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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5752 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 11575/2021 pervenuta all'udienza del 3 marzo 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Parte_1
Caterina Grillone e Andrea Russo
ATTORE
E
, difesa giusta delega in atti dagli Avv. ti Angela Raimondo e CP_1 P.IVA_1
Simonetta Nardi
CONVENUTA
Nonché
in proprio e in qualità di mandataria di , CP_2 P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3
difesa giusta delega in atti dall'Avv. Gianluca De Micco Padula
TERZO CHIAMATO su istanza di CP_1
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 marzo 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al ristoro dei Parte_1 CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal sinistro occorso in data 12 febbraio 2017 alle ore 21.30 circa in , Via Quirino Majorana, in corrispondenza della intersezione con Via CP_1
Oderisi da Gubbio , allorquando l'attore alla guida del motociclo Honda SH tg DE46542 ,nel compiere manovra di svolta a sinistra su Via Oderisi da Gubbio, “ a causa della totale mancanza di illuminazione non si avvedeva del palo della “giraffa” del semaforo posto su un salvagente spartitraffico e vi andava a sbattere contro” (pag. 1 atto di citazione) , riportando lesioni (v. rapporto della Polizia Municipale e documentazione medica in atti) .
Ha dedotto l'attore a fondamento della domanda che era configurabile la responsabilità di
[...]
in quanto custode della strada ove era avvenuto il sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. ; CP_1
che, in particolare gli Enti pubblici territoriali proprietari delle strade sono responsabili della pubblica illuminazione stradale a norma dell'art. 14 del Codice della Strada, e devono “provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade , delle loro pertinenze e arredi nonché delle attrezzature , impianti e servizi e al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze”; che era stata esperita procedura di negoziazione assistita rimasta senza esito , sicchè si imponeva, nel presente giudizio, la condanna di ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. CP_1
per non aver aderito allo strumento deflattivo di cui sopra;
che era dunque interesse di esso attore conseguire il ristoro del danno biologico (esiti di trauma facciale;
frattura di avambraccio dx;
paralisi VI nervo cranico) , del danno al mezzo (v. preventivo allegato) nonché il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro come da giustificativi in atti.
Si è tempestivamente costituita in giudizio , la quale in via preliminare ha chiesto di CP_1
essere autorizzata alla chiamata in causa di e di , onde essere da queste CP_2 CP_3
manlevata in caso di accoglimento della domanda risarcitoria , stante l'esistenza del contratto di servizio di illuminazione pubblica , artistica , monumentale del 13.2.2007 (in atti) in forza del quale aveva assunto la gestione e la manutenzione della illuminazione pubblica , gestione CP_2
trasferita, a far data dal 1° gennaio 2017, ad CP_3
Nel merito la convenuta ha contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria , concludendo per il rigetto della medesima .
, in particolare, ha dedotto che il sinistro si era verificato su un tratto di strada posto CP_1
a distanza di circa 600 metri dalla abitazione dell'attore , avente residenza in Via Francesco
Grimaldi 64 (v. estratto Google Maps allegato alla comparsa di costituzione) ; che inoltre il caso fortuito, quale esimente di responsabilità ex art. 2051 c.c. , comprendeva anche il fatto dello stesso danneggiato idoneo ad elidere il nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e il danno;
che nel caso di specie la velocità tenuta dall'attore , il cui mezzo si presumeva avere la fanaleria accesa al momento dell'impatto , non poteva ritenersi adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, avuto riguardo alle importanti lesioni riportate dall'attore a seguito dell'urto con il palo dell'impianto semaforico;
ha infine contestato la quantificazione dei danni ex adverso compiuta .
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in proprio e nella qualità di CP_2
mandataria di la quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva , tenuto conto CP_3 del fatto che era la Capogruppo dell'omonimo gruppo societario ed era una CP_2 CP_3
società controllata , cui era stata trasferita, a seguito della scissione parziale del 1° gennaio 2017, la gestione e manutenzione della illuminazione pubblica;
nel merito , ha riproposto le stesse difese di con particolare riguardo alla nozione di caso fortuito nella previsione di cui all'art. CP_1
2051 c.c. , e ha concluso per il rigetto della domanda di manleva ovvero, in subordine , per l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente di e/o dell'attore . CP_1
La causa, istruita con documenti, interrogatorio formale dell'attore e prova per testi , nonché con
CTU medico legale, all'udienza in epigrafe è stata assunta in decisione .
Ciò premesso in fatto , rilevato ancora in via preliminare che la domanda non è assoggettata alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita, venendo in rilievo una responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c. non una domanda risarcitoria da
RCA, osserva il Tribunale che la domanda è stata correttamente inquadrata dall'attore nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sicchè occorre compiere un doveroso excursus sulla disciplina dettata in tema di responsabilità del custode per i danni derivanti dalla res oggetto del potere di custodia e controllo.
Come è noto l' art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
La giurisprudenza tradizionalmente ha escluso che tale norma sia applicabile alla Pubblica
Amministrazione per i danni derivati dai beni che le appartengono.
In particolare la Cassazione ha sempre affermato che la PA non può essere ritenuta responsabile quale custode ex art. 2051 c.c. per i beni appartenenti al demanio stradale , in quanto su di essi viene esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini e l'estensione del bene stesso rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. 265/1996). La responsabilità dell'amministrazione, secondo tale indirizzo, potrebbe invece ravvisarsi in base all'art. 2043 c.c. , qualora l'utente della strada subisca un danno per cattiva manutenzione della stessa e dimostri che l'evento dannoso è causalmente ricollegabile ad una insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto.
Di poi, la Corte Costituzionale , con sentenza del 10.5.1999 n. 156, ha ritenuto che non fosse fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sotto il profilo della non applicabilità di detta norma alla PA per i beni demaniali soggetti ad un uso ordinario, generale e diretto da parte della collettività.
In particolare, la Corte ha ritenuto corretto l'orientamento della Cassazione secondo cui l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. deriverebbe dal fatto che per determinati beni (quali il demanio stradale) la PA non ha la possibilità di esercitare un controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose per i consociati , precisando comunque che tale norma può trovare applicazione allorchè un efficace controllo sia concretamente possibile , dovendo il giudice accertare tale circostanza caso per caso, dato che la notevole estensione e l'uso diretto e generale da parte dei cittadini costituiscono meri indici dell'impossibilità di esercitare il potere di controllo .
La Corte ha precisato , altresì , che i privati non vantano un diritto soggettivo alla manutenzione delle strade , e che sono gravati da un onere (secondo il principio di autoresponsabilità) di particolare attenzione nell'uso dei beni demaniali per salvaguardare la propria incolumità .
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è in parte mutato, con la sentenza della Corte di Cassazione del 30 Giugno-1° Ottobre 2004 n. 19653 (che ha recepito i principi elaborati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 1999) , con cui è stato affermato il principio secondo cui “allorquando invochi la responsabilità di cui all'art.2051 c.c. in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente –come di regola per
l'invocazione della suddetta norma- della dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificazione”.
In altre parole la Suprema Corte ha affermato la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalla cosa oggetto del potere di custodia , con piena operatività dell'art.2051 c.c. , a condizione che il bene- fonte generatrice di pregiudizio- sia di proprietà della P.A., sia soggetto all'uso diretto da parte della collettività e sia, per le sue caratteristiche oggettive (rectius , per la limitata estensione), effettivamente assoggettato al potere di custodia (è bene ricordare che il caso concreto sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava la caduta di una signora per il sollevamento della copertura antiscivolo di una rampa del Palazzetto dello Sport che presentava una notevole sporgenza di materiale in plastica, non segnalata né protetta;
partendo da tale caso concreto la Cassazione ha affermato la piena operatività dell'art. 2051 c.c. in siffatta ipotesi , essendo sufficiente che il danneggiato dimostri l'evento dannoso subito , nonché il nesso causale tra la cosa, oggetto del potere di custodia, e la sua verificazione, e che inoltre la notevole estensione del bene e la generale fruibilità del medesimo possono avere rilievo , sulla base di una specifica ed adeguata valutazione del caso concreto, ai fini della individuazione del caso fortuito , e quindi dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità).
Va di poi evidenziata la sentenza del 23.1.2009 n. 1691 che, in linea con più risalenti pronunce sul punto (Cass. 3651/2006 e 15384/2006) , ha sostenuto il condivisibile principio secondo il quale affermare che una strada è soggetta all'uso generale e costante da parte della collettività, quale fattore tradizionalmente idoneo ad escludere la esistenza di un potere di custodia sul demanio e quindi , in ultima analisi , ad escludere la responsabilità del custode, costituisce affermazione aprioristica, che si risolve in una tendenziale compressione del diritto del danneggiato a conseguire il ristoro del pregiudizio subito in tutte le ipotesi in cui il giudice di merito prescinda da una effettiva indagine sulla estensione, ubicazione , caratteristiche della strada facente parte del demanio comunale.
Di poi, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cosa in custodia, ha stabilito con le ordinanze 1 febbraio 2018 nn. 2477-2483, che: 1)
l'articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
2) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'articolo 2043 c.c. ; 3) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
4) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 primo comma c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espressa dall'articolo 2 Cost.; 5) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca una evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (Cass. 25460/2020;
2345/2019; 9315/2019), sono stati anche confermati dalle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30 giugno 2022, e sono stati da ultimo ribaditi ,con alcune precisazioni concettuali per la avvertita necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore, da Cass. 11152/2023,
11942/2023, 12960/2023.
In relazione inoltre al caso fortuito, che, come già detto, ricomprende anche la condotta colposa del danneggiato, caso fortuito di cui deve fornire prova l'Ente proprietario-custode della strada, è stato precisato dalla giurisprudenza che mentre il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano quale fatto umano caratterizzato dalla colpa (articolo 1227 comma 1 c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente rispetto all'evento di danno, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed imprevenibile.
Tale condotta si pone in relazione causale con l'evento di danno e va valutata dal giudice di merito alla luce dei principi fissati: nell'articolo 41 primo e secondo comma c.p., a mente dei quali "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento"; nell'articolo 1227 primo comma c.c. a mente del quale " se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (Cass. Civ. 16200/2023).
Di poi nell'ipotesi in cui l'Ente proprietario- custode affidi a terzi con un contratto di appalto di servizi la gestione e la manutenzione della illuminazione pubblica su determinate strade – ciò che è accaduto nella fattispecie – occorre scrutinare se la custodia, intesa come disponibilità materiale e giuridica della res, si trasferisca all'appaltatore , con tutto quel che ne consegue in tema di affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (sempre a condizione che venga provato il nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e il danno) ovvero permanga in capo al committente.
La giurisprudenza di legittimità per lungo tempo ha affermato il principio secondo cui la responsabilità per i danni cagionati a terzi dall'opera appaltata ricade sull'appaltatore in considerazione della autonomia e della correlativa assunzione del rischio di impresa che caratterizza detta figura .
Tale orientamento è progressivamente mutato , avendo la giurisprudenza spostato il baricentro della responsabilità custodiale sul committente , in ragione degli obblighi di vigilanza e controllo sullo stesso gravanti.
In particolare la Corte di Cassazione ha affermato il condivisibile principio secondo cui la conclusione di un contratto di appalto di opere e/o di servizi non comporta la perdita della custodia da parte del committente , non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna del cantiere stradale per l'esecuzione di lavori di manutenzione equivalga ad un corrispondente trasferimento del ruolo di custode verso i terzi, atteso che una simile evenienza “finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte” (Cass.
Civ. ord. 22.4.2022 n. 12909) .
Fermo l'excursus giurisprudenziale di cui sopra, osserva il Tribunale che all'esito della espletata istruttoria la domanda non è meritevole di accoglimento .
Viene infatti in rilievo il caso fortuito inteso come fatto dello stesso danneggiato che ,tenuto conto delle risultanze istruttorie , costituisce fattore idoneo ad elidere il nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e il danno .
Va in primo luogo evidenziato che all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio l'attore aveva residenza in Via Francesco Grimaldi 64 , come è evincibile dall'epigrafe del libello introduttivo;
la residenza dell'attore dista circa 600 metri dal luogo ove ebbe a verificarsi il sinistro (v. estratto
Google Maps allegato alla comparsa di costituzione di . CP_1
Non può dunque seriamente affermarsi che l'attore non conoscesse i luoghi teatro del sinistro e che, in particolare, non avesse contezza della presenza ed ubicazione dell'impianto semaforico (posto sullo spartitraffico) dove andò a collidere alla guida dello scooter .
Tale circostanza è stata poi confermata dall'attore in sede di interpello (cfr. verbale ud. 27.3.2023) in risposta al capitolo g) delle memorie istruttorie dirette di , ancorchè il si CP_1 Pt_1
sia premurato di specificare che non andava nella propria abitazione ma al garage . Tali elementi fattuali depongono per una certa abitualità della frequentazione del luogo teatro del sinistro .
In secondo luogo preme al Tribunale evidenziare che i verbalizzanti , pur avendo rilevato che l'illuminazione era “insufficiente”(v. rapporto in atti) , hanno del pari constatato l'assenza di tracce di frenata sulla sede stradale riferibili ai pneumatici dello scooter: ciò sta inequivocabilmente a significare che non venne compiuta alcuna manovra di emergenza da parte dell'attore al fine di evitare l'impatto contro l'impianto semaforico.
Detta manovra ,in ossequio alle generali norme di prudenza nella circolazione dei veicoli, avrebbe potuto essere agevolmente eseguita , tenuto conto del fatto che l'attore in sede di interrogatorio formale ha riferito di avere avuto “i fari del ciclomotore accesi” al momento del sinistro , con tutto quel che ne consegue sulla capacità (e conseguente reattività) del conducente di avvedersi per tempo della eventuale presenza di ostacoli sulla carreggiata;
gli stessi fari accesi inoltre ben avrebbero potuto consentire al di calibrare la manovra di svolta a sx in guisa da non Pt_1 colpire la “giraffa” del semaforo.
Inoltre , considerata la entità e consistenza dei danni fisici riportati a seguito dell'impatto (frattura avambraccio dx trattata chirurgicamente , trauma facciale) e la tipologia dei danni allo scooter , può ragionevolmente ritenersi che la velocità non fosse adeguata alle condizioni di tempo (orario notturno , illuminazione definita insufficiente dai verbalizzanti) e di luogo (intersezione stradale che, sebbene regolata da impianto semaforico, richiede comunque l'adozione di cautela e prudenza nella esecuzione di tutte quelle manovre atte ad impegnare l'incrocio medesimo) .
Non può infine essere sottaciuto che al momento dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera San Camillo – Forlanini (ore 21.51 del 12.2.2017) il personale sanitario ha riportato in anamnesi che il paziente, ancorchè non sottoposto dalla Polizia Municipale ad alcooltest siccome trasportato d'urgenza in ambulanza in Ospedale, aveva “alito aromatico”, con tutto quel che ne consegue in tema di prontezza di riflessi nella guida .
Ritiene il Tribunale che la condotta del danneggiato sia stata idonea ad elidere il nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e di controllo e il danno ,e che si configuri quale caso fortuito , nei termini come sopra esposti, idoneo a determinare l'esonero del custode da responsabilità .
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
Le spese di causa, ivi comprese quelle della CTU medico legale (per le quali si ritiene satisfattiva la somma liquidata a titolo di fondo spese all'atto del conferimento di incarico) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile , tenuto conto delle quattro fasi del giudizio) ; l'attore deve infine rimborsare parte convenuta delle spese di contributo unificato per la chiamata in causa del terzo .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico –legale;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute da parte convenuta per la chiamata in causa del terzo;
d) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di e del CP_1 terzo chiamato che si liquidano, per ciascuna parte, in € 3809,00 per compenso ex D.M.
55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 11575/2021 pervenuta all'udienza del 3 marzo 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Parte_1
Caterina Grillone e Andrea Russo
ATTORE
E
, difesa giusta delega in atti dagli Avv. ti Angela Raimondo e CP_1 P.IVA_1
Simonetta Nardi
CONVENUTA
Nonché
in proprio e in qualità di mandataria di , CP_2 P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3
difesa giusta delega in atti dall'Avv. Gianluca De Micco Padula
TERZO CHIAMATO su istanza di CP_1
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 marzo 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al ristoro dei Parte_1 CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal sinistro occorso in data 12 febbraio 2017 alle ore 21.30 circa in , Via Quirino Majorana, in corrispondenza della intersezione con Via CP_1
Oderisi da Gubbio , allorquando l'attore alla guida del motociclo Honda SH tg DE46542 ,nel compiere manovra di svolta a sinistra su Via Oderisi da Gubbio, “ a causa della totale mancanza di illuminazione non si avvedeva del palo della “giraffa” del semaforo posto su un salvagente spartitraffico e vi andava a sbattere contro” (pag. 1 atto di citazione) , riportando lesioni (v. rapporto della Polizia Municipale e documentazione medica in atti) .
Ha dedotto l'attore a fondamento della domanda che era configurabile la responsabilità di
[...]
in quanto custode della strada ove era avvenuto il sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. ; CP_1
che, in particolare gli Enti pubblici territoriali proprietari delle strade sono responsabili della pubblica illuminazione stradale a norma dell'art. 14 del Codice della Strada, e devono “provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade , delle loro pertinenze e arredi nonché delle attrezzature , impianti e servizi e al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze”; che era stata esperita procedura di negoziazione assistita rimasta senza esito , sicchè si imponeva, nel presente giudizio, la condanna di ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. CP_1
per non aver aderito allo strumento deflattivo di cui sopra;
che era dunque interesse di esso attore conseguire il ristoro del danno biologico (esiti di trauma facciale;
frattura di avambraccio dx;
paralisi VI nervo cranico) , del danno al mezzo (v. preventivo allegato) nonché il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro come da giustificativi in atti.
Si è tempestivamente costituita in giudizio , la quale in via preliminare ha chiesto di CP_1
essere autorizzata alla chiamata in causa di e di , onde essere da queste CP_2 CP_3
manlevata in caso di accoglimento della domanda risarcitoria , stante l'esistenza del contratto di servizio di illuminazione pubblica , artistica , monumentale del 13.2.2007 (in atti) in forza del quale aveva assunto la gestione e la manutenzione della illuminazione pubblica , gestione CP_2
trasferita, a far data dal 1° gennaio 2017, ad CP_3
Nel merito la convenuta ha contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria , concludendo per il rigetto della medesima .
, in particolare, ha dedotto che il sinistro si era verificato su un tratto di strada posto CP_1
a distanza di circa 600 metri dalla abitazione dell'attore , avente residenza in Via Francesco
Grimaldi 64 (v. estratto Google Maps allegato alla comparsa di costituzione) ; che inoltre il caso fortuito, quale esimente di responsabilità ex art. 2051 c.c. , comprendeva anche il fatto dello stesso danneggiato idoneo ad elidere il nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e il danno;
che nel caso di specie la velocità tenuta dall'attore , il cui mezzo si presumeva avere la fanaleria accesa al momento dell'impatto , non poteva ritenersi adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, avuto riguardo alle importanti lesioni riportate dall'attore a seguito dell'urto con il palo dell'impianto semaforico;
ha infine contestato la quantificazione dei danni ex adverso compiuta .
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in proprio e nella qualità di CP_2
mandataria di la quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva , tenuto conto CP_3 del fatto che era la Capogruppo dell'omonimo gruppo societario ed era una CP_2 CP_3
società controllata , cui era stata trasferita, a seguito della scissione parziale del 1° gennaio 2017, la gestione e manutenzione della illuminazione pubblica;
nel merito , ha riproposto le stesse difese di con particolare riguardo alla nozione di caso fortuito nella previsione di cui all'art. CP_1
2051 c.c. , e ha concluso per il rigetto della domanda di manleva ovvero, in subordine , per l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente di e/o dell'attore . CP_1
La causa, istruita con documenti, interrogatorio formale dell'attore e prova per testi , nonché con
CTU medico legale, all'udienza in epigrafe è stata assunta in decisione .
Ciò premesso in fatto , rilevato ancora in via preliminare che la domanda non è assoggettata alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita, venendo in rilievo una responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c. non una domanda risarcitoria da
RCA, osserva il Tribunale che la domanda è stata correttamente inquadrata dall'attore nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sicchè occorre compiere un doveroso excursus sulla disciplina dettata in tema di responsabilità del custode per i danni derivanti dalla res oggetto del potere di custodia e controllo.
Come è noto l' art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
La giurisprudenza tradizionalmente ha escluso che tale norma sia applicabile alla Pubblica
Amministrazione per i danni derivati dai beni che le appartengono.
In particolare la Cassazione ha sempre affermato che la PA non può essere ritenuta responsabile quale custode ex art. 2051 c.c. per i beni appartenenti al demanio stradale , in quanto su di essi viene esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini e l'estensione del bene stesso rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. 265/1996). La responsabilità dell'amministrazione, secondo tale indirizzo, potrebbe invece ravvisarsi in base all'art. 2043 c.c. , qualora l'utente della strada subisca un danno per cattiva manutenzione della stessa e dimostri che l'evento dannoso è causalmente ricollegabile ad una insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto.
Di poi, la Corte Costituzionale , con sentenza del 10.5.1999 n. 156, ha ritenuto che non fosse fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sotto il profilo della non applicabilità di detta norma alla PA per i beni demaniali soggetti ad un uso ordinario, generale e diretto da parte della collettività.
In particolare, la Corte ha ritenuto corretto l'orientamento della Cassazione secondo cui l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. deriverebbe dal fatto che per determinati beni (quali il demanio stradale) la PA non ha la possibilità di esercitare un controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose per i consociati , precisando comunque che tale norma può trovare applicazione allorchè un efficace controllo sia concretamente possibile , dovendo il giudice accertare tale circostanza caso per caso, dato che la notevole estensione e l'uso diretto e generale da parte dei cittadini costituiscono meri indici dell'impossibilità di esercitare il potere di controllo .
La Corte ha precisato , altresì , che i privati non vantano un diritto soggettivo alla manutenzione delle strade , e che sono gravati da un onere (secondo il principio di autoresponsabilità) di particolare attenzione nell'uso dei beni demaniali per salvaguardare la propria incolumità .
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è in parte mutato, con la sentenza della Corte di Cassazione del 30 Giugno-1° Ottobre 2004 n. 19653 (che ha recepito i principi elaborati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 1999) , con cui è stato affermato il principio secondo cui “allorquando invochi la responsabilità di cui all'art.2051 c.c. in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente –come di regola per
l'invocazione della suddetta norma- della dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificazione”.
In altre parole la Suprema Corte ha affermato la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalla cosa oggetto del potere di custodia , con piena operatività dell'art.2051 c.c. , a condizione che il bene- fonte generatrice di pregiudizio- sia di proprietà della P.A., sia soggetto all'uso diretto da parte della collettività e sia, per le sue caratteristiche oggettive (rectius , per la limitata estensione), effettivamente assoggettato al potere di custodia (è bene ricordare che il caso concreto sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava la caduta di una signora per il sollevamento della copertura antiscivolo di una rampa del Palazzetto dello Sport che presentava una notevole sporgenza di materiale in plastica, non segnalata né protetta;
partendo da tale caso concreto la Cassazione ha affermato la piena operatività dell'art. 2051 c.c. in siffatta ipotesi , essendo sufficiente che il danneggiato dimostri l'evento dannoso subito , nonché il nesso causale tra la cosa, oggetto del potere di custodia, e la sua verificazione, e che inoltre la notevole estensione del bene e la generale fruibilità del medesimo possono avere rilievo , sulla base di una specifica ed adeguata valutazione del caso concreto, ai fini della individuazione del caso fortuito , e quindi dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità).
Va di poi evidenziata la sentenza del 23.1.2009 n. 1691 che, in linea con più risalenti pronunce sul punto (Cass. 3651/2006 e 15384/2006) , ha sostenuto il condivisibile principio secondo il quale affermare che una strada è soggetta all'uso generale e costante da parte della collettività, quale fattore tradizionalmente idoneo ad escludere la esistenza di un potere di custodia sul demanio e quindi , in ultima analisi , ad escludere la responsabilità del custode, costituisce affermazione aprioristica, che si risolve in una tendenziale compressione del diritto del danneggiato a conseguire il ristoro del pregiudizio subito in tutte le ipotesi in cui il giudice di merito prescinda da una effettiva indagine sulla estensione, ubicazione , caratteristiche della strada facente parte del demanio comunale.
Di poi, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cosa in custodia, ha stabilito con le ordinanze 1 febbraio 2018 nn. 2477-2483, che: 1)
l'articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
2) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'articolo 2043 c.c. ; 3) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
4) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 primo comma c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espressa dall'articolo 2 Cost.; 5) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca una evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (Cass. 25460/2020;
2345/2019; 9315/2019), sono stati anche confermati dalle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30 giugno 2022, e sono stati da ultimo ribaditi ,con alcune precisazioni concettuali per la avvertita necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore, da Cass. 11152/2023,
11942/2023, 12960/2023.
In relazione inoltre al caso fortuito, che, come già detto, ricomprende anche la condotta colposa del danneggiato, caso fortuito di cui deve fornire prova l'Ente proprietario-custode della strada, è stato precisato dalla giurisprudenza che mentre il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano quale fatto umano caratterizzato dalla colpa (articolo 1227 comma 1 c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente rispetto all'evento di danno, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed imprevenibile.
Tale condotta si pone in relazione causale con l'evento di danno e va valutata dal giudice di merito alla luce dei principi fissati: nell'articolo 41 primo e secondo comma c.p., a mente dei quali "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento"; nell'articolo 1227 primo comma c.c. a mente del quale " se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (Cass. Civ. 16200/2023).
Di poi nell'ipotesi in cui l'Ente proprietario- custode affidi a terzi con un contratto di appalto di servizi la gestione e la manutenzione della illuminazione pubblica su determinate strade – ciò che è accaduto nella fattispecie – occorre scrutinare se la custodia, intesa come disponibilità materiale e giuridica della res, si trasferisca all'appaltatore , con tutto quel che ne consegue in tema di affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (sempre a condizione che venga provato il nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e il danno) ovvero permanga in capo al committente.
La giurisprudenza di legittimità per lungo tempo ha affermato il principio secondo cui la responsabilità per i danni cagionati a terzi dall'opera appaltata ricade sull'appaltatore in considerazione della autonomia e della correlativa assunzione del rischio di impresa che caratterizza detta figura .
Tale orientamento è progressivamente mutato , avendo la giurisprudenza spostato il baricentro della responsabilità custodiale sul committente , in ragione degli obblighi di vigilanza e controllo sullo stesso gravanti.
In particolare la Corte di Cassazione ha affermato il condivisibile principio secondo cui la conclusione di un contratto di appalto di opere e/o di servizi non comporta la perdita della custodia da parte del committente , non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna del cantiere stradale per l'esecuzione di lavori di manutenzione equivalga ad un corrispondente trasferimento del ruolo di custode verso i terzi, atteso che una simile evenienza “finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte” (Cass.
Civ. ord. 22.4.2022 n. 12909) .
Fermo l'excursus giurisprudenziale di cui sopra, osserva il Tribunale che all'esito della espletata istruttoria la domanda non è meritevole di accoglimento .
Viene infatti in rilievo il caso fortuito inteso come fatto dello stesso danneggiato che ,tenuto conto delle risultanze istruttorie , costituisce fattore idoneo ad elidere il nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e il danno .
Va in primo luogo evidenziato che all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio l'attore aveva residenza in Via Francesco Grimaldi 64 , come è evincibile dall'epigrafe del libello introduttivo;
la residenza dell'attore dista circa 600 metri dal luogo ove ebbe a verificarsi il sinistro (v. estratto
Google Maps allegato alla comparsa di costituzione di . CP_1
Non può dunque seriamente affermarsi che l'attore non conoscesse i luoghi teatro del sinistro e che, in particolare, non avesse contezza della presenza ed ubicazione dell'impianto semaforico (posto sullo spartitraffico) dove andò a collidere alla guida dello scooter .
Tale circostanza è stata poi confermata dall'attore in sede di interpello (cfr. verbale ud. 27.3.2023) in risposta al capitolo g) delle memorie istruttorie dirette di , ancorchè il si CP_1 Pt_1
sia premurato di specificare che non andava nella propria abitazione ma al garage . Tali elementi fattuali depongono per una certa abitualità della frequentazione del luogo teatro del sinistro .
In secondo luogo preme al Tribunale evidenziare che i verbalizzanti , pur avendo rilevato che l'illuminazione era “insufficiente”(v. rapporto in atti) , hanno del pari constatato l'assenza di tracce di frenata sulla sede stradale riferibili ai pneumatici dello scooter: ciò sta inequivocabilmente a significare che non venne compiuta alcuna manovra di emergenza da parte dell'attore al fine di evitare l'impatto contro l'impianto semaforico.
Detta manovra ,in ossequio alle generali norme di prudenza nella circolazione dei veicoli, avrebbe potuto essere agevolmente eseguita , tenuto conto del fatto che l'attore in sede di interrogatorio formale ha riferito di avere avuto “i fari del ciclomotore accesi” al momento del sinistro , con tutto quel che ne consegue sulla capacità (e conseguente reattività) del conducente di avvedersi per tempo della eventuale presenza di ostacoli sulla carreggiata;
gli stessi fari accesi inoltre ben avrebbero potuto consentire al di calibrare la manovra di svolta a sx in guisa da non Pt_1 colpire la “giraffa” del semaforo.
Inoltre , considerata la entità e consistenza dei danni fisici riportati a seguito dell'impatto (frattura avambraccio dx trattata chirurgicamente , trauma facciale) e la tipologia dei danni allo scooter , può ragionevolmente ritenersi che la velocità non fosse adeguata alle condizioni di tempo (orario notturno , illuminazione definita insufficiente dai verbalizzanti) e di luogo (intersezione stradale che, sebbene regolata da impianto semaforico, richiede comunque l'adozione di cautela e prudenza nella esecuzione di tutte quelle manovre atte ad impegnare l'incrocio medesimo) .
Non può infine essere sottaciuto che al momento dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera San Camillo – Forlanini (ore 21.51 del 12.2.2017) il personale sanitario ha riportato in anamnesi che il paziente, ancorchè non sottoposto dalla Polizia Municipale ad alcooltest siccome trasportato d'urgenza in ambulanza in Ospedale, aveva “alito aromatico”, con tutto quel che ne consegue in tema di prontezza di riflessi nella guida .
Ritiene il Tribunale che la condotta del danneggiato sia stata idonea ad elidere il nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e di controllo e il danno ,e che si configuri quale caso fortuito , nei termini come sopra esposti, idoneo a determinare l'esonero del custode da responsabilità .
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
Le spese di causa, ivi comprese quelle della CTU medico legale (per le quali si ritiene satisfattiva la somma liquidata a titolo di fondo spese all'atto del conferimento di incarico) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile , tenuto conto delle quattro fasi del giudizio) ; l'attore deve infine rimborsare parte convenuta delle spese di contributo unificato per la chiamata in causa del terzo .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico –legale;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute da parte convenuta per la chiamata in causa del terzo;
d) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di e del CP_1 terzo chiamato che si liquidano, per ciascuna parte, in € 3809,00 per compenso ex D.M.
55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri