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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 05/11/2024, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente Relatore
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 211/2023 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI;
TRA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. PANO ROBERTO, presso il cui studio, con sede in Termoli
(CB), alla Via Molise n. 12, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(c.f. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 19/06/2024 la parte costituita ha precisato le conclusioni,
chiedendo la pronuncia di una sentenza di separazione sulla base delle condizioni di seguito trascritte: “pronunciare la separazione dei predetti
coniugi con addebito alla sig.ra , con vittoria di spese, diritti CP_1
e onorari di causa.”
In data 18/03/2024, il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, si deve prendere atto del fatto che , CP_1
sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, né è
comparsa personalmente alla udienza tenutasi dinanzi al Presidente e neppure alle successive udienze dinanzi al giudice istruttore. Per questo motivo, con ordinanza del 10/05/2024, ne è stata dichiarata la contumacia, previa verifica della regolarità della instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
2. Sulla principale domanda di separazione, deve riconoscersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di legge per il suo accoglimento.
Dalle stesse allegazioni del ricorrente, si evince che ormai si è verificata una completa dissoluzione del consorzio familiare e che non vi è, allo stato, alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra le parti e della creazione di vite affettive autonome. Infatti, il tempo ormai trascorso dalla cessazione di fatto della convivenza, il permanere della separazione quanto meno dal
20/04/2023 (data di comparizione del ricorrente dinanzi al Presidente
del Tribunale) fino ad oggi, la conduzione di vite autonome e lo stesso
2 contegno processuale mostrato dai coniugi (l'uno fermamente intenzionato ad insistere sulla domanda di separazione e l'altra sostanzialmente disinteressata al giudizio, come palesato dalla sua mancata costituzione), rivelatore della ferma volontà di entrambi di addivenire alla separazione, sono di per sé evidenti manifestazioni dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dell'irrevocabile intenzione delle parti di sciogliere il vincolo matrimoniale e, pertanto,
dell'impossibilità di ricostruire il nucleo familiare.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c.,
va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
. Parte_2
3. La domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente è,
ad avviso di questo Collegio, infondata.
Va, all'uopo, premesso in via generale che, ai fini della pronunzia di addebito a carico di un coniuge, è necessario che il predetto abbia violato i doveri coniugali previsti dall'art. 143, secondo comma, c.c., norma che così recita: “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà,
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della
famiglia e alla coabitazione”. È stato, a tal proposito, precisato da costante e condivisibile giurisprudenza che la pronunzia di addebito non può
essere fondata sulla mera inosservanza dei doveri coniugali, occorrendo piuttosto accertare l'esistenza di un nesso causale tra le condotte illecite contestate e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cass., 28.9.2001, n. 12130; Cass., 11.12.1998, n. 12489; Cass., 28.10.1998,
n. 10742; Cass., 14.8.1997, n. 7630). Il giudice dovrà, quindi, verificare se
3 la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa ragione che abbia reso intollerabile la convivenza. In altri termini, non dovrà
pronunziarsi l'addebito qualora si accerti che le acclarate violazioni dei doveri coniugali non sono la causa, ma l'effetto della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass., 29.10.2002, n. 15223). A tale scopo occorrerà spesso ponderare i comportamenti complessivi tenuti dai coniugi durante il menage familiare.
La pronuncia di addebito, quindi, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. Per motivare l'addebito è necessario accertare se tale violazione, "lungi dall'essere intervenuta quando era già
maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della
convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi
della crisi del rapporto coniugale" (cfr., Cass., n. 16614/10). Il problema,
dunque, è quello di identificare cosa ha realmente determinato la crisi coniugale, che potrebbe preesistere alla violazione di uno dei doveri che discendono dal matrimonio.
Nell'accertamento dell'addebito, il Giudice dovrà tenere in considerazione tutte le circostanze che hanno condotto alla crisi familiare, di talchè non solo non saranno sufficienti episodiche violazioni di singoli doveri coniugali, ma, anche in caso di trasgressioni reiterate,
occorrerà in ogni caso accertare in quale contesto le stesse siano maturate, valutando le intese e i compromessi progressivamente raggiunti dai coniugi nel corso della vita matrimoniale, il loro sistema di valori e i comportamenti reciproci. A tale valutazione comparativa la
4 giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di sottrarre soltanto i comportamenti violativi dei doveri coniugali così gravi da comportare in
re ipsa non soltanto la sussistenza del nesso di causalità, ma anche una presunzione non superabile di intollerabilità, quali percosse o reiterate violenze a danno del coniuge o dei familiari, che violano diritti fondamentali della persona dotati di copertura costituzionale (cfr., Cass.
n. 1510/04; Cass., n. 7321/05; Cass., n. 5379/06; Cass., n. 8548/11).
Questo ha delle ripercussioni sul piano della ripartizione degli oneri probatori delle parti circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza: in linea di principio, la parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge ha l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ovvero l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione dei doveri coniugali. Nel caso in cui, però, la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà
coniugale, questo comportamento, rappresentando una violazione particolarmente grave, ove provato fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, per cui la parte che lo ha allegato ha interamente assolto all'onere della prova su di essa gravante. Spetterà,
quindi, al coniuge cui è imputata l'infedeltà dimostrare che la rottura dell'equilibrio matrimoniale è riconducibile ad altre cause.
5 Proprio valorizzando il principio di causalità, costante giurisprudenza tende ad escludere che, ai fini della pronunzia di addebito, possano avere rilievo i comportamenti successivi alla cessazione della convivenza (cfr.
Cass., 17.7.1999, n. 7566; Cass., 18.3.1999, n. 2444). Ciò evidentemente perché tali comportamenti, per quanto gravi o riprovevoli, non potranno mai assurgere a fattore determinante la cessazione di una convivenza che già non esisteva più (cfr. Cass., 17.7.1997, n. 6566).
3.1 Facendo applicazione dei menzionati principi al caso di specie,
occorre evidenziare che l'istanza di addebito avanzata dal , per Parte_1
essere accolta, avrebbe dovuto essere suffragata dalla allegazione e dimostrazione di specifiche condotte del coniuge rappresentanti grave e reiterata violazione dei doveri familiari, e tali da aver determinato, da sole, il naufragio del sodalizio coniugale.
Il ricorrente, invero, si è limitato ad allegare la violazione del dovere di coabitazione da parte della che avrebbe abbandonato la CP_1
casa coniugale nel febbraio del 2023. Deve, tuttavia, sul punto evidenziarsi che il non ha articolato deduzioni o mezzi di prova Parte_1
tesi a dimostrare che la causa della crisi coniugale sia ascrivibile alla dedotta improvvisa partenza della moglie. Al contrario, proprio muovendo dalle allegazioni (invero, alquanto scarne) della parte ricorrente - secondo cui la convivenza, per incompatibilità caratteriale,
era divenuta ormai insostenibile e che solo in un momento successivo la resistente avrebbe lasciato il tetto coniugale per recarsi in Thailandia,
senza fare più ritorno in Italia e senza dare alcuna notizia di sé al marito dal giorno della sua partenza - si evince che il denunciato abbandono
6 della casa coniugale, quand'anche ritenuto provato in giudizio, non può
essere stata la causa esclusiva della insanabile disgregazione coniugale,
ma piuttosto rappresenta una condotta che si è inserita in una crisi preesistente già irrimediabilmente in atto.
In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di separazione, l'allontanamento di uno dei coniugi dal domicilio coniugale,
pur costituendo violazione certa dei doveri nascenti dal matrimonio, non
è idoneo a fondare la pronuncia di addebito, allorché trova giustificazione nelle tensioni pregresse tra i coniugi, sicchè l'allontanamento stesso si pone come conseguenza e non come causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza” (cfr., Cass., 07/07/2008, n. 18613).
Alla luce delle suddette circostanze, posto che al comportamento della
, per quanto contrario ai doveri scaturenti dal matrimonio, CP_1
non può essere riconosciuta attitudine causale rispetto alla separazione personale dei coniugi, trattandosi, semmai, di una mera conseguenza del venir meno dell'affectio maritalis, che già da diverso tempo risultava compromessa, la domanda di addebito non può essere accolta.
4. Per quanto attiene al mantenimento della moglie, nessun assegno può essere, invero, a costei riconosciuto, non essendovi stata alcuna richiesta in tal senso da parte della resistente (rimasta contumace), né
essendo emersi dagli atti di causa elementi in grado di comprovare la sussistenza dei relativi presupposti.
5. Quanto al regime delle spese processuali, considerato che la domanda principale di separazione ha trovato accoglimento, mentre la
7 domanda di addebito è stata rigetta, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
6. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Monteodorisio (CH) per le incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta,
eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e ,
[...] CP_1
nata a [...] il [...], senza addebito ad alcuno dei coniugi;
STABILISCE, per l'effetto, le seguenti condizioni della separazione:
a) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, libertà di risiedere ove riterranno più opportuno;
RIGETTA la domanda di addebito della separazione a;
CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Monteodorisio (CH) per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett.
d), D.P.R. 3-11-2000 n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 2, parte II, serie C, anno 2005), al momento del suo
8 passaggio in giudicato;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 05/11/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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