Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2127/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 3 ottobre 2024, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] ( C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Arcoleo e dall'avv. Paolo Filippone, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo, sito in Palermo, via Pier Santi Mattarella n. 50, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore ( C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Roberta Cannarozzo Fazzari, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, sita in p.zza Marina n. 39
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI in persona del suo legale rappresentante protempore (c.f. ) CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Angius, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, piazza Francesco Crispi n. 1, per procura in atti
APPELLATA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore ( c,f, , Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Codiglione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, piazzetta Benedetto Cairoli,per procura in atti
APPELLATA 3
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti
Per gli appellati: come in atti 4
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 8/12 aprile 2019, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da nei confronti del e lo condannava al pagamento Parte_1 Controparte_1 delle spese giudiziali liquidate in favore del in complessivi curo 5.500,00. CP_1 CP_1
Compensava integralmente le spese tra il e l e la . CP_1 CP_2
Esponeva il primo giudice che, nella fattispecie, mancava del tutto la prova che l'evento lesivo lamentato dall'attore, avvenuto alle ore 7,10 circa, lungo il viale della Regione Siciliana di Palermo, costituito dalla distorsione al ginocchio sinistro, fosse stato cagionato dalla improvvisa messa a terra della sua gamba dopo una brusca frenata del proprio ciclomotore, causata dalla presenza di una caditoia sulla carreggiata stradale, essendo detta prospettazione dei fatti del tutto indimostrata alla stregua della prova testimoniale espletata e che, in ogni caso, anche supponendo tale nesso causale, la caditoia non rivestiva i caratteri dell' insidia, perché ben visibile e soprattutto evitabile;
inoltre il comportamento del motociclista che marciava nella corsia di emergenza doveva ritenersi del tutto anomalo ed idoneo in ogni caso ad interrompere il nesso causale tra l'insidia e l'evento dannoso (vedi rapporto in atti dell'Ufficio.
Le domande di garanzia proposte dal nei confronti della e dell CP_1 CP_3 CP_2 rimanevano assorbite dal rigetto della domanda attorea.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che – Parte_1 contrariamente a quanto affermato dal primo giudice – dalla deposizione del teste Parte_1 era emerso che il sinistro si era verificato a causa dell'esistenza di un tombino sotto elevato rispetto alla sede stradale che lo aveva costretto a una brusca frenata del proprio ciclomotore al fine di non finirvi sopra. Nel tentativo di rimanere in piedi e di non cadere dal ciclomotore aveva poggiato il piede sinistro sull'asfalto reso sdrucciolevole per la presenza di terriccio e di aghi di pino procurandosi una distorsione al ginocchio sinistro. La circostanza che era rimasto in piedi, nonostante la brusca frenata, dimostrava che non viaggiava a velocità sostenuta.
Era ininfluente la circostanza che la caditoie fossero posizionate sull'asfalto a distanza regolare ed a ridosso del marciapiede, in corrispondenza della corsia di emergenza, stante che detta corsia risultava percorribile, seppure temporaneamente, da qualsiasi tipologia di mezzi e non poteva ospitare un tombino così sotto elevato rispetto alla sede stradale senza costituire insidia e pericolo.
In definitiva il teste aveva riferito di averlo visto frenare bruscamente in prossimità della caditoia facendo presumibilmente presumere che questa aveva causato una turbativa non indifferente ed escludendo una causa autonoma ed indipendente alla quale attribuire la causa del sinistro, vista la presenza di aghi di pino e di terriccio.
Era evidente che il tombino così sotto elevato costituiva insidia e trabocchetto e andava ricondotto alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., con evidente nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. 5
In via istruttoria andava ammessa consulenza tecnica sulla sua persona al fine di stabilire i postumi invalidanti residuati derivanti dal sinistro per cui è causa.
Il si costituiva in giudizio esponendo che, correttamente, il Tribunale di Controparte_1
Palermo non aveva ritenuto sussistente tanto il nesso causale tra l'attività dell'Amministrazione comunale e l'evento di danno, quanto l'esistenza stessa di una situazione pericolosa.
Infatti, il sinistro per cui è causa, oltre ad essere carente sotto il profilo probatorio, in quanto non vi era prova che il abbia riportato lesioni dal fatto lamentato, era certamente Parte_1 conseguente alla condotta di guida dello stesso, imprudente e contraria alle norme del CdS (art. 143).
I tombini in questione erano posti in sequenza regolare sulla sede stradale, nel margine estremo della carreggiata, proprio sotto il marciapiede, all'interno della corsia di emergenza di viale della Regione, che parte attrice non avrebbe dovuto percorrere, ed, in ogni caso, avrebbe potuto evitarli con estrema facilità, per l'assoluta carenza di traffico in quella particolare corsia e per la piena visibilità a quell'ora del mattino.
In definitiva il tombino in questione non costituiva insidia, né turbativa.
In via subordinata, ove si dovesse ritenere sussistente una qualche responsabilità dell'Amministrazione comunale, confermava le azioni di garanzia spiegate in primo grado, nei confronti delle società ai sensi e per gli effetti del contratto di servizio del CP_3
06.08.2014 art.li 3 e 11, e dell ai sensi e per gli effetti del contrato di servizio del CP_2
30.10.2001.
La si costituiva in giudizio esponendo che - come si evinceva dalle risultanze CP_3 probatorie del giudizio di primo grado - l'infortunio, era da ascrivere, in maniera evidente, ad esclusiva responsabilità del , il quale, invero, alla guida del suo ciclomotore, non Parte_1 aveva prestato la dovuta diligenza, infrangendo altresì le norme della strada relative all'utilizzo, del tutto eventuale, della corsia di emergenza della Via Regione Siciliana.
In ogni caso, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità sul sinistro occorso, rilevava che dalla lettura integrale del contratto di servizio emergeva con chiarezza l'esclusione degli interventi e/o dei manufatti oggetto di sorveglianza da parte di terzi (aziende , società, enti o imprese che gestivano i sottoservizi e/o la loro realizzazione).
Infatti, come risultava agli atti di prime cure, ai sensi del punto B- B.
1.1 degli allegati tecnici (servizio di sorveglianza e monitoraggio degli ammaloramenti della rete stradale), del sopra richiamato contratto di servizio stipulato con il l'8 agosto 2014: “ Il servizio Controparte_1 di monitoraggio è finalizzato all'individuazione e registrazione dei degradi…di tutte le superfici stradali e pedonali con l'esclusione degli interventi e/o dei manufatti oggetto di sorveglianza da parte di terzi (aziende , società, enti o imprese che gestiscono i sottoservizi e/o la loro realizzazione….”, ovvero, nel caso in esame oggetto di sorveglianza da parte dell' CP_2 6
L si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello rilevando che il primo CP_2 giudice aveva correttamente rigettato le richieste formulate dall'attore in quanto infondate non rivestendo la caditoia, ritenuta causa del danno, i caratteri dell'insidia perché ben visibile e, soprattutto, evitabile.
In ogni caso poiché gli impianti esistenti utilizzati per la gestione del servizio fognario da parte di erano di proprietà del , quest'ultimo era in ogni caso unico CP_2 Controparte_1 responsabile per i danni arrecati agli stessi.
In via subordinata, andava comunque rilevata la responsabilità concorrente dell'appellante nella causazione del sinistro e, in caso di condanna solidale, gli andava ritenuto il diritto a rivalersi nei confronti degli altri condannati al fine di recupere le somme corrisposte all'appellante rispetto alla percentuale di responsabilità a sé ascrivibile.
Il 3 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione assegnando alle parti i termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
L'appello proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato. Parte_1
Invero dalla deposizione resa dal teste Arcoleo si rileva che il circolava con il Parte_1 proprio motoveicolo nella corsia centrale di viale della Regione Siciliana, leggermente sulla destra della carreggiata. Il teste ha riferito di avere visto il frenare bruscamente e Parte_1 perdere il controllo del proprio motoveicolo. Il teste ha riferito altresì che vi era un tombino per terra, sotto quotato, ed ha precisato di non sapere se il conducente della moto lo abbia “ preso o meno “ e di avere appreso soltanto da quest'ultimo che aveva rallentato per evitare il tombino.
Dai rilievi fotografici in atti prodotti dal di Palermo, a seguito di verbale di sopralluogo CP_1 dell'8 marzo 2016, si rileva l'effettiva presenza di” caditoie “ in viale della Regine Siciliana, all'altezza di via Ernesto Basile, intervallate in maniera regolare a circa 25 metri l'una dall'altra, leggermente deformate, e poste 3-5 centimetri al di sotto del livello stradale.
Tanto premesso, si osserva che correttamente il primo giudice ha ritenuto che manca la prova della sussistenza del nesso causale tra la presenza della “ caditoia ” ( definita dall'appellante tombino ) , ritenuta insidiosa dall'appellante ed il sinistro in oggetto.
Invero il teste ha riferito di avere appreso dal che lo stesso aveva rallentato per Parte_1 evitare il tombino. Trattasi, quindi, di testimonianza "de relato actoris" , in quanto avente per oggetto fatti e circostanze di cui in teste è stato informato dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza di tale assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa ( Cass. n. 8358 del 03/04/2007 ; Cass. n. 569 del 15/01/2015 ).
E' evidente, quindi, che manca la prova che il “ tombino ”, sia la causa della frenata del motoveicolo del che avrebbe cagionato il sinistro, non potendosi escludere che la Parte_1 frenata del predetto veicolo dallo stesso condotto, rilevata dal teste, possa essere stata 7
cagionata da diverse cause, fra cui la stessa imperizia dell'appellante nel condurre il proprio motoveicolo.
Né rileva in proposito la circostanza che l'appellante abbia riferito in appello della presenza sul manto stradale di terriccio e di aghi di pino – ai quali il teste ha fatto riferimento nella sue deposizione- trattandosi di circostanze di fatto non esposte con l'atto introduttivo del giudizio e che, pertanto, ai fini della pretesa responsabilità del in ordine alle lesioni patite dal CP_1
, non possono trovare ingresso in appello, comportando un inammissibile Parte_1 mutamento della domanda ( cfr. in proposito: Cass. n. 7540 del 27/03/2009 ).
In definitiva non vi è prova che la presenza del “ tombino “ sul manto stradale ( ritenuto insidioso dall'appellante ) possa costituire la causa dell'evento dannoso.
Ed, invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, il quale sussiste quando la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento ( Cass. nn. 4160
/2019, 14930/2023 ).
In ogni caso, anche a volersi diversamente argomentare, ritenendo presuntivamente che la presenza del tombino sia stata la causa della caduta del - non avendo riferito il Parte_1 teste circa la presenza di altre cause che possano avere determinato la brusca frenata del e la conseguente sua caduta - si rileva che il “ tombino ” era posto al margine della Parte_1 carreggiata, in prossimità del marciapiede, lungo la parte destra della corsia riservata all'emergenza , delimitata da striscia bianca continua ( v. nota n.196809 del 9 marzo 2017 del responsabile dell'area tecnica del ) . Controparte_1
E' evidente, quindi, che se il ha frenato bruscamente per evitare il “ tombino ” Parte_1 viaggiava illegittimamente nella corsia riservata all'emergenza che si assume , ma non si prova, da parte del , che fosse sbiadita, in contrasto con quanto esposto dal Comune con Parte_1 la nota n.196809 del 9 marzo 2017 sopracitata, con conseguente violazione dell'art. 7 c.d.s.
E' pacifico che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761 del 2016 ); ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicchè il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mente al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato;
si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno. 8
Nel caso di specie, anche a volere ritenere che la presenza del “ tombino ” sulla corsia di emergenza, in prossimità al marciapiede possa in effetti costituire un'insidia, non poteva addossarsi al custode l'obbligo di prevedere il comportamento imprudente e contrario alle disposizioni del Codice della Strada del motociclista che invadeva detta corsia di emergenza, destinata esclusivamente alla circolazione di mezzi pubblici, costituendo esso un evento del tutto imprevedibile ed inevitabile e, come tale, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso ( cfr. in proposito: Cass, 08/02/2023, n. 3739 ).
Le suesposte considerazioni inducono a rigettare il proposto appello.
Restano assorbite le domande di garanzia riproposte dal nei confronti Controparte_1 della e dell CP_3 CP_2
Tenuto conto della dell'insussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine a talune questioni giuridiche trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
dell e della avverso la sentenza resa in data 8/12 aprile 2019
[...] CP_2 CP_3 dal Tribunale di Palermo.
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R. 115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 15 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente