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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 6065/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 281 sexies e 127 ter
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., che recita: “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
26.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 6065/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 6065/2018
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Carlo Parte_1
De Angelis, Maurizio De Angelis, Giovanni Finelli e Giovanni Di Marzo
OPPONENTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Gennaro Antignano Controparte_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 29.4.2025.
2 n. 6065/2018 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che quale titolare, all'epoca, della “CDS Colori di Iasevoli Controparte_1
Maddalena”, otteneva dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 1666/2018, depositato in cancelleria il 24.6.2018, nei confronti di dell'importo di € 119.615,07, oltre interessi e spese, con accessori Parte_1
di legge, a titolo di saldo della fornitura di merce resa in favore dell'ingiunta nel corso degli anni 2010,
2011 e 2012.
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed espletata l'istruttoria, mediante concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletamento di C.T.U. grafologica, la causa all'udienza del 29.4.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione.
Va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini.
Passando al merito della controversia, giova considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata a suo tempo in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
L'onere probatorio resta, quindi, ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo alla creditrice opposta l'onere della prova del credito azionato, per cui il mancato rispetto della regola di riparto dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ebbene, a sostegno della propria pretesa di pagamento, l'opposta, sin dalla fase monitoria e, poi, nuovamente in allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione, ha depositato la documentazione necessaria all'ottenimento dell'ingiunzione, ossia: le fatture emesse a seguito
3 n. 6065/2018 R.G.A.C.
dell'acquisto di merce da parte dell'opponente (in all. n. 2 della produzione della fase monitoria), nonché lo stralcio del proprio registro IVA autenticato da Notaio (in all. n. 3 del fascicolo monitorio).
Detta documentazione era sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opponente tuttavia eccepiva l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'accesso alla tutela monitoria, avendo la controparte fondato la propria domanda essenzialmente sulle fatture dalla stessa emesse, prive di rilievo probatorio nella presente fase di giudizio, contestando la liquidità ed esigibilità del credito azionato dall'opposta, attesa la mancata instaurazione di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti.
Al riguardo, va rammentato che le fatture accompagnate dagli estratti autentici delle scritture contabili - purché siano regolarmente bollate e vidimate nonchè regolarmente tenute - sono idonee a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi, effettuate da imprenditori, anche nei confronti di soggetti che non esercitano un'attività commerciale (si cfr. art. 634 c.p.c.).
La giurisprudenza, dunque, è pacifica nel ritenere sufficiente, al fine della emissione del decreto ingiuntivo, la mera produzione della fattura, purché accompagnata dall'estratto autentico delle scritture, secondo le prescrizioni dell'art. 634 c.p.c. (ciò sino all'avvento delle fatture elettroniche, per le quali, secondo un orientamento di merito oramai maggioritario, nemmeno occorre più il deposito dell'estratto autentico delle scritture contabili, per ragioni in questa sede irrilevanti).
Resta fermo, tuttavia, che il valore probatorio della fattura commerciale è limitato alla fase monitoria del procedimento, poiché «la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (v. fra le
4 n. 6065/2018 R.G.A.C.
altre Cass. 16.11.2001, n. 14363)» (Cassazione civile sez. II, 18.4.2018, n. 9542, in motivazione), infatti, come ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, «L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio» (Cassazione civile sez. un., 13.01.2022, n. 927), pertanto nel giudizio di opposizione la prova dell'esistenza del credito dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Calando, allora, i su riportati principi alla fattispecie oggetto di giudizio, emerge che la documentazione prodotta in giudizio dall'opposta, a sostegno della sua pretesa creditoria, come arricchita nella presente fase a cognizione piena, con il deposito dei Documenti di Trasporto (cd. D.D.T.) relativi solo ad alcune delle suddette fatture (in all. nn. da 2 a 11 della produzione di questa fase) attestanti l'avvenuta consegna della merce in esse indicata (si cfr.no le fatture relative alla merce consegnata all'opponente, nonché i relativi D.D.T.), presenta la valenza probatoria necessaria a supportare solo parzialmente la domanda nella presente fase a cognizione piena.
Ed infatti, a fronte di tale produzione documentale, l'opponente, dal canto suo, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui citati D.D.T., nonché ne ha eccepito la limitatezza rispetto alle fatture depositate in atti, solo in parte supportate dal corrispondente D.D.T. (cfr. verbale di udienza del
22.01.2019).
Ebbene, quanto al primo profilo, a fronte del disconoscimento operato dall'opponente, l'opposta formulava tempestiva e rituale istanza di verificazione delle scritture private, con riguardo ai soli documenti di trasporto siglati a mano della legale rappresentante pro tempore della , Pt_1 Controparte_2
ossia quelli nn. 26/2011, 27/2011, 28/2011 e 1/2012, rispetto ai quali l'espletata C.T.U. grafologica (cfr. relazione peritale a firma della dr.ssa , depositata in data 06.3.2021) ha smentito la tesi Persona_1
di parte opponente, accertando l'autenticità delle sottoscrizioni, tutte riconducibili alla mano della CP_2
(cfr. conclusioni a pag. 21 dell'elaborato peritale).
Quanto, poi, agli altri D.D.T., non sottoscritti dalla va rammentato che «L'onere del disconoscimento CP_2
della scrittura privata, di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., grava esclusivamente sul soggetto che appare essere l'autore
5 n. 6065/2018 R.G.A.C.
della sottoscrizione e non già su colui che contesta l'opponibilità del documento, siccome non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che, quando il contenuto della scrittura privata “inter alios” venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la corrispondenza a verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice» (Cassazione civile sez. III, 20.8.2018, n. 20814).
Ebbene, il disconoscimento operato dall'opponente su tali D.D.T. prodotti dall'opposta è generico e non circostanziato, atteso che detto disconoscimento avrebbe necessitato, anche in ragione del principio della vicinanza della prova, dell'indicazione delle persone, singolarmente identificate, incaricate e legittimate dalla a ricevere le consegne della merce e di una conseguente articolata dichiarazione di Parte_1
diversità della firma risultante sui documenti di trasporto rispetto alle sottoscrizioni dei singoli soggetti incaricati (legittimati) al ritiro della merce medesima.
Infatti, la sottoscrizione dei D.D.T. in una persona giuridica, quale l'opponente, non è atto necessariamente riservato al legale rappresentante della società, ma potrebbe essere effettuata da personale della società incaricato di ricevere le consegne di merce.
Pertanto, nel caso di persona giuridica, presumibilmente assistita, per sua stessa natura, da una pluralità di persone con il potere di firmare i D.D.T. e di ritirare la merce, sussistono a tal fine più sottoscrizioni riconducibili all'ente; né parte opponente ha allegato che le bolle di consegna avrebbero dovuto essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante della società.
A conferma della genericità del disconoscimento, va osservato che, in sede di udienza di prima comparizione, del 22.01.2019, a fronte del deposito in originale dei citati D.D.T. (ad eccezione del D.D.T.
n. 14 del 29.8.2012: cfr. verbale di causa), l'opponente ha affermato, in modo estremamente generico:
“disconosce le sottoscrizioni apposte ai documenti di trasporto oggi prodotti (...); evidenzia inoltre che non tutte le fatture sono supportate dai documenti di trasporto oggi esibiti e che non tutti tali documenti, ma solo quattro, recano l'apparente sottoscrizione di e gli altri invece una firma illeggibile” (cfr. verbale di udienza del 22.01.2019), Persona_2
senza tuttavia specificare quali fossero, all'interno della i soggetti legittimati a ricevere la Parte_1
merce ed a firmare i relativi D.D.T.
6 n. 6065/2018 R.G.A.C.
Né tale generico disconoscimento è stato integrato nei termini a ciò deputati, avendo l'opponente omesso di depositare la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., deputata appunto alle “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte” (cfr. storico del fascicolo telematico).
In definitiva, dalle fatture, debitamente annotate in scritture contabili regolarmente tenute, vidimate e bollate ed autenticate da notaio, nonché accompagnate dai relativi D.D.T., è desumibile la prova degli elementi del rapporto contrattuale inter partes, con particolare riguardo alla merce venduta dall'opposta all'opponente e della sua consegna all'opponente, ma altresì della sussistenza dell'obbligazione di pagamento dell'opponente. Ed invero, a fronte della prova - offerta mediante la produzione in giudizio della documentazione innanzi richiamata - dell'adempimento dell'obbligazione di consegna della merce acquistata dalla incombeva su quest'ultima l'onere di dimostrare fatti estintivi, impeditivi o Parte_1
modificativi del credito azionato.
La suddetta prova non è stata tuttavia offerta dall'opponente, che non ha dimostrato l'avvenuto pagamento (si cfr. fascicolo di parte opponente, nonché storico del fascicolo telematico, da cui si evince che l'opponente non ha prodotto ab origine documentazione idonea a dimostrare la non debenza della pretesa creditoria dell'opposta, né ha, successivamente, nei termini di legge, integrato la prova, nulla avendo depositato né chiesto di provare con le memorie istruttorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.), non avendo nemmeno formulato specifiche contestazioni con riferimento all'oggetto della fornitura ed essendosi limitata a proporre un'opposizione genericamente motivata e priva di supporto probatorio.
È, infatti, principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale, in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto, allegando l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. n. 13685/2019; nello stesso senso: Cass. civ. n. 25584/2018;
Cass. civ. n. 826/2015; Cass. n. 15677/2009).
Discorso diverso vale, invece, per le fatture non supportate, a livello probatorio, dai corrispondenti
D.D.T., ovvero:
1. la fattura n. 37 del 12.11.2010 dell'importo di € 21.000,00;
7 n. 6065/2018 R.G.A.C.
2. la fattura n. 3 del 17.01.2011 dell'importo di € 7.428,96;
3. la fattura n. 5 del 27.3.2012 dell'importo di € 8.365,73;
4. la fattura n. 7 del 26.4.2012 dell'importo di € 11.814,72;
5. la fattura n. 9 del 21.5.2012 dell'importo di € 9.671,26.
Ed invero, rispetto alla fornitura di merce relativa a siffatte fatture, stante la contestazione di parte opponente di non aver ricevuto detta merce, spettava all'opposta fornire congrua prova al riguardo. E tale non può reputarsi quella articolata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., formulata in capi generici e non specifici né autosufficienti, oltre che attinenti a circostanze non tempestivamente dedotte in giudizio, nei termini di legge: cfr. il richiamo a soggetti non meglio identificati, di cui nemmeno viene chiarito il ruolo nei fatti di causa, in tal modo risultando impossibile al giudicante finanche vagliarne la capacità a testimoniare (cfr. capi da n. 1 a n. 15); ovvero, ancora, trattandosi di capi inammissibilmente formulati in negativo (cfr. capo n. 16 e cfr. Cass. sent. 06.6.2012 n. 9099). Per tale ragione, si conferma qui il rigetto della prova testimoniale così articolata dall'opposta.
Pertanto, in assenza di prova dell'esecuzione della fornitura di cui alle sopra elencate fatture, gli importi in esse indicati vanno scomputati dal quantum debeatur a carico dell'opponente, per un totale di € 58.280,67.
Conclusivamente, l'opposizione deve accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, ed al contempo va accolta parzialmente la domanda di pagamento proposta dalla nei limiti CP_1
dell'importo provato come dovuto e pari ad € 61.334,40 (ossia € 119.615,07, come richiesto col ricorso monitorio - € 58.280,67, somma rimasta sfornita di prova nella presente fase = € 61.334,40), da maggiorarsi degli interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
Infine, considerati gli esiti cui è pervenuta, si reputa equo porre le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero, a carico di parte opponente.
P.Q.M.
8 n. 6065/2018 R.G.A.C.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie, per le ragioni esposte in parte motiva, l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. In parziale accoglimento della domanda di pagamento proposta da , condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 61.334,40, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino
[...]
all'effettivo soddisfo;
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
4. Pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero, a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_1
Così deciso il 26.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 281 sexies e 127 ter
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., che recita: “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
26.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 6065/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 6065/2018
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Carlo Parte_1
De Angelis, Maurizio De Angelis, Giovanni Finelli e Giovanni Di Marzo
OPPONENTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Gennaro Antignano Controparte_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 29.4.2025.
2 n. 6065/2018 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che quale titolare, all'epoca, della “CDS Colori di Iasevoli Controparte_1
Maddalena”, otteneva dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 1666/2018, depositato in cancelleria il 24.6.2018, nei confronti di dell'importo di € 119.615,07, oltre interessi e spese, con accessori Parte_1
di legge, a titolo di saldo della fornitura di merce resa in favore dell'ingiunta nel corso degli anni 2010,
2011 e 2012.
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed espletata l'istruttoria, mediante concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletamento di C.T.U. grafologica, la causa all'udienza del 29.4.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione.
Va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini.
Passando al merito della controversia, giova considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata a suo tempo in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
L'onere probatorio resta, quindi, ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo alla creditrice opposta l'onere della prova del credito azionato, per cui il mancato rispetto della regola di riparto dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ebbene, a sostegno della propria pretesa di pagamento, l'opposta, sin dalla fase monitoria e, poi, nuovamente in allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione, ha depositato la documentazione necessaria all'ottenimento dell'ingiunzione, ossia: le fatture emesse a seguito
3 n. 6065/2018 R.G.A.C.
dell'acquisto di merce da parte dell'opponente (in all. n. 2 della produzione della fase monitoria), nonché lo stralcio del proprio registro IVA autenticato da Notaio (in all. n. 3 del fascicolo monitorio).
Detta documentazione era sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opponente tuttavia eccepiva l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'accesso alla tutela monitoria, avendo la controparte fondato la propria domanda essenzialmente sulle fatture dalla stessa emesse, prive di rilievo probatorio nella presente fase di giudizio, contestando la liquidità ed esigibilità del credito azionato dall'opposta, attesa la mancata instaurazione di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti.
Al riguardo, va rammentato che le fatture accompagnate dagli estratti autentici delle scritture contabili - purché siano regolarmente bollate e vidimate nonchè regolarmente tenute - sono idonee a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi, effettuate da imprenditori, anche nei confronti di soggetti che non esercitano un'attività commerciale (si cfr. art. 634 c.p.c.).
La giurisprudenza, dunque, è pacifica nel ritenere sufficiente, al fine della emissione del decreto ingiuntivo, la mera produzione della fattura, purché accompagnata dall'estratto autentico delle scritture, secondo le prescrizioni dell'art. 634 c.p.c. (ciò sino all'avvento delle fatture elettroniche, per le quali, secondo un orientamento di merito oramai maggioritario, nemmeno occorre più il deposito dell'estratto autentico delle scritture contabili, per ragioni in questa sede irrilevanti).
Resta fermo, tuttavia, che il valore probatorio della fattura commerciale è limitato alla fase monitoria del procedimento, poiché «la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (v. fra le
4 n. 6065/2018 R.G.A.C.
altre Cass. 16.11.2001, n. 14363)» (Cassazione civile sez. II, 18.4.2018, n. 9542, in motivazione), infatti, come ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, «L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio» (Cassazione civile sez. un., 13.01.2022, n. 927), pertanto nel giudizio di opposizione la prova dell'esistenza del credito dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Calando, allora, i su riportati principi alla fattispecie oggetto di giudizio, emerge che la documentazione prodotta in giudizio dall'opposta, a sostegno della sua pretesa creditoria, come arricchita nella presente fase a cognizione piena, con il deposito dei Documenti di Trasporto (cd. D.D.T.) relativi solo ad alcune delle suddette fatture (in all. nn. da 2 a 11 della produzione di questa fase) attestanti l'avvenuta consegna della merce in esse indicata (si cfr.no le fatture relative alla merce consegnata all'opponente, nonché i relativi D.D.T.), presenta la valenza probatoria necessaria a supportare solo parzialmente la domanda nella presente fase a cognizione piena.
Ed infatti, a fronte di tale produzione documentale, l'opponente, dal canto suo, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui citati D.D.T., nonché ne ha eccepito la limitatezza rispetto alle fatture depositate in atti, solo in parte supportate dal corrispondente D.D.T. (cfr. verbale di udienza del
22.01.2019).
Ebbene, quanto al primo profilo, a fronte del disconoscimento operato dall'opponente, l'opposta formulava tempestiva e rituale istanza di verificazione delle scritture private, con riguardo ai soli documenti di trasporto siglati a mano della legale rappresentante pro tempore della , Pt_1 Controparte_2
ossia quelli nn. 26/2011, 27/2011, 28/2011 e 1/2012, rispetto ai quali l'espletata C.T.U. grafologica (cfr. relazione peritale a firma della dr.ssa , depositata in data 06.3.2021) ha smentito la tesi Persona_1
di parte opponente, accertando l'autenticità delle sottoscrizioni, tutte riconducibili alla mano della CP_2
(cfr. conclusioni a pag. 21 dell'elaborato peritale).
Quanto, poi, agli altri D.D.T., non sottoscritti dalla va rammentato che «L'onere del disconoscimento CP_2
della scrittura privata, di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., grava esclusivamente sul soggetto che appare essere l'autore
5 n. 6065/2018 R.G.A.C.
della sottoscrizione e non già su colui che contesta l'opponibilità del documento, siccome non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che, quando il contenuto della scrittura privata “inter alios” venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la corrispondenza a verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice» (Cassazione civile sez. III, 20.8.2018, n. 20814).
Ebbene, il disconoscimento operato dall'opponente su tali D.D.T. prodotti dall'opposta è generico e non circostanziato, atteso che detto disconoscimento avrebbe necessitato, anche in ragione del principio della vicinanza della prova, dell'indicazione delle persone, singolarmente identificate, incaricate e legittimate dalla a ricevere le consegne della merce e di una conseguente articolata dichiarazione di Parte_1
diversità della firma risultante sui documenti di trasporto rispetto alle sottoscrizioni dei singoli soggetti incaricati (legittimati) al ritiro della merce medesima.
Infatti, la sottoscrizione dei D.D.T. in una persona giuridica, quale l'opponente, non è atto necessariamente riservato al legale rappresentante della società, ma potrebbe essere effettuata da personale della società incaricato di ricevere le consegne di merce.
Pertanto, nel caso di persona giuridica, presumibilmente assistita, per sua stessa natura, da una pluralità di persone con il potere di firmare i D.D.T. e di ritirare la merce, sussistono a tal fine più sottoscrizioni riconducibili all'ente; né parte opponente ha allegato che le bolle di consegna avrebbero dovuto essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante della società.
A conferma della genericità del disconoscimento, va osservato che, in sede di udienza di prima comparizione, del 22.01.2019, a fronte del deposito in originale dei citati D.D.T. (ad eccezione del D.D.T.
n. 14 del 29.8.2012: cfr. verbale di causa), l'opponente ha affermato, in modo estremamente generico:
“disconosce le sottoscrizioni apposte ai documenti di trasporto oggi prodotti (...); evidenzia inoltre che non tutte le fatture sono supportate dai documenti di trasporto oggi esibiti e che non tutti tali documenti, ma solo quattro, recano l'apparente sottoscrizione di e gli altri invece una firma illeggibile” (cfr. verbale di udienza del 22.01.2019), Persona_2
senza tuttavia specificare quali fossero, all'interno della i soggetti legittimati a ricevere la Parte_1
merce ed a firmare i relativi D.D.T.
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Né tale generico disconoscimento è stato integrato nei termini a ciò deputati, avendo l'opponente omesso di depositare la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., deputata appunto alle “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte” (cfr. storico del fascicolo telematico).
In definitiva, dalle fatture, debitamente annotate in scritture contabili regolarmente tenute, vidimate e bollate ed autenticate da notaio, nonché accompagnate dai relativi D.D.T., è desumibile la prova degli elementi del rapporto contrattuale inter partes, con particolare riguardo alla merce venduta dall'opposta all'opponente e della sua consegna all'opponente, ma altresì della sussistenza dell'obbligazione di pagamento dell'opponente. Ed invero, a fronte della prova - offerta mediante la produzione in giudizio della documentazione innanzi richiamata - dell'adempimento dell'obbligazione di consegna della merce acquistata dalla incombeva su quest'ultima l'onere di dimostrare fatti estintivi, impeditivi o Parte_1
modificativi del credito azionato.
La suddetta prova non è stata tuttavia offerta dall'opponente, che non ha dimostrato l'avvenuto pagamento (si cfr. fascicolo di parte opponente, nonché storico del fascicolo telematico, da cui si evince che l'opponente non ha prodotto ab origine documentazione idonea a dimostrare la non debenza della pretesa creditoria dell'opposta, né ha, successivamente, nei termini di legge, integrato la prova, nulla avendo depositato né chiesto di provare con le memorie istruttorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.), non avendo nemmeno formulato specifiche contestazioni con riferimento all'oggetto della fornitura ed essendosi limitata a proporre un'opposizione genericamente motivata e priva di supporto probatorio.
È, infatti, principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale, in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto, allegando l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. n. 13685/2019; nello stesso senso: Cass. civ. n. 25584/2018;
Cass. civ. n. 826/2015; Cass. n. 15677/2009).
Discorso diverso vale, invece, per le fatture non supportate, a livello probatorio, dai corrispondenti
D.D.T., ovvero:
1. la fattura n. 37 del 12.11.2010 dell'importo di € 21.000,00;
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2. la fattura n. 3 del 17.01.2011 dell'importo di € 7.428,96;
3. la fattura n. 5 del 27.3.2012 dell'importo di € 8.365,73;
4. la fattura n. 7 del 26.4.2012 dell'importo di € 11.814,72;
5. la fattura n. 9 del 21.5.2012 dell'importo di € 9.671,26.
Ed invero, rispetto alla fornitura di merce relativa a siffatte fatture, stante la contestazione di parte opponente di non aver ricevuto detta merce, spettava all'opposta fornire congrua prova al riguardo. E tale non può reputarsi quella articolata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., formulata in capi generici e non specifici né autosufficienti, oltre che attinenti a circostanze non tempestivamente dedotte in giudizio, nei termini di legge: cfr. il richiamo a soggetti non meglio identificati, di cui nemmeno viene chiarito il ruolo nei fatti di causa, in tal modo risultando impossibile al giudicante finanche vagliarne la capacità a testimoniare (cfr. capi da n. 1 a n. 15); ovvero, ancora, trattandosi di capi inammissibilmente formulati in negativo (cfr. capo n. 16 e cfr. Cass. sent. 06.6.2012 n. 9099). Per tale ragione, si conferma qui il rigetto della prova testimoniale così articolata dall'opposta.
Pertanto, in assenza di prova dell'esecuzione della fornitura di cui alle sopra elencate fatture, gli importi in esse indicati vanno scomputati dal quantum debeatur a carico dell'opponente, per un totale di € 58.280,67.
Conclusivamente, l'opposizione deve accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, ed al contempo va accolta parzialmente la domanda di pagamento proposta dalla nei limiti CP_1
dell'importo provato come dovuto e pari ad € 61.334,40 (ossia € 119.615,07, come richiesto col ricorso monitorio - € 58.280,67, somma rimasta sfornita di prova nella presente fase = € 61.334,40), da maggiorarsi degli interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
Infine, considerati gli esiti cui è pervenuta, si reputa equo porre le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero, a carico di parte opponente.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie, per le ragioni esposte in parte motiva, l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. In parziale accoglimento della domanda di pagamento proposta da , condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 61.334,40, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino
[...]
all'effettivo soddisfo;
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
4. Pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero, a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_1
Così deciso il 26.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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