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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9466 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32830/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 32830/2022, promossa da
(CF ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso all'avvocato Ricatti Ruggiero
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
AO IA
CONVENUTO contumace Controparte_2
ZA AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in data 16.9.2025.
pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro Controparte_1 del 28.12.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, il quale chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la e concludeva per il Controparte_3 rigetto delle domande.
All'udienza del 24.1.2023 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Controparte_4
All'udienza del 30.5.2023 il Giudice, verificata la regolarità della notifica e la mancata costituzione della terza chiamata ne dichiarava la contumacia e assegnava alle parti i termini di cui Controparte_4 all'art. 183 c.p.c.
Il Giudice, con ordinanza del 26.10.2023, ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti e, alle udienze del 5.6.2024 e del 24.9.2024, procedeva all'escussione dei testi ammessi.
Il Giudice, all'udienza del 24.9.2024, disponeva altresì consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 16.9.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale.
Nella successiva udienza del 27.11.2025, il Giudice, previa discussione orale delle parti ex art. 281 sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. In via preliminare, devono ritenersi infondate e in parte assorbite nel merito della decisione le eccezioni proposte da parte convenuta . Controparte_1
L'ente comunale, anche in sede di precisazione delle conclusioni, insiste affinché venga dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto afferma di non essere proprietaria dell'immobile sito in via Fabio Massimo 29, luogo ove si è verificato il sinistro, essendo invece proprietario unicamente del suolo e dell'area circostante (elemento affermato solo nella prima memoria).
Tale difetto di proprietà si desumerebbe da un contratto di sublocazione dell'immobile in questione
(cfr. doc. 2 parte convenuta), nel quale sarebbe indicata come proprietaria dello stesso la società
Bergamaschi s.a.s. di come conduttore la qui terza chiamata, e, Controparte_5 Controparte_4 come subconduttore, il sig. Persona_1
Tuttavia, nello stesso contratto si dà atto che il conduttore è a conoscenza “del fatto che il terreno sottostante il capannone nonché l'intera area sono di proprietà del Parte_2
, e che, pertanto, il presente contratto è condizionato dallo svolgimento del
[...] rapporto tra locatore e consorzio, svolgimento che ha avuto termine il 31.12.2002. Il conduttore, per
pagina 2 di 13 questo motivo, su richiesta della Bergamaschi s.a.s., nel caso di richiesta da parte del Consorzio della restituzione dell'area, si impegna a liberare e riconsegnare in tempo utile la cosa locata”.
La proprietà dell'immobile in capo al Comune di è anche attestata dagli agenti che hanno CP_1 redatto la relazione per il sinistro, nella quale si legge che “in data 2.2.2021 perveniva tramite mail la documentazione richiesta (relativa alla proprietà dell'immobile) che risultava al catasto del Comune di
al Foglio 585, mappali 94, 129, 151, 155 e 156, divenuta di proprietà comunale in forza CP_1 dell'atto di compravendita del 31/10/2013, stipulato dal notaio (Rep. 13361/69491) a Persona_2 seguito del fallimento della precedente società intestataria”, evidenza confermata anche dalla visura storica dell'immobile prodotta da parte attrice sub doc. 33.
Alla luce di quanto emerso, dunque, appare provata la proprietà dell'area – e quindi dell'immobile, anche in virtù dell'art. 934 c.c. – e, di conseguenza, nessun difetto di legittimazione passiva può ritenersi fondato sicché la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della convenuta deve senz'altro ritenersi ammissibile.
Tale conclusione è poi suffragata da ulteriori elementi dedotti sia da parte attrice che dallo stesso convenuto. CP_1
In primo luogo, va rilevato che nel verbale di rilascio dell'immobile sito in via Fabio Massimo 33/41 si scrive che la società Bergamaschi s.a.s. – stessa società che, dal contratto di locazione, risulterebbe proprietaria dell'immobile di cui è causa – lo avrebbe occupato sine titulo sin dal 31.12.2002.
Inoltre, dallo stesso verbale si evince altresì che il Comune di , con atto di compravendita del CP_1
31.10.2013, ha acquistato la proprietà del patrimonio immobiliare insistente sul territorio di del CP_1
, comprendente “le aree situate nella porzione sud-est del Parte_2 territorio comunale tra via San Dionigi e via Fabio Massimo” (cfr. doc. 36 di parte attrice).
Quanto esposto riverbera le conseguenze giuridiche anche nel rapporto di custodia oggetto diretto del presente giudizio, come si spiegherà meglio in seguito.
Altra questione è, semmai, l'eccepita carenza di titolarità passiva in capo al CP_1
Ebbene, tale eccezione, che ha ad oggetto la titolarità del rapporto giuridico e che riguarda la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, laddove invece la legittimazione passiva riguarda la regolarità del contraddittorio, comporta conseguenze differenti.
In particolare, nel caso in cui dovesse ritenersi fondata la predetta eccezione, la conseguenza da essa derivante sarebbe l'infondatezza della domanda attorea e non già l'inammissibilità della domanda scaturente dall'accertamento del difetto di legittimazione passiva. Tuttavia, in ordine all'eccezione della carenza di titolarità passiva in capo al convenuto occorre richiamare il Controparte_1 consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte – condiviso da questo Tribunale – a pagina 3 di 13 mente del quale: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (cfr. Cass. n. 10452/2025).
Pertanto, l'eccepita carenza di titolarità passiva afferisce al merito della domanda di cui si dirà in seguito.
3. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto meriti accoglimento per le ragioni che seguono. CP_1
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore affermava che il giorno 28.12.2020, insieme al sig.
si recava presso via Fabio Massimo n. 29, indirizzatovi dal sig. Persona_3 CP_6
– legale rappresentante della terza chiamata – per acquistare un veicolo di seconda Persona_4 mano.
Giunti presso lo stabile, mentre l'attore era intento a chiudere il cancello a scorrimento che delimitava l'ingresso nel giardino, questo usciva dai binari e travolgeva il sig. che rimaneva Parte_1 schiacciato tra il cancello e il terreno, riportando per l'effetto una frattura diafisaria pluriframmentata bifocale scomposta del femore sinistro.
Costituitasi in giudizio, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda avversaria, ritenutala infondata in fatto e in diritto e, comunque perché prospettava che l'evento lesivo si fosse verificato per caso fortuito, integrato dal fatto del danneggiato e/o del terzo.
La fattispecie prospettata dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Trattasi di una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva, a fronte della quale l'attore ha l'onere di provare la qualità di custode in capo al convenuto, nonché il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, spettando invece al responsabile fornire la prova liberatoria del “caso fortuito” (Cass.
Civ, sentenze c.d. “gemelle” n. 2480, n. 2481 e n. 2482 del 2018 poi confermate da Cass. n.
27724/2018, Cass. n. 4588/2022, nonché da Cass. Sez. Unite, Ord. n. 20943/2022). Trattandosi di responsabilità oggettiva non occorre un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. pagina 4 di 13 L'attore, che agisce per il risarcimento del danno, ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/2011).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica, inerte e richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa si impone la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi
(Cass., sent. n. 2660/2013). Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Alla luce delle risultanze istruttorie, il fatto dedotto in atto di citazione deve ritenersi provato. In particolare, il teste ha dichiarato che: “ricordo il giorno Testimone_1 dell'incidente, 28 dicembre, verso le dieci e mezza del mattino, perché era il giorno di festa per la chiesa evangelista. Io e l'attore siamo entrambi evangelisti. Non ricordo invece con esattezza l'anno.
Io stavo camminando sulla strada e in quel momento mi trovavo proprio davanti al cancello che mi viene mostrato sub. doc. 31 (fasc. parte attrice). Improvvisamente vidi il cancello cadere verso
l'interno del cortile e sentii urlare. Mi avvicinai e constatai che sotto il cancello si trovava il mio amico . Era presente anche un altro signore che io non conoscevo e insieme abbiamo Parte_1 alzato il cancello e liberammo che era infortunato a una gamba”. Parte_1
pagina 5 di 13 Inoltre, il sig. recatosi insieme all'attore presso lo stabile per farsi Controparte_7 rabboccare il livello di acqua del sistema di refrigerazione da quest'ultimo, in sede di SIT riferiva che
“per accedere alla proprietà bisogna passare per un passo carrabile, regolato da un cancello in metallo a scorrimento manuale. Dato che [l'attore] mi aveva aperto, entravo con il mio veicolo Pt_1
e mi fermavo alcuni metri più avanti, in prossimità del capannone lì presente. Dato che l'asfalto era completamente ricoperto di neve, scendevo dalla mia autovettura per spazzare un po' la strada visto che non riuscivo più a proseguire. Mentre davo le spalle all'ingresso della proprietà, improvvisamente sentivo delle forti urla provenienti da , il quale si trovava ancora vicino al cancello d'ingresso. Pt_1
Voltandomi vedevo che si trovava a terra, con la faccia rivolta verso l'alto, e addosso aveva Pt_1 parte del cancello in metallo”.
L'attore ha altresì provato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché la pericolosità del cancello in custodia al e la qualità di custode del convenuto, essendo questi Controparte_1 proprietario dello stabile, come sopra evidenziato.
Infatti, dalle foto prodotte da parte attrice sub doc. 31, nonché dai rilievi fotografici effettuati dagli agenti di Polizia intervenuti e allegati al relativo verbale, si evince che il cancello in questione sia particolarmente vecchio, circostanza dalla quale si può presumere che siano stati omessi i dovuti interventi di manutenzione.
Tale aspetto è stato anche confermato dal teste che, nell'udienza del Testimone_1
24.9.2024 dichiarò che “il cancello di cui causa, a mio giudizio, mi sembrava vecchio, anzi ne sono certo”.
Pertanto, il cancello presentava vizi di corretta manutenzione tali da renderne pericoloso il normale utilizzo.
Parte convenuta, nei propri scritti difensivi, ha eccepito la sussistenza del caso fortuito dovuto al fatto del danneggiato, rilevante per due principali ordini di ragioni.
In primo luogo, il Comune di ritiene che la caduta del cancello sia da imputare unicamente alla CP_1 condotta del sig. in quanto questi spingeva con forza il cancello, rimasto aperto per circa Parte_1
20 cm, per via della presenza di neve che ne impediva la chiusura.
Parte convenuta ritiene, quindi, che il cancello sia uscito dai binari per il solo fatto colposo dell'attore, desumendo l'assenza di difetti del cancello da un sopraluogo effettuato dalla Polizia locale il giorno successivo al sinistro, la quale dava atto che “il cancello risultava già rimesso in sede e bloccato in posizione di chiusura”.
pagina 6 di 13 Tuttavia, questo aspetto nulla dice circa l'assenza di vizi e/o difetti di manutenzione del cancello nel giorno del sinistro, considerato anche che interventi di riparazione potrebbero essere intervenuti dopo la caduta dello stesso.
Parimenti, non è possibile affermare una responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento per il solo fatto di aver spinto con forza il cancello al fine di chiuderlo, considerata la grandezza e il peso di quest'ultimo.
A tal proposito, è opportuno sottolineare ancora che sull'attore incombe unicamente l'onere di provare una relazione causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode (potere che di fatto sussiste in considerazione dell'accertato diritto di proprietà in capo al convenuto e in carenza di prova che la custodia sullo stesso immobile fosse stata attribuita a terzi). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, spetta invece al custode “fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico dell'accadimento” (cf. Cass., ord. n. 21317/2025).
Ebbene, nel caso di specie non si può attribuire tale rilevanza autonoma al comportamento dell'attore, il quale infatti non ha utilizzato in modo improprio la cosa, essendosi limitato a spingere il cancello a scorrimento manuale per chiuderlo dopo il passaggio, condotta che non può certo definirsi anomala o idonea a scardinare il suddetto cancello dai binari e provocarne la caduta;
viceversa, non interrompe il nesso eziologico tra la caduta del cancello e il danno riportato l'assenza dell'esatta individuazione dello specifico vizio del cancello che ha cagionato il crollo dello stesso cancello, essendo tale circostanza riconducibile alla nozione di fatto ignoto, che rimane comunque a carico del convenuto.
La condotta del sig. non può neppure assumere rilevanza ai fini del riconoscimento di un Parte_1 concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Per il convenuto, il concorso di responsabilità sarebbe derivato anche dalla conoscenza dello stato di pericolosità del cancello sul presupposto che l'attore avesse prestato la propria attività lavorativa presso l'immobile in cui si è verificato il sinistro.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, non vi è prova che l'attore prestasse la propria attività lavorativa presso il predetto immobile.
Il Comune desume la sussistenza di tale rapporto di lavoro unicamente dalle dichiarazioni rese dal sig. in sede di SIT, il quale ha affermato che “so che è membro [l'attore] Controparte_7
pagina 7 di 13 di un'associazione che gestisce il deposito, si occupano di depositi auto e piccoli interventi di meccanica, come cambiare una lampadina o fare un rabbocco”.
Da questa affermazione non si può evincere né un rapporto di lavoro né una consuetudine da parte dell'attore alla frequentazione del sito in cui si è verificato l'incidente. In ogni caso, il sinistro in esame può essersi verificato anche per una causa rimasta ignota che può prescindere dall'utilizzo del cancello
(sporadico o consueto) che ne abbia fatto lo stesso attore, con la conseguente irrilevanza del criterio di imputazione della responsabilità invocato dal convenuto circa la asserita conoscenza dello stato dei luoghi.
Ritiene inoltre questo Giudice che non risulta neppure provata la sussistenza del caso fortuito ex art. 2051 c.c. citato.
Il convenuto ha ravvisato il caso fortuito anche nella presenza di neve sul binario del cancello. Tuttavia, tale circostanza al più può giustificare una difficoltà o impedimento nella chiusura del cancello, ma non può comportare il crollo dell'intera struttura (v. deposizione del teste secondo cui l'attore CP_7 spingeva molto “perché il cancello sembrava incastrato”, cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice).
Non è provato neppure che il cancello sia stato rimosso dai binari per effetto della spinta effettuata dallo stesso attore;
non è pertanto rilevante se il cancello sia caduto durate l'operazione di tentativo di chiusura del cancello o immediatamente dopo.
Da ultimo, non può nemmeno ritenersi sussistente il caso fortuito per il fatto del terzo.
Il Comune di ritiene che il difetto del cancello sia conseguenza diretta dell'omessa CP_1 manutenzione della terza chiamata, conduttrice dell'immobile in forza del contratto di sublocazione prodotto da parte convenuta (cfr. doc. 2), dal quale discenderebbe l'obbligo di porre in essere gli interventi di ordinaria manutenzione e di controllo sullo stato dei luoghi.
Il convenuto ha incentrato le proprie difese sull'omessa manutenzione ordinaria del cancello da parte della terza chiamata. Si deve tuttavia ribadire che non risulta affatto provato che il cancello sia caduto per carenza di manutenzione ordinaria.
Ritiene questo Giudice di condividere il seguente principio di diritto “In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore
o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha pagina 8 di 13 l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione della corte territoriale che aveva affermato la responsabilità per i danni subiti dal terzo proprietario di un immobile sottostante un giardino, in capo al che ne godeva in forza di CP_8 un titolo negoziale, quest'ultimo ponendo a carico del la sola manutenzione ordinaria dello CP_8 spazio verde e lasciando la manutenzione straordinaria al proprietario costruttore)” (cfr. Cass.
15096/2013).
Ebbene, il non ha assolto l'onere sullo stesso incombente di provare che la caduta del cancello CP_1 fosse imputabile, come innanzi già detto, alla terza chiamata per omessa manutenzione ordinaria dello stesso. in proposito, va evidenziato che non fu redatta alcuna relazione da parte della polizia locale nell'immediatezza dell'incidente (la prima relazione in atti è datata addirittura 3.3.2021) e, inoltre, non fu instaurato il procedimento per ATP per “fotografare” in contraddittorio lo stato effettivo del cancello in esame.
Quanto esposto assorbe le altre ipotesi di responsabilità, ex artt. 2043 e 2053 c.c., dedotte da parte attrice nei confronti del convenuto.
4. Con riferimento alla domanda di manleva proposta dal , ritiene questo Giudice Controparte_1 che la stessa non meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, alla luce delle esposte argomentazioni, non è rilevante ai fini del decidere l'accertamento della sussistenza o meno di un valido contratto di locazione tra la Bergamaschi s.a.s e terza chiamata, e di sublocazione di quest'ultima e il sig. atteso che solo a Persona_1 seguito della prova della caduta del cancello in conseguenza di omessa manutenzione ordinaria sarebbero stati responsabili la terza chiamata e/o il subconduttore (cfr. Cass. 15096/2013 cit.).
Si noti che lo stesso ha sempre negato, in via principale, la sussistenza del contratto Controparte_1 di locazione e, solo in via subordinata, ne ha chiesto la condanna della terza chiamata in manleva in apparente qualità di conduttrice dell'immobile e, quindi, in via principale il convenuto CP_1
ha negato la traslazione della custodia del cancello per effetto del contratto di locazione.
[...]
5. Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dalla C.T.U., Dr.ssa , che con metodo corretto e immune da vizi Persona_5 logici e di altra natura ha così accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 10
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 60; pagina 9 di 13 - inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 70;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 70;
- grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea è da giudicarsi di entità
“medio elevata”.
Inoltre, la CTU ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti menomanti l'integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 13% con un grado di sofferenza soggettiva di grado 1-lieve. Ritiene questo Giudice che per tutti i predetti pregiudizi la CTU ha dato analitica motivazione nell'elaborato peritale, dando anche risposta a tutti i quesiti posti con metodo corretto, immune da vizi logici e pienamente condivisi da questo Giudice.
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la
Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Inoltre, la Cassazione a Sez. Unite (sentenza n. 26972-3-4-5/2008, c.d. “sentenze di San Martino”) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a pagina 10 di 13 tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Tuttavia, tale danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dall'attore.
Alla luce di tali principi, l'Osservatorio di nel 2009 ha elaborato nuovi Criteri Orientativi CP_1
(tuttora vigenti) che prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiare e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Accanto a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), viene individuata una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di , può CP_1 essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione pagina 11 di 13 sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n. 12408/2011).
Nella fattispecie concreta risulta richiesto dall'attore il risarcimento del danno biologico sia nella sua componente dinamico-relazionale che in quella morale/sofferenza soggettiva.
Ebbene, per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quale importo standard la somma di € 84,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di € 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare tale componente di danno nella misura massima del 50%.
Rilevato che il CTU, come innanzi esposto, ha indicato, per il periodo di inabilità temporanea un grado di sofferenza medio-elevato, ritiene questo Giudice equo aumentare del 25% l'importo standard previsto a titolo di sofferenza soggettiva correlata al danno biologico temporaneo;
dunque, a tal titolo deve considerarsi l'importo di euro 38,75 pro die.
Per il danno biologico temporaneo deve essere, quindi, liquidata la somma di euro 13.195,62 di cui €
9.030,00 a titolo di danno dinamico relazionale e la somma € 4.165,62 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, tenuto conto delle accertate invalidità (13%), dell'età dell'attore (il sig. è nato l'[...] ed in data 26.7.2021, alla di fine della malattia Parte_3 aveva 41 anni) la Tabella prevede quali importi standard, per la voce del danno biologico relazionale, la somma di € 30.909,00 e, per la voce danno biologico da sofferenza soggettiva interiore, la somma di €
8.964,00.
Per il danno biologico permanente va quindi liquidato l'importo di € 39.873,00.
Non risulta dall'istruttoria svolta né dalla CTU nessuna circostanza specifica che possa giustificare la personalizzazione del danno permanente.
Per quanto attiene al danno patrimoniale la CTU ha riportato che non sono stati pervenuti documenti attestanti le spese sanitarie sostenute dall'attore.
Risulta abbandonata e comunque non provata la domanda di risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica.
In definitiva, il danno subito dall'attore è liquidato nella somma di € 53.068,62.
Gli interessi compensativi – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sent. n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. pagina 12 di 13 Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 53.068,62, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di euro
13.195,62 dalla data del 28.12.2020 (data dell'incidente) ad oggi;
- interessi compensativi al tasso medio ponderato dell'1% sulla somma di € 39.873,00 dalla data del 26.7.2021 (data fine malattia) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 53.068,62, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
6. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico del convenuto.
Consegue alla soccombenza, la condanna del convenuto a rifondere all'attore le spese processuali, ivi comprese quelle di CT (documentate per euro 610,00), da liquidarsi in favore dell'avv. Ricatti
Ruggiero, antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta costituita.
Si dichiarano non ripetibili le spese processuali nel rapporto processuale tra convenuto e terza chiamata.
-
P. Q. M.
-
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro Controparte_1
53.068,62, oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed anticipazioni, euro 610,00 per onorario CT, euro 9.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi direttamente all'avv. Ricatti Ruggiero, dichiaratosi antistatario;
- dichiara non ripetibili le spese processuali nel rapporto processuale tra convenuto e terza chiamata;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 9.12.2025
Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 32830/2022, promossa da
(CF ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso all'avvocato Ricatti Ruggiero
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
AO IA
CONVENUTO contumace Controparte_2
ZA AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in data 16.9.2025.
pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro Controparte_1 del 28.12.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, il quale chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la e concludeva per il Controparte_3 rigetto delle domande.
All'udienza del 24.1.2023 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Controparte_4
All'udienza del 30.5.2023 il Giudice, verificata la regolarità della notifica e la mancata costituzione della terza chiamata ne dichiarava la contumacia e assegnava alle parti i termini di cui Controparte_4 all'art. 183 c.p.c.
Il Giudice, con ordinanza del 26.10.2023, ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti e, alle udienze del 5.6.2024 e del 24.9.2024, procedeva all'escussione dei testi ammessi.
Il Giudice, all'udienza del 24.9.2024, disponeva altresì consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 16.9.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale.
Nella successiva udienza del 27.11.2025, il Giudice, previa discussione orale delle parti ex art. 281 sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. In via preliminare, devono ritenersi infondate e in parte assorbite nel merito della decisione le eccezioni proposte da parte convenuta . Controparte_1
L'ente comunale, anche in sede di precisazione delle conclusioni, insiste affinché venga dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto afferma di non essere proprietaria dell'immobile sito in via Fabio Massimo 29, luogo ove si è verificato il sinistro, essendo invece proprietario unicamente del suolo e dell'area circostante (elemento affermato solo nella prima memoria).
Tale difetto di proprietà si desumerebbe da un contratto di sublocazione dell'immobile in questione
(cfr. doc. 2 parte convenuta), nel quale sarebbe indicata come proprietaria dello stesso la società
Bergamaschi s.a.s. di come conduttore la qui terza chiamata, e, Controparte_5 Controparte_4 come subconduttore, il sig. Persona_1
Tuttavia, nello stesso contratto si dà atto che il conduttore è a conoscenza “del fatto che il terreno sottostante il capannone nonché l'intera area sono di proprietà del Parte_2
, e che, pertanto, il presente contratto è condizionato dallo svolgimento del
[...] rapporto tra locatore e consorzio, svolgimento che ha avuto termine il 31.12.2002. Il conduttore, per
pagina 2 di 13 questo motivo, su richiesta della Bergamaschi s.a.s., nel caso di richiesta da parte del Consorzio della restituzione dell'area, si impegna a liberare e riconsegnare in tempo utile la cosa locata”.
La proprietà dell'immobile in capo al Comune di è anche attestata dagli agenti che hanno CP_1 redatto la relazione per il sinistro, nella quale si legge che “in data 2.2.2021 perveniva tramite mail la documentazione richiesta (relativa alla proprietà dell'immobile) che risultava al catasto del Comune di
al Foglio 585, mappali 94, 129, 151, 155 e 156, divenuta di proprietà comunale in forza CP_1 dell'atto di compravendita del 31/10/2013, stipulato dal notaio (Rep. 13361/69491) a Persona_2 seguito del fallimento della precedente società intestataria”, evidenza confermata anche dalla visura storica dell'immobile prodotta da parte attrice sub doc. 33.
Alla luce di quanto emerso, dunque, appare provata la proprietà dell'area – e quindi dell'immobile, anche in virtù dell'art. 934 c.c. – e, di conseguenza, nessun difetto di legittimazione passiva può ritenersi fondato sicché la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della convenuta deve senz'altro ritenersi ammissibile.
Tale conclusione è poi suffragata da ulteriori elementi dedotti sia da parte attrice che dallo stesso convenuto. CP_1
In primo luogo, va rilevato che nel verbale di rilascio dell'immobile sito in via Fabio Massimo 33/41 si scrive che la società Bergamaschi s.a.s. – stessa società che, dal contratto di locazione, risulterebbe proprietaria dell'immobile di cui è causa – lo avrebbe occupato sine titulo sin dal 31.12.2002.
Inoltre, dallo stesso verbale si evince altresì che il Comune di , con atto di compravendita del CP_1
31.10.2013, ha acquistato la proprietà del patrimonio immobiliare insistente sul territorio di del CP_1
, comprendente “le aree situate nella porzione sud-est del Parte_2 territorio comunale tra via San Dionigi e via Fabio Massimo” (cfr. doc. 36 di parte attrice).
Quanto esposto riverbera le conseguenze giuridiche anche nel rapporto di custodia oggetto diretto del presente giudizio, come si spiegherà meglio in seguito.
Altra questione è, semmai, l'eccepita carenza di titolarità passiva in capo al CP_1
Ebbene, tale eccezione, che ha ad oggetto la titolarità del rapporto giuridico e che riguarda la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, laddove invece la legittimazione passiva riguarda la regolarità del contraddittorio, comporta conseguenze differenti.
In particolare, nel caso in cui dovesse ritenersi fondata la predetta eccezione, la conseguenza da essa derivante sarebbe l'infondatezza della domanda attorea e non già l'inammissibilità della domanda scaturente dall'accertamento del difetto di legittimazione passiva. Tuttavia, in ordine all'eccezione della carenza di titolarità passiva in capo al convenuto occorre richiamare il Controparte_1 consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte – condiviso da questo Tribunale – a pagina 3 di 13 mente del quale: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (cfr. Cass. n. 10452/2025).
Pertanto, l'eccepita carenza di titolarità passiva afferisce al merito della domanda di cui si dirà in seguito.
3. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto meriti accoglimento per le ragioni che seguono. CP_1
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore affermava che il giorno 28.12.2020, insieme al sig.
si recava presso via Fabio Massimo n. 29, indirizzatovi dal sig. Persona_3 CP_6
– legale rappresentante della terza chiamata – per acquistare un veicolo di seconda Persona_4 mano.
Giunti presso lo stabile, mentre l'attore era intento a chiudere il cancello a scorrimento che delimitava l'ingresso nel giardino, questo usciva dai binari e travolgeva il sig. che rimaneva Parte_1 schiacciato tra il cancello e il terreno, riportando per l'effetto una frattura diafisaria pluriframmentata bifocale scomposta del femore sinistro.
Costituitasi in giudizio, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda avversaria, ritenutala infondata in fatto e in diritto e, comunque perché prospettava che l'evento lesivo si fosse verificato per caso fortuito, integrato dal fatto del danneggiato e/o del terzo.
La fattispecie prospettata dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Trattasi di una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva, a fronte della quale l'attore ha l'onere di provare la qualità di custode in capo al convenuto, nonché il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, spettando invece al responsabile fornire la prova liberatoria del “caso fortuito” (Cass.
Civ, sentenze c.d. “gemelle” n. 2480, n. 2481 e n. 2482 del 2018 poi confermate da Cass. n.
27724/2018, Cass. n. 4588/2022, nonché da Cass. Sez. Unite, Ord. n. 20943/2022). Trattandosi di responsabilità oggettiva non occorre un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. pagina 4 di 13 L'attore, che agisce per il risarcimento del danno, ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/2011).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica, inerte e richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa si impone la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi
(Cass., sent. n. 2660/2013). Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Alla luce delle risultanze istruttorie, il fatto dedotto in atto di citazione deve ritenersi provato. In particolare, il teste ha dichiarato che: “ricordo il giorno Testimone_1 dell'incidente, 28 dicembre, verso le dieci e mezza del mattino, perché era il giorno di festa per la chiesa evangelista. Io e l'attore siamo entrambi evangelisti. Non ricordo invece con esattezza l'anno.
Io stavo camminando sulla strada e in quel momento mi trovavo proprio davanti al cancello che mi viene mostrato sub. doc. 31 (fasc. parte attrice). Improvvisamente vidi il cancello cadere verso
l'interno del cortile e sentii urlare. Mi avvicinai e constatai che sotto il cancello si trovava il mio amico . Era presente anche un altro signore che io non conoscevo e insieme abbiamo Parte_1 alzato il cancello e liberammo che era infortunato a una gamba”. Parte_1
pagina 5 di 13 Inoltre, il sig. recatosi insieme all'attore presso lo stabile per farsi Controparte_7 rabboccare il livello di acqua del sistema di refrigerazione da quest'ultimo, in sede di SIT riferiva che
“per accedere alla proprietà bisogna passare per un passo carrabile, regolato da un cancello in metallo a scorrimento manuale. Dato che [l'attore] mi aveva aperto, entravo con il mio veicolo Pt_1
e mi fermavo alcuni metri più avanti, in prossimità del capannone lì presente. Dato che l'asfalto era completamente ricoperto di neve, scendevo dalla mia autovettura per spazzare un po' la strada visto che non riuscivo più a proseguire. Mentre davo le spalle all'ingresso della proprietà, improvvisamente sentivo delle forti urla provenienti da , il quale si trovava ancora vicino al cancello d'ingresso. Pt_1
Voltandomi vedevo che si trovava a terra, con la faccia rivolta verso l'alto, e addosso aveva Pt_1 parte del cancello in metallo”.
L'attore ha altresì provato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché la pericolosità del cancello in custodia al e la qualità di custode del convenuto, essendo questi Controparte_1 proprietario dello stabile, come sopra evidenziato.
Infatti, dalle foto prodotte da parte attrice sub doc. 31, nonché dai rilievi fotografici effettuati dagli agenti di Polizia intervenuti e allegati al relativo verbale, si evince che il cancello in questione sia particolarmente vecchio, circostanza dalla quale si può presumere che siano stati omessi i dovuti interventi di manutenzione.
Tale aspetto è stato anche confermato dal teste che, nell'udienza del Testimone_1
24.9.2024 dichiarò che “il cancello di cui causa, a mio giudizio, mi sembrava vecchio, anzi ne sono certo”.
Pertanto, il cancello presentava vizi di corretta manutenzione tali da renderne pericoloso il normale utilizzo.
Parte convenuta, nei propri scritti difensivi, ha eccepito la sussistenza del caso fortuito dovuto al fatto del danneggiato, rilevante per due principali ordini di ragioni.
In primo luogo, il Comune di ritiene che la caduta del cancello sia da imputare unicamente alla CP_1 condotta del sig. in quanto questi spingeva con forza il cancello, rimasto aperto per circa Parte_1
20 cm, per via della presenza di neve che ne impediva la chiusura.
Parte convenuta ritiene, quindi, che il cancello sia uscito dai binari per il solo fatto colposo dell'attore, desumendo l'assenza di difetti del cancello da un sopraluogo effettuato dalla Polizia locale il giorno successivo al sinistro, la quale dava atto che “il cancello risultava già rimesso in sede e bloccato in posizione di chiusura”.
pagina 6 di 13 Tuttavia, questo aspetto nulla dice circa l'assenza di vizi e/o difetti di manutenzione del cancello nel giorno del sinistro, considerato anche che interventi di riparazione potrebbero essere intervenuti dopo la caduta dello stesso.
Parimenti, non è possibile affermare una responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento per il solo fatto di aver spinto con forza il cancello al fine di chiuderlo, considerata la grandezza e il peso di quest'ultimo.
A tal proposito, è opportuno sottolineare ancora che sull'attore incombe unicamente l'onere di provare una relazione causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode (potere che di fatto sussiste in considerazione dell'accertato diritto di proprietà in capo al convenuto e in carenza di prova che la custodia sullo stesso immobile fosse stata attribuita a terzi). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, spetta invece al custode “fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico dell'accadimento” (cf. Cass., ord. n. 21317/2025).
Ebbene, nel caso di specie non si può attribuire tale rilevanza autonoma al comportamento dell'attore, il quale infatti non ha utilizzato in modo improprio la cosa, essendosi limitato a spingere il cancello a scorrimento manuale per chiuderlo dopo il passaggio, condotta che non può certo definirsi anomala o idonea a scardinare il suddetto cancello dai binari e provocarne la caduta;
viceversa, non interrompe il nesso eziologico tra la caduta del cancello e il danno riportato l'assenza dell'esatta individuazione dello specifico vizio del cancello che ha cagionato il crollo dello stesso cancello, essendo tale circostanza riconducibile alla nozione di fatto ignoto, che rimane comunque a carico del convenuto.
La condotta del sig. non può neppure assumere rilevanza ai fini del riconoscimento di un Parte_1 concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Per il convenuto, il concorso di responsabilità sarebbe derivato anche dalla conoscenza dello stato di pericolosità del cancello sul presupposto che l'attore avesse prestato la propria attività lavorativa presso l'immobile in cui si è verificato il sinistro.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, non vi è prova che l'attore prestasse la propria attività lavorativa presso il predetto immobile.
Il Comune desume la sussistenza di tale rapporto di lavoro unicamente dalle dichiarazioni rese dal sig. in sede di SIT, il quale ha affermato che “so che è membro [l'attore] Controparte_7
pagina 7 di 13 di un'associazione che gestisce il deposito, si occupano di depositi auto e piccoli interventi di meccanica, come cambiare una lampadina o fare un rabbocco”.
Da questa affermazione non si può evincere né un rapporto di lavoro né una consuetudine da parte dell'attore alla frequentazione del sito in cui si è verificato l'incidente. In ogni caso, il sinistro in esame può essersi verificato anche per una causa rimasta ignota che può prescindere dall'utilizzo del cancello
(sporadico o consueto) che ne abbia fatto lo stesso attore, con la conseguente irrilevanza del criterio di imputazione della responsabilità invocato dal convenuto circa la asserita conoscenza dello stato dei luoghi.
Ritiene inoltre questo Giudice che non risulta neppure provata la sussistenza del caso fortuito ex art. 2051 c.c. citato.
Il convenuto ha ravvisato il caso fortuito anche nella presenza di neve sul binario del cancello. Tuttavia, tale circostanza al più può giustificare una difficoltà o impedimento nella chiusura del cancello, ma non può comportare il crollo dell'intera struttura (v. deposizione del teste secondo cui l'attore CP_7 spingeva molto “perché il cancello sembrava incastrato”, cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice).
Non è provato neppure che il cancello sia stato rimosso dai binari per effetto della spinta effettuata dallo stesso attore;
non è pertanto rilevante se il cancello sia caduto durate l'operazione di tentativo di chiusura del cancello o immediatamente dopo.
Da ultimo, non può nemmeno ritenersi sussistente il caso fortuito per il fatto del terzo.
Il Comune di ritiene che il difetto del cancello sia conseguenza diretta dell'omessa CP_1 manutenzione della terza chiamata, conduttrice dell'immobile in forza del contratto di sublocazione prodotto da parte convenuta (cfr. doc. 2), dal quale discenderebbe l'obbligo di porre in essere gli interventi di ordinaria manutenzione e di controllo sullo stato dei luoghi.
Il convenuto ha incentrato le proprie difese sull'omessa manutenzione ordinaria del cancello da parte della terza chiamata. Si deve tuttavia ribadire che non risulta affatto provato che il cancello sia caduto per carenza di manutenzione ordinaria.
Ritiene questo Giudice di condividere il seguente principio di diritto “In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore
o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha pagina 8 di 13 l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione della corte territoriale che aveva affermato la responsabilità per i danni subiti dal terzo proprietario di un immobile sottostante un giardino, in capo al che ne godeva in forza di CP_8 un titolo negoziale, quest'ultimo ponendo a carico del la sola manutenzione ordinaria dello CP_8 spazio verde e lasciando la manutenzione straordinaria al proprietario costruttore)” (cfr. Cass.
15096/2013).
Ebbene, il non ha assolto l'onere sullo stesso incombente di provare che la caduta del cancello CP_1 fosse imputabile, come innanzi già detto, alla terza chiamata per omessa manutenzione ordinaria dello stesso. in proposito, va evidenziato che non fu redatta alcuna relazione da parte della polizia locale nell'immediatezza dell'incidente (la prima relazione in atti è datata addirittura 3.3.2021) e, inoltre, non fu instaurato il procedimento per ATP per “fotografare” in contraddittorio lo stato effettivo del cancello in esame.
Quanto esposto assorbe le altre ipotesi di responsabilità, ex artt. 2043 e 2053 c.c., dedotte da parte attrice nei confronti del convenuto.
4. Con riferimento alla domanda di manleva proposta dal , ritiene questo Giudice Controparte_1 che la stessa non meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, alla luce delle esposte argomentazioni, non è rilevante ai fini del decidere l'accertamento della sussistenza o meno di un valido contratto di locazione tra la Bergamaschi s.a.s e terza chiamata, e di sublocazione di quest'ultima e il sig. atteso che solo a Persona_1 seguito della prova della caduta del cancello in conseguenza di omessa manutenzione ordinaria sarebbero stati responsabili la terza chiamata e/o il subconduttore (cfr. Cass. 15096/2013 cit.).
Si noti che lo stesso ha sempre negato, in via principale, la sussistenza del contratto Controparte_1 di locazione e, solo in via subordinata, ne ha chiesto la condanna della terza chiamata in manleva in apparente qualità di conduttrice dell'immobile e, quindi, in via principale il convenuto CP_1
ha negato la traslazione della custodia del cancello per effetto del contratto di locazione.
[...]
5. Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dalla C.T.U., Dr.ssa , che con metodo corretto e immune da vizi Persona_5 logici e di altra natura ha così accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 10
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 60; pagina 9 di 13 - inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 70;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 70;
- grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea è da giudicarsi di entità
“medio elevata”.
Inoltre, la CTU ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti menomanti l'integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 13% con un grado di sofferenza soggettiva di grado 1-lieve. Ritiene questo Giudice che per tutti i predetti pregiudizi la CTU ha dato analitica motivazione nell'elaborato peritale, dando anche risposta a tutti i quesiti posti con metodo corretto, immune da vizi logici e pienamente condivisi da questo Giudice.
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la
Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Inoltre, la Cassazione a Sez. Unite (sentenza n. 26972-3-4-5/2008, c.d. “sentenze di San Martino”) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a pagina 10 di 13 tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Tuttavia, tale danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dall'attore.
Alla luce di tali principi, l'Osservatorio di nel 2009 ha elaborato nuovi Criteri Orientativi CP_1
(tuttora vigenti) che prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiare e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Accanto a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), viene individuata una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. –, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di , può CP_1 essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione pagina 11 di 13 sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n. 12408/2011).
Nella fattispecie concreta risulta richiesto dall'attore il risarcimento del danno biologico sia nella sua componente dinamico-relazionale che in quella morale/sofferenza soggettiva.
Ebbene, per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quale importo standard la somma di € 84,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di € 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare tale componente di danno nella misura massima del 50%.
Rilevato che il CTU, come innanzi esposto, ha indicato, per il periodo di inabilità temporanea un grado di sofferenza medio-elevato, ritiene questo Giudice equo aumentare del 25% l'importo standard previsto a titolo di sofferenza soggettiva correlata al danno biologico temporaneo;
dunque, a tal titolo deve considerarsi l'importo di euro 38,75 pro die.
Per il danno biologico temporaneo deve essere, quindi, liquidata la somma di euro 13.195,62 di cui €
9.030,00 a titolo di danno dinamico relazionale e la somma € 4.165,62 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, tenuto conto delle accertate invalidità (13%), dell'età dell'attore (il sig. è nato l'[...] ed in data 26.7.2021, alla di fine della malattia Parte_3 aveva 41 anni) la Tabella prevede quali importi standard, per la voce del danno biologico relazionale, la somma di € 30.909,00 e, per la voce danno biologico da sofferenza soggettiva interiore, la somma di €
8.964,00.
Per il danno biologico permanente va quindi liquidato l'importo di € 39.873,00.
Non risulta dall'istruttoria svolta né dalla CTU nessuna circostanza specifica che possa giustificare la personalizzazione del danno permanente.
Per quanto attiene al danno patrimoniale la CTU ha riportato che non sono stati pervenuti documenti attestanti le spese sanitarie sostenute dall'attore.
Risulta abbandonata e comunque non provata la domanda di risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica.
In definitiva, il danno subito dall'attore è liquidato nella somma di € 53.068,62.
Gli interessi compensativi – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sent. n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. pagina 12 di 13 Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 53.068,62, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di euro
13.195,62 dalla data del 28.12.2020 (data dell'incidente) ad oggi;
- interessi compensativi al tasso medio ponderato dell'1% sulla somma di € 39.873,00 dalla data del 26.7.2021 (data fine malattia) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 53.068,62, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
6. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico del convenuto.
Consegue alla soccombenza, la condanna del convenuto a rifondere all'attore le spese processuali, ivi comprese quelle di CT (documentate per euro 610,00), da liquidarsi in favore dell'avv. Ricatti
Ruggiero, antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta costituita.
Si dichiarano non ripetibili le spese processuali nel rapporto processuale tra convenuto e terza chiamata.
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P. Q. M.
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Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro Controparte_1
53.068,62, oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed anticipazioni, euro 610,00 per onorario CT, euro 9.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi direttamente all'avv. Ricatti Ruggiero, dichiaratosi antistatario;
- dichiara non ripetibili le spese processuali nel rapporto processuale tra convenuto e terza chiamata;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 9.12.2025
Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA pagina 13 di 13