deciduale, e che l'analisi ecografica può fornire segnali analoghi a quello erroneamente valutato dal dott. Filippi come distacco del sacco di gestazione, per intervenuto aborto", concludendo, sul punto, i detti esperti nel senso che "(...) a fronte di simili risultanze equivoche, il sanitario, anziché giudicarle decisive per procedere ad un intervento immediato, avrebbe dovuto disporre esami ulteriori, anche ormonali e comunque osservare 'una condotta attendista', che non avrebbe rivestito pericolo alcuno per la vita della paziente, nel descritto quadro".
Ancora, e sempre per valutare la condotta imprudente oltre che imperita del medico, la Corte romana ha rilevato ulteriore profilo di colpa "(...) nell'aver praticato l'intervento di revisione uterina, la mattina stessa del ricovero della AN, sulla base dei descritti elementi, del tutto inadeguati a deporre per un intervenuto aborto, che in effetti non si era verificato, asportando quindi, in luogo del sospettato materiale ovulare, abbondante parte della decidua, ossia della mucosa dell'utero, sulla quale avrebbe dovuto fisiologicamente impiantarsi la placenta, per svilupparsi ed esserne alimentata: in conseguenza di tale condotta - hanno specificato i consulenti - l'embrione, la cui presenza e vitalità è stata poi constatata durante il successivo ricovero della AN presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Roma del dicembre 1993, era rimasto in condizioni tali da non poter ragionevolmente a sua volta alimentarsi in modo regolare e sopravvivere"; il che implementa il condizionamento causale tra condotta di lesioni ed evento di aborto.
D'altra parte, ha proseguito il Giudice censurato, lo stato di gravidanza in atto della paziente avrebbe potuto essere immediatamente accertato nel momento stesso dell'intervento, senza attendere l'esito dell'analisi istologica, mediante semplici espedienti. Infatti, secondo quanto i consulenti avevano concordemente ricordato, per l'individuazione della presenza, o meno, di villi coriali, sicuro sintomo di gravidanza, "(...) sarebbe stato sufficiente immergere una minima parte del materiale asportato in acqua, dove sarebbero stati visibili ad occhio nudo, così come altrettanto agevolmente si sarebbe potuto procedere ad un pronto accertamento della presenza, o meno, in quel materiale, di membrana del sacco gestionale".
6.4. Sulla base di tali considerazioni, la Corte del gravame ha potuto giudicare che "ove il sanitario si fosse correttamente rappresentato l'equivocità degli indizi di aborto ed avesse agito in conseguenza, non appare dubbio che egli avrebbe potuto adottare le più opportune cautele, indicate dai consulenti in una 'prudente condotta di protettiva attesa' nella prescrizione di ulteriori esami appropriati, ivi compresa una nuova ecografia, sino all'estrema decisione del trasferimento della paziente nel più vicino ospedale maggiormente attrezzato, in luogo di attuare l'intervento di revisione uterina", che i consulenti avevano ritenuto, in quel momento, di nessuna urgenza.
Tale poderoso discorso giustificativo appare al Collegio, oltre che corretto, idoneo, sotto il profilo del fatto, a rendere conto della decisione di conferma della prima sentenza, sia quanto al fatto di lesione personali sia in relazione al delitto di procurato aborto, seppure colposo, sicché alla Corte, non abilitata a formulare giudizi di valore, non rimane altro che prendere atto del corretto assolvimento, da parte del giudice del merito, del dovere motivazionale e, di conseguenza, ritenere inammissibili le diverse confliggenti valutazioni operate dal deducente.
6.5. Quanto alle censure più propriamente di legittimità, deve rilevarsi, individuandole qua e là nel complesso discorso sviluppato in ricorso, che esse prospettano due diverse problematiche. Seppure per inciso - ma lo scrupolo del dovere motivazionale ne impone l'esame -, il deducente lamenta violazione di legge laddove il giudice del merito - il Pretore prima, la Corte di appello dopo - avrebbe d'ufficio rilevato ulteriore profilo di colpa a carico del giudicabile (l'avere agito frettolosamente) sebbene non descritto nel capo di imputazione, su di esso fondando la dichiarazione di responsabilità del prevenuto.
Al riguardo va rilevato che, come appare evidente dalla precedente esposizione, non è esatto affermare che la condanna del ricorrente sia stata fondata solo sulla ritenuta mancanza di prudenza per frettolosità nell'agire, nonostante non si prospettasse nessuna situazione di urgenza. Tuttavia, la doglianza, di per sè, e quand'anche corrispondesse alle ragioni della decisione, non può essere condivisa, posto che questa Corte, occupandosi in particolare di eccezioni attinenti l'assunta modificazione dell'imputazione con violazione del principio espresso dall'art. 521 c.p.p. - nel che si sostanzia la censura in ricorso -, ha da sempre rilevato come, una volta contestata la colpa generica (mancanza di diligenza, prudenza, perizia ordinaria), al giudice è consentito l'esame di tutte le circostanze di fatto emerse in causa e la valutazione di tutti gli elementi di giudizio da quelle circostanze estraibili (fermo l'obbligo di corretta e congrua motivazione) idonei a supportare un giudizio di penale responsabilità (cfr., tra le ultime: Sez. 4^, 26 giugno 1997, Crosara, CED n. 208556; Sez. 4^, 20 maggio 1997, Mambrini, ivi, n. 208224).
6.6. Quanto ai criteri ai quali il giudice del merito deve attenersi nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato (la colpa), in ipotesi di colpa professionale del medico, deve rilevarsi come non propriamente dal deducente viene richiamato il principio espresso da questa Corte nella sentenza dallo stesso citata, posto che quel limite di prudenza viene riferito - e deve essere riferito - ad ipotesi di addebito di specifica imperizia in fattispecie di particolare difficoltà ed impegno, laddove, in effetti, il medico può cadere in errore, tale rilevatosi ex post. Nel caso di specie, invece, come è stato evidenziato avanti, l'essenzialità dell'addebito mosso ai medico sta proprio nella colpa generica, in quella imprudenza che gli impedì di riflettere adeguatamente sulla equivocità della sintomatologia esibita dalla paziente e di attendere qualche giorno, non sussistendo urgenza, in modo da conoscere l'esito delle indagini di laboratorio, pur richieste. Allorquando, invero, al medico viene contestata la colpa generica, l'imprudenza, la mancanza di diligenza, allora non sussiste alcuna ragione perché si debba discriminare a l'imprudenza o negligenza di qualsiasi cittadino incappato in reato e il medico al quale, al contrario, è conforme all'attuale livello di civiltà richiedere maggiore impegno, ponderazione ed attenzione nel gestire la vita e la integrità fisica o psichica del paziente.
7. Con il terzo mezzo di annullamento si denunzia violazione dell'art. 546 c.p.p. per motivazione apodittica e contraddittoria in ordine al nesso causale.
Secondo il deducente, la Corte territoriale non avrebbe speso "una parola su tale argomento, peraltro ampiamente oggetto dei motivi di appello". Non si sarebbe tenuto in conto che "(...) tra il raschiamento effettuato il 26 novembre 93 e l'aborto verificatosi il 31.1.1994 sono decorsi quasi tre mesi in cui l'evoluzione della gravidanza è stata perfetta", ne' si sarebbe considerato che, secondo le indicazione del consulente di parte, "(...) nel caso di specie, la causa più probabile dell'aborto debba essere considerata la presenza del corposo mioma di circa 10 cm. presente nell'utero della signora AN".
7.1. La censura, sostenuta da valutazioni tutte in fatto, non può essere condivisa.
Invero, quanto all'eziologica di aborto riferibile alla presenza del mioma, peraltro preesistente all'intempestivo intervento operato dal prevenuto e a lui noto, la Corte territoriale ha ricordato che i consulenti avevano escluso che la presenza del fibroma, quale conformato nel caso di specie, potesse ritenersi, di per sè, causa sufficiente a determinare il successivo aborto della AN. Infatti, sempre a riferire il discorso giustificativo della Corte di Roma, "mentre (...) il consulente di parte civile ha confermato tale giudizio e riferito la sua personale esperienza (essendo regolarmente venuto alla luce accanto ad un grosso mioma uterino materno), i medici legali Bresadola e Carella hanno specificato che tali formazioni sono idonee a causare l'aborto, peraltro in tempi brevissimi dall'inizio della gestazione, allorché su di essi si impianti l'embrione, laddove il mioma collocato all'esterno della cavità uterina, come nella specie, è privo di influenza decisiva ai fini del progredire della gravidanza (...)"; con il che è escluso, in linea di fatto, qualsiasi possibilità di riferire al fibroma la causa della perdita del feto.
Orbene, se in linea di fatto non appare esatto sostenere che il Giudice del gravame non si sia occupato del problema, in linea di diritto deve evidenziarsi come il mioma, ove gli si volesse attribuire una fattore di causalità, preesisteva all'intervento operato dal prevenuto e, come tale, a mente dell'art. 41 comma 1 c.p., non potrebbe mai costituire un elemento esonerante la responsabilità dell'agente. Invero, il problema della causalità nei reati colposi commissivi (di evento) mediante omissione, si può porre in riferimento ai fattori causali suscitati dalla condotta (omissiva o anche commissiva) dell'agente o, anche, a quelli sopravvenuti, non a fattori preesistenti e noti di cui l'agente deve tenere conto e, in mancanza, ne risponde proprio per non avere adeguatamente valutato l'esistenza di quella circostanza e, quindi, nell'ambito della colpa.
7.2 Con riferimento alla condotta imprudente, oltre che imperita, tenuta dal medico, per come descritta e valutata avanti al p. 6, la Corte territoriale ha evidenziato come essa, provocando danni rilevanti all'organo della maternità, si pose quando meno come fattore concasuale dell'aborto effettivamente subito dalla paziente dopo circa due mesi, alla fine di gennaio 1994, poiché "(...) in tale occasione (...) erano state constatate dai sanitari le conseguenze derivate dall'asportazione di parte della mucosa uterina", dato che presso l'Ospedale Villa San Pietro era stata rimossa "(...) una placenta 'accreta' (...)". Infatti, più in particolare, il Giudice a quo ha evidenziato (v. avanti, p. 6.3) come, nel praticare l'intervento di revisione uterina, asportando, in luogo del sospettato materiale ovulare, abbondante parte della decidua, sulla quale avrebbe dovuto fisiologicamente radicarsi la placenta, per svilupparsi ed esserne alimentata, l'embrione era rimasto in condizioni tali da non poter ragionevolmente alimentarsi in modo fisiologico;
dal che la morte e la espulsione per aborto. Anche questo motivo, dunque, deve essere rigettato.
8. Tuttavia, va rilevato che il delitto di lesioni colpose, commesso il 26 novembre 1993, è estinto per sopravvenuta prescrizione, essendo ad oggi decorso un tempo maggiore, rispetto a quello di anni sette e mesi sei previsto, come massimo e considerate le interruzioni, dagli artt. 156 comma 1 n. 4) e 160 comma 3 c.p., per il maturarsi della causa di estinzione del reato.
Per quanto sopra esposto non sussistono evidenti elementi idonei a giustificare l'applicazione della disposizione liberatoria ex art.129 comma 2 c.p.p..
9. Conclusivamente: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di lesioni personali colpose perché estinto per sopravvenuta prescrizione;
nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 620 c.p.p. ANNULLA
La sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di lesioni personali colpose perché estinto per sopravvenuta prescrizione;
RIGETTA
Nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2002