Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 67 118 E N 6 8 O I 9 1 Z / 5 A 4 , / R . MODEL POPOLO TALI0 2 252 / 02 6 T N 2 S - PUBBLICA ITALIANA I . R G B . E F L R O L A A T E C D U A E B S TE SUURELTA DI CASSAZIONE F A T N A Oggetto 7 E N R I S 3 E R 1 S E A E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 22676/99 PAPA Consigliere Cron.5429 Dott. Enrico Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. CECCHERINI - Rel. Consigliere Ud. 18/10/01 Dott. Aldo MERONE Consigliere Dott. Antonio ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN T ENZA 67118 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da REG ENTRATE TOSCANA SEZIONE SIENA, in DIREZIONE persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta1'AVVOCATURA 2001 e difende ope legis;
- ricorrente -
2033 -1-
contro
BO GI;
intimato avverso la sentenza n. 189/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 27/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di n. 44/03/96, respinse il ri- Siena, con decisione corso di CO CO, agente di commercio, con- silenzio rifiuto dell'Ufficio imposte dirette tro Siena sull'istanza di rimborso proposta da di di finanza, avente ad oggetto ilall' Intendenza rimborso dell'Ilor pagata per il 1985 su un reddito assimilabile a quello di lavoro autonomo. Ritenne la Commissione che il ricorrente non avesse prodot- to al riguardo idonea documentazione della natura del suo reddito. Nel giudizio di appello, promosso dalla Dire- zione regionale della Toscana, la Commissione tri- butaria regionale della Toscana con sentenza de- ' positata il 27 ottobre 1998, in riforma dell'impu- gnata sentenza annullò il silenzio rifiuto, giudi- cando che la natura del reddito del CO, assimila- bile a quello di lavoro autonomo, risultasse dalla dichiarazione presentata sul modello 740 a suo tem- po presentato, e che l'onere della prova contraria gravasse sull'Ufficio, che non l'aveva assolta. Per la cassazione della sentenza di appello ri- corre il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex le- 3 3 0 2 ge dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato il 29 novembre 1999, proponendo un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso si denunzia la violazione dell'art. 38 d. P. R. 29 settembre 1973 n. 602; si deduce che l'Ufficio aveva eccepito la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, che dove- va essere chiesto nei diciotto mesi dal pagamento, si era pronun- e che la Commissione regionale non ciata su tale eccezione Il ricorso è fondato. Poiché si denuncia l'omessa pronuncia su un motivo di appello, e si tratta di error in procedendo, la Corte è investita anche del fatto, e deve prendere cognizione diretta degli atti processuali. Dall'esame di essi si desu- me che l'amministrazione aveva eccepito in appello l'intervenuta decadenza del contribuente dal dirit- to al rimborso, per il mancata rispetto del termine indicato nella norma sopra invocata. Peraltro la questione era rilevabile d'ufficio, secondo il co- stante insegnamento di questa Corte (v. Cass. 21 ottobre 1996 n. 8606, 12 dicembre 1997 n. 12481, 11 gennaio 1999 n. 179, 28 luglio 2000 n. 9940). Nella sentenza impugnata il punto non è fatto oggetto di est.Il cons. dr. Aldo Ceccherini esame, sicché la sentenza medesima è incorsa nel vizio di omessa pronuncia su una eccezione, astrat- tamente idonea a risolvere la controversia, e deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale per il nuovo giudizio e per il regolamento delle spese, anche di questo grado. B. q. m. La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commis- sione tributaria regionale della toscana, che deci- derà anche per le spese di questo grado. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 18 ottobre 2001. Il Presidente. Il Cons. est дел с (Pasquale Reale) (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 FEB. ZOUZ Oggi IL CANCELLIERE C1 E N Amado CasangАрилов سمنة IO Z 6 A 8 9 R 1 T 5 / IS /4 . N 6 G 2 E . R B .R A . .P A I L L D D R A L A E E . T T B D N A I U T S E B S N I 1 E A E 3 R S I 1 T I R A . E N T A M