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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/06/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2890/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
nata a [...], il [...] Parte_1
( ), residente in [...]
10/B
e nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Ciriè (TO), Via Cesare Battisti n. 23, presso lo studio dell'avv. Sabina Spiridon che li rappresenta per procura in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 24/12/24, e hanno Parte_1 Parte_2
premesso che:
- hanno intrattenuto una relazione sentimentale dal 2016;
- da detta unione sono nati i figli a Ciriè (TO), il 27/10/2016 e Persona_1 Per_2
a Ciriè (TO) il 9/08/2019;
[...]
- intendono pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli minorenni.
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate:
“1) stabilire che i figli minori ed vengano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la
madre, tenuto conto della loro età, dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici, nonché degli
impegni lavorativi di entrambi i genitori, con la possibilità di pernotti notturni presso la propria
abitazione;
3) stabilire che ciascun genitore possa comunicare telefonicamente con i minori, almeno una volta
al giorno, durante la permanenza con l'altro genitore;
4) stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente presso la propria abitazione
durante le festività Natalizie, Pasquali, ponti e vacanze estive, previo accordo con la madre sulle
modalità di prelievo e riaccompagnamento dei minori nonché sulla durata di permanenza degli
stessi presso l'abitazione paterna, compresi i pernotti;
5) stabilire che i genitori possano vedere e tenere con sé i figli in occasione del giorno del loro
compleanno ad anni alterni, salvo diversi accordi;
6) stabilire che, in caso di disaccordo tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli nelle
seguenti modalità:
a) nelle giornate infrasettimanali, il martedì e il mercoledì, con prelievo dei figli dall'uscita da
scuola o dall'abitazione materna / nonna materna e riaccompagnamento degli stessi il giovedì
mattina presso l'Istituto Scolastico o presso l'abitazione materna o quella della nonna materna,
a seconda dei turni lavorativi della madre;
b) a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio, con il prelievo dei minori dall'uscita da scuola o
dall'abitazione materna/ nonna materna, sino alla domenica sera con riaccompagnamento degli
stessi presso l'abitazione materna/ nonna materna, entro le ore 21:00;
c) durante le vacanze natalizie – tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola – in modo
che i minori possano trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore e il Capodanno con
l'altro, nello specifico, dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6
gennaio con l'altro. La Vigilia di Natale verrà trascorsa dai minori con il genitore che non li terrà
con sé il giorno di Natale. Resta inteso che, in caso di disaccordo, il periodo dal 25 dicembre al 30
dicembre 2025 verrà trascorso dai figli con la madre, e il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio
2026 con il padre;
d) relativamente alle festività Pasquali, stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i minori
ad anni alterni. Resta inteso che, in caso di disaccordo, il periodo di Pasqua 2025 verrà trascorso
dai figli con il padre;
e) in ordine alle vacanze estive, stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli per almeno
15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e agosto di ogni anno
solare. Detto periodo dovrà essere individuato entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto
anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno comunicarsi
reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
7) disporre a carico del signor la corresponsione della somma mensile di € 600,00 Parte_2
(€ 300,00 per ciascun figlio) in favore della signora a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei due figli minori, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 27 di ogni mese, da aggiornarsi secondo gli Indici Istat;
oltre il rimborso, nella misura del 50%, delle spese
straordinarie sostenute dalla madre in favore dei minori (spese mediche non coperte da S.S.N.,
scolastiche, sportive, per le ultime si presta sin d'ora il consenso allo svolgimento di un'attività
sportiva per ciascun figlio, nonché ricreative, concordate o necessarie e successivamente
documentate), tutte come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Ivrea e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
8) le parti si impegnano affinché i contatti tra i minori e gli eventuali futuri partner dei genitori
avvengano gradualmente al fine di salvaguardare il benessere psico-fisico dei figli;
9) disporre che l'Assegno Unico venga percepito da ciascun genitore nella misura del 50%
caduno;
10) Spese legali compensate.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale,
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 31/01/2025);
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”,
garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1) dispone l'affido congiunto dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la madre, tenuto conto della loro età, dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici,
nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, con la possibilità di pernotti notturni presso la propria abitazione;
3) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che ciascun genitore possa comunicare telefonicamente con i minori, almeno una volta al giorno, durante la permanenza con l'altro genitore;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente presso la propria abitazione durante le festività Natalizie, Pasquali, ponti e vacanze estive, previo accordo con la madre sulle modalità di prelievo e riaccompagnamento dei minori nonché sulla durata di permanenza degli stessi presso l'abitazione paterna, compresi i pernotti;
5) dispone che i genitori possano vedere e tenere con sé i figli in occasione del giorno del loro compleanno ad anni alterni, salvo diversi accordi;
6) dispone che, in caso di disaccordo tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli nelle seguenti modalità:
a) nelle giornate infrasettimanali, il martedì e il mercoledì, con prelievo dei figli dall'uscita da scuola o dall'abitazione materna / nonna materna e riaccompagnamento degli stessi il giovedì mattina presso l'Istituto Scolastico o presso l'abitazione materna o quella della nonna materna, a seconda dei turni lavorativi della madre;
b) a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio, con il prelievo dei minori dall'uscita da scuola o dall'abitazione materna/ nonna materna, sino alla domenica sera con riaccompagnamento degli stessi presso l'abitazione materna/ nonna materna, entro le ore 21:00;
c) durante le vacanze natalizie – tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola –
in modo che i minori possano trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore e il
Capodanno con l'altro, nello specifico, dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. La Vigilia di Natale verrà trascorsa dai minori con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale. Resta inteso che, in caso di disaccordo, il periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre 2025 verrà trascorso dai figli con la madre, e il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio 2026 con il padre;
d) relativamente alle festività Pasquali, stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i minori ad anni alterni. Resta inteso che, in caso di disaccordo, il periodo di Pasqua
2025 verrà trascorso dai figli con il padre;
e) in ordine alle vacanze estive, stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I
genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
7) dispone a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 600,00 (€
300,00 per ciascun figlio) in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 27 di ogni mese, da aggiornarsi secondo gli Indici Istat;
oltre il rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute dalla madre in favore dei minori (spese mediche non coperte da
S.S.N., scolastiche, sportive -per le ultime dando atto che le parti hanno concordato di prestare sin d'ora il consenso allo svolgimento di un'attività sportiva per ciascun figlio-
, nonché ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), tutte come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Ivrea e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Ivrea;
8) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di impegnarsi affinché i contatti tra i minori e gli eventuali futuri partner dei genitori avvengano gradualmente al fine di salvaguardare il benessere psico-fisico dei figli;
9) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'Assegno Unico venga percepito da ciascun genitore nella misura del 50% caduno;
10) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 17 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2890/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
nata a [...], il [...] Parte_1
( ), residente in [...]
10/B
e nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Ciriè (TO), Via Cesare Battisti n. 23, presso lo studio dell'avv. Sabina Spiridon che li rappresenta per procura in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 24/12/24, e hanno Parte_1 Parte_2
premesso che:
- hanno intrattenuto una relazione sentimentale dal 2016;
- da detta unione sono nati i figli a Ciriè (TO), il 27/10/2016 e Persona_1 Per_2
a Ciriè (TO) il 9/08/2019;
[...]
- intendono pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli minorenni.
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate:
“1) stabilire che i figli minori ed vengano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la
madre, tenuto conto della loro età, dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici, nonché degli
impegni lavorativi di entrambi i genitori, con la possibilità di pernotti notturni presso la propria
abitazione;
3) stabilire che ciascun genitore possa comunicare telefonicamente con i minori, almeno una volta
al giorno, durante la permanenza con l'altro genitore;
4) stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente presso la propria abitazione
durante le festività Natalizie, Pasquali, ponti e vacanze estive, previo accordo con la madre sulle
modalità di prelievo e riaccompagnamento dei minori nonché sulla durata di permanenza degli
stessi presso l'abitazione paterna, compresi i pernotti;
5) stabilire che i genitori possano vedere e tenere con sé i figli in occasione del giorno del loro
compleanno ad anni alterni, salvo diversi accordi;
6) stabilire che, in caso di disaccordo tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli nelle
seguenti modalità:
a) nelle giornate infrasettimanali, il martedì e il mercoledì, con prelievo dei figli dall'uscita da
scuola o dall'abitazione materna / nonna materna e riaccompagnamento degli stessi il giovedì
mattina presso l'Istituto Scolastico o presso l'abitazione materna o quella della nonna materna,
a seconda dei turni lavorativi della madre;
b) a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio, con il prelievo dei minori dall'uscita da scuola o
dall'abitazione materna/ nonna materna, sino alla domenica sera con riaccompagnamento degli
stessi presso l'abitazione materna/ nonna materna, entro le ore 21:00;
c) durante le vacanze natalizie – tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola – in modo
che i minori possano trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore e il Capodanno con
l'altro, nello specifico, dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6
gennaio con l'altro. La Vigilia di Natale verrà trascorsa dai minori con il genitore che non li terrà
con sé il giorno di Natale. Resta inteso che, in caso di disaccordo, il periodo dal 25 dicembre al 30
dicembre 2025 verrà trascorso dai figli con la madre, e il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio
2026 con il padre;
d) relativamente alle festività Pasquali, stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i minori
ad anni alterni. Resta inteso che, in caso di disaccordo, il periodo di Pasqua 2025 verrà trascorso
dai figli con il padre;
e) in ordine alle vacanze estive, stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli per almeno
15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e agosto di ogni anno
solare. Detto periodo dovrà essere individuato entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto
anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno comunicarsi
reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
7) disporre a carico del signor la corresponsione della somma mensile di € 600,00 Parte_2
(€ 300,00 per ciascun figlio) in favore della signora a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei due figli minori, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 27 di ogni mese, da aggiornarsi secondo gli Indici Istat;
oltre il rimborso, nella misura del 50%, delle spese
straordinarie sostenute dalla madre in favore dei minori (spese mediche non coperte da S.S.N.,
scolastiche, sportive, per le ultime si presta sin d'ora il consenso allo svolgimento di un'attività
sportiva per ciascun figlio, nonché ricreative, concordate o necessarie e successivamente
documentate), tutte come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Ivrea e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
8) le parti si impegnano affinché i contatti tra i minori e gli eventuali futuri partner dei genitori
avvengano gradualmente al fine di salvaguardare il benessere psico-fisico dei figli;
9) disporre che l'Assegno Unico venga percepito da ciascun genitore nella misura del 50%
caduno;
10) Spese legali compensate.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale,
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 31/01/2025);
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”,
garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1) dispone l'affido congiunto dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la madre, tenuto conto della loro età, dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici,
nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, con la possibilità di pernotti notturni presso la propria abitazione;
3) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che ciascun genitore possa comunicare telefonicamente con i minori, almeno una volta al giorno, durante la permanenza con l'altro genitore;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente presso la propria abitazione durante le festività Natalizie, Pasquali, ponti e vacanze estive, previo accordo con la madre sulle modalità di prelievo e riaccompagnamento dei minori nonché sulla durata di permanenza degli stessi presso l'abitazione paterna, compresi i pernotti;
5) dispone che i genitori possano vedere e tenere con sé i figli in occasione del giorno del loro compleanno ad anni alterni, salvo diversi accordi;
6) dispone che, in caso di disaccordo tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli nelle seguenti modalità:
a) nelle giornate infrasettimanali, il martedì e il mercoledì, con prelievo dei figli dall'uscita da scuola o dall'abitazione materna / nonna materna e riaccompagnamento degli stessi il giovedì mattina presso l'Istituto Scolastico o presso l'abitazione materna o quella della nonna materna, a seconda dei turni lavorativi della madre;
b) a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio, con il prelievo dei minori dall'uscita da scuola o dall'abitazione materna/ nonna materna, sino alla domenica sera con riaccompagnamento degli stessi presso l'abitazione materna/ nonna materna, entro le ore 21:00;
c) durante le vacanze natalizie – tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola –
in modo che i minori possano trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore e il
Capodanno con l'altro, nello specifico, dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. La Vigilia di Natale verrà trascorsa dai minori con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale. Resta inteso che, in caso di disaccordo, il periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre 2025 verrà trascorso dai figli con la madre, e il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio 2026 con il padre;
d) relativamente alle festività Pasquali, stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i minori ad anni alterni. Resta inteso che, in caso di disaccordo, il periodo di Pasqua
2025 verrà trascorso dai figli con il padre;
e) in ordine alle vacanze estive, stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I
genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
7) dispone a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 600,00 (€
300,00 per ciascun figlio) in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 27 di ogni mese, da aggiornarsi secondo gli Indici Istat;
oltre il rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute dalla madre in favore dei minori (spese mediche non coperte da
S.S.N., scolastiche, sportive -per le ultime dando atto che le parti hanno concordato di prestare sin d'ora il consenso allo svolgimento di un'attività sportiva per ciascun figlio-
, nonché ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), tutte come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Ivrea e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Ivrea;
8) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di impegnarsi affinché i contatti tra i minori e gli eventuali futuri partner dei genitori avvengano gradualmente al fine di salvaguardare il benessere psico-fisico dei figli;
9) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'Assegno Unico venga percepito da ciascun genitore nella misura del 50% caduno;
10) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 17 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)