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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/09/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1238/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/09/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Arona presso lo studio dell'avv. Gaetano Lombardo, che la Parte_1 rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio degli avv.ti Luigi Lo Controparte_1
Bello e Sara De Micco, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Per_ 1) La minore sarà affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre. pagina 1 di 5 2) La casa familiare, sita in Gallarate – Via Passo Gardena, 11 viene assegnata alla madre, Per_ sig.ra che l'abiterà con la comune figlia minore e con quanto l'arreda. Parte_1
3) Le frequentazioni della comune figlia minore riservate al padre nei termini indicati, dalle redigende memorie conclusive, con relativa spiegazione, e/o comunque nei termini di giustizia.
Oltre a congruo periodo feriale estivo, natalizio e pasquale, in una logica alternata. Per_ La minore trascorrerà con la madre il compleanno di quest'ultima, come pure la Festa della Mamma, ed allo stesso modo, con il padre in occasione del di lui compleanno e nella giornata della Festa del Papà. Per_ Il compleanno di sarà prerogativa dei genitori ad anni alterni. Per_ 4) Il padre provvederà al mantenimento indiretto della piccola mediante corresponsione alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre l'80% delle spese straordinarie ed extra assegno ordinario secondo il protocollo in uso nell'intestato Tribunale.
5) L'assegno unico universale sarà incamerato interamente dall'esponente madre quale genitore prevalentemente collocatario e tenuto altresì conto dell'importante divario economico tra i genitori.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Rigettare tutte le domande ex adverso dedotte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
Per_ Disporre l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre;
Assegnare la casa familiare, sita in Gallarate (VA), via Passo Gardena 11, al sig. Controparte_1
Per_ Regolare il diritto di visita come segue: la sig.ra passerà con tutti i pomeriggi dalle ore 13 Pt_1 alle ore 18, nonché i fine settimana alternati, la vigilia di Natale o il Natale ad anni alterni, così come
Pasqua ed il giorno di Pasquetta, sempre ad anni alterni, oltre ai ponti festivi ad almeno 2 settimane consecutive durante il mese di agosto, oltre ad una settimana da concordare in un altro periodo dell'anno. Per_ Disporre il mantenimento diretto della piccola da parte dei genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF, assegno unico al 50% per i genitori.
In ogni caso
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre agli accessori come per legge.
pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 02/04/2024 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con il collocamento Parte_1
Per_ presso di sé della minore nata nel 2019 dalla relazione con , l'assegnazione a sé Controparte_1 della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la determinazione di un contributo al mantenimento della prole di € 500 mensili, oltre l'80% delle spese straordinarie ed il
100% dell'assegno unico. Per_ Si costituiva in giudizio il convenuto, concludendo per il collocamento di presso di sé con la conseguente assegnazione della casa familiare (di proprietà di una sua zia), mentre il mantenimento sarebbe stato assicurato in via diretta da ciascun genitore durante la permanenza della bambina.
All'udienza del 12/02/2025 il precedente Giudice delegato, previo espletamento della C.T.U. sul nucleo familiare, disponeva l'affidamento condiviso con il collocamento paritetico della bambina, assegnava alla ricorrente la casa familiare e stabiliva il mantenimento diretto della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 21/02/2025 il nuovo Giudice delegato proponeva alle parti di chiudere la vertenza con la conferma delle statuizioni assunte all'udienza del 12/02/2025, ma, in assenza dell'adesione del convenuto, la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Riguardo ai provvedimenti concernenti la prole, il Collegio premette di non condividere le conclusioni della C.T.U. vertenti sull'affidamento della minore al Comune di residenza, che appare motivato dall'accesa conflittualità tra i genitori, in contrasto con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale forma di affido non può essere fondato sulla sola sussistenza di una elevata conflittualità nella coppia genitoriale senza che però sia stata effettuata dal Giudice l'esame delle cause del conflitto (ordinanza Cassazione n. 24972/2023 pubblicata il 21 agosto 2023)
In effetti, la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore”, ipotesi che si verifica qualora uno dei genitori sia ritenuto inidoneo all'educazione della prole ovvero abbia manifestato disinteresse verso i figli ovvero in presenza di una posizione di rifiuto dei figli verso uno dei genitori.
Del resto, ragionando diversamente, si avrebbe un'applicazione solo residuale del regime ordinario di gestione della prole previsto dalla legge, stante la natura conflittuale di molti procedimenti che concernono la materia della famiglia, regime che è funzionale al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo il figlio con ciascuno dei genitori.
Nel caso concreto, non si ravvisa nell'elaborato peritale un'accurata analisi delle ragioni del conflitto tra i genitori con particolare riguardo al riflesso che esso esplica in concreto sullo sviluppo psico-fisico della bambina e sul suo benessere, bensì solo generiche considerazioni sul riverbero sulla vita pratica e pagina 3 di 5 sulla gestione dei bisogni della bambina.
Del resto, la condivisibile scelta dei genitori di avvalersi della Coordinazione Genitoriale può essere letta come un passo importante per il superamento dei loro conflitti e per la ricerca di un nuovo equilibrio post-separativo fondato su un maggior dialogo e su una più significativa collaborazione. Per_ Possono, pertanto, confermarsi l'affidamento condiviso di e il collocamento paritario della minore come disciplinato all'udienza del 12/02/2025, in quanto idoneo ad assicurare un equilibrato rapporto tra la bambina ed i genitori.
In effetti, anche sotto questo profilo il Collegio non condivide le conclusioni della dr.ssa in Per_2 ordine al collocamento prevalente presso il padre, risultando l'elaborato peritale sul punto lacunoso e poco convincente, in quanto l'opzione su tale forma di collocazione appare agganciata alla presunta mancanza di chiarezza nel progetto sentimentale della madre e del compagno, piuttosto che ad un'inidoneità della madre a svolgere il suo ruolo genitoriale, che, anzi, viene esclusa.
I Servizi Sociali dovranno, comunque, eseguire il monitoraggio sul nucleo familiare onde verificare la tenuta nel tempo delle misure adottate nell'interesse della bambina, provvedendo a notiziare la Procura Per_ della Repubblica presso il Tribunale per i Minori in caso di circostanze pregiudizievoli per
Non si ritiene, invece, condivisibile l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, avuto riguardo, da un lato, alla natura paritaria del collocamento e, dall'altra parte, al particolare contesto in cui è inserita tale abitazione (di proprietà, peraltro, di una zia paterna), ossia in posizione limitrofa alle case dei genitori e del fratello del CP_1
Quale conseguenza di tale modifica nell'assegnazione della casa familiare da materna a paterna, deve porsi a carico del convenuto un contributo al mantenimento della bambina di € 400 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, a cui si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano, onde consentire alla di Pt_1
Per_ reperire un'idonea abitazione per sé ed
In effetti, il reddito di € 1000 netti mensili esposto dal socio dell'impresa di famiglia, non CP_1 appare adeguato al suo tenore di vita effettivo quale emerge dall'esame dei suoi estratti conto (si considerino, ad esempio, i versamenti a Mediaworld, ad un'oreficeria, alla Verbella Yachting- a dimostrazione della disponibilità di una barca, nonché le spese sostenute per la ristrutturazione del suo immobile di recente acquisto e gli addebiti sulla carta di credito).
A sua volta, la ricorrente ha percepito nel 2024 una retribuzione lorda di € 17.045,41, mentre le buste paga si aggirano intorno ad una media di € 1400 netti.
Deve, infine, ripartirsi l'assegno unico in pari misura tra le parti, avuto riguardo al regime di affidamento e collocamento adottati. pagina 4 di 5 In considerazione della maggior disponibilità transattiva dimostrata dalla ricorrente, deve condannarsi il resistente a rifondere la metà delle spese di lite sostenute dalla controparte, mentre gli esborsi derivanti dall'espletamento della C.T.U. devono essere ripartiti al 50% tra i contendenti alla stregua della conflittualità tra i contendenti che ne ha resa necessaria la nomina.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva: Per_ 1) Affida ad entrambi i genitori con il suo collocamento paritario secondo lo schema adottato all'udienza del 12/02/2025;
2) Assegna ai Servizi Sociali i compiti indicati in motivazione;
3) Assegna al resistente la casa familiare;
4) Pone a carico del convenuto un contributo al mantenimento della minore dell'importo mensile di € 400, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% di tutte le spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Ripartisce tra le parti in pari misura l'assegno unico;
6) Condanna il convenuto a rimborsare la metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, percentuale che si liquida in € 3.000 per compensi, oltre gli accessori di legge e la metà del contributo unificato, restando compensato il restante 50%;
7) Ripartisce a metà tra le parti i costi della C.T.U.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente Estensore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1238/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/09/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Arona presso lo studio dell'avv. Gaetano Lombardo, che la Parte_1 rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio degli avv.ti Luigi Lo Controparte_1
Bello e Sara De Micco, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Per_ 1) La minore sarà affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre. pagina 1 di 5 2) La casa familiare, sita in Gallarate – Via Passo Gardena, 11 viene assegnata alla madre, Per_ sig.ra che l'abiterà con la comune figlia minore e con quanto l'arreda. Parte_1
3) Le frequentazioni della comune figlia minore riservate al padre nei termini indicati, dalle redigende memorie conclusive, con relativa spiegazione, e/o comunque nei termini di giustizia.
Oltre a congruo periodo feriale estivo, natalizio e pasquale, in una logica alternata. Per_ La minore trascorrerà con la madre il compleanno di quest'ultima, come pure la Festa della Mamma, ed allo stesso modo, con il padre in occasione del di lui compleanno e nella giornata della Festa del Papà. Per_ Il compleanno di sarà prerogativa dei genitori ad anni alterni. Per_ 4) Il padre provvederà al mantenimento indiretto della piccola mediante corresponsione alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre l'80% delle spese straordinarie ed extra assegno ordinario secondo il protocollo in uso nell'intestato Tribunale.
5) L'assegno unico universale sarà incamerato interamente dall'esponente madre quale genitore prevalentemente collocatario e tenuto altresì conto dell'importante divario economico tra i genitori.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Rigettare tutte le domande ex adverso dedotte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
Per_ Disporre l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre;
Assegnare la casa familiare, sita in Gallarate (VA), via Passo Gardena 11, al sig. Controparte_1
Per_ Regolare il diritto di visita come segue: la sig.ra passerà con tutti i pomeriggi dalle ore 13 Pt_1 alle ore 18, nonché i fine settimana alternati, la vigilia di Natale o il Natale ad anni alterni, così come
Pasqua ed il giorno di Pasquetta, sempre ad anni alterni, oltre ai ponti festivi ad almeno 2 settimane consecutive durante il mese di agosto, oltre ad una settimana da concordare in un altro periodo dell'anno. Per_ Disporre il mantenimento diretto della piccola da parte dei genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF, assegno unico al 50% per i genitori.
In ogni caso
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre agli accessori come per legge.
pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 02/04/2024 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con il collocamento Parte_1
Per_ presso di sé della minore nata nel 2019 dalla relazione con , l'assegnazione a sé Controparte_1 della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la determinazione di un contributo al mantenimento della prole di € 500 mensili, oltre l'80% delle spese straordinarie ed il
100% dell'assegno unico. Per_ Si costituiva in giudizio il convenuto, concludendo per il collocamento di presso di sé con la conseguente assegnazione della casa familiare (di proprietà di una sua zia), mentre il mantenimento sarebbe stato assicurato in via diretta da ciascun genitore durante la permanenza della bambina.
All'udienza del 12/02/2025 il precedente Giudice delegato, previo espletamento della C.T.U. sul nucleo familiare, disponeva l'affidamento condiviso con il collocamento paritetico della bambina, assegnava alla ricorrente la casa familiare e stabiliva il mantenimento diretto della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 21/02/2025 il nuovo Giudice delegato proponeva alle parti di chiudere la vertenza con la conferma delle statuizioni assunte all'udienza del 12/02/2025, ma, in assenza dell'adesione del convenuto, la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Riguardo ai provvedimenti concernenti la prole, il Collegio premette di non condividere le conclusioni della C.T.U. vertenti sull'affidamento della minore al Comune di residenza, che appare motivato dall'accesa conflittualità tra i genitori, in contrasto con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale forma di affido non può essere fondato sulla sola sussistenza di una elevata conflittualità nella coppia genitoriale senza che però sia stata effettuata dal Giudice l'esame delle cause del conflitto (ordinanza Cassazione n. 24972/2023 pubblicata il 21 agosto 2023)
In effetti, la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore”, ipotesi che si verifica qualora uno dei genitori sia ritenuto inidoneo all'educazione della prole ovvero abbia manifestato disinteresse verso i figli ovvero in presenza di una posizione di rifiuto dei figli verso uno dei genitori.
Del resto, ragionando diversamente, si avrebbe un'applicazione solo residuale del regime ordinario di gestione della prole previsto dalla legge, stante la natura conflittuale di molti procedimenti che concernono la materia della famiglia, regime che è funzionale al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo il figlio con ciascuno dei genitori.
Nel caso concreto, non si ravvisa nell'elaborato peritale un'accurata analisi delle ragioni del conflitto tra i genitori con particolare riguardo al riflesso che esso esplica in concreto sullo sviluppo psico-fisico della bambina e sul suo benessere, bensì solo generiche considerazioni sul riverbero sulla vita pratica e pagina 3 di 5 sulla gestione dei bisogni della bambina.
Del resto, la condivisibile scelta dei genitori di avvalersi della Coordinazione Genitoriale può essere letta come un passo importante per il superamento dei loro conflitti e per la ricerca di un nuovo equilibrio post-separativo fondato su un maggior dialogo e su una più significativa collaborazione. Per_ Possono, pertanto, confermarsi l'affidamento condiviso di e il collocamento paritario della minore come disciplinato all'udienza del 12/02/2025, in quanto idoneo ad assicurare un equilibrato rapporto tra la bambina ed i genitori.
In effetti, anche sotto questo profilo il Collegio non condivide le conclusioni della dr.ssa in Per_2 ordine al collocamento prevalente presso il padre, risultando l'elaborato peritale sul punto lacunoso e poco convincente, in quanto l'opzione su tale forma di collocazione appare agganciata alla presunta mancanza di chiarezza nel progetto sentimentale della madre e del compagno, piuttosto che ad un'inidoneità della madre a svolgere il suo ruolo genitoriale, che, anzi, viene esclusa.
I Servizi Sociali dovranno, comunque, eseguire il monitoraggio sul nucleo familiare onde verificare la tenuta nel tempo delle misure adottate nell'interesse della bambina, provvedendo a notiziare la Procura Per_ della Repubblica presso il Tribunale per i Minori in caso di circostanze pregiudizievoli per
Non si ritiene, invece, condivisibile l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, avuto riguardo, da un lato, alla natura paritaria del collocamento e, dall'altra parte, al particolare contesto in cui è inserita tale abitazione (di proprietà, peraltro, di una zia paterna), ossia in posizione limitrofa alle case dei genitori e del fratello del CP_1
Quale conseguenza di tale modifica nell'assegnazione della casa familiare da materna a paterna, deve porsi a carico del convenuto un contributo al mantenimento della bambina di € 400 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, a cui si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano, onde consentire alla di Pt_1
Per_ reperire un'idonea abitazione per sé ed
In effetti, il reddito di € 1000 netti mensili esposto dal socio dell'impresa di famiglia, non CP_1 appare adeguato al suo tenore di vita effettivo quale emerge dall'esame dei suoi estratti conto (si considerino, ad esempio, i versamenti a Mediaworld, ad un'oreficeria, alla Verbella Yachting- a dimostrazione della disponibilità di una barca, nonché le spese sostenute per la ristrutturazione del suo immobile di recente acquisto e gli addebiti sulla carta di credito).
A sua volta, la ricorrente ha percepito nel 2024 una retribuzione lorda di € 17.045,41, mentre le buste paga si aggirano intorno ad una media di € 1400 netti.
Deve, infine, ripartirsi l'assegno unico in pari misura tra le parti, avuto riguardo al regime di affidamento e collocamento adottati. pagina 4 di 5 In considerazione della maggior disponibilità transattiva dimostrata dalla ricorrente, deve condannarsi il resistente a rifondere la metà delle spese di lite sostenute dalla controparte, mentre gli esborsi derivanti dall'espletamento della C.T.U. devono essere ripartiti al 50% tra i contendenti alla stregua della conflittualità tra i contendenti che ne ha resa necessaria la nomina.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva: Per_ 1) Affida ad entrambi i genitori con il suo collocamento paritario secondo lo schema adottato all'udienza del 12/02/2025;
2) Assegna ai Servizi Sociali i compiti indicati in motivazione;
3) Assegna al resistente la casa familiare;
4) Pone a carico del convenuto un contributo al mantenimento della minore dell'importo mensile di € 400, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% di tutte le spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Ripartisce tra le parti in pari misura l'assegno unico;
6) Condanna il convenuto a rimborsare la metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, percentuale che si liquida in € 3.000 per compensi, oltre gli accessori di legge e la metà del contributo unificato, restando compensato il restante 50%;
7) Ripartisce a metà tra le parti i costi della C.T.U.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente Estensore
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