Art. 29.
Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sara' provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo titolo III, con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche ( testo unico del 25 luglio 1904, n. 523 ) e che non sieno state abrogate, e a formare un testo a parte delle disposizioni dei titoli I e II nonche' di quelle dei titoli VI e VII.
Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sara' provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo titolo III, con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche ( testo unico del 25 luglio 1904, n. 523 ) e che non sieno state abrogate, e a formare un testo a parte delle disposizioni dei titoli I e II nonche' di quelle dei titoli VI e VII.