TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/11/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1891/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa EL DE ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14/03/2025, assunto in decisione all'udienza in data 29/10/2025 e vertente
TRA
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. VILLA MARTA, ed elettivamente domiciliata lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CECI GIANFRANCO oltre che dall'ADS Avv. BOZZA JESSICA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Ceci, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione in data 29.10.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
e preso atto dell'autorizzazione del G.T. di Brescia.
Tramite il deposito di note scritte le parti hanno dichiarato di voler confermare l'accordo raggiunto all'udienza del 23.09.2025 e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con rinuncia reciproca alle richieste di addebito;
2. Rinuncia reciproca a qualsiasi istanza economica afferente al mantenimento;
3. Impegno delle parti ad alienare l'immobile ex casa familiare sito in Seregno, via Pietro Arienti n.27 in
NCU foglio nr. 42 part. 352 subalterno 12 – classe A3 Vani 5 e pertinente autorimessa foglio nr. 42 Part. Contr 352 subalterno 9; sul punto, l' rileva che dovrà chiedere l'autorizzazione al GT di Bergamo a consensualizzare tale impegno al fine di consensualizzare l'intero procedimento di separazione alle condizioni oggi concordate;
Contr
4. Ottenuta l'autorizzazione da parte del GT rispetto all'adempimento del predetto accordo, l e si impegneranno a mettere in vendita l'immobile, ad estinguere tutti i debiti Parte_1 gravanti sullo stesso e a suddividere tra le parti l'eventuale residuo al 50%;
5. Rinuncia a tutte le altre istanze;
6. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 23 settembre
2025, confermate poi nelle note di trattazione scritta del 29.10.2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Sul punto il Collegio osserva che l'Avv. Bozza, nella sua qualità di A.D.S. di , depositava CP_1 in data 26/09/2025 istanza al Giudice Tutelare del Tribunale di Bergamo (Dott.ssa Gaburro - n.
344/2024 RGV) affinché: A) autorizzasse l'Amministratore di Sostegno a sottoscrivere, nell'interesse del sig. le condizioni di separazione di cui al verbale di udienza del 23/09/2025; B) autorizzasse CP_1 l'Amministratore di Sostegno a saldare le spese condominiali dell'immobile sito in Seregno, Via P. Arienti
n. 27, pari ad € 3.638,30, sollevando la sig.ra dal relativo pagamento. Parte_1
Il Giudice Tutelare del Tribunale di Bergamo emetteva decreto di accoglimento (n. cronol. 4883/2025 del 29/09/2025), autorizzando l'amministratore di sostegno al compimento di quanto richiesto, alle condizioni e modalità indicate nell'istanza e dichiarando il decreto immediatamente efficace.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 14/03/2025, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio con rito civile a Cusano Milanino in data 17.07.2004 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cusano Milanino (MI) al n. 10, parte I), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cusano Milanino (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL DE AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa EL DE ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14/03/2025, assunto in decisione all'udienza in data 29/10/2025 e vertente
TRA
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. VILLA MARTA, ed elettivamente domiciliata lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CECI GIANFRANCO oltre che dall'ADS Avv. BOZZA JESSICA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Ceci, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione in data 29.10.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
e preso atto dell'autorizzazione del G.T. di Brescia.
Tramite il deposito di note scritte le parti hanno dichiarato di voler confermare l'accordo raggiunto all'udienza del 23.09.2025 e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con rinuncia reciproca alle richieste di addebito;
2. Rinuncia reciproca a qualsiasi istanza economica afferente al mantenimento;
3. Impegno delle parti ad alienare l'immobile ex casa familiare sito in Seregno, via Pietro Arienti n.27 in
NCU foglio nr. 42 part. 352 subalterno 12 – classe A3 Vani 5 e pertinente autorimessa foglio nr. 42 Part. Contr 352 subalterno 9; sul punto, l' rileva che dovrà chiedere l'autorizzazione al GT di Bergamo a consensualizzare tale impegno al fine di consensualizzare l'intero procedimento di separazione alle condizioni oggi concordate;
Contr
4. Ottenuta l'autorizzazione da parte del GT rispetto all'adempimento del predetto accordo, l e si impegneranno a mettere in vendita l'immobile, ad estinguere tutti i debiti Parte_1 gravanti sullo stesso e a suddividere tra le parti l'eventuale residuo al 50%;
5. Rinuncia a tutte le altre istanze;
6. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 23 settembre
2025, confermate poi nelle note di trattazione scritta del 29.10.2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Sul punto il Collegio osserva che l'Avv. Bozza, nella sua qualità di A.D.S. di , depositava CP_1 in data 26/09/2025 istanza al Giudice Tutelare del Tribunale di Bergamo (Dott.ssa Gaburro - n.
344/2024 RGV) affinché: A) autorizzasse l'Amministratore di Sostegno a sottoscrivere, nell'interesse del sig. le condizioni di separazione di cui al verbale di udienza del 23/09/2025; B) autorizzasse CP_1 l'Amministratore di Sostegno a saldare le spese condominiali dell'immobile sito in Seregno, Via P. Arienti
n. 27, pari ad € 3.638,30, sollevando la sig.ra dal relativo pagamento. Parte_1
Il Giudice Tutelare del Tribunale di Bergamo emetteva decreto di accoglimento (n. cronol. 4883/2025 del 29/09/2025), autorizzando l'amministratore di sostegno al compimento di quanto richiesto, alle condizioni e modalità indicate nell'istanza e dichiarando il decreto immediatamente efficace.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 14/03/2025, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio con rito civile a Cusano Milanino in data 17.07.2004 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cusano Milanino (MI) al n. 10, parte I), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cusano Milanino (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL DE AN