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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 18400/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna
Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.05.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marta Luraghi e l'Avv. RA Chiorazzo presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata Creteil-Parigi (Francia) il 07.01.1972
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tamara Alberti presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Verona (VR) in data
01.07.2000 (anno 2000, atto n. 395, parte II, serie A), separati consensualmente con verbale in data 26.10.2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 22.11.2016, cui è seguito decreto del 07.06.2019 di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi emesso dal Tribunale di Milano in data 05.06.2019 (R.G.V.G. 15877/2018); con i seguenti figli:
nata il [...] a [...], cittadinanza italiana, maggiore di età e non Persona_1 indipendente economicamente;
nato il [...] a [...], cittadinanza italiana, maggiore di età e non Parte_3 indipendente economicamente;
FATTO
Il SI. con ricorso depositato in data 20.05.2024 ha chiesto di ottenere la Parte_1 pronuncia di divorzio;
nelle more del procedimento è intervenuto un accordo con la parte resistente, costituitasi in data 28.11.2024. Le parti, nei propri atti difensivi, hanno indicato le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, e con accordo in ordine alle condizioni di divorzio sottoscritto personalmente dalle parti e depositato in data
28.11.2024 hanno manifestato la volontà di procedere consensualmente e congiuntamente chiesto di:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
e in data 1.07.2000, in Verona (VR) con atto trascritto nei
[...] Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Verona (VR) (anno 2000, atto n.395, reg. Stato
Civile del medesimo Comune, parte II, Serie A), ordinando all'Ufficiale di Stato civile dei comuni competenti di procedere alla trascrizione dell' emananda sentenza e alla sua annotazione nei pubblici registri nonché agli altri ulteriori incombenti di legge per quanto di competenza di ciascuno;
2) Pronunciare la cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni concordate dalle parti:
a. le parti sono indipendenti ed autonome e non si prevede alcun assegno di mantenimento tra le stesse;
b. collocamento prevalente del figlio presso il padre, anche ai fini della Pt_3 residenza anagrafica;
c. la madre frequenterà il figlio quando lui vorrà e liberamente, Pt_3 tendenzialmente – data la distanza tra le abitazioni dei genitori – a fine settimana alternati;
d. mantenimento diretto del figlio da parte del padre;
Pt_3
e. la figlia RA, che abita in affitto in Svezia dove frequenta l'università magistrale,
pagina 2 di 4 sarà mantenuta da entrambi i genitori che verseranno direttamente alla figlia mensilmente l'importo di € 150,00 la madre e di € 250,00 il padre, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, importi che verranno corrisposti sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della ragazza;
f. le spese extra mantenimento dei figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
g. l'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla SI.ra ; Pt_2
h. la SI.ra dà atto di aver percepito dal SI. fino alla data di Pt_2 Pt_1 sottoscrizione del presente atto, il contributo mensile al mantenimento dei figli, la rivalutazione ISTAT annuale e le spese extra mantenimento, e quindi di non avere diritto a pretendere dal SI. alcun importo arretrato a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento paterno dei figli, di rivalutazione ISTAT e di spese extra mantenimento;
i. la casa familiare, cointestata tra le parti, è stata venduta all'asta e le parti concordano che eventuali importi residui dovuti alla Banca mutuante e al
Condominio saranno tenuti a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuno;
j. le parti concordemente dichiarano che con l'esatto adempimento delle suddette obbligazioni non avranno nulla più a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione connessa e/o non connessa al predetto rapporto di coniugio, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
l. spese legali integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.12 III c. c.p.c., hanno dichiarato di voler procedere ex art. 473-bis.51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01.07.2000 in Verona (VR) tra la SI.ra ed il SI. Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Limbiate (MB) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna
Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.05.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marta Luraghi e l'Avv. RA Chiorazzo presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata Creteil-Parigi (Francia) il 07.01.1972
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tamara Alberti presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Verona (VR) in data
01.07.2000 (anno 2000, atto n. 395, parte II, serie A), separati consensualmente con verbale in data 26.10.2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 22.11.2016, cui è seguito decreto del 07.06.2019 di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi emesso dal Tribunale di Milano in data 05.06.2019 (R.G.V.G. 15877/2018); con i seguenti figli:
nata il [...] a [...], cittadinanza italiana, maggiore di età e non Persona_1 indipendente economicamente;
nato il [...] a [...], cittadinanza italiana, maggiore di età e non Parte_3 indipendente economicamente;
FATTO
Il SI. con ricorso depositato in data 20.05.2024 ha chiesto di ottenere la Parte_1 pronuncia di divorzio;
nelle more del procedimento è intervenuto un accordo con la parte resistente, costituitasi in data 28.11.2024. Le parti, nei propri atti difensivi, hanno indicato le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, e con accordo in ordine alle condizioni di divorzio sottoscritto personalmente dalle parti e depositato in data
28.11.2024 hanno manifestato la volontà di procedere consensualmente e congiuntamente chiesto di:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
e in data 1.07.2000, in Verona (VR) con atto trascritto nei
[...] Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Verona (VR) (anno 2000, atto n.395, reg. Stato
Civile del medesimo Comune, parte II, Serie A), ordinando all'Ufficiale di Stato civile dei comuni competenti di procedere alla trascrizione dell' emananda sentenza e alla sua annotazione nei pubblici registri nonché agli altri ulteriori incombenti di legge per quanto di competenza di ciascuno;
2) Pronunciare la cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni concordate dalle parti:
a. le parti sono indipendenti ed autonome e non si prevede alcun assegno di mantenimento tra le stesse;
b. collocamento prevalente del figlio presso il padre, anche ai fini della Pt_3 residenza anagrafica;
c. la madre frequenterà il figlio quando lui vorrà e liberamente, Pt_3 tendenzialmente – data la distanza tra le abitazioni dei genitori – a fine settimana alternati;
d. mantenimento diretto del figlio da parte del padre;
Pt_3
e. la figlia RA, che abita in affitto in Svezia dove frequenta l'università magistrale,
pagina 2 di 4 sarà mantenuta da entrambi i genitori che verseranno direttamente alla figlia mensilmente l'importo di € 150,00 la madre e di € 250,00 il padre, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, importi che verranno corrisposti sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della ragazza;
f. le spese extra mantenimento dei figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
g. l'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla SI.ra ; Pt_2
h. la SI.ra dà atto di aver percepito dal SI. fino alla data di Pt_2 Pt_1 sottoscrizione del presente atto, il contributo mensile al mantenimento dei figli, la rivalutazione ISTAT annuale e le spese extra mantenimento, e quindi di non avere diritto a pretendere dal SI. alcun importo arretrato a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento paterno dei figli, di rivalutazione ISTAT e di spese extra mantenimento;
i. la casa familiare, cointestata tra le parti, è stata venduta all'asta e le parti concordano che eventuali importi residui dovuti alla Banca mutuante e al
Condominio saranno tenuti a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuno;
j. le parti concordemente dichiarano che con l'esatto adempimento delle suddette obbligazioni non avranno nulla più a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione connessa e/o non connessa al predetto rapporto di coniugio, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
l. spese legali integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.12 III c. c.p.c., hanno dichiarato di voler procedere ex art. 473-bis.51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01.07.2000 in Verona (VR) tra la SI.ra ed il SI. Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Limbiate (MB) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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