Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2046/2024, posta in decisione in data 21.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.
[...] P.IVA_1
FALZONE SALVATORE e dell'Avv. MOHAMED AHMED OMAR
GIAMPAOLO ( VIA ZUNICA C/O AVV FALZONE C.F._1
SALVATORE 31 AGRIGENTO;
) VIA CP_1 C.F._2
ZUNICA C/O AVV. FALZONE SALVATORE 31 AGRIGENTO;
RECLAMANTE
CONTRO
1
CURATORE DOTT.SSA (C.F. ), CP_3 P.IVA_2
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO –
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
APPELLATI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2024 innanzi al Tribunale di Agrigento, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Agrigento chiedeva dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di esponendo, in particolare, che Parte_1
nell'ambito della propria attività istituzionale era emerso il grave stato di insolvenza della società. Dava atto che, dal prospetto analitico delle iscrizioni a ruolo trasmesso dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento, risultavano a carico, alla data del
17.02.2023, debiti iscritti a ruolo per un importo complessivo pari ad € 7.629.819,19.
Si costituiva la società resistente, rappresentando di voler accedere al concordato preventivo liquidatorio e riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta, il piano e la documentazione a corredo.
Il Tribunale, con provvedimento del 3.6.2024, fissava termine di giorni sessanta ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo, nominando quale commissario giudiziale la dr.ssa con studio in Persona_1
Licata. Depositato il piano di concordato e preso atto dei pareri sfavorevoli del C.G. e del Pubblico Ministero, il Tribunale pronunciava decreto di inammissibilità della
2 proposta di concordato e, contestualmente, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale.
Proponeva tempestivo reclamo, ex art. 51 CCII, Parte_1
sia avverso la dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo, sia
[...]
avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Regolarmente evocata in giudizio, la Curatela rimaneva contumace;
LA CP_4
Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, quale Pubblico
Ministero, emetteva in data 17.2.2025 parere sfavorevole all'accoglimento del reclamo.
All'udienza del 21 febbraio 2025, la Corte poneva la causa in decisione.
I reclami avverso entrambi i provvedimenti di primo grado sono infondati.
Mette conto innanzitutto osservare che, in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, il reclamo avverso detta sentenza ex art. 51
C.C.I.I. (che ha ridenominato il precedente istituto del reclamo fallimentare), è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno;
ne consegue che la
Corte è chiamata ad esaminare anche gli stessi elementi già prospettati in prime cure, ovvero altri che possono essere offerti, non operando i limiti di cui all'art 345 c.p.c.
Nel merito, con il reclamo avverso il sostanziale rigetto della proposta di concordato preventivo, si duole in primo luogo del mancato rinvenimento nel fascicolo del presente giudizio, del parere negativo del Pubblico Ministero circa la revoca del sequestro preventivo al quale (come meglio si vedrà) sono sottoposti beni e crediti della LA RT US socia della reclamante e offerente le risorse Pt_1
per l'attuazione del concordato preventivo. E' appena il caso di rilevare che la questione è ininfluente ai fini del reclamo, poiché il Tribunale ha reso al decisione negativa sulla base di ben altri elementi.
La reclamante si duole poi che i Tribunale avrebbe ecceduto nella valutazione della fattibilità del piano, poiché all'autorità giudiziaria, a suo dire, spetta il sindacato
3 sulla fattibilità giuridica della proposta, cioè la compatibilità con norme inderogabili e la causa concreta dell'accordo e solo in caso di manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati nelle tempistiche stabilite, può dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare la proposta.
La reclamante vieppiù, rappresenta la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo: quanto al requisito soggettivo, evidenzia che la società è certamente imprenditore commerciale superando le soglie indicate nell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
quanto al requisito oggettivo, rappresenta che la stessa versa in stato di insolvenza. Per ciò che concerne specificamente il piano concordatario, la reclamante rileva che questo prevede sia la liquidazione degli asset aziendali sia un apporto di risorse esterne da parte del socio Parte_2
che consentirebbero la piena soddisfazione degli interessi creditori. In particolare, il socio assume l'impegno di mettere a disposizione della Parte_2
reclamante risorse per € 2.508.032,54 costituite da crediti fiscali (per € 2.163.582,03)
e liquidità (per € 344.450,51).
Ebbene, in punto di diritto, deve in primo luogo rilevarsi che “in tema di concordato preventivo, il giudice è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato e, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. Ciò significa che è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile poiché è riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che
4 la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi” (Cass. n. 10886/2020; n. 4790/2018).
Sulla concreta fattibilità del concordato, in questa sede deve trovare piena conferma quanto ampiamente statuito dal Giudice di prime cure con motivazione interamente condivisibile. Difatti, dagli atti di causa e per stessa ammissione della società odierna reclamante, emerge che le risorse messe a disposizione dal socio La
RT US deriverebbero Da liquidità, per € 344.450,51, interamente sottoposta a sequestro preventivo ex art. 12 bis del D.lgs. n. 74/2000 disposto dall'autorità giudiziale, e crediti fiscali in buona parte ( 1.815.178,51 su un totale di importo indicato nel piano di € 2.163.582,03), del pari, sottoposti allo stesso sequestro preventivo. E in effetti, per esplicita ammissione della stessa società reclamante, in definitiva il piano proposto sia fonda sul presupposto della revoca del sequestro.
Sul punto, come già rilevato in primo grado, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che “in tema di concordato preventivo con cessione totale dei beni, la fattibilità giuridica del piano costituisce presupposto di ammissibilità della proposta;
ne consegue che quando, a carico della società proponente, sia stato disposto un sequestro preventivo di beni destinato, secondo il regime di cui al D.lgs. n. 231 del
2001, alla confisca, è sempre necessario ottenere dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare e, in mancanza, restando sottratto al giudice della procedura concorsuale ogni potere di sindacare la legittimità del provvedimento, la proposta va dichiarata senz'altro inammissibile” (Cass. n. 26329del 20.12.2016).
Dunque, è evidente che in nessun caso potrebbe formularsi alcun giudizio, il quale si risolverebbe in una valutazione prognostica e probabilistica, circa l'ammissibilità del piano proposto in relazione ai beni oggetto di sequestro preventivo.
Con riguardo alle risorse derivanti da crediti fiscali, anche sul punto deve convenirsi con quanto statuito dal Tribunale, il quale ha fatto proprie le conclusioni a cui è giunto il commissario giudiziale esprimendo, in data 18.9.2024, parere
5 sfavorevole all'ammissione al concordato preventivo. Si ribadisce anche in questa sede come la soluzione ipotizzata non è in linea con la normativa sull'utilizzo dei crediti che prevede la compensazione per l'ammontare pari e nel limite di quanto maturato per ogni singolo anno di competenza, non potendosi procedere con formule compensative in unica soluzione. Difatti, a fronte di un unico riparto di somme liquide e compensazioni pianificato entro il dicembre 2026, si prevede invece una compensazione in unica soluzione in relazione a crediti riferibili a periodi anche successivi in violazione dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 che prevede invece che i “versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all' e delle CP_5
altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali“ possano avvenire “con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche”.
Quanto, infine, ai crediti futuri vanatati dalla reclamante nei confronti della p.a. per appalti pubblici, va rilevato anche in questo caso lo stato di incertezza nonché
l'impossibilità di prevedere le tempistiche di pagamento talché non viene garantita la precipua soddisfazione delle pretese creditorie.
Aggrava il quadro, peraltro, la previsione contenuta nel piano, che la formalizzazione della richiesta di revoca del sequestro preventivo avverrebbe solo dopo l'omologazione del concordato in esame;
ciò rende invero ancora più aleatoria la fattibilità del piano.
Pertanto, il quadro complessivo è tale da non potersi accedere alla richiesta di revoca della liquidazione giudiziale avanzata col reclamo, tenuto conto, seppure a margine, anche del parere sfavorevole emesso dal Pubblico Ministero in questa sede;
per conseguenza i reclami vanno disattesi.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei
6 presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da nei confronti Parte_1
della curatela della Liquidazione Giudiziale della Parte_1
della Procura della Repubblica di Agrigento, avverso la sentenza n. 33/2024, pronunziata in data 5.11.2024 dal Tribunale di Agrigento;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 16.4.024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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