Articolo 1492 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1476 terArticolo 1477
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
9 febbraio 2013
Art. 1492. Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale 1. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare. (( 2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell' articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 . ))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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