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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 06/06/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Daniele Venier Presidente rel. dott. Alberto Valle ConSIliere dott. Sergio Carnimeo ConSIliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 290/2024 promossa con ricorso in appello depositato il 16.09.2024 da
(CF. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DIEGO Parte_1 C.F._1
D'ALESSANDRO, presso il cui studio in Trieste, Via Fabio Severo n. 19 è elettivamente domiciliato, per procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE contro
( , rappresentato e difeso dall'Avv. TERESA CP_1 CodiceFiscale_2
ARSA presso il cui studio in Trieste, Via Donizetti n. 1, risulta elettivamente domiciliato, per procura a margine del ricorso ex art. 447 bis c.p.c
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 566/2024 del 12.06.2024 – Tribunale di Trieste – RG
n. 1433/2024 – notificata il 21.07.2024 – “comodato di immobile urbano”.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pagina 1 di 14 “- in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
- Nel merito:
1) accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo (i.e. Ricorso ex art. 447 bis c.p.c. dd. 25.3.2024 e Decreto di fissazione d'udienza dd. 27.3.2024) e conseguentemente dichiarare la nullità della Sentenza gravata e disporre la rimessione della causa al Tribunale di
Trieste ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del SI. per le ragioni Parte_1
indicate in parte narrativa;
3) respingere tutte le domande del SI. siccome inammissibili o infondate per le CP_1
ragioni tutte indicate in parte narrativa;
4) respingere l'avversaria domanda di condanna del SI. al pagamento delle Parte_1
spese di mediazione e di lite;
5) Condannare il SI. alla rifusione delle spese di lite e di mediazione in favore CP_1
del SI. . Parte_1
In via istruttoria: si chiede l'interrogatorio formale del SI. e la prova per testi sulle seguenti CP_1
circostanze:
1) Vero che tra la SI.ra (moglie del SI. ) e suo padre vi è Parte_2 Pt_1 CP_1
stata per molti anni una lite successoria avente ad oggetto i due appartamenti siti a Trieste, in
Via Commerciale n. 125, caduti in successione a seguito del decesso della SI.ra RS
(nonna della SI.ra e madre del SI. ? Parte_2 CP_1
2) Vero che la SI.ra in forza di testamento della nonna aveva ottenuto la nuda Parte_2 proprietà dell'immobile attualmente occupato dal SI. mentre quest'ultimo era CP_1
titolare del diritto di abitazione sul medesimo appartamento e vero che la piena proprietà del secondo appartamento caduto in successione, ossia quello oggi abitato dal SI. , era Pt_1
stata assegnata in via testamentaria alla SI.ra (figlia di ? Per_2 RS
3) Vero che nel 2002 il SI. proponeva azione giudiziaria contro la SI.ra CP_1
per vedere accertato il suo diritto di proprietà sull'immobile oggetto di legato in Parte_2
pagina 2 di 14 favore della SI.ra in forza di una lesione di legittima e in forza di un'asserita Parte_2
intervenuta usucapione?
4) Vero che il SI. non ha ancora corrisposto alla SI.ra e alla CP_1 Parte_2
SI.ra il conguaglio di loro spettanza? Per_2
5) Vero che nel 2014 i SI.ri e pattuivano che quest'ultimo potesse Pt_2 CP_1
proseguire ad abitare nell'appartamento già da lui occupato e che la SI.ra potesse Pt_2 godere liberamente dell'altro appartamento per tutta la durata della vita del padre CP_1 astenendosi dall'agire esecutivamente contro il proprio padre?
[...]
6) Vero che tale accordo, intervenuto nel 2014, integrava un ragionevole contemperamento degli interessi di entrambe le parti atteso che consentiva al SI. di continuare a vivere CP_1
nell'immobile da egli già occupato evitando che la SI.ra promuovesse azioni esecutive Pt_2
per far valere il suo diritto di credito e la SI.ra otteneva il diritto di godere Parte_2
liberamente dell'immobile, oggi occupato dal SI. , per tutta la durata della vita del Pt_1
padre?
7) Vero che nel 2014 la SI.ra dopo aver raggiunto l'accordo con il proprio padre, Parte_2
prendeva immediatamente il pieno possesso dell'appartamento, oggi abitato dal SI. , Pt_1
che veniva inizialmente adoperato come magazzino ove la SI.ra depositava Parte_2
numerosi propri beni?
8) Vero che dal 2014 al 2020 la SI.ra adoperava l'immobile di Via Commerciale Parte_2
n. 125 per cui è causa come magazzino per custodire i beni di sua proprietà?
9) Vero che nel 2020 la SI.ra concedeva l'immobile di Via Commerciale n. 125, Parte_2
per cui è causa, in comodato gratuito al SI. ; Parte_1
10) Vero che il SI. ha ricevuto in consegna l'appartamento per cui è causa Parte_1
nonché le chiavi della porta d'ingresso nel 2020 dalla SI.ra Parte_2
11) Vero che il SI. e la SI.ra si sono separati nel 2009? Parte_1 Parte_2
12) Vero che nel 2022 il SI. chiedeva al SI. , per il tramite dell'avv. CP_1 Pt_1
Arsa, di rilasciare l'immobile su impulso dell'attuale moglie?
13) Vero che verso la fine di marzo o i primi giorni di aprile 2024 la cassetta postale del SI.
era stata completamente asportata? Parte_1
pagina 3 di 14 14) Vero che dal 2020 ad oggi il SI. ha ininterrottamente abitato in Via Parte_1
Commerciale 125?
15) Vero che il SI. ha ricevuto le chiavi dell'appartamento di Via Commerciale Parte_1
n. 125 dalla SI.ra e non ha mai cambiato la serratura della porta d'ingresso? Parte_2
16) Vero che la polmonite del SI. del febbraio 2024 è stata curata ed è ormai CP_1
superata?
17) Vero che il SI. è pensionato da ben prima del 2020? CP_1
18) Vero che il SI. aveva parlato con il SI. , titolare CP_1 Testimone_1
dell'agenzia immobiliare “Dimora”, che, dopo verifiche tavolari e la lettura degli atti, gli aveva spiegato l'impossibilità di vendere gli appartamenti ad un prezzo inferiore ad € 265.000 e al contempo gli aveva spiegato che il valore degli stessi era nettamente inferiore a detto importo?
19) Vero che nessuna trattativa è ad oggi pendente tra il SI. e le SI.re CP_1 Pt_2
e per il pagamento del conguaglio e la rinuncia all'ipoteca legale? Per_2
Si indicano come testi su tutti i capitoli di prova:
- residente in [...]2; Parte_2
- residente in [...], Calle Verdi n. 9; Testimone_2
- , residente in [...]; - , Testimone_3 Testimone_4
residente in [...]; - , residente in [...]
Mangart n. 3;
- residente in [...]; Per_2
- , domiciliato in Trieste, Via dei Navali n. 17; Testimone_1
- , residente in [...]2; Testimone_6
- , residente in [...]
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.mo Collegio, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
In via principale: rigetto dell'impugnazione avversaria: rigettare integralmente l'appello proposto dall'odierno appellante, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 566 dd. 11.06.2024, pubblicata il 12.06.2024, resa nel procedimento sub RG 1433/2024 presso il Tribunale di Trieste.
Con vittoria di spese di lite, anche di questo grado di giudizio”.
pagina 4 di 14 In via istruttoria: come da memoria di costituzione in appello, da intendersi qui integralmente ritrascritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.03.2024 presso il Tribunale di Trieste, esponeva CP_1 di essere proprietario dell'immobile sito in Trieste, Via Commerciale 125, costituito da un piano unico frazionato in due appartamenti con giardino condiviso, catastalmente iscritto alla Sez. S/3, pcn 915/2, sub 5, Zona 2 e tavolarmente iscritto alla P.T. 3628 c.t. 1° e c.t. 2° di Scorcola;
di avere concesso, nel gennaio 2020, in comodato d'uso gratuito a uno dei due Parte_1
appartamenti su richiesta della figlia e per mera cortesia, poiché i due erano Parte_2 coniugati e si stavano separando;
che lo aveva occupato stabilmente l'immobile e Pt_1
cambiato la serratura della porta d'ingresso a sua insaputa, vi aveva fissato la propria attività di impresa e continuava ad abitarvi pur a fronte delle diffide a rilasciare l'immobile; che Pt_2
aveva falsamente dichiarato al Comune di Trieste di essere proprietaria dell'immobile e
[...] richiesto l'iscrizione anagrafica in tale unità immobiliare dello;
che egli aveva conferito Pt_1
a un'agenzia immobiliare l'incarico di vendere l'immobile, avendovi necessità poiché pensionato, affetto da una grave malattia con prognosi nefasta, non più in grado di percorrere le numerose scale di accesso all'immobile a causa delle proprie condizioni di salute, oltre che gravemente indebitato;
che, infine, prima dell'avvio del procedimento giudiziario, aveva proposto un'istanza di mediazione, cui lo aveva aderito, ma che la procedura aveva dato Pt_1
esito negativo.
In diritto, precisava che le parti avevano stipulato oralmente un contratto di comodato precario ex art. 1810 c.c., senza termine di durata, il quale dà diritto al comodante di determinarne la scadenza ad nutum mediante semplice richiesta di riconsegna del bene e comporta che il comodatario che, alla richiesta, rifiuti la restituzione, venga ad assumere la posizione di detentore sine titulo; che tale detenzione era fonte di un danno a carico del proprietario per la perdita della disponibilità del bene e l'impossibilità di conseguire dallo stesso le utilità potenzialmente ricavabili, danno quantificabile in base al valore locativo del bene, il quale, nel caso di specie, era stato stimato dall'agenzia immobiliare interpellata dal ricorrente in Euro 600-650 mensili.
Sulla scorta di tali premesse chiedeva al Tribunale di Trieste di ordinare a CP_1 [...]
il rilascio immediato dell'immobile occupato, con conseguente sgombero dello stesso Pt_1
pagina 5 di 14 dai beni mobili dal medesimo collocati al suo interno, e di condannare il convenuto alla corresponsione della somma di Euro 21.500,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità da occupazione abusiva ex art. 1591 c.c., nonché al pagamento delle spese di giudizio e dei compensi legali stragiudiziali per la procedura di mediazione.
2. All'udienza del 10.06.2024 il Giudice, liberamente interrogato il ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, ordinava la discussione orale e decideva la causa con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c..
Il Tribunale di Trieste, dichiarata la contumacia del resistente, cui il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza erano stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c., riteneva raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di comodato, avendo il ricorrente provato la proprietà del bene presso il quale risultava risiedere lo , ed evidenziava che era stata allegata e documentata Pt_1
l'esistenza di un urgente e impreveduto bisogno il quale, ai sensi dell'art. 1809, co. 2, c.c., consente al comodante di richiedere la restituzione dell'immobile.
Dichiarava pertanto risolto il contratto di comodato, condannando il convenuto al rilascio dell'immobile a favore del ricorrente libero da persone e cose anche interposte, nonché al pagamento delle spese di mediazione sostenute e documentate e delle spese di lite. Non fissava alcun termine per il rilascio, attesa la natura costitutiva della pronuncia. Rigettava per converso la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, non avendo il titolare del bene dato prova del danno patrimoniale subìto.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base di quattro motivi. Parte_1
L'appellante ha premesso che, all'esito di un lungo contenzioso avente a oggetto i due appartamenti di Via Commerciale n. 125, caduti in successione a seguito del decesso di
[...]
madre di e , e suo padre avevano pattuito, nel corso Per_1 CP_1 Per_2 Parte_2 del 2014, che quest'ultimo potesse proseguire ad abitare nell'appartamento già da lui occupato,
e che potesse godere liberamente dell'altro appartamento per tutta la durata della Parte_2
vita del padre. A seguito di tale accordo, intervenuto nel 2014, aveva preso Parte_2
possesso dell'appartamento che nel 2020 aveva – senza obiezioni di sorta del padre - CP_1
concesso in comodato gratuito al marito , dal quale si era separata circa dieci anni Parte_1
prima.
pagina 6 di 14 L'appellante ha precisato, in proposito, di aver ricevuto le chiavi dell'appartamento da Pt_2
e non dal di lei padre e che, diversamente da quanto affermato da controparte in termini
[...] ritenuti calunniosi e valutabili anche ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c., non aveva mai cambiato la serratura della porta d'ingresso.
3.1 Ciò premesso in fatto, con il primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto dd. 27.3.2024 di fissazione d'udienza, e la conseguente nullità della sentenza gravata.
Preliminarmente ha evidenziato che – proprio in corrispondenza con la data prevista per la notifica – la propria cassetta postale, già ripetutamente violata nei mesi precedenti (come da denuncia ai Carabinieri del 7.12.2023), era stata completamente asportata (come da successiva denuncia ai Carabinieri del 16.04.2024) per atto doloso di chi intendeva impedirgli di conoscere l'esistenza della causa ed ivi potersi difendere, e che pertanto egli aveva appreso dell'esistenza di un procedimento a proprio carico soltanto a seguito della notifica della sentenza odiernamente gravata.
Ha lamentato la nullità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.c., in quanto:
- nel caso di specie non ricorreva un'ipotesi di irreperibilità assoluta tale da legittimare la notifica mediante deposito dell'atto presso la casa comunale;
- dalla relata di notifica non risultavano effettuati ulteriori accertamenti in loco, richiesti dalla consolidata giurisprudenza ai fini della validità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
- il ricorrente era perfettamente consapevole che egli abitasse nell'appartamento accanto al suo, come si evinceva dalle dichiarazioni rese dal primo all'udienza del 10.6.2024. Del resto – ha concluso sul punto – la notifica della sentenza impugnata era stata regolarmente effettuata, ex art. 140 c.p.c., presso l'abitazione di Via Commerciale n. 125.
3.2 Con il secondo motivo di doglianza l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., deducendo l'inesistenza di un contratto di comodato tra le parti e, conseguentemente, il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente procedimento.
Ha ribadito che l'immobile non gli era stato concesso in comodato dal ricorrente, ma dalla figlia di questi, nei confronti della quale – al più – avrebbe dovuto essere proposta la Parte_2
domanda attorea.
pagina 7 di 14 Ha contestato che il ricorrente abbia assolto all'onere di provare l'esistenza di un rapporto di comodato tra le parti, essendosi limitato a produrre in giudizio la visura tavolare comprovante la sua proprietà su entrambi gli appartamenti di Via Commerciale n. 125, senza tuttavia dimostrare di avergliene concesso uno a titolo di comodato o di averglielo consegnato.
3.3 Col terzo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1809 c.c., co. 2 c.c., atteso che nel caso di specie non ricorreva un bisogno sopravvenuto, urgente e impreveduto del comodante alla restituzione dell'immobile, considerato che le patologie di cui lo stesso soffriva erano risalenti e, in ogni caso, erano state positivamente superate a seguito degli interventi chirurgici effettuati, e che neppure sopravvenuti erano i debiti tributari e l'evento costituito dal pensionamento. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente, ove intenzionato a cambiare abitazione, ben avrebbe potuto mettere in vendita il solo appartamento che egli attualmente occupa, e che entrambi gli alloggi di Via Commerciale n. 125 non potevano essere facilmente venduti in ragione dei vincoli ipotecari su di essi gravanti.
3.4 Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la statuizione di condanna al pagamento delle spese della procedura di mediazione e di lite, deducendo che le domande svolte dal ricorrente erano inammissibili e/o infondate per le ragioni già evidenziate;
che non era stata offerta la prova dell'avvenuto pagamento delle spese e dei compensi legali per la fase di mediazione;
che il ricorrente era risultato soccombente in ordine alla domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione e, dunque, le spese avrebbero dovuto quantomeno essere compensate;
che i compensi per la fase di mediazione risultavano in ogni caso eccessivi e superiori alla tabella prevista dal D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettivo valore della procedura di mediazione, pari al valore della presente causa (di valore compreso tra € 5.200 e 26.000); e che le spese legali non erano in ogni caso dovute in ragione della censurabile condotta processuale del ricorrente, il quale aveva proceduto con una notifica ex art. 143 c.p.c. pur essendo a conoscenza del luogo in cui abitava il convenuto.
Ai soli fini della eventuale declaratoria di nullità della gravata sentenza e della rimessione della causa al giudice di primo grado, ha eccepito l'improcedibilità della domanda di pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile, atteso che non era stata oggetto della procedura di mediazione, condividendo per il resto le argomentazioni del Tribunale in ordine all'assenza di presupposti per il riconoscimento della stessa e alla mancata prova del pregiudizio subito. Ha
pagina 8 di 14 evidenziato inoltre che, avendo la risoluzione contrattuale natura costitutiva con effetti ex nunc, non era possibile pretendere un'indennità per l'occupazione senza titolo per un periodo in cui il contratto di comodato tra le parti (ove esistente) era ancora valido ed efficace e che l'importo mensile richiesto, pari a 600-650 euro era sproporzionato rispetto alla metratura, ubicazione, tipologia e stato manutentivo dell'immobile.
Ha dedotto infine anche l'insussistenza dei presupposti per lo scioglimento contrattuale ex art. 1810 c.c., non vertendosi nel caso di specie in una ipotesi di comodato precario e mancando, in ogni caso, sia la prova della pattuizione relativa alla mancanza di termine finale, sia la prova della richiesta di restituzione dell'immobile.
L'appellante, previa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha dunque concluso per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata;
l'accertamento del difetto della Parte propria legittimazione passiva;
il rigetto delle domande formulate dal in primo grado, con vittoria di spese.
4. Con ordinanza dd. 29.10.2024, emessa previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
5. Si è costituito , il quale ha insistito per il rigetto dell'appello. CP_1
5.1 Quanto al primo motivo, ha innanzitutto sostenuto la contraddittorietà e pretestuosità delle denunce presentate dallo in relazione alla cassetta postale, in quanto già il 3.4.2024, e Pt_1 quindi prima dell'asserita asportazione denunciata il 16.4.2024, l'ufficiale giudiziario non era riuscito a notificare l'atto per assenza di riferimenti al destinatario, su cui grava l'obbligo di mantenere la propria cassetta in condizioni idonee a ricevere la posta.
Ha inoltre evidenziato che la notifica ex art. 143 c.p.c. si era perfezionata all'esito di una procedura regolarmente seguita dall'ufficiale giudiziario, il quale non aveva rinvenuto all'indirizzo indicato riferimenti riconducibili al destinatario, a conferma della condotta dello
, già posta in essere in precedenza, in occasione degli invii delle lettere raccomandate Pt_1
contenenti le richieste di restituzione ex art. 1809, co. 2 c.c. e dei tentativi di notifica degli atti relativi alla procedura di mediazione obbligatoria, condotta dolosamente volta a rendere estremamente difficoltosa la notifica degli atti a lui destinati, e tale da giustificare l'effettuazione della notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c..
pagina 9 di 14 5.2 In relazione al secondo motivo, l'appellato ha contestato che il rapporto di comodato sia intercorso tra da un lato, la quale neppure disponeva delle chiavi Parte_2 dell'appartamento, e lo dall'altro, e ha allegato che la detenzione dell'immobile da parte Pt_1
di quest'ultimo è da considerarsi priva di titolo opponibile a esso appellato, “unico legittimo proprietario dell'immobile” (pag. 10 della memoria di costituzione). Parte 5.3 Quanto al terzo motivo, il ha dedotto l'esistenza dell'< bisogno>> che legittima la restituzione del bene ai sensi dell'art. 1809, co. 2 c.c., tenuto conto della perdurante gravità delle proprie condizioni di salute, tali da rendere necessari due ulteriori interventi chirurgici, e del fatto che l'iscrizione a peso dell'immobile di ipoteche non incidesse sulla possibilità di disporre in modo proficuo del bene, ben potendo egli, in caso di vendita, concordare condizioni di favore con i creditori, o destinare l'immobile a uso diverso, locandolo.
5.4 Infondato, secondo l'appellato, è pure il quarto motivo, posto che le spese sostenute nel procedimento di mediazione erano documentate, mentre quelle del giudizio di primo grado erano state liquidate conformemente ai criteri previsti dal D.M. 55/2014, né sussistendo alcuna soccombenza parziale tale da giustificare la parziale compensazione. Correttamente eseguita infine, per le ragioni esposte, era stata la notifica del ricorso nelle forme – le sole praticabili nella fattispecie – previste dall'art. 143 c.p.c..
Parte Il ha rilevato che la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione rappresenta una conseguenza diretta e accessoria di quella principale di restituzione dell'immobile, non essendo necessario che risulti già formulata in sede di mediazione;
che l'indennità risulta dovuta dalla data della richiesta, rimasta inevasa, di restituzione del bene, e quindi dal mese di gennaio 2020, allorché la detenzione era divenuta illegittima;
che la somma richiesta a tale titolo era del tutto congrua nell'ammontare, e giustificata dal danno economico patito dall'occupazione sine titulo.
Da ultimo, l'appellato ha evidenziato come la propria domanda di restituzione sia fondata, oltre che ai sensi dell'art. 1809, co. 2 c.c. in relazione all'urgente e imprevedibile bisogno, anche sulla base dell'art. 1810 c.c., tenuto conto della richiesta avanzata con lettera del 31.10.2022.
6. All'udienza del 29.4.2025 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
7. Occorre muovere l'esame dall'appello dal primo motivo che, avendo a oggetto la nullità della notifica del ricorso introduttivo, assume carattere preliminare, comportando – in caso di sua fondatezza – la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, co. 1 c.p.c..
pagina 10 di 14 8. In data 28.3.2024 il difensore di diede atto, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., che CP_1
, destinatario della notifica del ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e del decreto dd. Parte_1
27.3.2024 di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Trieste, “non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente”, e richiese conseguentemente all'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica.
L'ufficiale giudiziario attestò, nella relata del 3.4.2024, di non avere potuto notificare l'atto presso l'indirizzo di via Commerciale 125 a Trieste, ivi “non avendo rinvenuto … alcun riferimento riconducibile al destinatario”.
Il difensore del ricorrente, allegato il certificato di residenza aggiornato alla data del 9.4.2024 da cui risultava che la residenza dello era in via Commerciale 125 a Trieste, dichiarò quindi Pt_1
di avere “esperito le ricerche necessarie secondo la <> e non essendo a conoscenza di ulteriore luogo di nuova residenza, dimora o domicilio ”, richiese di eseguire la notifica ex art. 143 c.p.c..
L'ufficiale giudiziario provvide in conformità, depositando in data 12.4.2024 copia dell'atto nella casa comunale di Trieste quale luogo di ultima residenza.
9. Ciò posto in fatto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “la legittimità della notifica ex art. 143 c.p.c. postula che, dopo il primo accesso negativo, siano state svolte delle opportune ricerche che non abbiano dato un esito diverso, ovvero esito negativo, rendendosi effettivamente sconosciuto l'attuale residenza o domicilio del destinatario”
(Cass., ord. n. 18749 del 9.7.2024; nello stesso senso, Cass., ord. n. 2530 del 27.1.2022).
Quanto alle ricerche cui è tenuto l'ufficiale giudiziario e che condizionano la validità di tale forma di notifica, è stato precisato che “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art.
143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”
(Cass., ord. n. 40467 del 16.12.2021, la quale ha ritenuto invalida una notificazione ex art. 143
c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute;
v. anche Cass., ord.
n. 8638 del 3.4.2017, che ha ritenuto che in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato pagina 11 di 14 anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio;
sull'inidoneità delle risultanze di una certificazione anagrafica a legittimare il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., v. anche Cass. sent. n. 18385/2003; Cass., ord. n. 24107/2016).
9.1 Nel caso in esame, non risulta prova dell'effettuazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di adeguate ricerche a seguito dell'esito negativo del primo tentativo di notifica presso l'indirizzo del destinatario e prima di procedere nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c..
In particolare, come risulta dalla relata della prima notifica, l'ufficiale giudiziario si limitò a dare atto di non avere rinvenuto “all'indirizzo alcun riferimento riconducibile al destinatario”, senza menzionare l'esecuzione di ulteriori e diversi adempimenti volti a individuare l'attuale residenza o domicilio del destinatario.
9.2 In contrario, non può rilevare la dichiarazione del difensore del ricorrente – posta a fondamento della richiesta rivolta all'Ufficiale Giudiziario di notifica ex art. 143 c.p.c. – di avere esperito la ricerche necessarie secondo la normale diligenza e di non essere a conoscenza di un ulteriore luogo di nuova residenza, dimora o domicilio, sia in quanto l'attestazione delle avvenute ricerche deve necessariamente promanare dall'Ufficiale Giudiziario, quale soggetto cui l'ordinamento attribuisce competenza esclusiva in tema di notifica ex art. 143 c.p.c., e le cui attestazioni sono assistite da fede privilegiata, sia in quanto – in ogni caso – non è stato precisato l'oggetto di tali ricerche, indicate in modo del tutto generico e indeterminato, sia in quanto – infine – l'allegazione del difensore del ricorrente di ignorare l'effettiva residenza dello Pt_1
Parte si pone in irrimediabile contrasto con la dichiarazione dello stesso resa, nel corso dell'interrogatorio libero innanzi al giudice di primo grado all'udienza del 10.6.2024, di essere a conoscenza del fatto che la controparte risieda proprio presso il luogo indicato nel certificato anagrafico (“ abita nell'appartamento affianco al mio, ma lui ha levato ogni Parte_3
indicazione della sua residenza in quanto gli arrivano raccomandate ed ingiunzioni e ciò mi ha detto il postino in occasione di uno degli accessi”).
E la conoscenza, da parte del ricorrente, della residenza del resistente, esclude la validità della notificazione ex art. 143 c.p.c. (v. Cass., sent. n. 12589/2002, che ha affermato che “Ai fini della
pagina 12 di 14 validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza”).
9.3 La mera allegazione del certificato di residenza è – come sopra evidenziato con il conforto della costante giurisprudenza - insufficiente a dare conto dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
9.4 L'appellato ha contestato allo di non avere adempiuto “al preciso obbligo di Pt_1
mantenere la cassetta postale e l'identificazione del proprio domicilio in condizioni idonee a ricevere comunicazioni ufficiali” (pag. 3 della memoria di costituzione), omettendo di apporre il proprio nominativo sul campanello. Ciò avrebbe determinato l'impossibilità di eseguire la notifica presso l'indirizzo, legittimando quindi il ricorso alle forme di cui all'art. 143 c.p.c.. Parte L'assunto del confligge peraltro con il costante insegnamento della Suprema Corte, la quale
“non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali1, occorrendo comunque un quid pluris
che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell'attività notificatoria” (Cass. ord. n.
2530/2022). Parte 9.5 Si osserva infine come non sussista prova in ordine al fatto, dedotto dal che l'assenza del nominativo dello dal campanello e dalla cassetta postale costituisca frutto di una Pt_1
condotta dolosa posta in essere dallo stesso appellante, volta a impedire la ricezione di atti giudiziari e precostituirsi la giustificazione della sua mancata costituzione in giudizio.
10. Accertata quindi la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la causa va rimessa al Tribunale di Trieste ai sensi dell'art. 354, co. I c.p.c..
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione di valori inferiori a quelli medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile a complessità bassa), giustificati dalla natura in rito della decisione, ed escluso il compenso per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 290/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Trieste ai sensi dell'art. 354, co. I c.p.c.;
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente grado, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 174,00 per anticipazioni, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege.
Trieste, 29 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “non sussistendo per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni
o sulla cassetta postale del luogo di abitazione” (Cass., sent. n. 1138/2003) pagina 13 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Daniele Venier Presidente rel. dott. Alberto Valle ConSIliere dott. Sergio Carnimeo ConSIliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 290/2024 promossa con ricorso in appello depositato il 16.09.2024 da
(CF. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DIEGO Parte_1 C.F._1
D'ALESSANDRO, presso il cui studio in Trieste, Via Fabio Severo n. 19 è elettivamente domiciliato, per procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE contro
( , rappresentato e difeso dall'Avv. TERESA CP_1 CodiceFiscale_2
ARSA presso il cui studio in Trieste, Via Donizetti n. 1, risulta elettivamente domiciliato, per procura a margine del ricorso ex art. 447 bis c.p.c
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 566/2024 del 12.06.2024 – Tribunale di Trieste – RG
n. 1433/2024 – notificata il 21.07.2024 – “comodato di immobile urbano”.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pagina 1 di 14 “- in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
- Nel merito:
1) accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo (i.e. Ricorso ex art. 447 bis c.p.c. dd. 25.3.2024 e Decreto di fissazione d'udienza dd. 27.3.2024) e conseguentemente dichiarare la nullità della Sentenza gravata e disporre la rimessione della causa al Tribunale di
Trieste ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del SI. per le ragioni Parte_1
indicate in parte narrativa;
3) respingere tutte le domande del SI. siccome inammissibili o infondate per le CP_1
ragioni tutte indicate in parte narrativa;
4) respingere l'avversaria domanda di condanna del SI. al pagamento delle Parte_1
spese di mediazione e di lite;
5) Condannare il SI. alla rifusione delle spese di lite e di mediazione in favore CP_1
del SI. . Parte_1
In via istruttoria: si chiede l'interrogatorio formale del SI. e la prova per testi sulle seguenti CP_1
circostanze:
1) Vero che tra la SI.ra (moglie del SI. ) e suo padre vi è Parte_2 Pt_1 CP_1
stata per molti anni una lite successoria avente ad oggetto i due appartamenti siti a Trieste, in
Via Commerciale n. 125, caduti in successione a seguito del decesso della SI.ra RS
(nonna della SI.ra e madre del SI. ? Parte_2 CP_1
2) Vero che la SI.ra in forza di testamento della nonna aveva ottenuto la nuda Parte_2 proprietà dell'immobile attualmente occupato dal SI. mentre quest'ultimo era CP_1
titolare del diritto di abitazione sul medesimo appartamento e vero che la piena proprietà del secondo appartamento caduto in successione, ossia quello oggi abitato dal SI. , era Pt_1
stata assegnata in via testamentaria alla SI.ra (figlia di ? Per_2 RS
3) Vero che nel 2002 il SI. proponeva azione giudiziaria contro la SI.ra CP_1
per vedere accertato il suo diritto di proprietà sull'immobile oggetto di legato in Parte_2
pagina 2 di 14 favore della SI.ra in forza di una lesione di legittima e in forza di un'asserita Parte_2
intervenuta usucapione?
4) Vero che il SI. non ha ancora corrisposto alla SI.ra e alla CP_1 Parte_2
SI.ra il conguaglio di loro spettanza? Per_2
5) Vero che nel 2014 i SI.ri e pattuivano che quest'ultimo potesse Pt_2 CP_1
proseguire ad abitare nell'appartamento già da lui occupato e che la SI.ra potesse Pt_2 godere liberamente dell'altro appartamento per tutta la durata della vita del padre CP_1 astenendosi dall'agire esecutivamente contro il proprio padre?
[...]
6) Vero che tale accordo, intervenuto nel 2014, integrava un ragionevole contemperamento degli interessi di entrambe le parti atteso che consentiva al SI. di continuare a vivere CP_1
nell'immobile da egli già occupato evitando che la SI.ra promuovesse azioni esecutive Pt_2
per far valere il suo diritto di credito e la SI.ra otteneva il diritto di godere Parte_2
liberamente dell'immobile, oggi occupato dal SI. , per tutta la durata della vita del Pt_1
padre?
7) Vero che nel 2014 la SI.ra dopo aver raggiunto l'accordo con il proprio padre, Parte_2
prendeva immediatamente il pieno possesso dell'appartamento, oggi abitato dal SI. , Pt_1
che veniva inizialmente adoperato come magazzino ove la SI.ra depositava Parte_2
numerosi propri beni?
8) Vero che dal 2014 al 2020 la SI.ra adoperava l'immobile di Via Commerciale Parte_2
n. 125 per cui è causa come magazzino per custodire i beni di sua proprietà?
9) Vero che nel 2020 la SI.ra concedeva l'immobile di Via Commerciale n. 125, Parte_2
per cui è causa, in comodato gratuito al SI. ; Parte_1
10) Vero che il SI. ha ricevuto in consegna l'appartamento per cui è causa Parte_1
nonché le chiavi della porta d'ingresso nel 2020 dalla SI.ra Parte_2
11) Vero che il SI. e la SI.ra si sono separati nel 2009? Parte_1 Parte_2
12) Vero che nel 2022 il SI. chiedeva al SI. , per il tramite dell'avv. CP_1 Pt_1
Arsa, di rilasciare l'immobile su impulso dell'attuale moglie?
13) Vero che verso la fine di marzo o i primi giorni di aprile 2024 la cassetta postale del SI.
era stata completamente asportata? Parte_1
pagina 3 di 14 14) Vero che dal 2020 ad oggi il SI. ha ininterrottamente abitato in Via Parte_1
Commerciale 125?
15) Vero che il SI. ha ricevuto le chiavi dell'appartamento di Via Commerciale Parte_1
n. 125 dalla SI.ra e non ha mai cambiato la serratura della porta d'ingresso? Parte_2
16) Vero che la polmonite del SI. del febbraio 2024 è stata curata ed è ormai CP_1
superata?
17) Vero che il SI. è pensionato da ben prima del 2020? CP_1
18) Vero che il SI. aveva parlato con il SI. , titolare CP_1 Testimone_1
dell'agenzia immobiliare “Dimora”, che, dopo verifiche tavolari e la lettura degli atti, gli aveva spiegato l'impossibilità di vendere gli appartamenti ad un prezzo inferiore ad € 265.000 e al contempo gli aveva spiegato che il valore degli stessi era nettamente inferiore a detto importo?
19) Vero che nessuna trattativa è ad oggi pendente tra il SI. e le SI.re CP_1 Pt_2
e per il pagamento del conguaglio e la rinuncia all'ipoteca legale? Per_2
Si indicano come testi su tutti i capitoli di prova:
- residente in [...]2; Parte_2
- residente in [...], Calle Verdi n. 9; Testimone_2
- , residente in [...]; - , Testimone_3 Testimone_4
residente in [...]; - , residente in [...]
Mangart n. 3;
- residente in [...]; Per_2
- , domiciliato in Trieste, Via dei Navali n. 17; Testimone_1
- , residente in [...]2; Testimone_6
- , residente in [...]
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.mo Collegio, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
In via principale: rigetto dell'impugnazione avversaria: rigettare integralmente l'appello proposto dall'odierno appellante, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 566 dd. 11.06.2024, pubblicata il 12.06.2024, resa nel procedimento sub RG 1433/2024 presso il Tribunale di Trieste.
Con vittoria di spese di lite, anche di questo grado di giudizio”.
pagina 4 di 14 In via istruttoria: come da memoria di costituzione in appello, da intendersi qui integralmente ritrascritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.03.2024 presso il Tribunale di Trieste, esponeva CP_1 di essere proprietario dell'immobile sito in Trieste, Via Commerciale 125, costituito da un piano unico frazionato in due appartamenti con giardino condiviso, catastalmente iscritto alla Sez. S/3, pcn 915/2, sub 5, Zona 2 e tavolarmente iscritto alla P.T. 3628 c.t. 1° e c.t. 2° di Scorcola;
di avere concesso, nel gennaio 2020, in comodato d'uso gratuito a uno dei due Parte_1
appartamenti su richiesta della figlia e per mera cortesia, poiché i due erano Parte_2 coniugati e si stavano separando;
che lo aveva occupato stabilmente l'immobile e Pt_1
cambiato la serratura della porta d'ingresso a sua insaputa, vi aveva fissato la propria attività di impresa e continuava ad abitarvi pur a fronte delle diffide a rilasciare l'immobile; che Pt_2
aveva falsamente dichiarato al Comune di Trieste di essere proprietaria dell'immobile e
[...] richiesto l'iscrizione anagrafica in tale unità immobiliare dello;
che egli aveva conferito Pt_1
a un'agenzia immobiliare l'incarico di vendere l'immobile, avendovi necessità poiché pensionato, affetto da una grave malattia con prognosi nefasta, non più in grado di percorrere le numerose scale di accesso all'immobile a causa delle proprie condizioni di salute, oltre che gravemente indebitato;
che, infine, prima dell'avvio del procedimento giudiziario, aveva proposto un'istanza di mediazione, cui lo aveva aderito, ma che la procedura aveva dato Pt_1
esito negativo.
In diritto, precisava che le parti avevano stipulato oralmente un contratto di comodato precario ex art. 1810 c.c., senza termine di durata, il quale dà diritto al comodante di determinarne la scadenza ad nutum mediante semplice richiesta di riconsegna del bene e comporta che il comodatario che, alla richiesta, rifiuti la restituzione, venga ad assumere la posizione di detentore sine titulo; che tale detenzione era fonte di un danno a carico del proprietario per la perdita della disponibilità del bene e l'impossibilità di conseguire dallo stesso le utilità potenzialmente ricavabili, danno quantificabile in base al valore locativo del bene, il quale, nel caso di specie, era stato stimato dall'agenzia immobiliare interpellata dal ricorrente in Euro 600-650 mensili.
Sulla scorta di tali premesse chiedeva al Tribunale di Trieste di ordinare a CP_1 [...]
il rilascio immediato dell'immobile occupato, con conseguente sgombero dello stesso Pt_1
pagina 5 di 14 dai beni mobili dal medesimo collocati al suo interno, e di condannare il convenuto alla corresponsione della somma di Euro 21.500,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità da occupazione abusiva ex art. 1591 c.c., nonché al pagamento delle spese di giudizio e dei compensi legali stragiudiziali per la procedura di mediazione.
2. All'udienza del 10.06.2024 il Giudice, liberamente interrogato il ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, ordinava la discussione orale e decideva la causa con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c..
Il Tribunale di Trieste, dichiarata la contumacia del resistente, cui il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza erano stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c., riteneva raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di comodato, avendo il ricorrente provato la proprietà del bene presso il quale risultava risiedere lo , ed evidenziava che era stata allegata e documentata Pt_1
l'esistenza di un urgente e impreveduto bisogno il quale, ai sensi dell'art. 1809, co. 2, c.c., consente al comodante di richiedere la restituzione dell'immobile.
Dichiarava pertanto risolto il contratto di comodato, condannando il convenuto al rilascio dell'immobile a favore del ricorrente libero da persone e cose anche interposte, nonché al pagamento delle spese di mediazione sostenute e documentate e delle spese di lite. Non fissava alcun termine per il rilascio, attesa la natura costitutiva della pronuncia. Rigettava per converso la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, non avendo il titolare del bene dato prova del danno patrimoniale subìto.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base di quattro motivi. Parte_1
L'appellante ha premesso che, all'esito di un lungo contenzioso avente a oggetto i due appartamenti di Via Commerciale n. 125, caduti in successione a seguito del decesso di
[...]
madre di e , e suo padre avevano pattuito, nel corso Per_1 CP_1 Per_2 Parte_2 del 2014, che quest'ultimo potesse proseguire ad abitare nell'appartamento già da lui occupato,
e che potesse godere liberamente dell'altro appartamento per tutta la durata della Parte_2
vita del padre. A seguito di tale accordo, intervenuto nel 2014, aveva preso Parte_2
possesso dell'appartamento che nel 2020 aveva – senza obiezioni di sorta del padre - CP_1
concesso in comodato gratuito al marito , dal quale si era separata circa dieci anni Parte_1
prima.
pagina 6 di 14 L'appellante ha precisato, in proposito, di aver ricevuto le chiavi dell'appartamento da Pt_2
e non dal di lei padre e che, diversamente da quanto affermato da controparte in termini
[...] ritenuti calunniosi e valutabili anche ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c., non aveva mai cambiato la serratura della porta d'ingresso.
3.1 Ciò premesso in fatto, con il primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto dd. 27.3.2024 di fissazione d'udienza, e la conseguente nullità della sentenza gravata.
Preliminarmente ha evidenziato che – proprio in corrispondenza con la data prevista per la notifica – la propria cassetta postale, già ripetutamente violata nei mesi precedenti (come da denuncia ai Carabinieri del 7.12.2023), era stata completamente asportata (come da successiva denuncia ai Carabinieri del 16.04.2024) per atto doloso di chi intendeva impedirgli di conoscere l'esistenza della causa ed ivi potersi difendere, e che pertanto egli aveva appreso dell'esistenza di un procedimento a proprio carico soltanto a seguito della notifica della sentenza odiernamente gravata.
Ha lamentato la nullità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.c., in quanto:
- nel caso di specie non ricorreva un'ipotesi di irreperibilità assoluta tale da legittimare la notifica mediante deposito dell'atto presso la casa comunale;
- dalla relata di notifica non risultavano effettuati ulteriori accertamenti in loco, richiesti dalla consolidata giurisprudenza ai fini della validità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
- il ricorrente era perfettamente consapevole che egli abitasse nell'appartamento accanto al suo, come si evinceva dalle dichiarazioni rese dal primo all'udienza del 10.6.2024. Del resto – ha concluso sul punto – la notifica della sentenza impugnata era stata regolarmente effettuata, ex art. 140 c.p.c., presso l'abitazione di Via Commerciale n. 125.
3.2 Con il secondo motivo di doglianza l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., deducendo l'inesistenza di un contratto di comodato tra le parti e, conseguentemente, il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente procedimento.
Ha ribadito che l'immobile non gli era stato concesso in comodato dal ricorrente, ma dalla figlia di questi, nei confronti della quale – al più – avrebbe dovuto essere proposta la Parte_2
domanda attorea.
pagina 7 di 14 Ha contestato che il ricorrente abbia assolto all'onere di provare l'esistenza di un rapporto di comodato tra le parti, essendosi limitato a produrre in giudizio la visura tavolare comprovante la sua proprietà su entrambi gli appartamenti di Via Commerciale n. 125, senza tuttavia dimostrare di avergliene concesso uno a titolo di comodato o di averglielo consegnato.
3.3 Col terzo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1809 c.c., co. 2 c.c., atteso che nel caso di specie non ricorreva un bisogno sopravvenuto, urgente e impreveduto del comodante alla restituzione dell'immobile, considerato che le patologie di cui lo stesso soffriva erano risalenti e, in ogni caso, erano state positivamente superate a seguito degli interventi chirurgici effettuati, e che neppure sopravvenuti erano i debiti tributari e l'evento costituito dal pensionamento. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente, ove intenzionato a cambiare abitazione, ben avrebbe potuto mettere in vendita il solo appartamento che egli attualmente occupa, e che entrambi gli alloggi di Via Commerciale n. 125 non potevano essere facilmente venduti in ragione dei vincoli ipotecari su di essi gravanti.
3.4 Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la statuizione di condanna al pagamento delle spese della procedura di mediazione e di lite, deducendo che le domande svolte dal ricorrente erano inammissibili e/o infondate per le ragioni già evidenziate;
che non era stata offerta la prova dell'avvenuto pagamento delle spese e dei compensi legali per la fase di mediazione;
che il ricorrente era risultato soccombente in ordine alla domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione e, dunque, le spese avrebbero dovuto quantomeno essere compensate;
che i compensi per la fase di mediazione risultavano in ogni caso eccessivi e superiori alla tabella prevista dal D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettivo valore della procedura di mediazione, pari al valore della presente causa (di valore compreso tra € 5.200 e 26.000); e che le spese legali non erano in ogni caso dovute in ragione della censurabile condotta processuale del ricorrente, il quale aveva proceduto con una notifica ex art. 143 c.p.c. pur essendo a conoscenza del luogo in cui abitava il convenuto.
Ai soli fini della eventuale declaratoria di nullità della gravata sentenza e della rimessione della causa al giudice di primo grado, ha eccepito l'improcedibilità della domanda di pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile, atteso che non era stata oggetto della procedura di mediazione, condividendo per il resto le argomentazioni del Tribunale in ordine all'assenza di presupposti per il riconoscimento della stessa e alla mancata prova del pregiudizio subito. Ha
pagina 8 di 14 evidenziato inoltre che, avendo la risoluzione contrattuale natura costitutiva con effetti ex nunc, non era possibile pretendere un'indennità per l'occupazione senza titolo per un periodo in cui il contratto di comodato tra le parti (ove esistente) era ancora valido ed efficace e che l'importo mensile richiesto, pari a 600-650 euro era sproporzionato rispetto alla metratura, ubicazione, tipologia e stato manutentivo dell'immobile.
Ha dedotto infine anche l'insussistenza dei presupposti per lo scioglimento contrattuale ex art. 1810 c.c., non vertendosi nel caso di specie in una ipotesi di comodato precario e mancando, in ogni caso, sia la prova della pattuizione relativa alla mancanza di termine finale, sia la prova della richiesta di restituzione dell'immobile.
L'appellante, previa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha dunque concluso per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata;
l'accertamento del difetto della Parte propria legittimazione passiva;
il rigetto delle domande formulate dal in primo grado, con vittoria di spese.
4. Con ordinanza dd. 29.10.2024, emessa previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
5. Si è costituito , il quale ha insistito per il rigetto dell'appello. CP_1
5.1 Quanto al primo motivo, ha innanzitutto sostenuto la contraddittorietà e pretestuosità delle denunce presentate dallo in relazione alla cassetta postale, in quanto già il 3.4.2024, e Pt_1 quindi prima dell'asserita asportazione denunciata il 16.4.2024, l'ufficiale giudiziario non era riuscito a notificare l'atto per assenza di riferimenti al destinatario, su cui grava l'obbligo di mantenere la propria cassetta in condizioni idonee a ricevere la posta.
Ha inoltre evidenziato che la notifica ex art. 143 c.p.c. si era perfezionata all'esito di una procedura regolarmente seguita dall'ufficiale giudiziario, il quale non aveva rinvenuto all'indirizzo indicato riferimenti riconducibili al destinatario, a conferma della condotta dello
, già posta in essere in precedenza, in occasione degli invii delle lettere raccomandate Pt_1
contenenti le richieste di restituzione ex art. 1809, co. 2 c.c. e dei tentativi di notifica degli atti relativi alla procedura di mediazione obbligatoria, condotta dolosamente volta a rendere estremamente difficoltosa la notifica degli atti a lui destinati, e tale da giustificare l'effettuazione della notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c..
pagina 9 di 14 5.2 In relazione al secondo motivo, l'appellato ha contestato che il rapporto di comodato sia intercorso tra da un lato, la quale neppure disponeva delle chiavi Parte_2 dell'appartamento, e lo dall'altro, e ha allegato che la detenzione dell'immobile da parte Pt_1
di quest'ultimo è da considerarsi priva di titolo opponibile a esso appellato, “unico legittimo proprietario dell'immobile” (pag. 10 della memoria di costituzione). Parte 5.3 Quanto al terzo motivo, il ha dedotto l'esistenza dell'< bisogno>> che legittima la restituzione del bene ai sensi dell'art. 1809, co. 2 c.c., tenuto conto della perdurante gravità delle proprie condizioni di salute, tali da rendere necessari due ulteriori interventi chirurgici, e del fatto che l'iscrizione a peso dell'immobile di ipoteche non incidesse sulla possibilità di disporre in modo proficuo del bene, ben potendo egli, in caso di vendita, concordare condizioni di favore con i creditori, o destinare l'immobile a uso diverso, locandolo.
5.4 Infondato, secondo l'appellato, è pure il quarto motivo, posto che le spese sostenute nel procedimento di mediazione erano documentate, mentre quelle del giudizio di primo grado erano state liquidate conformemente ai criteri previsti dal D.M. 55/2014, né sussistendo alcuna soccombenza parziale tale da giustificare la parziale compensazione. Correttamente eseguita infine, per le ragioni esposte, era stata la notifica del ricorso nelle forme – le sole praticabili nella fattispecie – previste dall'art. 143 c.p.c..
Parte Il ha rilevato che la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione rappresenta una conseguenza diretta e accessoria di quella principale di restituzione dell'immobile, non essendo necessario che risulti già formulata in sede di mediazione;
che l'indennità risulta dovuta dalla data della richiesta, rimasta inevasa, di restituzione del bene, e quindi dal mese di gennaio 2020, allorché la detenzione era divenuta illegittima;
che la somma richiesta a tale titolo era del tutto congrua nell'ammontare, e giustificata dal danno economico patito dall'occupazione sine titulo.
Da ultimo, l'appellato ha evidenziato come la propria domanda di restituzione sia fondata, oltre che ai sensi dell'art. 1809, co. 2 c.c. in relazione all'urgente e imprevedibile bisogno, anche sulla base dell'art. 1810 c.c., tenuto conto della richiesta avanzata con lettera del 31.10.2022.
6. All'udienza del 29.4.2025 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
7. Occorre muovere l'esame dall'appello dal primo motivo che, avendo a oggetto la nullità della notifica del ricorso introduttivo, assume carattere preliminare, comportando – in caso di sua fondatezza – la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, co. 1 c.p.c..
pagina 10 di 14 8. In data 28.3.2024 il difensore di diede atto, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., che CP_1
, destinatario della notifica del ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e del decreto dd. Parte_1
27.3.2024 di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Trieste, “non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente”, e richiese conseguentemente all'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica.
L'ufficiale giudiziario attestò, nella relata del 3.4.2024, di non avere potuto notificare l'atto presso l'indirizzo di via Commerciale 125 a Trieste, ivi “non avendo rinvenuto … alcun riferimento riconducibile al destinatario”.
Il difensore del ricorrente, allegato il certificato di residenza aggiornato alla data del 9.4.2024 da cui risultava che la residenza dello era in via Commerciale 125 a Trieste, dichiarò quindi Pt_1
di avere “esperito le ricerche necessarie secondo la <
L'ufficiale giudiziario provvide in conformità, depositando in data 12.4.2024 copia dell'atto nella casa comunale di Trieste quale luogo di ultima residenza.
9. Ciò posto in fatto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “la legittimità della notifica ex art. 143 c.p.c. postula che, dopo il primo accesso negativo, siano state svolte delle opportune ricerche che non abbiano dato un esito diverso, ovvero esito negativo, rendendosi effettivamente sconosciuto l'attuale residenza o domicilio del destinatario”
(Cass., ord. n. 18749 del 9.7.2024; nello stesso senso, Cass., ord. n. 2530 del 27.1.2022).
Quanto alle ricerche cui è tenuto l'ufficiale giudiziario e che condizionano la validità di tale forma di notifica, è stato precisato che “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art.
143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”
(Cass., ord. n. 40467 del 16.12.2021, la quale ha ritenuto invalida una notificazione ex art. 143
c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute;
v. anche Cass., ord.
n. 8638 del 3.4.2017, che ha ritenuto che in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato pagina 11 di 14 anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio;
sull'inidoneità delle risultanze di una certificazione anagrafica a legittimare il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., v. anche Cass. sent. n. 18385/2003; Cass., ord. n. 24107/2016).
9.1 Nel caso in esame, non risulta prova dell'effettuazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di adeguate ricerche a seguito dell'esito negativo del primo tentativo di notifica presso l'indirizzo del destinatario e prima di procedere nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c..
In particolare, come risulta dalla relata della prima notifica, l'ufficiale giudiziario si limitò a dare atto di non avere rinvenuto “all'indirizzo alcun riferimento riconducibile al destinatario”, senza menzionare l'esecuzione di ulteriori e diversi adempimenti volti a individuare l'attuale residenza o domicilio del destinatario.
9.2 In contrario, non può rilevare la dichiarazione del difensore del ricorrente – posta a fondamento della richiesta rivolta all'Ufficiale Giudiziario di notifica ex art. 143 c.p.c. – di avere esperito la ricerche necessarie secondo la normale diligenza e di non essere a conoscenza di un ulteriore luogo di nuova residenza, dimora o domicilio, sia in quanto l'attestazione delle avvenute ricerche deve necessariamente promanare dall'Ufficiale Giudiziario, quale soggetto cui l'ordinamento attribuisce competenza esclusiva in tema di notifica ex art. 143 c.p.c., e le cui attestazioni sono assistite da fede privilegiata, sia in quanto – in ogni caso – non è stato precisato l'oggetto di tali ricerche, indicate in modo del tutto generico e indeterminato, sia in quanto – infine – l'allegazione del difensore del ricorrente di ignorare l'effettiva residenza dello Pt_1
Parte si pone in irrimediabile contrasto con la dichiarazione dello stesso resa, nel corso dell'interrogatorio libero innanzi al giudice di primo grado all'udienza del 10.6.2024, di essere a conoscenza del fatto che la controparte risieda proprio presso il luogo indicato nel certificato anagrafico (“ abita nell'appartamento affianco al mio, ma lui ha levato ogni Parte_3
indicazione della sua residenza in quanto gli arrivano raccomandate ed ingiunzioni e ciò mi ha detto il postino in occasione di uno degli accessi”).
E la conoscenza, da parte del ricorrente, della residenza del resistente, esclude la validità della notificazione ex art. 143 c.p.c. (v. Cass., sent. n. 12589/2002, che ha affermato che “Ai fini della
pagina 12 di 14 validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza”).
9.3 La mera allegazione del certificato di residenza è – come sopra evidenziato con il conforto della costante giurisprudenza - insufficiente a dare conto dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
9.4 L'appellato ha contestato allo di non avere adempiuto “al preciso obbligo di Pt_1
mantenere la cassetta postale e l'identificazione del proprio domicilio in condizioni idonee a ricevere comunicazioni ufficiali” (pag. 3 della memoria di costituzione), omettendo di apporre il proprio nominativo sul campanello. Ciò avrebbe determinato l'impossibilità di eseguire la notifica presso l'indirizzo, legittimando quindi il ricorso alle forme di cui all'art. 143 c.p.c.. Parte L'assunto del confligge peraltro con il costante insegnamento della Suprema Corte, la quale
“non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali1, occorrendo comunque un quid pluris
che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell'attività notificatoria” (Cass. ord. n.
2530/2022). Parte 9.5 Si osserva infine come non sussista prova in ordine al fatto, dedotto dal che l'assenza del nominativo dello dal campanello e dalla cassetta postale costituisca frutto di una Pt_1
condotta dolosa posta in essere dallo stesso appellante, volta a impedire la ricezione di atti giudiziari e precostituirsi la giustificazione della sua mancata costituzione in giudizio.
10. Accertata quindi la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la causa va rimessa al Tribunale di Trieste ai sensi dell'art. 354, co. I c.p.c..
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione di valori inferiori a quelli medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile a complessità bassa), giustificati dalla natura in rito della decisione, ed escluso il compenso per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 290/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Trieste ai sensi dell'art. 354, co. I c.p.c.;
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente grado, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 174,00 per anticipazioni, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege.
Trieste, 29 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “non sussistendo per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni
o sulla cassetta postale del luogo di abitazione” (Cass., sent. n. 1138/2003) pagina 13 di 14