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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 3513 /2020
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 15/12/2025 ; tenuto conto che con decreto del 4.11.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata SO SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata SO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3513/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
– altri contratti atipici, vertente tra
P. iva ), in persona legale rapp.te p.t., con sede legale in Castel Parte_1 P.IVA_1
LT (CE) alla via Domitiana Km 32.700, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
ER CA (c.f ) ed elett.te domiciliata in Capua (CE) alla via Giardini CodiceFiscale_1
n. 18, presso lo studio dell'avv. Luca Caravella, ove elegge domicilio l'avv. ER CA, PEC
Email_1
OPPONENTE contro
p. iva ) in persona del legale rappresentante p.t. con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Napoli (NA) alla via A. Ruiz. n.83, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Nicola
LE CA (c.f. ) del Foro di Nola ed elett.te domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Afragola (NA) alla via RD SO n. 79 PEC Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da rispettive difese e note di trattazione scritta per l'udienza del 15.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
2. Con ricorso depositato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (proc. R.G. n. 10598/2019) la hiedeva ed otteneva nei confronti della il decreto ingiuntivo di Controparte_1 Parte_1 pagamento n. 2950/2019 del 30.12.2019 dell'importo di euro 114.359,51, oltre interessi al tasso legale di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze al soddisfo e spese della procedura monitoria.
A sostegno della domanda, la premetteva di svolgere l'attività di Controparte_1 commercializzazione di prodotti cementiferi;
di avere fornito alla grossi quantitativi di cemento Pt_1 sfuso tra cui quelli indicati nella fattura n. 48 del 30.3.2019 di euro 86.466.57, solo parzialmente pagata, di cui residuava un credito di euro 63715,76, e nella fattura n. 77 del 30.4.2019 di euro 50644,15, rimasta insoluta. Allegava, oltre alle fatture suindicate, l'estratto autentico delle scritture contabili, i solleciti di pagamento inviati alla debitrice e i DDT relativi alla consegna della merce.
Con atto di citazione notificato in data 14.5.2020 la proponeva opposizione Parte_1 avverso detto decreto ingiuntivo n. 2950/2019, notificato il 19.02.2020, convenendo la e CP_1 contestando la pretesa creditoria, eccependo di aver sempre onorato le proprie obbligazioni nei confronti della , estinguendo i propri debiti anche con la consegna e/o la girata di effetti cambiari, CP_1 poi regolarmente bancati e/o comunque liquidati.
Con comparsa depositata in data 30.10.2020 si costituiva la che insisteva nelle proprie CP_2 richieste, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione e il rigetto dell'opposizione.
3. Con atto depositato il 10.10.2021 si costituiva per l'opponente , in sostituzione del precedente difensore, l'avv. ER CA, depositando memoria difensiva nella quale in via preliminare rappresentava che con decreto del 06/03/2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto il sequestro penale ex art. 2 ter legge 575/1965 di tutte le quote sociali e dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa della società nominando degli amministratori giudiziari;
che con Parte_1 provvedimento n. 39197/04, emesso il 09.07.2010, il Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo dei beni strumentali dell'impresa e che successivamente era stata disposta la Parte_1 confisca della società, poi revocata nel 2021 ; esponeva che gli amministratori di nomina erariale avevano deciso di far rifornire di cemento la dalla la quale aveva quale politica Parte_1 Controparte_1 commerciale di indicare un prezzo in fattura più alto, salvo poi emettere note di credito periodiche per ricondurre il prezzo unitario a quanto pattuito, circostanza che documentava in relazione al primo anno del rapporto (2016). Procedeva, quindi, alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra la CP_1
e la al 30.06.2016 al 30.04.2019 mediante l'elencazione della situazione contabile delle fatture Pt_1 ricevute e dei pagamenti effettuati, con le relative lettere di consegna pagamento con firma in calce di incaricati dalla al ritiro dei titoli nonché con le richieste di note di credito da ricevere per la CP_1
“differenza prezzo” per l'acquisto del cemento. In relazione alle fatture alla base del decreto opposto deduceva che la n. 48/2019 era stata pagata in data 09.04.2019 con la cessione di effetti per euro
56.261,27 (vedi all.160); in data 26.04.2019 con la cessione di effetti per euro 7.370,00 (vedi all.161); in data 09.05.2019 con la negoziazione effetti per euro 17.562,65 (vedi all.162). Per la differenza di euro
5.272,65 era stata richiesta l'emissione della nota credito. In relazione alla fattura n. 77/2019 deduceva che era stata pagata in data 09.05.2019 con effetti per euro 5.357,13 (vedi all.164); in data 17.06.2019 con effetti per euro 43.238,88 (vedi all.165) per la differenza di euro 2.048,14 era stata richiesta nota di credito. Concludeva chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito la revoca del provvedimento monitorio opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Con memoria integrativa ex art 183, comma V cpc. depositata il 01.12.2021 la , alla CP_2 luce delle nuove difese della opponente, integrava la domanda introduttiva di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, precisando che tra le parti sussisteva un contratto di fornitura di cemento a tempo indeterminato, ove, per prassi consolidata, i pagamenti da parte della società Parte_1 venivano effettuati, mediante il versamento di acconti su fatture scadute con forme di pagamento diversificate (bonifici, assegni, titoli cambiari), cui seguivano note di precisazione del credito. Con
l'interruzione del rapporto di fornitura il riepilogo contabile tra gli incassi e le fatture emesse determinava un ammanco di cassa di € 114,453,79, oggetto di procedura monitoria. Tanto fino all'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto, nel lasso temporale tra la notifica del decreto ingiuntivo,
l'introduzione del processo di opposizione e la concreta trattazione della vicenda (in uno al cambio di amministrazione della società opponente) numerosi titoli cambiari offerti in pagamento di fatture non ingiunte rimanevano insoluti, determinando una consistente creditoria in favore della la CP_1 quale tentava in vario modo una definizione bonaria della vicenda (in particolare con gli amministratori di carica erariale) che però non giungeva a conclusione. Offriva i titoli cambiari in restituzione alla
[...] chiedendo al Giudice disporre sulle modalità di consegna. Pt_1
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- Dichiarare che la società è debitrice della Parte_1 somma complessiva di € 264.921,76 costituita dalla somma di € 150.562,25 per titoli cambiari insoluti ed €
114.359,51 quale mancato pagamento fatture ingiunte non onorate o parzialmente onorate relative alla fornitura di cemento sfuso da parte della;
- Concedere, pertanto, la provvisoria esecuzione sulla somma di € Controparte_1
150.562,25 in ragione del mancato pagamento dei titoli cambiari a girata e protestati, consegnati alla CP_1
a parziale soddisfo della fornitura di cemento sfuso oggetto del rapporto di somministrazione, indicando, a
[...] seguito della concessione dell'ordinanza di pagamento, le modalità di consegna dei titoli di cambiari;
- Confermare, quindi, il decreto ingiuntivo opposto in ragione del documentato saldo passivo di € 114.359,51 del rapporto di fornitura della rigettando l'opposizione in quanto meramente dilatoria e comunque infondata in Parte_1 fatto ed in diritto;
- Vittoria di spese.”
4.1. Con ordinanza del 20/01/2023 il G.U., rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6°co., c.p.c.
Veniva, quindi, disposta ed espletata c.t.u. contabile al fine di ricostruire i rapporti “DARE-
AVERE” tra le parti.
All'udienza del 04.11.2024 il G.U., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 15.12.2025, assegnando alle parti termine per deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima e disponendo la trattazione scritta.
Profili preliminari
5. Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, con la conseguenza che è con riguardo alla posizione sostanziale delle parti che operano il regime probatorio e la disciplina delle facoltà processuali.
Nel riconoscere al creditore tutte le facoltà che gli vengono normalmente attribuite in qualsiasi altro giudizio ordinario, egli ha facoltà di avanzare istanze che trovano origine nella difesa della controparte;
ebbene sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre nella comparsa di risposta domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a patto che esse trovino il loro fondamento nel medesimo interesse che ha sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Corte di
Cassazione Sez. Un. Civ., sent. n. 26727/2024 la quale, pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza rimesse dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 20476 del
17 luglio 2023 a) se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto;
b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale) – ha affermato i seguenti principî: «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione» .. «… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'“ultimo giro” offerto dall'articolo 183, sesto comma,
c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali»).
La integrazione della domanda proposta in corso di causa dalla opposta è perciò ammissibile essendo inerente allo stesso contratto cui si riferiva il ricorso monitorio e conseguenza delle ulteriori difese della opponente (Cass. civ. ord. n. 17904/2025).
Il merito – le risultanze della ctu contabile
6. Occorre pertanto in questa sede fare applicazione di alcuni principi, sia codificati che espressi in giurisprudenza.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996; Cass. civ., Sez. Unite n. 13533 del 2001).
Il detto principio va nondimeno coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c.
Ebbene, è pacifico che tra le parti era in essere un contratto di fornitura di materiale cementifero che la somministrava alla nella sede di Castelvolturno, contratto stipulato nel 2016 dagli CP_1 Pt_1 amministratori giudiziari della , all'epoca sottoposta a sequestro penale (poi revocato), e durato Pt_1 fino al 2020.
È dato risultato pacifico oltre che documentato che i pagamenti da parte della venivano Pt_1 effettuati mediante il versamento di acconti su fatture scadute versati con varie modalità: assegni, bonifici ed effetti cambiari.
Dalla documentazione allegata risulta inoltre che per i pagamenti iniziali (le fatture anno 2016) gli importi fatturati venivano ridotti con note di credito emesse dalla , mentre per le fatture CP_1 successive la inviava alla delle note di precisazione del credito, con cui chiedeva la Pt_1 CP_1 riduzione degli importi indicati nelle fatture cui si riferivano, ma non risulta l'accettazione di tale richiesta da parte del , che non emetteva note di credito come aveva fatto per le fatture iniziali. CP_1
A seguito delle ulteriori difese svolte in merito ai rapporti dare e avere tra le parti, la Pt_1
deduceva che nel lasso temporale tra la notifica del decreto ingiuntivo, l'introduzione del CP_1 processo di opposizione e la concreta trattazione della vicenda (in uno al cambio di amministrazione della società opponente) numerosi titoli cambiari offerti in pagamento di fatture non ingiunte, rimanevano insoluti, determinando una consistente creditoria in favore della per la ulteriore somma di € CP_1
150.562,25; i titoli cambiari impagati venivano offerti in restituzione alla depositandoli in Parte_1
Cancelleria su autorizzazione del Giudice.
Il C.T.U. nominato dal Tribunale, esaminata la documentazione agli atti, all'esito delle verifiche effettuate in relazione ai rapporti di dare e avere tra le parti, ha ritenuto che la posizione creditoria della sia pari ad euro 262.459,81, così riepilogata: • € 114.785,36, per forniture impagate;
• € CP_1
147.674,45, per cambiali, con le relative spese, insolute.
Le conclusioni del nominato c.t.u. devono ritenersi esenti da vizi logici e come tali condivisibili, in grado di essere fatte proprie dal giudicante. Ed invero, l'esperto contabile nell'espletamento dell'incarico si è attenuto alle indicazioni e ai quesiti disposti dal giudice, verificando sia le fatture che i titoli cambiari scaduti e tutti gli altri documenti agli atti.
Pertanto, la stessa, a parere del giudicante, appare chiara ed esaustiva nelle sue conclusioni.
La ricostruzione di parte opponente - secondo cui il rapporto commerciale si basava su un presunto accordo verbale in base al quale la avrebbe indicato un prezzo in fattura più alto, così da non CP_1 suscitare pretese in clienti occasionali o non graditi, salvo poi emettere note di credito periodiche per ricondurre il prezzo unitario a quanto effettivamente pattuito- non ha trovato alcun conforto in sede istruttoria in quanto;
come già anticipato nell'ordinanza dell'8.1.2024, quanto alla richiesta di prova testi avanzata, ai sensi dell'art. 2721 cod. civ. è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento di somme di denaro in contante eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 (di 2,58 euro), ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (cfr. Cassazione civile, sez.
II, 20 aprile 2021, n. 7940; sent. 18.3.1968 n. 879); ebbene il Tribunale non reputa sussistenti nel caso di specie le ragioni della mancata predisposizione di una previsione scritta inerente il diverso accordo verbalmente pattuito e pertanto non sussistenti le ragioni per derogare alla norma richiamata.
In secondo luogo, il C.T.U. ha messo in luce come non vi sia evidenza documentale da cui desumere la
“richiesta note di credito da parte di contestualmente alla consegna dei titoli e accettazione della richiesta Pt_1 di nota credito della all'atto della ricezione delle cambiali con importo a saldo della fornitura”, in virtù CP_1 del fatto che “all'atto della consegna dei titoli di pagamento da parte della , le lettere accompagnatorie Pt_1 venivano sottoscritte per “ricevuta” e non per accettazione dell'emissione di note di credito. Tra l'altro, come già evidenziato nella bozza, a séguito della richiesta di emissione della nota di credito, formulata in sede di pagamento delle fatture, al cospetto del silenzio opposto dalla fornitrice , non risultano prodotti documenti idonei a CP_1 dimostrare la causa (motivazione) della variazione del debito, come, per esempio: 1) la corrispondenza di natura commerciale con cui si sarebbe dovuto sollecitare il riconoscimento di uno sconto sul prezzo ovvero una diminuzione dello stesso per ragioni attinenti la fornitura;
2) la formale contestazione dell'importo delle fatture;
3) l'ulteriore richiesta di emissione della nota di credito con l'indicazione specifica della causale e dell'importo” (cfr. pag. 11 della ctu) .
In conclusione, l'opponente, come accennato, su cui grava l'onere, nel corso del giudizio non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa né delle eccezioni sollevate.
Ne deriva, dunque, l' infondatezza della doglianza, prospettata dalla opponente.
È altresì fondata la ulteriore richiesta di pagamento formulata dalla opposta in sede di opposizione per effetti cambiari impagati, che sono stati offerti in restituzione con il deposito in
Cancelleria, per l'importo di € 147.674,45 come quantificati con l'ausilio della ctu contabile.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Secondo il medesimo principio, vanno poste a carico di parte opponente le spese occorse per la stesura della c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 2950/2019 del Parte_1
30.12.2019 emesso dal Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio;
• accoglie la domanda di pagamento proposta dalla el giudizio di opposizione Controparte_1 nella misura accertata in motivazione e per l'effetto condanna la ., in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ella ulteriore Controparte_1 somma di € 147.674,45, oltre interessi legali a far tempo dalla data della domanda fino all'effettiva corresponsione;
• condanna la al pagamento, in favore della delle spese di giudizio, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge;
• pone a carico di parte opponente il pagamento delle spese occorse per la stesura della Parte_1
c.t.u.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 15.12.2025
il Giudice
Dott.ssa Renata SO
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 3513 /2020
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 15/12/2025 ; tenuto conto che con decreto del 4.11.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata SO SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata SO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3513/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
– altri contratti atipici, vertente tra
P. iva ), in persona legale rapp.te p.t., con sede legale in Castel Parte_1 P.IVA_1
LT (CE) alla via Domitiana Km 32.700, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
ER CA (c.f ) ed elett.te domiciliata in Capua (CE) alla via Giardini CodiceFiscale_1
n. 18, presso lo studio dell'avv. Luca Caravella, ove elegge domicilio l'avv. ER CA, PEC
Email_1
OPPONENTE contro
p. iva ) in persona del legale rappresentante p.t. con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Napoli (NA) alla via A. Ruiz. n.83, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Nicola
LE CA (c.f. ) del Foro di Nola ed elett.te domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Afragola (NA) alla via RD SO n. 79 PEC Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da rispettive difese e note di trattazione scritta per l'udienza del 15.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
2. Con ricorso depositato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (proc. R.G. n. 10598/2019) la hiedeva ed otteneva nei confronti della il decreto ingiuntivo di Controparte_1 Parte_1 pagamento n. 2950/2019 del 30.12.2019 dell'importo di euro 114.359,51, oltre interessi al tasso legale di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze al soddisfo e spese della procedura monitoria.
A sostegno della domanda, la premetteva di svolgere l'attività di Controparte_1 commercializzazione di prodotti cementiferi;
di avere fornito alla grossi quantitativi di cemento Pt_1 sfuso tra cui quelli indicati nella fattura n. 48 del 30.3.2019 di euro 86.466.57, solo parzialmente pagata, di cui residuava un credito di euro 63715,76, e nella fattura n. 77 del 30.4.2019 di euro 50644,15, rimasta insoluta. Allegava, oltre alle fatture suindicate, l'estratto autentico delle scritture contabili, i solleciti di pagamento inviati alla debitrice e i DDT relativi alla consegna della merce.
Con atto di citazione notificato in data 14.5.2020 la proponeva opposizione Parte_1 avverso detto decreto ingiuntivo n. 2950/2019, notificato il 19.02.2020, convenendo la e CP_1 contestando la pretesa creditoria, eccependo di aver sempre onorato le proprie obbligazioni nei confronti della , estinguendo i propri debiti anche con la consegna e/o la girata di effetti cambiari, CP_1 poi regolarmente bancati e/o comunque liquidati.
Con comparsa depositata in data 30.10.2020 si costituiva la che insisteva nelle proprie CP_2 richieste, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione e il rigetto dell'opposizione.
3. Con atto depositato il 10.10.2021 si costituiva per l'opponente , in sostituzione del precedente difensore, l'avv. ER CA, depositando memoria difensiva nella quale in via preliminare rappresentava che con decreto del 06/03/2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto il sequestro penale ex art. 2 ter legge 575/1965 di tutte le quote sociali e dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa della società nominando degli amministratori giudiziari;
che con Parte_1 provvedimento n. 39197/04, emesso il 09.07.2010, il Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo dei beni strumentali dell'impresa e che successivamente era stata disposta la Parte_1 confisca della società, poi revocata nel 2021 ; esponeva che gli amministratori di nomina erariale avevano deciso di far rifornire di cemento la dalla la quale aveva quale politica Parte_1 Controparte_1 commerciale di indicare un prezzo in fattura più alto, salvo poi emettere note di credito periodiche per ricondurre il prezzo unitario a quanto pattuito, circostanza che documentava in relazione al primo anno del rapporto (2016). Procedeva, quindi, alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra la CP_1
e la al 30.06.2016 al 30.04.2019 mediante l'elencazione della situazione contabile delle fatture Pt_1 ricevute e dei pagamenti effettuati, con le relative lettere di consegna pagamento con firma in calce di incaricati dalla al ritiro dei titoli nonché con le richieste di note di credito da ricevere per la CP_1
“differenza prezzo” per l'acquisto del cemento. In relazione alle fatture alla base del decreto opposto deduceva che la n. 48/2019 era stata pagata in data 09.04.2019 con la cessione di effetti per euro
56.261,27 (vedi all.160); in data 26.04.2019 con la cessione di effetti per euro 7.370,00 (vedi all.161); in data 09.05.2019 con la negoziazione effetti per euro 17.562,65 (vedi all.162). Per la differenza di euro
5.272,65 era stata richiesta l'emissione della nota credito. In relazione alla fattura n. 77/2019 deduceva che era stata pagata in data 09.05.2019 con effetti per euro 5.357,13 (vedi all.164); in data 17.06.2019 con effetti per euro 43.238,88 (vedi all.165) per la differenza di euro 2.048,14 era stata richiesta nota di credito. Concludeva chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito la revoca del provvedimento monitorio opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Con memoria integrativa ex art 183, comma V cpc. depositata il 01.12.2021 la , alla CP_2 luce delle nuove difese della opponente, integrava la domanda introduttiva di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, precisando che tra le parti sussisteva un contratto di fornitura di cemento a tempo indeterminato, ove, per prassi consolidata, i pagamenti da parte della società Parte_1 venivano effettuati, mediante il versamento di acconti su fatture scadute con forme di pagamento diversificate (bonifici, assegni, titoli cambiari), cui seguivano note di precisazione del credito. Con
l'interruzione del rapporto di fornitura il riepilogo contabile tra gli incassi e le fatture emesse determinava un ammanco di cassa di € 114,453,79, oggetto di procedura monitoria. Tanto fino all'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto, nel lasso temporale tra la notifica del decreto ingiuntivo,
l'introduzione del processo di opposizione e la concreta trattazione della vicenda (in uno al cambio di amministrazione della società opponente) numerosi titoli cambiari offerti in pagamento di fatture non ingiunte rimanevano insoluti, determinando una consistente creditoria in favore della la CP_1 quale tentava in vario modo una definizione bonaria della vicenda (in particolare con gli amministratori di carica erariale) che però non giungeva a conclusione. Offriva i titoli cambiari in restituzione alla
[...] chiedendo al Giudice disporre sulle modalità di consegna. Pt_1
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- Dichiarare che la società è debitrice della Parte_1 somma complessiva di € 264.921,76 costituita dalla somma di € 150.562,25 per titoli cambiari insoluti ed €
114.359,51 quale mancato pagamento fatture ingiunte non onorate o parzialmente onorate relative alla fornitura di cemento sfuso da parte della;
- Concedere, pertanto, la provvisoria esecuzione sulla somma di € Controparte_1
150.562,25 in ragione del mancato pagamento dei titoli cambiari a girata e protestati, consegnati alla CP_1
a parziale soddisfo della fornitura di cemento sfuso oggetto del rapporto di somministrazione, indicando, a
[...] seguito della concessione dell'ordinanza di pagamento, le modalità di consegna dei titoli di cambiari;
- Confermare, quindi, il decreto ingiuntivo opposto in ragione del documentato saldo passivo di € 114.359,51 del rapporto di fornitura della rigettando l'opposizione in quanto meramente dilatoria e comunque infondata in Parte_1 fatto ed in diritto;
- Vittoria di spese.”
4.1. Con ordinanza del 20/01/2023 il G.U., rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6°co., c.p.c.
Veniva, quindi, disposta ed espletata c.t.u. contabile al fine di ricostruire i rapporti “DARE-
AVERE” tra le parti.
All'udienza del 04.11.2024 il G.U., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 15.12.2025, assegnando alle parti termine per deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima e disponendo la trattazione scritta.
Profili preliminari
5. Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, con la conseguenza che è con riguardo alla posizione sostanziale delle parti che operano il regime probatorio e la disciplina delle facoltà processuali.
Nel riconoscere al creditore tutte le facoltà che gli vengono normalmente attribuite in qualsiasi altro giudizio ordinario, egli ha facoltà di avanzare istanze che trovano origine nella difesa della controparte;
ebbene sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre nella comparsa di risposta domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a patto che esse trovino il loro fondamento nel medesimo interesse che ha sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Corte di
Cassazione Sez. Un. Civ., sent. n. 26727/2024 la quale, pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza rimesse dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 20476 del
17 luglio 2023 a) se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto;
b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale) – ha affermato i seguenti principî: «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione» .. «… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'“ultimo giro” offerto dall'articolo 183, sesto comma,
c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali»).
La integrazione della domanda proposta in corso di causa dalla opposta è perciò ammissibile essendo inerente allo stesso contratto cui si riferiva il ricorso monitorio e conseguenza delle ulteriori difese della opponente (Cass. civ. ord. n. 17904/2025).
Il merito – le risultanze della ctu contabile
6. Occorre pertanto in questa sede fare applicazione di alcuni principi, sia codificati che espressi in giurisprudenza.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996; Cass. civ., Sez. Unite n. 13533 del 2001).
Il detto principio va nondimeno coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c.
Ebbene, è pacifico che tra le parti era in essere un contratto di fornitura di materiale cementifero che la somministrava alla nella sede di Castelvolturno, contratto stipulato nel 2016 dagli CP_1 Pt_1 amministratori giudiziari della , all'epoca sottoposta a sequestro penale (poi revocato), e durato Pt_1 fino al 2020.
È dato risultato pacifico oltre che documentato che i pagamenti da parte della venivano Pt_1 effettuati mediante il versamento di acconti su fatture scadute versati con varie modalità: assegni, bonifici ed effetti cambiari.
Dalla documentazione allegata risulta inoltre che per i pagamenti iniziali (le fatture anno 2016) gli importi fatturati venivano ridotti con note di credito emesse dalla , mentre per le fatture CP_1 successive la inviava alla delle note di precisazione del credito, con cui chiedeva la Pt_1 CP_1 riduzione degli importi indicati nelle fatture cui si riferivano, ma non risulta l'accettazione di tale richiesta da parte del , che non emetteva note di credito come aveva fatto per le fatture iniziali. CP_1
A seguito delle ulteriori difese svolte in merito ai rapporti dare e avere tra le parti, la Pt_1
deduceva che nel lasso temporale tra la notifica del decreto ingiuntivo, l'introduzione del CP_1 processo di opposizione e la concreta trattazione della vicenda (in uno al cambio di amministrazione della società opponente) numerosi titoli cambiari offerti in pagamento di fatture non ingiunte, rimanevano insoluti, determinando una consistente creditoria in favore della per la ulteriore somma di € CP_1
150.562,25; i titoli cambiari impagati venivano offerti in restituzione alla depositandoli in Parte_1
Cancelleria su autorizzazione del Giudice.
Il C.T.U. nominato dal Tribunale, esaminata la documentazione agli atti, all'esito delle verifiche effettuate in relazione ai rapporti di dare e avere tra le parti, ha ritenuto che la posizione creditoria della sia pari ad euro 262.459,81, così riepilogata: • € 114.785,36, per forniture impagate;
• € CP_1
147.674,45, per cambiali, con le relative spese, insolute.
Le conclusioni del nominato c.t.u. devono ritenersi esenti da vizi logici e come tali condivisibili, in grado di essere fatte proprie dal giudicante. Ed invero, l'esperto contabile nell'espletamento dell'incarico si è attenuto alle indicazioni e ai quesiti disposti dal giudice, verificando sia le fatture che i titoli cambiari scaduti e tutti gli altri documenti agli atti.
Pertanto, la stessa, a parere del giudicante, appare chiara ed esaustiva nelle sue conclusioni.
La ricostruzione di parte opponente - secondo cui il rapporto commerciale si basava su un presunto accordo verbale in base al quale la avrebbe indicato un prezzo in fattura più alto, così da non CP_1 suscitare pretese in clienti occasionali o non graditi, salvo poi emettere note di credito periodiche per ricondurre il prezzo unitario a quanto effettivamente pattuito- non ha trovato alcun conforto in sede istruttoria in quanto;
come già anticipato nell'ordinanza dell'8.1.2024, quanto alla richiesta di prova testi avanzata, ai sensi dell'art. 2721 cod. civ. è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento di somme di denaro in contante eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 (di 2,58 euro), ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (cfr. Cassazione civile, sez.
II, 20 aprile 2021, n. 7940; sent. 18.3.1968 n. 879); ebbene il Tribunale non reputa sussistenti nel caso di specie le ragioni della mancata predisposizione di una previsione scritta inerente il diverso accordo verbalmente pattuito e pertanto non sussistenti le ragioni per derogare alla norma richiamata.
In secondo luogo, il C.T.U. ha messo in luce come non vi sia evidenza documentale da cui desumere la
“richiesta note di credito da parte di contestualmente alla consegna dei titoli e accettazione della richiesta Pt_1 di nota credito della all'atto della ricezione delle cambiali con importo a saldo della fornitura”, in virtù CP_1 del fatto che “all'atto della consegna dei titoli di pagamento da parte della , le lettere accompagnatorie Pt_1 venivano sottoscritte per “ricevuta” e non per accettazione dell'emissione di note di credito. Tra l'altro, come già evidenziato nella bozza, a séguito della richiesta di emissione della nota di credito, formulata in sede di pagamento delle fatture, al cospetto del silenzio opposto dalla fornitrice , non risultano prodotti documenti idonei a CP_1 dimostrare la causa (motivazione) della variazione del debito, come, per esempio: 1) la corrispondenza di natura commerciale con cui si sarebbe dovuto sollecitare il riconoscimento di uno sconto sul prezzo ovvero una diminuzione dello stesso per ragioni attinenti la fornitura;
2) la formale contestazione dell'importo delle fatture;
3) l'ulteriore richiesta di emissione della nota di credito con l'indicazione specifica della causale e dell'importo” (cfr. pag. 11 della ctu) .
In conclusione, l'opponente, come accennato, su cui grava l'onere, nel corso del giudizio non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa né delle eccezioni sollevate.
Ne deriva, dunque, l' infondatezza della doglianza, prospettata dalla opponente.
È altresì fondata la ulteriore richiesta di pagamento formulata dalla opposta in sede di opposizione per effetti cambiari impagati, che sono stati offerti in restituzione con il deposito in
Cancelleria, per l'importo di € 147.674,45 come quantificati con l'ausilio della ctu contabile.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Secondo il medesimo principio, vanno poste a carico di parte opponente le spese occorse per la stesura della c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 2950/2019 del Parte_1
30.12.2019 emesso dal Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio;
• accoglie la domanda di pagamento proposta dalla el giudizio di opposizione Controparte_1 nella misura accertata in motivazione e per l'effetto condanna la ., in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ella ulteriore Controparte_1 somma di € 147.674,45, oltre interessi legali a far tempo dalla data della domanda fino all'effettiva corresponsione;
• condanna la al pagamento, in favore della delle spese di giudizio, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge;
• pone a carico di parte opponente il pagamento delle spese occorse per la stesura della Parte_1
c.t.u.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 15.12.2025
il Giudice
Dott.ssa Renata SO