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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 508 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 20/02/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TOMA GABRIELE
ATTORE
E
, in persona del l.r. p.t. Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO MORMANDO
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20/02/2025
1
ha esposto che il 20/09/2020, alle 06:50 circa, percorreva Parte_1 regolarmente la S.S. 16 Maglie-Otranto, in direzione di quest'ultima cittadina, a bordo della sua bicicletta da corsa, mantenendo il margine esterno della corsia a destra quando, giunto all'altezza dello svincolo per Palmariggi, è stato tamponato dalla Fiat DA tg. DS902EA, condotta da e assicurata con Controparte_2
, riportando lesioni personali con esiti permanenti. CP_1
L'attore ha dedotto che la responsabilità del sinistro deve individuarsi nella condotta di guida imprudente della e ha citato in giudizio la conducente CP_2
e la sua compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.
è rimasta contumace. Controparte_2 si è costituita con propria comparsa, evidenziando di aver Controparte_1 già interamente risarcito il danno patito dall'attore, rilevando che il Pt_1 percorreva la strada teatro del sinistro in violazione dell'art. 175 del codice della strada e deducendo che l'altro ciclista coinvolto ha transatto la causa ammettendo la propria corresponsabilità nella misura del 50%.
La compagnia ha poi contestato il quantum richiesto e ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda.
è rimasta contumace. Controparte_2
La causa è stata istruita con prova orale e CTU medico legale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
Come premesso, la controversia in esame attiene al sinistro verificatosi in data
20.09.2020, alle ore 06:50 circa, tra la Fiat DA condotta da Controparte_2
e la bicicletta da corsa condotta da sulla S.S. Maglie-Otranto, Parte_1 all'altezza dello svincolo per Palmariggi.
Il verificarsi dell'evento non è contestato ed è comunque attestato dal Verbale della
Polstrada intervenuta sui luoghi di causa.
2 Ad essere oggetto di contestazione è invece l'individuazione dei soggetti responsabili.
L'attore ha infatti ritenuto che l'evento sia da imputarsi in via esclusiva alla condotta della la quale ha tamponato il ciclista senza neppure avvedersi CP_2 della sua presenza, come dall'automobilista dichiarato ai verbalizzanti subito dopo il sinistro. sostiene invece che il ciclista sia almeno corresponsabile, per aver Controparte_3 violato l'art. 175 C.d.S. e aver circolato su strada extraurbana, come attestato dagli agenti della Polstrada, che hanno emesso relativa sanzione in danno dell'attore.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che è emerso in modo pacifico che l'evento è stato cagionato da un tamponamento della DA contro la bici, come dimostrano in modo chiaro i danni riportati dai mezzi. In particolare, nelle foto allegate e nella descrizione dei danni inserita nel Verbale è evidenziato che la DA ha riportato un danno in corrispondenza dello specchietto retrovisore e del paraurti anteriore lato sinistro.
La medesima dinamica è stata confermata, in sede di prova testimoniale, e non è stata comunque contestata dalla CO.
Si ravvisa pertanto la responsabilità della conducente per violazione dell'art. 149
C.d.S., per aver omesso di tenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che la precedeva.
Si ricorda che “In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte
a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016). Alla convenuta spetta pertanto l'onere di provare che il ciclista abbia assunto un comportamento anomalo e imprevedibile.
In sede di dichiarazioni spontanee, poi, la ha dichiarato che non si era CP_2 affatto avveduta della presenza dei ciclisti, forse a causa del sole che sorgeva di fronte a loro, e che solo immediatamente prima della collisione li ha avvistati,
3 tentando una manovra di emergenza (lo spostamento nella corsia di decelerazione) che però non ha impedito l'impatto.
La circostanza che l'automobilista fosse abbagliata dal sole non è elemento che ne esclude la responsabilità, essendo al contrario indice di violazione delle norme di comune prudenza.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che il responsabile di un incidente stradale non può addurre a propria discolpa l'abbagliamento del sole, che non rientra nel cosiddetto “caso fortuito” (Cass. Pen., sentenza n. 4155/23 depositata l'1 febbraio
2023).
Nella sentenza n. 36133 del 2024 la quarta sezione della Cass. Pen. Ha ribadito che “…non ricorrono nel caso di specie ove, a fronte del fenomeno dell'abbagliamento solare, l'imputato non ha rispettato l'obbligo di diligenza che gli imponeva di ulteriormente rallentare l'andatura del mezzo al precipuo fine di prevenire l'insorgere di situazioni di pericolo come quella che si è poi verificata. Così statuendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte di legittimità,
a mente dei quali, in tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento), il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità…”.
È emerso, pertanto, che la conducente ha violato la distanza di sicurezza e ha circolato senza avvedersi pienamente dei veicoli presenti sulla carreggiata, andando poi a impattare contro uno di essi.
Al contrario, non è emerso alcun elemento di responsabilità in capo al ciclista.
In primo luogo, deve rilevarsi che la violazione dell'art. 175 C.d.S. avrebbe rilievo, nel presente giudizio, solo ove avesse concorso causalmente nella determinazione del danno. Difatti, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il
4 comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile” (Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 8311 del 23.03.2023).
Al contrario, nel caso di specie la convenuta ha riconosciuto di non aver affatto visto i ciclisti: tale circostanza dimostra che il tamponamento sarebbe comunque avvenuto, anche se in luogo di una bici vi fosse stato un motociclo di simile ingombro.
Neppure rileva la circostanza che le biciclette siano veicoli mediamente più lenti di altri mezzi a motore abilitati a circolare sulle strade extraurbane, in quanto la velocità dei ciclisti non ha avuto alcun concorso nella determinazione del danno: il tamponamento si sarebbe verificato anche se la velocità fosse stata più elevata.
Infine, non è stata in alcun modo dimostrata una condotta imprudente dei ciclisti o una manovra improvvisa di questi. Dalle foto scattate con l'attore ancora a terra si nota che l'impatto è avvenuto in prossimità del margine destro della carreggiata, con la conseguenza che le bici si trovavano in una posizione congrua sulla carreggiata.
Deve poi ricordarsi che la scelta dell'altro ciclista – di transigere la propria posizione con riconoscimento di responsabilità nella misura del 50% - non ha alcun rilievo ai fini di causa, essendo scelta del tutto personale della parte, non rilevante sotto il profilo delle responsabilità.
Si riconosce pertanto la responsabilità esclusiva della nella CP_2 determinazione dell'evento lesivo.
Chiarito quanto sopra in punto di an, si procede alla determinazione del quantum.
Il ha chiesto in primo luogo il risarcimento del danno non patrimoniale da Pt_1 lesione dell'integrità psico-fisica, con maggiorazione della componente morale e ulteriore personalizzazione, invocando l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano.
Al fine della determinazione del danno è stata espletata c.t.u. a mezzo del dr. Per_1
il quale ha accertato “che in seguito all'incidente stradale occorsogli in data
[...]
20.09.20 il Sig. riportò: • FRATTURA DELLE OSSA NASALI E Parte_1
FERITA LACERO CONTUSA DELLA MI AS (suturata); • FRATTURA
AMIELICA DELLA PRIMA E TERZA VERTEBRA LOMBARE ESITATE CON
5 AVVALLAMENTO DELLA LIMITANTE SUPERIORE DI L1 E DEFORMAZIONE A CUNEO
DI L3 CON LIEVE SALIENZA ENDOCANALARE DEL SETTORE SUPERIORE DEL
MURO SOMATICO POSTERIORE DI TALE METAMERO;
• TRAUMA DISTORSIVO
GINOCCHIO DESTRO CON LESIONE DEL MENISCO MEDIALE;
• FRATTURA DELLA
RADICE DELL'INCISIVO LATERALE DELL'ARCATA Controparte_4
”.
[...]
Il c.t.u. ha poi quantificato “la durata dell'inabilità biologica temporanea in giorni 38
(periodo di ricovero ospedaliero più periodo di allettamento fino al 22.10.20), la durata del danno biologico temporaneo parziale in giorni 60 al 75%, giorni 60 al 50%
e giorni 60 al 25%. ... sono residuati postumi che determinano un danno biologico permanente del 21% in riferimento alle Linee Guida SIMLA per la valutazione del danno biologico in R.C.”.
Sulla base di tali dati, si procede alla determinazione del danno non patrimoniale, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate ad oggi, tenendo conto della circostanza che l'attore all'epoca del sinistro aveva 56 anni.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 21%
Punto danno biologico € 3.929,92
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 37%) € 1.454,07
Punto danno non patrimoniale € 5.383,99
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 38
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 59.833,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 81.971,00
Con personalizzazione massima (max 38% del danno biologico) € 104.708,00
6 Invalidità temporanea totale € 4.370,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 14.720,00
Totale generale: € 96.691,00
Totale con personalizzazione massima € 119.428,00
Come già premesso, l'attore ha chiesto la personalizzazione del danno, evidenziando di essere un ciclista e di aver praticato per anni tale passione, fino al momento del sinistro;
l'attore ha anche evidenziato che gli esiti dell'incidente lo hanno indotto a ridurre le frequentazioni sociali e i viaggi, con limitazione delle attività realizzatrici della persona.
Al fine di provare quanto dedotto, l'attore ha offerto prova testimoniale con amici e con la figlia, che hanno confermato che prima del sinistro il svolgeva con Pt_1 costanza attività ciclistica, anche partecipando a gare, e frequentava i compagni anche al di fuori degli allenamenti, mentre dopo l'evento ha smesso interamente di andare in bicicletta e di frequentare i ciclisti. La prova ha anche confermato che, stancandosi a guidare, il ha ridotto i viaggi in auto con la famiglia. Pt_1
Al riguardo deve evidenziarsi che, in sede di risposta alle osservazioni, il c.t.u. ha chiarito che i danni riportati dal hanno inciso sulla possibilità di andare in Pt_1 bici solo sotto il profilo della durata e della resa, ma non l'hanno impedita. Del resto, nel danno riconosciuto vi è una componente di natura estetica, evidentemente ininfluente sotto il profilo dell'attività sportiva praticata.
Il c.t.u. ha infatti precisato: “Con riferimento alla attività di ciclista dilettante svolta dal è evidente che il quadro menomativo attualmente insistente sul soggetto, Pt_1 in ispecie per quanto attiene alle lesioni a carico del rachide e del ginocchio, costituisce nocumento allo svolgimento della stessa. Per quanto di competenza medico-legale, e rimandando al Giudicante per le eventuali determinazioni al riguardo, tuttavia, devesi dare atto che l'entità delle lesioni accertate -
7 estrinsecandosi solo con modesti/moderati segni di sofferenza algo-disfunzionale, non è tale da impedire lo svolgimento di detta attività, ma - al più - la limita (in termini di durata ed efficienza della prestazione).”.
Ciò dimostra che l'abbandono totale del ciclismo è stato determinato da una scelta volontaria del che non può ritenersi interamente riferibile all'evento: l'attore, Pt_1 infatti, avrebbe potuto continuare ad andare in bici, restando in contatto con gli amici ciclisti.
Ciononostante, non può certamente negarsi che nella scelta dell'attore abbia inciso, oltre a un'inclinazione personale, anche il trauma per il forte danno patito e per i tempi di recupero. Deve inoltre considerarsi l'impossibilità di mantenere gli allenamenti con la frequenza e la resa precedenti l'evento, con la conseguenza che il mutamento delle abitudini di vita deve ricollegarsi comunque in parte all'evento dannoso.
In ragione di quanto sopra, si riconosce all'attore una personalizzazione del danno in misura inferiore a quanto richiesto, tenendo conto delle seguenti circostanze: è provato che egli si dedicasse al ciclismo (non solo per la prova svolta, ma anche per l'attrezzatura posseduta) ed è confermato che frequentasse altri ciclisti anche oltre gli allenamenti;
in conseguenza del sinistro, per i traumi fisici e psichici, la possibilità di andare in bicicletta è stata limitata;
residuano attività fisiche sportive che il può ancora svolgere, compreso il ciclismo;
gli amici avrebbero potuto Pt_1 essere frequentati anche a prescindere dagli allenamenti;
i viaggi in auto non sono impediti ma solo gravati da maggiore affaticamento.
Sulla base di quanto sopra, il danno non patrimoniale è liquidato in € 102.000,00 all'attualità.
Gli importi di cui sopra sono stati calcolati secondo valori attuali. Su tali somme sono dunque dovuti interessi in misura legale, dalla data odierna al soddisfo. Gli importi devono poi essere devalutati alla data dell'evento e di anno in anno rivalutati secondo l'indice ISTAT, con applicazione degli interessi in misura legale sull'importo di anno in anno rivalutato, dall'evento ad oggi.
L'attore ha poi chiesto il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Il c.t.u. ha chiarito che “gli esiti delle fratture vertebrali incidono negativamente sulla attività di artigiano meccanico limitando la movimentazione manuale dei
8 carichi e la stazione eretta prolungata. Possiamo definire la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 15% (riferimento bibliografico: - Guida Per_2 Per_3 alla valutazione medico legale del danno alla capacità lavorativa - Giuffrè editore
2011)”.
Sussiste, pertanto, una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Occorre tuttavia chiarire alcuni punti in merito al concetto di danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
È noto che si tratta di “danno futuro” da valutare “su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici” (Cass. Civ., n. 20003/2014).
La giurisprudenza sul punto ha chiarito che “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio" (Cass.,
25634/2013). Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che “il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno “in re ipsa”, va pertanto allegato e provato nell'“an” e nel “quantum” (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato” (cfr. Cass, 15031/2008).
La Corte di cassazione ha poi di recente chiarito che siffatta voce di danno deve liquidarsi non in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, “a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.”, bensì con coefficienti di capitalizzazione “approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano:
9 a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno -
1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno,
Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (Così Cass., 20615/2015).
In tempi recenti la Corte di Cassazione, Sez. 3 -
6, Sentenza n. 10499 del 28/04/2017, ha ribadito che “Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva determinato la quota di reddito perduto da un avvocato, esercente da pochi mesi la professione, sulla base dell'imponibile fiscale dichiarato dal danneggiato nell'anno del sinistro, senza considerare il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività, moltiplicandola, poi, per il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, sebbene ancorata a dati non più attuali)”.
Nel caso di specie, dunque, si farà applicazione del coefficiente richiamato dalla
Cassazione nella sentenza citata.
Nell' ordinanza n. 8896, pubblicata in data 04.05.2016, la Corte di Cassazione, VI
Sezione Civile, relatore dott. M. Rossetti, ha chiarito quali sono i criteri da applicare come base di calcolo per il danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito a seguito di sinistro stradale.
Nella massima è chiarito che “La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo
10 criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato”.
Viene anche precisato che “Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacità di lavoro il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito, quando sia ragionevole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto.
La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base ad elementi oggettivi che è onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza dei quali non
è consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di per sé di modesta entità”.
La Corte, dunque, riconosce la possibilità di aumentare in via equitativa il reddito da porre a base del calcolo, secondo valutazioni del caso concreto, ma esclude che il triplo della pensione sociale rappresenti il reddito minimo da porre a base del calcolo.
Si prende dunque in esame il reddito del al momento dell'evento (basato Pt_1 sulle dichiarazioni dei redditi allegate).
Valorizzando tali elementi, tenendo conto del reddito medio rilevato sulla base della documentazione in atti, si prende come base di calcolo quella di euro 44.230,00.
Tale importo deve essere moltiplicato per la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica (quantificata nel caso del nella misura del 15%) e per il Pt_1 coefficiente di capitalizzazione.
Il Tribunale ritiene corretto utilizzare, quale coefficiente di capitalizzazione, quello stabilito dal Consiglio Superiore della Magistratura all'esito dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1° luglio 1989 e pari a 16,1223).
Dall'applicazione di detti criteri discende che a titolo di danno per riduzione della capacità lavorativa il ha diritto ad € 22.291,17{[(44.230,00 x 16,1223) x Pt_1
15%] - 79.16%}. Gli accessori seguono il principio di cui sopra, volto a evitare il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Il ha poi chiesto il danno da maggior onere d'impresa, evidenziando che dopo Pt_1 il sinistro è stato costretto ad assumere (come apprendista, per 3 anni) la figlia
11 nella contabilità, non avendo più la possibilità di compilare le fatture in proprio, per il maggiore affaticamento nello svolgimento dell'attività lavorativa.
In corso di causa il ha prodotto il contratto di assunzione della figlia e la Pt_1 circostanza è stata confermata dalla prova testimoniale. Tuttavia, la scelta di assumere la figlia con contratto di apprendistato appare legata a esigenze proprie della famiglia e non è conseguenza diretta del sinistro. Del resto, di certo i danni fisici non hanno inciso nella compilazione delle fatture e non può ritenersi che il tempo che il dedicava alla contabilità fosse addirittura corrispondente a un Pt_1 orario di lavoro pieno.
La domanda è dunque rigettata in parte qua.
Il ha domandato il risarcimento del danno da perdita dell'abbigliamento e Pt_1 della bicicletta, producendo anche preventivo della propria officina.
La compagnia ha ritenuto che il danno richiesto sia eccessivo, in quanto il valore ante sinistro del mezzo è stato riconosciuto in € 1.200,00, con la conseguenza che la riparazione del bene – usato – è risultata antieconomica.
Sul punto parte attrice si è limitata a ribadire il preventivo del proprio meccanico, senza dimostrare che il mezzo avesse -al momento dell'evento - un valore superiore a quello – invero ingente – delle singole riparazioni indicate.
Dalle fotografie in atti è emerso che, in conseguenza del sinistro, la bicicletta è stata spezzata in due e che ha subito seri danni, ma è anche emerso che era un veicolo già usato da tempo. Del resto, l'attore ha allegato di essersi dedicato al ciclismo per
2-3 volte a settimana. Deve inoltre ritenersi che, se il mezzo fosse stato acquistato da poco, l'attore avrebbe prodotto il relativo documento di acquisto.
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi la riparazione antieconomica e deve confermarsi il danno come calcolato nella stima del perito assicurativo, che ha tenuto conto anche dell'usura del mezzo.
L'attore ha poi richiesto il risarcimento del danno da danneggiamento dell'abbigliamento tecnico, del dispositivo GPS e degli occhiali da sole. Sul punto il perito assicurativo – che al riguardo viene frainteso nelle deduzioni difensive della
CO – ha riconosciuto un danno di € 381,00, ritenendo non provato il danno al GPS e quello agli occhiali. Per il GPS, tuttavia, il perito ha evidenziato che sulla bicicletta sono stati rinvenuti gli attacchi necessari.
12 In ragione di quanto sopra, deve ritenersi che il – che aveva una bicicletta Pt_1 costosa e abbigliamento tecnico – avesse anche occhiali da sole idonei (necessari anche per il vento) e il GPS (elemento essenziale per un allenamento anche amatoriale). Allo stesso tempo, deve confermarsi che il danno non può risarcirsi nel prezzo di acquisto di nuovi beni, in quanto quelli danneggiati erano usati e usurati.
In considerazione di quanto sopra, tenendo conto della stima del perito assicurativo, del correttivo da riconoscersi per occhiali e GPS e della necessità di decurtarne il valore in ragione dell'usura, il danno è liquidato in via equitativa in €
500,00 all'attualità.
Sul danno liquidato all'attualità sono dovuti accessori come indicato in precedenza.
Parte attrice ha poi chiesto il risarcimento del danno da spese legali stragiudiziali, per l'attività difensiva espletata prima del sinistro.
La CO ha contestato tale voce di danno, evidenziando che “In tema di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, le spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima costituiscono un danno risarcibile solo a condizione che siano state necessarie o utili, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.. Tuttavia, nel valutare la suddetta necessità o utilità, il giudice di merito non deve limitarsi ad accertare se
l'intervento del legale (o di altro soggetto, come una c.d. «agenzia di infortunistica») abbia o meno indotto il debitore a recedere in tutto od in parte da un proprio iniziale atteggiamento di chiusura già nella fase stragiudiziale, ma deve valutare l'utilità del suddetto intervento in relazione all'esito finale della lite giudiziaria” (cfr. Cass. civile sez. III 21.1.2010 n. 997)”.
Sul punto deve ritenersi che l'attività difensiva sia stata quanto mai opportuna, ove si consideri che l'interlocuzione stragiudiziale con la CO è necessaria e la stessa CO ha offerto un risarcimento del danno non satisfattivo, come emerso dall'esito del giudizio.
Il corrispettivo richiesto dal legale è congruo e conforme alle tariffe vigenti, con la conseguenza che il danno è da liquidarsi in tale importo, al netto di quanto già ricevuto, per un totale di € 2.044,82
L'attore ha domandato il risarcimento del danno da spese mediche.
Il c.t.u. ha riconosciuto “le spese di cura documentate ammontano ad euro: 1351,66
+ 732 euro per consulenza medico legale. Per le spese di riabilitazione fisica è stata esibita successivamente, allegata alle osservazioni del C.T.U., una fattura di euro
13 2.150,00. Le spese odontoiatriche sono state considerate nella parte valutativa in relazione alla riduzione del danno biologico dentario conseguente al ristoro dell'onere economico necessario per la riabilitazione protesica dell'elemento dentario danneggiato (euro 4.350,00).
Ebbene, in riferimento a tanto:
1. dall'esame delle spese sanitarie in possesso dello scrivente parrebbe non rivenirsi lo scontrino fiscale di euro 280,00 per l'acquisto del busto ortopedico (invero inviato assieme alle osservazioni del C.T.P.) che, ad ogni modo, qualora correttamente allegato, è da ritenersi congruo;
2. la fattura pari ad euro 2.152,00 (2.150 + 2 euro di bollo) per i trattamenti fisioterapici eseguiti è postuma rispetto alle Operazioni di Consulenza (fattura emessa in data 11.09.2024).
Ciò posto, rimandando al Giudicante circa l'ammissibilità del danno emergente in questione, esso - sotto il profilo medico-legale - è da ritenersi congruo;
3. con riferimento alle spese odontoiatriche ed ai rinnovi, al fine della necessaria chiarezza,
è doverosa la precisazione che, probabilmente per svista, ovvero per disguido informatico, lo scrivente ha preso visione “solo”: - della ricevuta n. 57/2021 del
22.03.2021: euro 700,00 - “impianto acconto”; - della ricevuta n. 330/2021 del
21.10.2021: Euro 2250,00 – “ • impianto saldo euro 800 • elemento in porcellana euro 700 • endodonzia euro 250 • elemento provvisorio con perno euro 150 • elemento provvisorio splintato euro 150 • splintaggio gruppo frontale inferiore euro 200” entrambe emesse dal “Centro Medico Dentale” di Cursi, e nelle quali - ovviamente - non sono riportati preventivi inerenti ad eventuali rinnovi. A seguito delle osservazioni del Dr. Toma abbiamo reperito sul fascicolo telematico la relazione del
Dr. odontoiatra, il quale riporta le spese di prime cure per la Persona_4 riabilitazione odontoiatrica (pari ad euro 2.950,00 come da fatture sopra riportate - cfr. ricevuta n. 57/2021 e ricevuta n. 330/2021 del 21.10.2021), ed i preventivi dei rinnovi. Ivi il Dott. in particolare, ritiene di dover procedere a rinnovi di Per_4 impianto ogni 10 anni e rinnovi di corona in porcellana ogni 7 anni (sino al settantacinquesimo anno di età). In accordo con le disposizioni del “Gruppo di
Firenze” [cfr. Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico], gli impianti, al di sopra dei 50 anni di età (come nel caso in questione), non necessitano di rinnovi
e, quindi, detta spesa non è prevedibile. È congrua, invece, la previsione del rinnovo della corona (elemento usurabile) ogni sette anni. Posto che il costo della corona è pari ad euro 700.00 (cfr. fattura 330/2021) e che, in ragione dell'età dell'odierno
14 istante sono necessari ulteriori due rinnovi (sino al compimento del settantacinquesimo anno di età), le spese da riconoscersi per i rinnovi delle corone sono pari ad euro 1400.00 (ovvero 700 euro per 2 rinnovi). Il totale delle spese odontoiatriche e dei rinnovi è, quindi, pari ad euro 4.350.00, cioè euro 2950.00 (spese di prime cure con una 1 corona) più euro 1400.00 (per i due rinnovi delle corone).
Pertanto, si conferma la prima stesura della relazione di C.T.U. modificando le spese per quanto sopra riportato”.
In ragione di quanto sopra, ritenute congrue e provate le spese sopra indicate, il danno da spese mediche è pari ad € 8.536,66.
Tale importo deve essere rivalutato ad oggi, dalla data dell'esborso, secondo l'indice
ISTAT, dall'esborso alla data odierna. Gli interessi andranno poi calcolati secondo il criterio sopra indicato per il danno non patrimoniale.
Dal danno liquidato va detratto l'acconto ricevuto, da rivalutarsi dalla data dell'esborso a quella odierna, al fine di consentire la sottrazione tra poste omogenee.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 508/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella Controparte_2 determinazione dell'evento per cui è causa;
b) Per l'effetto, condanna le convenute in solido al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato in € 102.000,00 per danno non patrimoniale,
€ 1.700,00 per danno materiale, € 22.291,17 per danno da perdita della capacità lavorativa specifica, € 2.044,82 per spese di assistenza stragiudiziale residue, € 8.536,66 a titolo di spese mediche, il tutto detratto l'acconto ricevuto e oltre accessori come indicato in parte motiva;
c) Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 14.103,00 per compenso ed € 545,00 per spese,
15 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gabriele Toma, che ha reso la dichiarazione di rito;
d) Pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico delle convenute.
Lecce, 20/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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