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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/12/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2336/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2336/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. CIRI CLAUDIO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Contr Per l'avv. PASTORELLI Controparte_1 MARCO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Ciri si richiama ai propri atti depositati e specificatamente alle note autorizzate in luogo della discussione ed insiste nelle conclusioni rassegnate in atti. L'avv. Pastorelli si riporta al proprio atto depositato ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2336/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. CIRI CLAUDIO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. PASTORELLI MARCO che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 il sig. proponeva opposizione avanti il Parte_1
Tribunale di Grosseto contro l'ordinanza ingiunzione n. 293 del 13.12.2023 (prot.18340 e determina n.2057), per € 4.132,00, con cui l' definiva il Controparte_1 procedimento sanzionatorio avviato per effetto del verbale di accertamento n. 11 del 19.07.2020, per l'inosservanza del precetto di cui agli artt. 58, 60, 61 comma 1 e 63 del Regolamento Forestale della
Toscana e di cui all'art. 7, comma 1 lett. a), b) e b bis), della L.R. 39/2000, punibile ai sensi dell'art. 82, comma 5, lett. a) della L.R. 39/2000.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: a) Vizio notifica-copia autentica invalida;
b) Annulla/Nullità per discrepanze tra Ordinanza Ing. e il Verbale 11; c) genericità della norma violata;
d) errata indicazione dell'Autorità del verbale;
e) errata indicazione “somma pagina 2 di 9 doppio del minimo”; f) omessa indicazione in verbale dell'Autorità per gli scritti difensivi;
g) omessa indicazione dell'anno solare nel verbale;
nel merito sosteneva che la condotta minimale non integrava l'illecito.
Si costituiva in giudizio l' (di seguito la quale Controparte_1 CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma dell'ordinanza impugnata.
La causa veniva documentalmente istruita.
Con decreto n. 50/2025 del 17.07.2025, prot. N. 1347 del 17.07.2025 il presente fascicolo veniva assegnato a questo Giudice, veniva ricalendarizzata la causa e fissata l'udienza del 16.12.2025 per la discussione, le note conclusive risultavano già depositate solo da parte ricorrente.
Il fatto
Con verbale di accertamento n. 11 del 19.07.2020 i Carabinieri Forestali del Comando Stazione di
Castel del Piano accertavano che «il giorno 19.7.2020 verso le ore 17.40 in località Pod. Ente sito nel
Comune di Arcidosso (GR) […] il trasgressore è stato sorpreso a bruciare un cumulo di sterpaglia seccagginosa». La condotta accertata veniva ritenuta illecita per l'inosservanza del precetto di cui agli artt. 58, 60, 61 comma 1 e 63 del Regolamento Forestale della Toscana e di cui all'art. 7, comma 1 lett.
a), b) e b bis), della L.R. 39/2000, punibile ai sensi dell'art. 82, comma 5, lett. a) della L.R. 39/2000.
Vanno preliminarmente analizzati gli errori formali e materiali relative al verbale e all'ordinanza sollevate da parte ricorrente.
Vizio notifica-copia autentica invalida
Per quanto riguarda la dedotta inesistenza della notifica, derivante dalla omessa compilazione della relata, è opportuno citare una sentenza della Suprema Corte con cui ha chiarito che la notifica di ordinanza ingiunzione di pagamento, L. n. 689 del 1981, ex art. 14, può essere anche effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione contestata, senza che detto funzionario sia vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito, avendo, invece, facoltà di scelta tra vari mezzi previsti dalla legge. Ne consegue che la notificazione di ordinanza ingiunzione eseguita
(come nella specie) a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante la indicazione dell'effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notifica, prevista dal codice di rito, ove l'atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all'ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può comportare la inesistenza dell'atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato pagina 3 di 9 (Cass. n. 2079 del 2008).
Va comunque rilevato che L'art. 156 c.p.c., comma 3, sancisce che “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Secondo il concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2817 del 2006), la nullità per inosservanza di forme non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
(nella specie, lo scopo era quello di rendere edotto l'interessato del verbale elevato nei suoi confronti e di porlo in grado di difendersi). Inoltre, questa Corte ha assimilato le ipotesi di nullità della notifica a quelle di inesistenza, giungendo alla stessa conclusione, cioè alla sanatoria ex art. 156 c.p.c. (Cass. n.
4760 del 2009, per la quale l'inesistenza della notificazione non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario;
nonchè Cass. n. 13259 del 2012, secondo cui la rituale notificazione a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento della violazione amministrativa e della conseguente ordinanza ingiunzione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18, attestata dai rispettivi avvisi di ricevimento, implica la conoscenza legale di tali atti in capo al destinatario, dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l'onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato).
Posto ciò l'eccezione risulta infondata.
Per quanto riguarda la lamentata Nullità per discrepanze tra Ordinanza Ing. e il Verbale 11, la contestazione relativa alla genericità della norma violata con art 58 del Regolamento, e l'omessa indicazione in verbale dell'Autorità per gli scritti difensivi, i motivi di impugnazione vanno analizzati congiuntamente essendo strettamente connessi.
Va rilevato che non tutti i vizi formali del verbale ne determinano la annullabilità/nullità; possiamo dire che tale effetto si ha ogni qual volta l'errore determina una compromissione del diritto di difesa del trasgressore/sanzionato.
Ebbene, sulla questione ci sono stati diversi pronunciamenti della suprema corte, i quali hanno ribadito in modo costante che, nel caso di mancata, erronea o parziale indicazione nel verbale di accertamento di infrazione della norma violata dal trasgressore, il diritto di difesa di costui non viene in concreto menomato dalla conseguente mancata o parziale conoscenza della norma che sanziona il comportamento illecito, purché nel verbale sia indicata con precisione la condotta materiale che integra la violazione e il fatto sia compiutamente descritto.
pagina 4 di 9 “In tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della legge n.
689 del 1981, a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (Cass. 11745/2003). Nella specie, nessun pregiudizio è derivato (e non è stato neppure allegato) alla difesa dell'opponente, il quale ha presentato prima il ricorso amministrativo e, poi, ha esperito il rimedio giurisdizionale”. (Cass., II, 14/04/09 n°
8885, si veda tra le tante Cass., I, 18/05/09 n° 11421, Cass., II, 15/09/09 n° 19906, Corte di Cassazione,
VI, 25/01/18 n° 1930).
Concludendo, nel caso di mancata, erronea o parziale indicazione nel verbale di accertamento di infrazione della norma violata dal trasgressore, il diritto di difesa di costui non viene in concreto menomato dalla conseguente mancata o parziale conoscenza della norma che sanziona il comportamento illecito, purché nel verbale sia indicata con precisione la condotta materiale che integra la violazione e il fatto sia compiutamente descritto.
Nel caso di specie, dall'esame del verbale di accertamento, si legge chiaramente, nella sezione “natura dell'infrazione”, quale sia stato il comportamento illecito tenuto dal trasgressore che ha generato la sanzione, “Accensione di un fuoco in periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi in area a rischio particolarmente elevato”. Va detto che nel verbale sono altresì riportate le dichiarazioni spontanee del trasgressore: “bruciavo un po' di erba secca sul terreno, perché mi dava noia, presente era anche un tubo con l'acqua usato per annaffiare”.
Perciò, essendo la condotta materiale specificamente descritta nel verbale e riportata nell'ordinanza,
l'errore nell'identificazione dell'articolo violato si ritiene che non abbia leso o compromesso il diritto di difesa e dunque l'esercizio delle attività difensive del ricorrente, il quale ha altresì presentato scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 Legge 689/1981, all'Autorità competente correttamente individuata dallo stesso trasgressore.
Irrilevanti ai fini della regolarità del verbale sono le contestazioni relative all'errata indicazione dell'Autorità del verbale e all'omessa indicazione dell'anno solare nel verbale. in quanto trattasi di mei errori materiali che non ne inficiano il valore né tantomeno, anche in questo caso, la difesa dell'opponente
Entrando nel merito della questione, sosteneva il ricorrente che il comportamento addebitato risultava lievissimo, di fatto, inesistente, tale da non aver integrato alcun illecito sia per l'esiguità dell'erba bruciata, che per la presenza di canna di adduzione acqua (per prontamente intervenire); sosteneva che pagina 5 di 9 anche le condizioni meteo (mancanza di vento) erano da porre la situazione in sicurezza. Non si era verificato un concreto comportamento censurabile e pericoloso che, nel caso in esame, non si era verificato per le situazioni e le accortezze adottate (poca erba, canna con acqua, assenza vento, etc.).
Giova premettere che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.lgs n. 150/2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio - trattato con il rito del lavoro - avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Amministrazione opposta.
Rimangono perciò ferme le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spettando all'Amministrazione che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre
è carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, restando una mera facoltà e non un obbligo l'assunzione ex officio delle prove
(art. 23 comma 6 l. n. 689 del 1981), il cui esercizio è affidato alla discrezionalità del giudice, in funzione di giudice del lavoro (così già 26.05.1999, n. 5095).
In dottrina si è evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto. Anche per la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n.
1921; v. ex multis: n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass.
n. 27596/2008; S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Occorre anche questo punto chiarire la valenza probatoria, privilegiata, attribuita alle contestazioni ed attestazioni contenute nel verbale;
va osservato la sussistenza della fede privilegiata attribuita alle attestazioni degli agenti accertatori.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di pagina 6 di 9 accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali. L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”
(cfr. Cass. n. 10870/2018, ma anche Cass. n. 17355/2009, Cass. n. 3705/2013 e Cass. n. 21528/2015).
Ed ancora per giurisprudenza costante e consolidata, “Il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”. (Così, ex multis, Cassazione, sentenza n. 23800/2014).
In sintesi, cioè, tutto ciò che è stato accertato dal pubblico ufficiale perché avvenuto in sua presenza fa prova fino a querela di falso, con esclusione di ogni contestazione e prova avversa.
Calando tali principi nella fattispecie controversa, questo Giudice ritiene dagli atti di causa prodotti dalla resistente che la prova dell'illecito amministrativo contestato al trasgressore/ricorrente sia stata sufficientemente raggiunta laddove nel verbale gli agenti accertatori hanno specificato che la natura dell'infrazione: “Accensione di un fuoco in periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi in area a rischio particolarmente elevato” e lo stesso trasgressore, abbia confermato la propria condotta dichiarando a verbale “bruciavo un pugno di erba secca sul terreno perché mi dava noia. Presente era anche un tubo con l'acqua usata per innaffiare”.
Non vi è dubbio in merito alla illiceità della condotta posta in essere dal sig. in violazione Parte_1 dell'art. 59 del Regolamento Forestale che disciplina le “Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi”. Poiché la condotta accertata è consistita nell'abbruciamento di residui vegetali, si deve applicare dunque la disciplina richiamata nell'articolo anzidetto e dettata dall'art. 66 del
Regolamento, secondo cui «1. Tutti gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61 e, nei rimanenti periodi, devono essere attuati nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 57 bis e delle norme del presente articolo».
pagina 7 di 9 Essendo il fatto è avvenuto in data 19 luglio 2020 e dunque durante il periodo a rischio di incendio, che, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento «è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno», nel territorio del Comune di Arcidosso rientrante tra le aree “con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi” ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Forestale, la condotta contestata era comunque vietata,
In ordine alla sanzione irrogata, La lettera a) del comma 5 dell'art. 82 punisce le violazioni dei divieti di cui al Art. 76 L.R. 39/2000, comma 1, lettera a), in periodi “a rischio” e nelle aree individuate ai sensi del comma 1, lettere b) e b-bis. La sanzione prevista è il pagamento di una somma da un minimo di € 1.033,00 fino a un massimo di € 10.330,00.
Rilevato che contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente l'importo di cui alla sanzione era stato correttamente individuato laddove, il verbale di accertamento riportava l'importo della sanzione in misura ridotta, pari al doppio del minimo ex art. 16, L. 689/1981 (ovvero € 2.066); l'ordinanza, stante la mancata oblazione dell'illecito, ha applicato il doppio dell'importo pagabile in misura ridotta
(pari a € 4.132), l'art. 6 comma 12. D. Lgs. 150/2011 prevede che "Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale".
Ciò detto pur non potendosi ritenere legittima la condotta tenuta dal ricorrente, emergendo l'assenza di un comportamento gravemente fraudolento, verificata la mancata audizione richiesta dal ricorrente senza giustificato motivo, la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione resistente deve essere rideterminata conteggiando la sanzione con l'importo alla misura ridotta di cui al verbale di contestazione, pari ad € 2.066,00.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio nella misura di un terzo (1/3). Mentre i residui due terzi seguono la soccombenza e devono essere rimborsati dal convenuto al ricorrente come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 della somma rideterminata di € 2.066,00;
[...]
compensa tra le parti le spese di lite per un terzo e condanna il convenuto Controparte_1 pagina 8 di 9 a rifondere al ricorrente i due terzi delle stesse che liquida per l'intero in euro Controparte_1
2.552,00 oltre ad euro 125,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario IVA e CAP come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2336/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. CIRI CLAUDIO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Contr Per l'avv. PASTORELLI Controparte_1 MARCO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Ciri si richiama ai propri atti depositati e specificatamente alle note autorizzate in luogo della discussione ed insiste nelle conclusioni rassegnate in atti. L'avv. Pastorelli si riporta al proprio atto depositato ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2336/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. CIRI CLAUDIO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. PASTORELLI MARCO che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 il sig. proponeva opposizione avanti il Parte_1
Tribunale di Grosseto contro l'ordinanza ingiunzione n. 293 del 13.12.2023 (prot.18340 e determina n.2057), per € 4.132,00, con cui l' definiva il Controparte_1 procedimento sanzionatorio avviato per effetto del verbale di accertamento n. 11 del 19.07.2020, per l'inosservanza del precetto di cui agli artt. 58, 60, 61 comma 1 e 63 del Regolamento Forestale della
Toscana e di cui all'art. 7, comma 1 lett. a), b) e b bis), della L.R. 39/2000, punibile ai sensi dell'art. 82, comma 5, lett. a) della L.R. 39/2000.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: a) Vizio notifica-copia autentica invalida;
b) Annulla/Nullità per discrepanze tra Ordinanza Ing. e il Verbale 11; c) genericità della norma violata;
d) errata indicazione dell'Autorità del verbale;
e) errata indicazione “somma pagina 2 di 9 doppio del minimo”; f) omessa indicazione in verbale dell'Autorità per gli scritti difensivi;
g) omessa indicazione dell'anno solare nel verbale;
nel merito sosteneva che la condotta minimale non integrava l'illecito.
Si costituiva in giudizio l' (di seguito la quale Controparte_1 CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma dell'ordinanza impugnata.
La causa veniva documentalmente istruita.
Con decreto n. 50/2025 del 17.07.2025, prot. N. 1347 del 17.07.2025 il presente fascicolo veniva assegnato a questo Giudice, veniva ricalendarizzata la causa e fissata l'udienza del 16.12.2025 per la discussione, le note conclusive risultavano già depositate solo da parte ricorrente.
Il fatto
Con verbale di accertamento n. 11 del 19.07.2020 i Carabinieri Forestali del Comando Stazione di
Castel del Piano accertavano che «il giorno 19.7.2020 verso le ore 17.40 in località Pod. Ente sito nel
Comune di Arcidosso (GR) […] il trasgressore è stato sorpreso a bruciare un cumulo di sterpaglia seccagginosa». La condotta accertata veniva ritenuta illecita per l'inosservanza del precetto di cui agli artt. 58, 60, 61 comma 1 e 63 del Regolamento Forestale della Toscana e di cui all'art. 7, comma 1 lett.
a), b) e b bis), della L.R. 39/2000, punibile ai sensi dell'art. 82, comma 5, lett. a) della L.R. 39/2000.
Vanno preliminarmente analizzati gli errori formali e materiali relative al verbale e all'ordinanza sollevate da parte ricorrente.
Vizio notifica-copia autentica invalida
Per quanto riguarda la dedotta inesistenza della notifica, derivante dalla omessa compilazione della relata, è opportuno citare una sentenza della Suprema Corte con cui ha chiarito che la notifica di ordinanza ingiunzione di pagamento, L. n. 689 del 1981, ex art. 14, può essere anche effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione contestata, senza che detto funzionario sia vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito, avendo, invece, facoltà di scelta tra vari mezzi previsti dalla legge. Ne consegue che la notificazione di ordinanza ingiunzione eseguita
(come nella specie) a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante la indicazione dell'effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notifica, prevista dal codice di rito, ove l'atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all'ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può comportare la inesistenza dell'atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato pagina 3 di 9 (Cass. n. 2079 del 2008).
Va comunque rilevato che L'art. 156 c.p.c., comma 3, sancisce che “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Secondo il concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2817 del 2006), la nullità per inosservanza di forme non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
(nella specie, lo scopo era quello di rendere edotto l'interessato del verbale elevato nei suoi confronti e di porlo in grado di difendersi). Inoltre, questa Corte ha assimilato le ipotesi di nullità della notifica a quelle di inesistenza, giungendo alla stessa conclusione, cioè alla sanatoria ex art. 156 c.p.c. (Cass. n.
4760 del 2009, per la quale l'inesistenza della notificazione non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario;
nonchè Cass. n. 13259 del 2012, secondo cui la rituale notificazione a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento della violazione amministrativa e della conseguente ordinanza ingiunzione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18, attestata dai rispettivi avvisi di ricevimento, implica la conoscenza legale di tali atti in capo al destinatario, dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l'onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato).
Posto ciò l'eccezione risulta infondata.
Per quanto riguarda la lamentata Nullità per discrepanze tra Ordinanza Ing. e il Verbale 11, la contestazione relativa alla genericità della norma violata con art 58 del Regolamento, e l'omessa indicazione in verbale dell'Autorità per gli scritti difensivi, i motivi di impugnazione vanno analizzati congiuntamente essendo strettamente connessi.
Va rilevato che non tutti i vizi formali del verbale ne determinano la annullabilità/nullità; possiamo dire che tale effetto si ha ogni qual volta l'errore determina una compromissione del diritto di difesa del trasgressore/sanzionato.
Ebbene, sulla questione ci sono stati diversi pronunciamenti della suprema corte, i quali hanno ribadito in modo costante che, nel caso di mancata, erronea o parziale indicazione nel verbale di accertamento di infrazione della norma violata dal trasgressore, il diritto di difesa di costui non viene in concreto menomato dalla conseguente mancata o parziale conoscenza della norma che sanziona il comportamento illecito, purché nel verbale sia indicata con precisione la condotta materiale che integra la violazione e il fatto sia compiutamente descritto.
pagina 4 di 9 “In tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della legge n.
689 del 1981, a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (Cass. 11745/2003). Nella specie, nessun pregiudizio è derivato (e non è stato neppure allegato) alla difesa dell'opponente, il quale ha presentato prima il ricorso amministrativo e, poi, ha esperito il rimedio giurisdizionale”. (Cass., II, 14/04/09 n°
8885, si veda tra le tante Cass., I, 18/05/09 n° 11421, Cass., II, 15/09/09 n° 19906, Corte di Cassazione,
VI, 25/01/18 n° 1930).
Concludendo, nel caso di mancata, erronea o parziale indicazione nel verbale di accertamento di infrazione della norma violata dal trasgressore, il diritto di difesa di costui non viene in concreto menomato dalla conseguente mancata o parziale conoscenza della norma che sanziona il comportamento illecito, purché nel verbale sia indicata con precisione la condotta materiale che integra la violazione e il fatto sia compiutamente descritto.
Nel caso di specie, dall'esame del verbale di accertamento, si legge chiaramente, nella sezione “natura dell'infrazione”, quale sia stato il comportamento illecito tenuto dal trasgressore che ha generato la sanzione, “Accensione di un fuoco in periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi in area a rischio particolarmente elevato”. Va detto che nel verbale sono altresì riportate le dichiarazioni spontanee del trasgressore: “bruciavo un po' di erba secca sul terreno, perché mi dava noia, presente era anche un tubo con l'acqua usato per annaffiare”.
Perciò, essendo la condotta materiale specificamente descritta nel verbale e riportata nell'ordinanza,
l'errore nell'identificazione dell'articolo violato si ritiene che non abbia leso o compromesso il diritto di difesa e dunque l'esercizio delle attività difensive del ricorrente, il quale ha altresì presentato scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 Legge 689/1981, all'Autorità competente correttamente individuata dallo stesso trasgressore.
Irrilevanti ai fini della regolarità del verbale sono le contestazioni relative all'errata indicazione dell'Autorità del verbale e all'omessa indicazione dell'anno solare nel verbale. in quanto trattasi di mei errori materiali che non ne inficiano il valore né tantomeno, anche in questo caso, la difesa dell'opponente
Entrando nel merito della questione, sosteneva il ricorrente che il comportamento addebitato risultava lievissimo, di fatto, inesistente, tale da non aver integrato alcun illecito sia per l'esiguità dell'erba bruciata, che per la presenza di canna di adduzione acqua (per prontamente intervenire); sosteneva che pagina 5 di 9 anche le condizioni meteo (mancanza di vento) erano da porre la situazione in sicurezza. Non si era verificato un concreto comportamento censurabile e pericoloso che, nel caso in esame, non si era verificato per le situazioni e le accortezze adottate (poca erba, canna con acqua, assenza vento, etc.).
Giova premettere che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.lgs n. 150/2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio - trattato con il rito del lavoro - avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Amministrazione opposta.
Rimangono perciò ferme le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spettando all'Amministrazione che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre
è carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, restando una mera facoltà e non un obbligo l'assunzione ex officio delle prove
(art. 23 comma 6 l. n. 689 del 1981), il cui esercizio è affidato alla discrezionalità del giudice, in funzione di giudice del lavoro (così già 26.05.1999, n. 5095).
In dottrina si è evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto. Anche per la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n.
1921; v. ex multis: n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass.
n. 27596/2008; S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Occorre anche questo punto chiarire la valenza probatoria, privilegiata, attribuita alle contestazioni ed attestazioni contenute nel verbale;
va osservato la sussistenza della fede privilegiata attribuita alle attestazioni degli agenti accertatori.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di pagina 6 di 9 accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali. L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”
(cfr. Cass. n. 10870/2018, ma anche Cass. n. 17355/2009, Cass. n. 3705/2013 e Cass. n. 21528/2015).
Ed ancora per giurisprudenza costante e consolidata, “Il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”. (Così, ex multis, Cassazione, sentenza n. 23800/2014).
In sintesi, cioè, tutto ciò che è stato accertato dal pubblico ufficiale perché avvenuto in sua presenza fa prova fino a querela di falso, con esclusione di ogni contestazione e prova avversa.
Calando tali principi nella fattispecie controversa, questo Giudice ritiene dagli atti di causa prodotti dalla resistente che la prova dell'illecito amministrativo contestato al trasgressore/ricorrente sia stata sufficientemente raggiunta laddove nel verbale gli agenti accertatori hanno specificato che la natura dell'infrazione: “Accensione di un fuoco in periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi in area a rischio particolarmente elevato” e lo stesso trasgressore, abbia confermato la propria condotta dichiarando a verbale “bruciavo un pugno di erba secca sul terreno perché mi dava noia. Presente era anche un tubo con l'acqua usata per innaffiare”.
Non vi è dubbio in merito alla illiceità della condotta posta in essere dal sig. in violazione Parte_1 dell'art. 59 del Regolamento Forestale che disciplina le “Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi”. Poiché la condotta accertata è consistita nell'abbruciamento di residui vegetali, si deve applicare dunque la disciplina richiamata nell'articolo anzidetto e dettata dall'art. 66 del
Regolamento, secondo cui «1. Tutti gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61 e, nei rimanenti periodi, devono essere attuati nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 57 bis e delle norme del presente articolo».
pagina 7 di 9 Essendo il fatto è avvenuto in data 19 luglio 2020 e dunque durante il periodo a rischio di incendio, che, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento «è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno», nel territorio del Comune di Arcidosso rientrante tra le aree “con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi” ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Forestale, la condotta contestata era comunque vietata,
In ordine alla sanzione irrogata, La lettera a) del comma 5 dell'art. 82 punisce le violazioni dei divieti di cui al Art. 76 L.R. 39/2000, comma 1, lettera a), in periodi “a rischio” e nelle aree individuate ai sensi del comma 1, lettere b) e b-bis. La sanzione prevista è il pagamento di una somma da un minimo di € 1.033,00 fino a un massimo di € 10.330,00.
Rilevato che contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente l'importo di cui alla sanzione era stato correttamente individuato laddove, il verbale di accertamento riportava l'importo della sanzione in misura ridotta, pari al doppio del minimo ex art. 16, L. 689/1981 (ovvero € 2.066); l'ordinanza, stante la mancata oblazione dell'illecito, ha applicato il doppio dell'importo pagabile in misura ridotta
(pari a € 4.132), l'art. 6 comma 12. D. Lgs. 150/2011 prevede che "Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale".
Ciò detto pur non potendosi ritenere legittima la condotta tenuta dal ricorrente, emergendo l'assenza di un comportamento gravemente fraudolento, verificata la mancata audizione richiesta dal ricorrente senza giustificato motivo, la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione resistente deve essere rideterminata conteggiando la sanzione con l'importo alla misura ridotta di cui al verbale di contestazione, pari ad € 2.066,00.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio nella misura di un terzo (1/3). Mentre i residui due terzi seguono la soccombenza e devono essere rimborsati dal convenuto al ricorrente come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 della somma rideterminata di € 2.066,00;
[...]
compensa tra le parti le spese di lite per un terzo e condanna il convenuto Controparte_1 pagina 8 di 9 a rifondere al ricorrente i due terzi delle stesse che liquida per l'intero in euro Controparte_1
2.552,00 oltre ad euro 125,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario IVA e CAP come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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